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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/03/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8635/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il RIunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8635/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente;
Parte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente;
Controparte_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente;
Controparte_2 nato a [...] il [...] ed ivi residente;
in Parte_2 proprio e anche quali eredi del SI. nato a [...] Persona_1
(Ecuador) il 22.02.1950 ed ivi deceduto in data 16.01.2016, e tutti i predetti in qualità di congiunti ed eredi del SI. nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto il 29.11.2009, elettivamente domiciliati in Genova Via Fiasella n. 10/6 presso e nello studio del difensore Avv. Montemagno Massimiliano che li rappresenta e difende C.F._1 in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione.
ATTORI contro nella qualità di Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Controparte_3 per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Fossa (c.f. ) elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Genova Via Assarotti, 20-8 giusta in forza di procura generale alle liti
CONVENUTO contro nato in [...] il [...] residente in [...], Controparte_4
Via Parma n. 213/1, cap 16043
CONVENUTO CONTUMACE contro
, nato in [...] il [...] residente in [...]
Gio Batta Raggio n. 2/1, cap 16043
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2024 ed in particolare:
gli attori, , Parte_1 Controparte_1 [...]
richiamati integralmente e ribadite tutte Controparte_2 Parte_2 le difese, argomentazioni e conclusioni già esposte nell'atto di citazione, nelle memorie ex art. 183 c. 6 cpc, nei verbali di udienza anche cartolare, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, come da foglio depositato in pct:
“Piaccia al RIunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le pronunce e declaratorie meglio viste,
1)accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del SI. , Controparte_6 quale conducente del mezzo Kymco, targato CC21991, in solido con il SI. Controparte_4
, quale proprietario del predetto mezzo, non coperto da garanzia assicurativa e sul quale
[...] viaggiava come terzo trasportato il SI. nella verificazione del Persona_2 sinistro occorso il 21.06.2009 in conseguenza del quale lo stesso riportava le lesioni personali di cui in parte narrativa, che ne determinavano la morte in data 29.11.2009;
2)dichiarare la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2054 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., del
SI. e del SI. nelle Controparte_6 Controparte_4 rispettive qualità di conducente e proprietario del motoveicolo Kymco, targato CC21991, non coperto di garanzia assicurativa, in relazione ai danni patiti dagli attori in conseguenza del decesso del proprio congiunto e la corresponsabilitàdi (già Controparte_3 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via
[...]
Marocchesa n. 14 (P.I.: ), quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia P.IVA_2 per le Vittime della Strada, in relazione alla circolazione del predetto veicolo;
3)dichiarare tenuta e condannare la (già CP_8 Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto Controparte_7
(TV), Via Marocchesa n. 14 (P.I.: ), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per P.IVA_2 le Vittime della Strada, in solido, o come meglio ritenuto, con e Controparte_6
nelle rispettive qualità di conducente e di proprietario del Controparte_4 mezzoKymco, targato CC21991,al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi iure proprio e iure hereditatis dagli attori in conseguenza dell'evento de quo, mediante il pagamento in favore degli stessi delle somme che seguono, secondo i rispettivi titoli e le seguenti ripartizioni: A) - € 102.390,45, ovvero altra somma maggiore o minore meglio vista, a favore della SI.ra
[...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto Parte_1 parentale patito per la perdita del figlio SI. Persona_2
- € 102.390,45, ovvero altra somma maggiore o minore meglio vista, in favore del SI.
[...]
da dividersi pro quota ereditaria tra gli attori quali eredi legittimi del Persona_1 medesimo deceduto il 16.01.2016, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito per la perdita del figlio SI. Persona_2
- € 58.550,25, ovvero altra somma maggiore o minore meglio vista, in favore del SI.
[...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto Controparte_1 parentale patito per la perdita del TE SI. Persona_2
– € 63.453,60, ovvero altra somma maggiore o minore meglio vista, in favore della SI.ra a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita Controparte_2 del rapporto parentale patito per la perdita del TE SI. Persona_2
pagina 2 di 23 – € 63.453,60, ovvero altra somma maggiore o minore meglio vista, in favore del SI.
[...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto Parte_2 parentale patito per la perdita del TE SI. Persona_2
e così per complessivi€ 390.238,35,a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio dagli attori per la perdita del congiunto SI. somma Persona_2 che tiene già conto della detrazione dell'importo di€ 105.000,00 (centocinquemila) complessivamente già versato a tale titolo ante causam agli eredi da quale compagnia Controparte_9 solidalmente obbligata al risarcimento, il tuttooltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro sino al saldo effettivo;
B) complessivi € 33.000,00, ovvero altra somma maggiore o minore meglio vista, in favore dei predetti attori, da dividersi pro quota ereditaria, ivi compresa quella spettante al padre, SI.
[...]
, di cui gli attori sono eredi, a titolo di risarcimento del danno biologico Persona_1 terminale patito in vita dal congiunto SI. come precisato in Persona_2 parte narrativa, e trasmissibile iure hereditatis a ciascun erede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro sino al saldo effettivo;
4) in subordine, condannare i medesimi convenuti in solido tra loro, o come meglio ritenuto, al pagamento di quelle somme maggiori o minori, che saranno giudicate dovute all'esito del giudizio, ovvero liquidate, eventualmente anche con ricorso al criterio equitativo ex art 1226 e 2056 c.c., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio dagli attori per la perdita del congiunto SI. detratto, in ogni caso, l'importo pari ad € 105.000,00 Persona_2
(centocinquemila) già versato in via stragiudiziale a tale titolo da Controparte_9 quale impresa solidalmente obbligata alla convenuta, nonché a titolo di risarcimento del danno biologico iure hereditatis pro quota in favore degli stessi attori, oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno subito o subendo dagli attori in conseguenza dell'evento oggetto di causa e che dovesse emergere all'esito del presente giudizio ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro sino al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Massimiliano Montemagno, che si dichiara antistatario”.
la convenuta ome da foglio depositato in pct: Controparte_3
“Piaccia al RIunale Illustrissimo in via pregiudiziale riconoscere e dichiarare che la domanda attrice è inammissibile improponibile e/o improcedibile ex art. 16 delle Pre-leggi al Codice Civile, con ogni conseguente pronuncia.
In subordine e nella denegata ipotesi riconoscere e dichiarare che il diritto azionato dagli attori è estinto per effetto della prescrizione di cui all'art. 2947 Cod. Civ., con ogni conseguente pronuncia. In subordine e nella denegata ipotesi, nel merito rigettare ogni attrice domanda per effetto del
“giudicato esterno” di cui alla Sentenza n° 861/2021 della Corte di Appello di Genova, comunque poiché infondata e/o non provata, assolvendo la Compagnia convenuta da ogni domanda nei suoi confronti proposta.
In via di ulteriore ed estremo subordine liquidare il danno in favore degli attori nella giusta misura, comunque nei limiti del massimale assicurativo residuo pari ad € 360.147,50. Spese secondo soccombenza”.
pagina 3 di 23 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
Con atto di citazione del 26 settembre 2022 gli attori , Parte_1 Parte_3
, in proprio e tutti anche quali eredi del SI. CP_2 Parte_2 Persona_1 deceduto il 16.01.2016, rispettivamente madre e fratelli, e quindi eredi, del sig. Persona_2
, deceduto il 29.11.2009, citavano in giudizio il SI.
[...] Controparte_4
, il sig. e affinché il RIunale adito
[...] Controparte_5 Controparte_3 accertasse e dichiarasse la responsabilità del SI. , quale conducente del mezzo Kymco Controparte_6 tg CC21991, e quella concorrente del sig. , quale proprietario, con Controparte_4 riferimento al sinistro avvenuto in Cavi di Lavagna il 12.06.2009 che aveva provocato il decesso del loro parente, trasportato;
e affinchè il RIunale pronunciasse conseguente sentenza di condanna al risarcimento dei danni patiti anche nei confronti del FVS, in quanto il mezzo non era assicurato.
In particolare, rappresentavano che:
▪ in data 21.06.2009, alle ore 03:20 circa, il SI. si Persona_2 trovava a viaggiare sulla strada provinciale 1 Aurelia, in Cavi di Lavagna (GE), direzione
Chiavari (GE), quale passeggero terzo trasportato a bordo del motoveicolo Kymco, targato
CC21991, condotto dal SI. e di proprietà del SI. Controparte_6
Controparte_4
▪ in tali circostanze di tempo e di luogo, giunto all'altezza del Km 473.000 in località Cavi di Lavagna, il predetto motoveicolo entrava in collisione con l'autovettura Alfa Romeo 147, tg BS263FH, di proprietà del SI. e condotta da , assicurata con Persona_3 CP_10 la compagnia poi la quale effettuava Controparte_11 Controparte_9 un'inversione di marcia, nonostante la presenza di doppia linea continua della linea di mezzeria, invadendo la corsia di pertinenza del motociclo che in quel momento stava sopraggiungendo e travolgendolo;
▪ proprio a causa di tale manovra, posta in essere in violazione delle regole di diligenza alla guida, il conducente dell'auto veniva sanzionato ai sensi dell'art. 154, co. 1-8, C.d.S., come risultava dal verbale di accertamento del sinistro redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo, che provvedeva, altresì, ad identificare tutti i soggetti coinvolti nel sinistro, ivi compresa la vittima, nonché ad escutere i testimoni presenti sul posto;
▪ in quel contesto si apprendeva altresì che il ciclomotore su cui viaggiava il SI. Per_2
era completamento privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile,
[...]
▪ il sig. , a causa del sinistro, riportava gravissimi danni: frattura del processo Persona_2 trasverso destro della vertebra L1; contusione polmonare destra, con versamento pleurico e falda di pneumotorace;
trauma cranio-encefalico complesso non fratturativo;
caratterizzato da emorragia subaracnoidea prevalente a sinistra;
focolaio lacero contusivo encefalico frontale sinistro;
edema cerebrale reattivo con effetto massa sulle strutture circostanti ed aumento della pressione intracranica;
evidenza strumentale di danno assonale diffuso e manifestazione tardiva di ematoma subdurale, trattato con intervento neurochirurgico.
pagina 4 di 23 ▪ per tali lesioni, senza mai riprendere conoscenza dal giorno del sinistro, decedeva in data 29.11.2009;
▪ a seguito di tali accadimenti gli attori presentavano richiesta di risarcimento a tutti i soggetti coinvolti, ed anche al Fondo Garanzia Vittime della Strada, per i danni subiti: iure proprio (per la perdita del rapporto parentale con il proprio congiunto) e iure hereditatis (per il danno biologico patito in vita dal de cuius, dal momento del sinistro e sino alla morte);
▪ venivano altresì instaurati procedimenti penali per il reato di omicidio colposo a carico sia del conducente dell'autoveicolo SI. che del conducente del ciclomotore SI. (in CP_10 CP_6 quest'ultimo, in particolare, tutti gli attori si erano costituivano parti civili).
▪ nel frattempo venivano instaurato dalla convivente more uxorio, Persona_4 in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle due figlie minori della coppia,
[...] procedimento civile al n. 2817/2013 RG RIunale di Genova che si concludeva con Sentenza n.
1326/2017 del 16.01.2017, pubblicata il 18.05.2017che accertava la responsabilità solidale dei due conducenti (SI. e SI. ), condannandoli al risarcimento dei danni CP_10 CP_6 patrimoniali e non patrimoniali unitamente alla compagnia assicuratrice dell'autoveicolo ( e a (quale compagnia assicurativa designata dal fondo Controparte_9 Controparte_3 garanzia vittime della strada per la responsabilità del conducente e del proprietario del motociclo non assicurato).
▪ nelle more di dette vicende gli odierni attori ricevevano esclusivamente da parte di
[...] una offerta risarcitoria che veniva accettata dai medesimi a definizione Controparte_9 della sola responsabilità dell'autoveicolo per un ammontare complessivo di € 105.000,00 (€ 30.000,00 al padre, € 30.000,00 alla madre;
€ 15.000,00 a ciascuno dei fratelli).
▪ nessuna offerta, nonostante le richieste, giungeva invece da parte di , in relazione Controparte_3 alla concorsuale responsabilità del conducente e proprietario del veicolo Kymco, targato
CC21991 non assicurato.
Sulla scorta ditali premesse gli attori, richiamando gli accertamenti già svolti nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1326/2017 RI Genova (che aveva accertato la responsabilità concorsuale colposa solidale di entrambi i conducenti dei mezzi ex art. 2054 c.c. con una ripartizione in quote interne ex art. 2055 c.c. pari a 2/3 a carico del conducente del motoveicolo e 1/3 a carico del conducente dell'autoveicolo ed una residuale concorrente responsabilità della vittima pari ad 1/6 del totale e da valere, ex art. 1227 c.c., sul solo danno azionato iure hereditatis) hanno inteso agire nei confronti del debitore solidale Fondo di Garanzia Vittime della Strada con domanda risarcitoria ex art. 141 del
Codice delle Assicurazioni (azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della compagnia del vettore) nonché ex art. 283 comma 1 kett. B) Cod. Ass., avuto riguardo alla responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043-2054 c.c.
Quanto al danno, gli attori hanno rivendicato, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai genitori e dai fratelli, i seguenti importi:
➢ in favore di madre (anni 43): € 264.780,90, ridotto di ½, Parte_1 trattandosi di familiare non convivente, € 132.390,45, detratto l'importo di € 30.000,00 ad essa già corrisposto a tale titolo dalla co-obbligata residuo € Controparte_9
102.390,45;
pagina 5 di 23 ➢ in favore di padre (anni 59): € 264.780,90, ridotto di Persona_1
½, trattandosi di familiare non convivente, € 132.390,45, detratto l'importo di € 30.000,00 ad esso già corrisposto a tale titolo dalla co-obbligata residuo € Controparte_9
102.390,45 (da dividersi pro quota ereditaria tra gli attori quali eredi legittimi del beneficiario, nelle more deceduto);
➢ in favore di , TE (anni 22): € 147.100,50, ridotto di ½ Controparte_1 trattandosi di familiare non convivente, € 73.550,25, detratto l'importo di € 15.000,00 ad esso già corrisposto a tale titolo dalla co-obbligata residuo € Controparte_9
58.550,25;
➢ in favore di OR (anni 16): € 156.907,20, ridotto di ½ Controparte_2 trattandosi di familiare non convivente, € 78.453,60, detratto l'importo di € 15.000,00 ad essa già corrisposto a tale titolo dalla co-obbligata residuo € Controparte_9
63.453,60;
➢ in favore di TE (anni 6): € 156.907,20, ridotto di ½ Parte_2 trattandosi di familiare non convivente, € 78.453,60, detratto l'importo di € 15.000,00 ad esso già corrisposto a tale titolo dalla co-obbligata residuo € Controparte_9
63.453,60;
così, complessivamente, per residui € 390.238,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro sino al saldo effettivo.
Gli attori hanno altresì rivendicato, iure haereditatis, il danno non patrimoniale biologico terminale patito in vita dalla vittima essendo intercorso, tra le lesioni personali subite dalla vittima ed il decesso
“un apprezzabile lasso di tempo”, tale da potersi configurare una compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, determinato in complessivi € 33.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.01.2023 costituendosi Controparte_3 quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ha contestato integralmente l'atto avversario in fatto ed in diritto e in particolare:
▪ in via pregiudiziale ha eccepito l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per effetto della disposizione dei cui all'art. 16 delle Pre-leggi al Codice Civile norma che stabilisce la condizione di reciprocità per l'ammissione dello straniero al godimento dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano;
▪ ha eccepito l'estinzione dei diritti azionati dagli attori per effetto della prescrizione ex art. 2947 c. 3 c.c. dal momento che non risultavano compiuti atti interruttivi tra il 22.06.20218 e la notifica dell'atto di citazione, dunque l'azione risultava coltivata oltre al termine biennale previsto;
▪ ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dal momento che gli attori non avevano fornito la prova del vantato rapporto di parentela;
▪ ha eccepito il difetto legittimazione passiva della Compagnia convenuta dal momento che l'art. 141 Codice Assicurazioni non si applicava al trasportato di veicolo non-assicurato. Tale norma presupponeva infatti la regolarità della posizione assicurativa del veicolo vettore, ciò che difettava nel caso in esame;
▪ nel merito richiamava l'accertamento compiuto nella sentenza penale della Corte di Appello di Genova – ove gli attori erano costituiti parti civili - che aveva confermato la Sentenza di primo grado del 17/10/2014 del RIunale di Genova, con la quale era stato mandato assolto il SI.
dal reato di omicidio colposo, per non aver commesso il fatto. Controparte_6
La responsabilità esclusiva del sinistro doveva quindi essere attribuita al SI. CP_10
pagina 6 di 23 (conducente del veicolo tg. BS 263 FH), del SI. (proprietario del CP_10 Persona_3 medesimo veicolo), nei cui confronti pareva quindi opportuna l'estensione della domanda unitamente ad eventuali co-obbligati;
▪ rilevava altresì come la sentenza n. 1326/2017 del RIunale civile di Genova non faceva stato tra le parti dovendo quindi gli attori assolvere all'onere probatorio su di essi incombente in ordina alla responsabilità del conducente del veicolo non assicurato;
▪ in ogni caso invocava e opponeva il limite di massimale disponibile per la liquidazione dei danni ad opera del FGVS pari a quello legislativamente previsto di € 774.685,34: quindi, al netto di quanto già corrisposto in forza della sentenza n. 1326/2017, per l'ipotetico diritto risarcitorio azionato il massimale residuo ammontava ad € 360.147,50 (al riguardo rilevava che, a seguito delle statuizioni contenute nella citata Sentenza n° 1326/2017 del RIunale di
Genova, la Compagnia convenuta aveva già effettuato liquidazioni per il complessivo importo di € 414.537,85). Salvo poi correggere, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, il complessivo importo da portare in detrazione dal massimale ancora disponibile in € 408.015,40;
▪ inoltre, in punto an debeatur, ravvisava un rilevante concorso di colpa del danneggiato vittima ex art. 1227 c.c. anche sotto forma di “rischio elettivo” consistente nel comportamento gravemente negligente del il quale accettò di essere trasportato da un Controparte_12 soggetto non solo privo di patente di guida ma soprattutto in evidente stato di alterazione psico- fisica per l'assunzione di sostanze alcooliche. Sussisteva quindi il difetto di titolo risarcitorio in capo agli attori nella stessa percentuale di corresponsabilità, poiché era evidente che per tale quota il “danno” patito dai medesimi non assumeva la qualità di “ingiusto” né poteva essere reclamato nei confronti di alcuno.
▪ inoltre, essendo gli attori stranieri non residenti in , secondo recente giurisprudenza, il CP_3 danno risarcibile doveva essere quantificato con riguardo al luogo ove l'ingiusta lesione patrimoniale conseguente all'illecito estrinsecava i suoi effetti sul piano concreto.
Sulla scorta di tali deduzioni difensivi parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di difetto della condizione di reciprocità ex art. 16 delle Preleggi
L'eccezione va disattesa.
Si richiama sul punto il principio di diritto già espresso da Cassazione civile n. 450/2011: “In caso di sinistro, il cittadino straniero ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore per la rca o, nei casi previsti dalla legge, del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla salute e all'integrità psicofisica e il diritto ai rapporti parentali, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 disp.prel.c.c. e senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano”.
In particolare la Suprema Corte:
richiama l'art. 2 Cost. che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”, escludendo, in tale ambito, qualsiasi distinzione fondata sul criterio della reciprocità; fa proprio il criterio della gerarchia delle fonti ed il principio cd. di “dri t twirkung” delle norme costituzionali (le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona – quali quelli pagina 7 di 23 azionati nel presente giudizio - sono pienamente e direttamente operanti, anche nei rapporti tra privati, cfr. Corte Cost., n. 184 del 1986); aderisce all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 delle preleggi per cui i diritti inviolabili della persona umana sono riconosciuti dal nostro ordinamento in favore di ogni individuo
(sia esso anche extracomunitario), indipendentemente dal riconoscimento di eguale diritto in favore del cittadino italiano nello Stato a cui si appartiene lo straniero.
Ciò, peraltro, senza che la “residenza” in del soggetto che agisca per la tutela dei diritti inviolabili CP_3 possa assurgere a criterio ulteriormente discriminante.
La Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 23432/2014) ha infatti confermato l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui i familiari del cittadino straniero morto in Italia a seguito di incidente stradale, hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non, anche se non residenti nel nostro Paese. Tale pretesa risarcitoria è collegata infatti alla lesione di diritti della persona quale quello alla salute e all'affettività dei rapporti parentali o familiari, che in quanto inviolabili e irriducibili, connessi alla persona in quanto tale, non ammettono distinzioni fondate sulla nazionalità e non possono pertanto essere subordinati all'applicazione della clausola di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi. Il diritto risarcitorio può dunque essere richiesto dallo straniero al giudice ed opposto sia nei confronti del responsabile diretto del danno, quanto degli altri soggetti chiamati a risponderne in base alla legge, ovvero la compagnia assicuratrice presso cui era stato sottoscritto il contratto a copertura della responsabilità civile o, in sua mancanza, il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Sull'eccezione di prescrizione biennale
L'eccezione deve essere respinta.
La prescrizione è eccepita solo per il periodo intercorrente tra il 22.06.20218 (data dell'invio a
[...] dell'ultima lettera raccomandata a/r di messa in mora, prodotta sub 15 in allegato all'atto di CP_3 citazione) e la notifica del presente atto di citazione (ottobre 2022).
Tuttavia parte convenuta omette di considerare:
in termini generali, che il termine biennale non si applica tutte le volte in cui il fatto ingiusto patito dalla vittima (diretta o indiretta/primaria o secondaria) sia sussumibile in un fattispecie di reato indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato (il fatto dannoso di cui si dolgono gli attori è sussumibile nella fattispecie delittuoso dell'omicidio colposo - quanto al danno rivendicato iure proprio - e nella fattispecie delittuosa delle lesioni colpose - quanto al danno rivendicato iure haereditatis). Si applica, quindi, in tali casi, il più lungo termine prescrizionale previsto dall'art. 2947 c. 3 c.c. (Cassazione civile n. 5964/2016). Con particolare riferimento alla materia dei sinistri stradali si veda Cassazione civile ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26958 “In materia di sinistro stradale, la prescrizione ultra-biennale ex art. 2947, c. 3, c.c. non è invocabile solo dalla persona offesa, ma da parte di qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale derivante dal fatto considerato come reato dalla legge, purché il danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto di reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale”;
pagina 8 di 23 che gli attori erano già costituiti parte civile nel processo penale contro il e che quindi la CP_6 prescrizione è rimasta comunque interrotta (cfr. Cassazione civile sentenza n. 21049/2024) fino all'irrevocabilità della sentenza penale (15.05.2021);
che il termine biennale nuovamente applicabile a partire da tale data ex art. 2947 comma III c.c.
(“Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”) non era decorso al momento della notifica dell'atto di citazione.
3. Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
L'eccezione, formulata in base al rilievo per cui gli attori non avrebbero fornito “la prova” del vantato rapporto di parentela, non attiene alla “legittimazione” ma al merito della domanda e sarà esaminata al punto 6 della motivazione.
4. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva
L'eccezione, formulata in base al rilevo per cui l'art. 141 Codice delle Assicurazioni non si applicherebbe al trasportato di veicolo non-assicurato, in quanto la norma presupporrebbe, ai fini della sua applicazione, la regolarità della posizione assicurativa del veicolo vettore, non attiene alla
“legittimazione” ma al merito della domanda e verrà esaminata al punto 6 della motivazione.
5. Sulla richiesta di estensione della domanda nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo-antagonista.
La richiesta non è stata e non può essere accolta.
La domanda degli attori è stata alternativamente promossa nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada sia ex art. 141 Cod. Ass., sia ex art. 283, co. 1, lett. b), Cod. Ass..
Se si ha mente all'art 141, comma 3, si osserva che la norma prevede che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 e segg. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che contempla il litisconsorzio necessario del responsabile del danno (qui convenuto in giudizio in persona del proprietario del mezzo su cui la vittima viaggiava come trasportato, unitamente al conducente, litisconsorte facoltativo), non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio.
Dal punto di vista sistematico, infatti, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che, nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141, l'esigenza che sta alla base del detto litisconsorzio è solo quella finalizzata all'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo. L'art. 141 prescinde, invece, come è noto, dall'accertamento delle singole quote di responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro.
pagina 9 di 23 Se si ha mente, invece, al fondamento nella responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043-2054 c.c. del responsabile (non) assicurato, il conducente/proprietario del veicolo antagonista (qui assicurato) è mero litisconsorte facoltativo che il danneggiato, anche in ipotesi di corresponsabilità, può ma non è costretto a chiamare in giudizio (il principio della solidarietà nelle obbligazioni vale a vantaggio del creditore e non del condebitore solidale). Oltre tutto la posizione con tale parte processuale è stata dagli attori già definita.
6. Nel merito dell'azione di accertamento della responsabilità.
Gli attori sono titolari del rapporto dedotto in giudizio in quanto madre e fratelli del decuius.
Dalla procura notarile estera prodotta, e dai documenti ad essa allegati, risulta certificata dal Notaio che ha confezionato la procura non solo l'identità dei comparenti, odierni attori, ma anche la sussistenza del loro rapporto di parentela con il decuius, mai peraltro messa in discussione nel giudizio penale ove gli attori erano costituiti parti civili.
Del resto il Fondo era già costituito nel giudizio civile rgn. 2817/2013 e in quella sede, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 140 del Codice delle Assicurazioni (Pluralità dei danneggiati e supero del massimale) lo stesso Fondo identificava espressamente i sig.ri , Persona_1 [...]
, , Parte_4 Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
rispettivamente padre, madre, TE, OR, TE della vittima.
[...]
Una volta comprovata la relazione di parentela, la titolarità dal punto di vista attivo del rapporto che si assume leso va senz'altro affermata (cfr. in termini Cassazione nella sentenza n. 14081 del 1 luglio 2005).
Nel merito, poi, si osserva quanto segue.
Il danno reclamato in giudizio è, da un lato, da perdita del rapporto parentale (in tal caso la norma che abilita gli attori alla domanda è l'art. 2043 c.c.; le specifiche norme dettate dal codice civile in materia di circolazione stradale o quelle dettate dal Codice delle assicurazioni sono il presupposto del fatto illecito e identificano i legittimati passivi dell'azione). Dall'altro la lesione del bene salute patito in vita dal decuius (in questo caso la causa petendi va rintracciata nelle norme che lo stesso danneggiato avrebbe potuto invocare per tutelare sé stesso).
Gli attori hanno anzitutto invocato la possibilità di agire ex art. 141 Codice delle Assicurazioni nei confronti del FVS in quanto il mezzo sul quale viaggiava il vettore-responsabile (conducente sig.
; proprietario del mezzo sig. Controparte_6 Controparte_4
) era privo di copertura assicurativa.
[...]
Tale possibilità non è così pacifica.
Non esistono precedenti nella giurisprudenza di legittimità (che si è espressa favorevolmente per l'ipotesi opposta, ossia per il caso in cui il veicolo antagonista rispetto a quello su cui viaggiava il trasportato era privo di copertura assicurativa, cfr. Cassazione civile n. 16477/17).
pagina 10 di 23 A quanto consta esistono solo (rari) precedenti di merito che si sono espressi negativamente (cfr. in particolare Corte Appello Bari sentenza n. 138/2022; nonché RIunale di Imperia, sentenza n. del 27 ottobre 2015).
Si riporta di seguito la motivazione di Corte Appello Bari sentenza n. 138/2022: “Non vi sono poi precedenti di legittimità, anteriori o successivi a Cass. 16477/17, che ammettano l'azione ex art. 141 del trasportato da veicolo non assicurato nei confronti dell'impresa designata dal FGVS. Di ciò la ragione è intuibile, perché la ratio di risarcire il terzo trasportato nel modo più semplice e veloce possibile, allocando il rischio assicurativo – come afferma Cass. 16477/17 - nel soggetto ”per lui più facilmente individuabile”, presuppone un soggetto individuabile perché esiste, in quanto una copertura assicurativa c'è. All'evidenza, la menzione del risarcimento “dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro” ad opera del primo comma dell'art. 141 riguarda un'impresa presente che copre il rischio, e non un'impresa assente, cui si sostituisca quella designata dal FGVS. Non è infine risolutiva la finalità solidaristica della norma…E' indubbio che l'art. 141 d.lgs. 209/05 costituisca norma speciale ma non eccezionale, in quanto riconducibile al precetto dell'art. 2 della Costituzione. Ciò tuttavia non implica l'applicazione a casi non già analoghi, bensì opposti a quello indicato dalla legge. La possibilità di rivolgersi a un'impresa di assicurazione che c'è, e che per questo è “più facilmente individuabile”, non può estendersi all'impresa di assicurazione che non c'è, e quindi non può essere individuata ma solo surrogata dall'impresa designata: è evidente infatti
l'assenza di eadem ratio. Peraltro, il principio solidaristico che ispira l'art. 283 d.lgs. 209/05 comporta la responsabilità dell'impresa designata dal FGVS solo quando sia positivamente accertata la responsabilità del conducente del veicolo sconosciuto o non assicurato: tale deroga ai principi generali in nome dell'art. 2 Cost., quindi, si fonda non sulla sola oggettività del danno ma sull'impossibilità di ottenere soddisfazione per chi ha subito un danno ingiusto. Del quale è l'intero sistema assicurativo, peraltro finanziato indirettamente dagli stessi assicurati ai sensi dell'art. 285, a farsi carico. Sovrapporre la tipologia di solidarietà sottesa all'art. 283, che presuppone la responsabilità del veicolo sconosciuto o non assicurato, alla tipologia di solidarietà sottesa all'art.
141, che non presuppone quella responsabilità salvo il caso fortuito, comporterebbe la creazione in via giudiziaria di una norma, per così dire “supersolidaristica”, che non è consentita. Non è un caso, quindi, che Cass. 14255/20 abbia affermato che “l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. n. 234/2019 citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, l'azione di rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005“.
Trattasi di motivazione cui questo giudice ritiene di aderire.
D'altra parte, siffatta interpretazione non pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (difatti l'aricolo de quo è di derivazione unionale), in base a cui l'esatta interpretazione delle direttive in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli deve condurre a privilegiare la posizione del terzo trasportato in conformità al principio solidaristico che prevede un indennizzo per tutti i danneggiati – l'unico limite a tale principio
è il caso del trasportato che sale a bordo consapevole della circolazione illegale del mezzo – in quanto l'effettività dell'indennizzo è comunque garantita.
pagina 11 di 23 È noto, infatti, che il rimedio di cui all'art. 141 Codice delle Assicurazioni è norma di “favore” per il trasportato in quanto consente, in termini generali ed astratti, di avere accesso alla tutela risarcitoria allorchè sia semplicemente delineato il sinistro e la sua efficienza causale rispetto al danno lamentato, senza allegazioni di sorta in ordine alla condotta di guida del conducente e alla sua responsabilità.
Il rimedio è tuttavia “aggiuntivo”: nulla esclude, quindi, il ricorso allo schema tipico dell'art. 2054 comma 1 c.c., art. 144 cod. assicurazioni (cfr. Cassazione civile sentenza n. 17963/2021 in parte motiva
“sul piano probatorio non vi è alcuna differenza per il trasportato, essendo sul punto l'area dell'art. 2054, comma 1, omogenea al caso fortuito di cui all'art. 141, mentre sul piano risarcitorio con chiarezza il trasportato potrebbe agire per il danno entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione").
Dunque, l'azione contro il Fondo segue i normali criteri di accertamento della responsabilità ex artt. 2054, 2043 c.c, art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005, pacificamente coltivata in giudizio.
A tale proposito, e al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, si osserva che:
la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata, in sede di rinvio, nei confronti del sig.
(sentenza. 861/2021), non fa stato nel presente giudizio, Controparte_6 introdotto successivamente, perché la pronuncia di assoluzione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 comma II c.p. (“Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”);
a tale proposito si richiama quanto ancora di recente statuito dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. ordinanza n. 6593 del 28 febbraio 2022): in particolare, la Suprema Corte ha affermato che il giudicato di assoluzione non sempre ha effetto preclusivo nel giudizio civile. Ha, infatti, precisato che tale effetto si verifica solo quando la sentenza penale contenga “un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova (…) e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2”;
nel caso che occupa, la sentenza di assoluzione, dopo il disposto annullamento in Cassazione della prima pronuncia della Corte di Appello che aveva ritenuto colpevole il del reato di omicidio CP_6 colposo (sentenza n. 2172/2016), è stata pronunciata, in buona sostanza, solo per l'impossibilità di
“rinnovare” – come imposto dalla Suprema Corte – le prove dichiarative ritenute rilevanti, e quindi di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, chi, tra il sig. e il sig. Controparte_6 fosse in effetti alla guida e chi il trasportato del mezzo Kymco, Persona_2 targato CC21991;
la sentenza penale, in particolare, ha rilevato l'impossibilità materiale di escutere nuovamente il teste
, la cui deposizione era stata valorizzata, per l'affermazione di responsabilità penale Persona_5 del , dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 2172/2016, che aveva così ribaltato il CP_6 giudizio di assoluzione del primo grado (sentenza RIunale di Genova n. 4862/2014);
la rinnovazione della prova, in particolare, era stata ritenuta dalla Suprema Corte indispensabile ex art. 603 comma 3 cpp, perché decisiva, a dispetto del valore meramente indiziario delle dichiarazioni dello pagina 12 di 23 stesso contenute nella denuncia querela proposta contro il conducente del veicolo CP_6 CP_10 antagonista, ove affermava essere il conducente del mezzo;
la Corte di Appello di Genova, quindi, in sede di rinvio, si è adeguata al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, non senza rimarcare il legittimo sospetto che a bordo del mezzo in qualità di trasportato fosse in effetti il sig. , anche in considerazione della Per_2 Persona_2 maggiore gravità degli esiti riportati rispetto a quelli patiti dal , a cagione della verosimile CP_6 minore aderenza con il mezzo;
escluso quindi che quella sentenza possa precludere un nuovo esame dei fatti, occorre, a tal fine, avere riguardo:
➢ agli atti dei procedimenti penali e all'istruttoria ivi raccolta;
➢ agli atti del procedimento civile rgn 2817/2013 R.G. (sentenza n. 1326/2017) introdotto dalla convivente more uxorio e dalle figlie del signor nei confronti: Parte_5 del sig. (in qualità di proprietario del motoveicolo) del sig. (in qualità di CP_4 CP_6 conducente del motoveicolo), del sig. (in qualità del proprietario dell'automezzo), del Per_3 sig. (in qualità di conducente dell'automezzo), della compagnia assicuratrice di CP_10 quest'ultima e del FVS, acquisiti nel presente procedimento in data 10.07.2023.
In particolare i “fatti” accertati in quest'ultimo giudizio e consacrati nel titolo giudiziale valgono, ad ogni effetto, come elementi di prova documentale che il giudice è libero, secondo il suo prudente apprezzamento, di valutare (Cassazione civile n. 31969/2019), al pari degli altri.
Ebbene, in seno a quel procedimento, nessuno, né negli scritti introduttivi né in quelli conclusivi, aveva mai messo in dubbio il fatto che alla guida del motoveicolo vi fosse in effetti il sig. e che il sig. CP_6
fosse il trasportato (nonostante la sentenza penale di primo grado lo Persona_2 avesse già posto in dubbio). La circostanza è stata data semplicemente per pacifica.
Non solo: è in effetti emerso in sede penale che esisteva un (unico) teste oculare – amico sia del che del - in grado di riferire (gli altri testi non ricordavano), che aveva dichiarato di CP_6 Per_2 aver visto che il sig. era trasportato (teste , in quanto aveva Persona_2 Per_5 seguito ad una certa distanza il motoveicolo, con il proprio mezzo.
Questo dato era del resto coerente con la denuncia querela sporta dal dara 7.09.2009 nella Per_6 quale riferiva di essere conducente del mezzo.
La credibilità di quella deposizione (che non è stato possibile rinnovare) è stata messa in discussione non per contraddittorietà intrinseca ma per ragioni che questo giudice – che non è chiamato a pronunciare sulla colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio ma è tenuto ad accertare la dinamica del sinistro sulla base degli elementi di cui è in possesso (“l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra le condotte dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico”, ex multis Corte di Cassazione, 30 giugno 2015, n. 13421) – non ritiene di poter condividere.
pagina 13 di 23 In particolare non pare poter inficiare il contenuto e la genuinità di quella deposizione la circostanza che, all'arrivo dell'autoambulanza e dei militi, il teste si sia allontanato. Le ragioni poggiano nelle stesse considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Genova nella sentenza n. 2172/2016 (è verosimile che il teste, che aveva trascorso la serata con i due amici, entrambi ubriachi, fosse nelle stesse condizioni di alterazione e volesse sottrarsi ai controlli).
Gli altri elementi di “stranezza”, rilevati dal giudice penale in primo grado, non paiono poi davvero tali: il si è dichiarato conducente del mezzo nonostante fosse in stato di ubriachezza (quindi semmai CP_6 la circostanza è particolarmente attendibile, considerati i rischi ai quali si esponeva) e lo ha fatto in un momento (7.09.2009) in cui il non era ancora deceduto (e quindi non poteva dirsi attuale Per_2 l'interesse degli eredi del a coltivare la domanda risarcitoria, su un “doppio binario”, come Per_2 ritenuto).
Quanto al fatto che il corpo del sia stato scagliato ben oltre l'autovettura, la circostanza non Per_7 prova affatto che questi fosse passeggero (e in tal senso è critica anche la stessa Corte di Appello in sede di rinvio, che afferma invece che il dato statistico vuole che gli esiti peggiori siano, di norma, patiti da chi, in qualità di trasportato, è meno soldale con il mezzo).
In altri termini, vi è più di un elemento per ritenere che la deposizione fosse genuina e che, ove fosse stato possibile sentire nuovamente a teste il in sede penale, la Corte in sede di rinvio Per_5 l'avrebbe nuovamente valorizzata. L'impossibilità di rinnovare la prova dichiarativa, regola imposta dal codice di procedura penale, ed ispirata al principio del favor rei, se ha imposto il verdetto di non colpevolezza ai sensi dell'art. 603 comma tre cpp, non esclude invece che il giudice civile possa utilizzare e valorizzare la prova già assunta.
Quanto poi, al concreto accertamento della dinamica de sinistro e delle singole responsabilità, non vi è motivo alcuno per discostarsi da quanto già accertato nel giudizio rgn. 2817/2013 perché il corredo probatorio di quel procedimento ha fondato una decisione immune da vizi che deve essere in questa sede espressamente richiamata, sia pure con alcune doverose precisazioni.
In particolare va confermata la ricostruzione nei seguenti termini:
1) In data 21 giugno 2009, alle ore 03.20 circa, il signor , viaggiava, Parte_5 quale terzo trasportato, sul motoveicolo Kymco CC21991, condotto dal signor Controparte_6
e di propretà del signor;
[...] Controparte_4
2) nelle predette circostanze di tempo e luogo, all'altezza del chilometro 473.200, in località Cavi di Lavagna, il motoveicolo anzidetto si scontrava con il veicolo Alfa Romeo 147, Targato BS263FH, di proprietà di condotto dal SI. e assicurato presso Persona_3 CP_10 Controparte_11
[...]
3) la predetta autovettura, infatti, effettuava inversione di marcia nonostante la segnaletica orizzontale lo vietasse e, a seguito di ciò, il conducente veniva sanzionato ai sensi dell'art. 154 c. 1-8- C.d.s., così come emerso dal prontuario dell'accertamento del sinistro;
4) gli accertamenti dell'Autorità preposta acclaravano che il motoveicolo sul quale il signor Parte_5
era trasportato era sprovvisto di copertura assicurativa;
[...] 5) a seguito dell'urto, il signor cadeva pesantemente al suolo, riportando gravi lesioni Parte_5 personali quali, “frattura del processo trasverso destro della vertebra, contusione polmonare destra, con versamento pleurico e falda di pneumotorace, trauma cranico complesso non fratturativo caratterizzato da emorragia subaracnoidea prevalente a sinistra, focolaio lacero contusivo encefalico frontale sinistro, rigonfiamento cerebrale con effetto massa sulle strutture circostanti, aumento della pressione pagina 14 di 23 intracranica con picchi fini a 53mmHg, danno assonale ed ematoma subdurale cronica temporo-parieto- occipitale sinistro, trattato con intervento neurochirurgico”6; 6) tali patologie sono state la causa del ricovero dell'infortunato presso l'Ospedale San Martino di
Genova in prognosi riservata ed in stato di assoluta incoscienza;
7) in data 27/08/2009 veniva trasferito presso il Polo Riabilitativo del Levante Ligure Osp. S.
Bartolomeo in Sarzana (SP)8; 8) dopo lunga agonia e senza mai riprendere conoscenza, in data 29.11.2009, le gravi lesioni personali patite dal signor ne hanno cagionato il decesso. Parte_6
Va parimenti condivisa la ripartizione interna di responsabilità tra i due conducenti e l'attribuzione di una quota concorrente di responsabilità a carico del trasportato, sulla base del seguente passaggio motivazionale che si ritrascrive:
“In ordine al fatto illecito di base cui si riconnettono i diritti vantati da tutte le parti attrici non è dubbio che si configuri una responsabilità concorsuale. La sentenza penale versta in atti contiene elementi, essenzialmente tratti dalle rilevazioni della PG sul momento, che sostengono pienamente tale affermazione, elementi peraltro parzialmente confermati dai testi escussi anche in questa sede e dalla documentazione esaminata.
In particolare, è certo che, in orario notturno, su suolo scivoloso, il conducente del motoveicolo abbia condotto lo stesso in stato di ebbrezza, con elevata probabilità a velocità non consona, non essendo dotato della patente di guida (il mezzo inoltre non era assicurato né revisionato il che non incide immediatamente nella dinamica del fatto, ma è significativo della ordinaria diligenza del conducente). Per converso, in pari condizioni ambientale il SI. conducente dell'autoveicolo, risulta aver Per_3 effettuato una perniciosa inversione di marcia in presenza di doppia striscia continua. Di poco attenuta quest'ultima responsabilità il fatto che la manovra sia stata compiuta al lento moto di uscita dal parcheggio, anziché in circolazione fluida. A carico del conducente del motoveicolo non risulta confermato l'ulteriore dato della guida a luci spente, dato riferito dal teste che, tuttavia, non si Per_3 comprende bene come avrebbe potuto apprezzarlo.
Nel complesso le due responsabilità oltre ad essere ovviamente solidali, appaiono sensibilmente sbilanciate nel concorso interno potendosi stimare una concorrenza per i 2/3 della condotta del conducente il motoveicolo e di 1/3 del conducente l'autoveicolo (e, con esso, del proprietario dello stesso). Sicuramente è emersa anche un colpa concorrete della vittima nella tragica concatenazione di eventi che ne vide la scomparsa. Corrisponde infatti a più che ragionevole ipotesi quella che egli si sia lascito trasportare da soggetto del tutto inadatto, per le circostanze del momento, alla guida del mezzo
e, nonostante la viva contestazione sul punto, risulta anche sostanzialmente provato il mancato uso del casco. Infatti non pare, come ripetutamente ribadito dalla difesa attorea, che il referto di ricovero implichi la vestizione del casco. Infatti, tra le lesioni riportate, vi è un trauma cranico molto importante e lesioni lacerocontuse alla testa. Soprattutto le lacerazioni sono significative della probabile assenza del casco. E' vero che un urto cranico diretto alla velocità di marcia di un motoveicolo lasciato sul rettilineo produce un effetto distruttivo devastante superiore alle lesioni dette, ma è altrettanto vero che non è affatto detto che il primo punto d'urto sia stato la testa e che essa non abbia toccato il suolo solo dopo alcuni rimbalzi del corpo. In ogni caso l'assenza del caso, pur con i limiti largamente ricordati dalle parti in chiave critica, è espressamente affermata in causa dal teste
Rapportata alle colpe principali, quella concorrente della vittima potrebbe assegnarsi un Per_3 fattore di incidenza pari ai 1/6 del tutto. (figurativamente 1/4 della quota dei 2/3 imputata al conducente).”
Del resto in questa sede parte convenuta non ha offerto in prova elementi diversa dalle produzioni documentali già citate che possano far propendere per una diversa valutazione.
pagina 15 di 23 Quello che si ritiene di dover autonomamente valorizzare, rispetto a quella pronuncia è:
➢ la quota di concorrente responsabilità attribuita al trasportato, che appare decisamente più grave agli occhi di questo giudice, e che non appare stimabile in misura inferiore al ¼, tenuto conto del mancato uso del casco, rispetto alle gravi lesioni riportate al capo ((cfr Cassazione civile n. 8306/2024 “l'omesso corretto uso di casco protettivo omologato da parte del conducente, deceduto o infortunato in un incidente stradale, è idoneo, anche in questo caso almeno in teoria
e salva una prova rigorosa del contrario, rispettosa delle leggi della medicina, a contribuire comunque alle modalità di accadimento dell'evento letale”) e all'affidamento colposo riposto sulla guida di un soggetto di evidente stato di alterazione, che ha evidentemente inficiato la prontezza dei suoi riflessi in fase d'urto;
➢ il calcolo sulla riduzione del quantum dovuto: in particolare, diversamente da quanto statuito nella sentenza n. 1326/2017 RIunale di Genova (cfr. Cassazione civile n. 4208/2017) è consolidato il principio di diritto in base al quale il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui debba essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima: detto principio trova fondamento, secondo la Suprema Corte, nell'art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'articolo 2056 del codice) che impone di ridurre proporzionalmente il danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato sull'evento. Trattasi di regola di diritto che trova applicazione anche nei confronti dei congiunti del danneggiato in relazione agli effetti che l'evento di danno subito dal congiunto proietta su di loro. Il richiamo all'articolo 1227 c.c., deve essere inteso non in termini sussuntivi, posto che il congiunto del danneggiato che agisce iure proprio non è equiparabile al creditore che ha concorso a cagionare il danno con il proprio fatto colposo (il fatto colposo è del danneggiato, non del congiunto). Ciò che trova applicazione, invece, è il principio di causalità, di cui l'articolo 1227 rappresenta il corollario, in base al quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa. Nello stesso senso Cassazione civile n. 24558/2018: “Per la giurisprudenza di legittimità, cui la Corte di appello si è uniformata, viceversa, la riduzione del danno per il concorso della vittima nella produzione dell'evento opera non solo nei confronti del soggetto danneggiato, ma anche nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio” (Cass. 04/11/2014, n. 23426; Cass. 23/10/2014, n. 22514; Cass. 26/05/2014, n. 11698)”.
In altri termini:
a) è possibile affermare che il sinistro è imputabile alla responsabilità del conducente dell'autovettura in misura pari ad 1/3 e al conducente del motoveicolo in misura pari a 2/3; b) è possibile affermare che la condotta dello stesso danneggiato ha contribuito in maniera effettiva alla produzione del danno, avuto specifico riguardo al mancato uso del casco e alle altre circostanze sopra valorizzate, in misura parti ad ¼ di quella complessivamente imputata al conducente del motoveicolo c) dunque (tutto) il danno reclamabile nei confronti dei convenuti (e per la sola quota di 2/3 dell'intero qui reclamata) deve subire una riduzione complessiva di ¼ , avuto riguardo anche, rispetto alla concreta entità del contributo causale, a casi consimili risolti nella giurisprudenza di merito.
pagina 16 di 23 In particolare, rispetto a quanto dedotto suc c), si osserva che la transazione intercorsa tra gli attori e quale compagnia assicuratrice dell'autoveicolo condotto dal ha riguardato la solo CP_9 CP_10 quota imputabile a tale conducente (cfr. doc. 17 fascicolo parte attrice), con il che è venuto meno qualsiasi vincolo di solidarietà.
Gli effetti della transazione sono quindi quelli indicati da Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza del 25 gennaio 2024, n. 2426 (“La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante”).
Occorre ora concretamente identificare le poste di danno risarcibile.
Nulla questio sulla concreta esistenza del danno da perdita del rapporto parentale.
“Sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Cass. Sez. 6
-3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022).
Ciò posto, la Suprema Corte sottolinea come il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, al fine di garantire sia un'adeguata valutazione del caso concreto.
Ora, è emerso che i genitori ed i fratelli vivessero all'estero.
L'assenza di convivenza non fa venire meno, come detto, il danno poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, “non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza”.
Tuttavia, nulla è provato in ordine all'intensità dei rapporti: le prove orali offerte dagli attori si sono attestate su una soglia di eccessiva genericità e occorre quindi attestarsi sulla soglia più bassa.
Si ritiene, quindi, avuto riguardo alle tabelle di Milano 2024, di poter procedere alla seguente liquidazione, accordando, per l'intensità della relazione affettiva, il punto pari a 0.
Si arriva quindi alla seguente liquidazione:
in favore della sig.ra Parte_1
pagina 17 di 23 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 53
IMPORTO del RISARCIMENTO € 207.283,00
Da imputarsi a parte convenuta in misura pari a 2/3, quindi per euro 138.188,66, da ridursi ulteriormente di ¼, per un totale di euro 103.641,50 limitato ad euro 102.390,45 in base a domanda.
Cont Da tale importo non può essere portato in ulteriore detrazione quanto versato da e quietanzato sub. doc. 9 fascicolo parte attrice in quanto afferente alle spese legali maturate nel procedimento penale Corte d'Appello sentenza n. 2172/2016.
In favore degli eredi del sig. Parte_7
[...]
[...]
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
pagina 18 di 23 Punti totali riconosciuti: 51
IMPORTO del RISARCIMENTO € 199.461,00
Da imputarsi a parte convenuta in misura pari a 2/3, quindi per euro 132.974, da ridursi ulteriormente di ¼, per un totale di euro 99.730,50.
In favore di Parte_8
[...]
[...]
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO € 76.410,00
Da imputarsi a parte convenuta in misura pari a 2/3, quindi per euro 50.940,00, da ridursi ulteriormente di ¼, per un totale di euro 38.205.
In favore di Parte_9
[...]
[...]
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
pagina 19 di 23 Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 47
IMPORTO del RISARCIMENTO € 79.806,00
Da imputarsi a parte convenuta in misura pari a 2/3, quindi per euro 53.204,00, da ridursi ulteriormente di ¼, per un totale di euro 39.903.
In favore di Parte_10
[...]
[...]
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 47
IMPORTO del RISARCIMENTO € 79.806,00
Da imputarsi a parte convenuta in misura pari a 2/3, quindi per euro 53.204,00, da ridursi ulteriormente di ¼, per un totale di euro 39.903.
A titolo di danno biologico terminale può essere poi riconosciuto l'importo di euro 29.929, facendo ricorso all'importo massimo per il punto di invalidità temporanea assoluta (euro 173) calcolato per 173 giorni, sulla scia di quanto indicato da Cassazione civile ordinanza n. 36841/2022 (la Suprema
Corte puntualizza che per il danno biologico da invalidità temporanea totale - sempre presente e che si pagina 20 di 23 protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso - la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, si legge nel provvedimento, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, seppur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte).
Tale importo dovrà essere imputato alle parti convenute nella misura dei 2/3, quindi per euro
19.952,66, ed ulteriormente ridotto di ¼, per un totale di euro 14.964,49.
Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di danno catastrofale perchè la vittima è rimasta dal momento del sinistro fio al decesso in stato di incoscienza.
Sugli importi così liquidati a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e a titolo di danno biologico terminale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n.
1712/1995).
Il tutto nei limiti del residuo massimale di legge vigente al momento del sinistro (il massimale, come previsto dal d.P.R. del 19 aprile 1993, applicabile ratione temporis, era pari ad euro 774.685,35; i pagamenti medio tempore intervenuti in favore di altri danneggiati risultano pari ad euro 408.015,40; il residuo ammonta ad € 366.669,94; cfr schermata pagamenti allegata alla comparsa dai quali detrarre l'importo di competenza dell'imposta di registrazione della sentenza n. 1326/2017 che non va imputata al massimale disponibile).
In particolare, vale il limite del massimale nella cifra di euro 774.685,35, come previsto dal d.P.R. del
19 aprile 1993, applicabile ratione temporis, e non il maggior massimale di 2,5 milioni di euro, introdotto dal d.lgs. n. 198/2007 in attuazione della Direttiva 2005/14/CE.
La Direttiva europea 2005/14, infatti, ha previsto l'innalzamento a 5 milioni di euro in modo progressivo. In particolare - nell'accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell'assicurazione r.c.a. - non ha subordinato tale facoltà al suo tempestivo recepimento, con la conseguenza che il d.lgs. n. 198 del 2007, pur recependo tardivamente la citata Direttiva, legittimamente ha differito l'adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (l'11 dicembre 2009 per l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro e l'11 giugno 2012 per l'innalzamento del massimale a 5 milioni di euro); pertanto, l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per i sinistri avvenuti sino al 10 dicembre
2009, resta limitata al massimale previsto dal d.P.R. 19 aprile 1993 (cfr. Cassazione civile n.
9936/2024).
pagina 21 di 23 Sull'obiezione, infine, svolta da parte convenuta, che il giudice dovrebbe adeguare la misura del risarcimento al potere di acquisto della moneta nello Stato di residenza dell'avente titolo al risarcimento medesimo si richiama Cassazione civile n. 24201/2014 “Tanto premesso per il corretto inquadramento dei termini della questione, rileva il Collegio che la sentenza appena richiamata, peraltro ormai risalente nel tempo e rimasta, a quanto risulta, priva di seguito, e' stata recentemente smentita dalla sentenza 18 maggio 2012, n. 7932, di questa stessa Terza Sezione;
la quale, affrontando il medesimo problema oggi in discussione ed entrando in consapevole contrasto con il precedente del 2000, ha osservato che il criterio della realta' socioeconomica in cui vive il danneggiato non e' fondato in diritto. Richiamando i tre elementi essenziali dell'illecito aquiliano – costituiti da condotta illecita colposa o dolosa, danno e nesso di causalita' – la pronuncia n. 7932 del 2012 ha osservato che sono soltanto questi i fattori suscettibili di incidere sulla determinazione del danno;
mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spendera' od investira' il risarcimento a lui spettante, e' invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell'illecito, un posterius, come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno”.
Stante la soccombenza le spese di lite dovranno essere poste a carico delle parti convenute e liquidate in base a tariffa (giudizio di cognizione avanti il RIunale, scaglione da euro 260.00,00 ad euro
520.000,00, importi medi per ciascuna fase), con distrazione interale in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il RIunale definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta,
ACCERTA E DICHIARA i convenuti e Controparte_6 [...]
responsabili in solido per fatto proprio e nella misura indicata in parte motiva Controparte_4 per il sinistro occorso in data 21.06.2009,
per l'effetto, avuto riguardo al concorrente apporto causale del sig. Persona_2
e ridotto proporzionalmente il risarcimento ex art. 1227 c.c., li dichiara tenuti in solido con
[...] nella qualità di Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per Controparte_3 le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere agli attori i seguenti importi:
➢ in favore di , in proprio, a titolo di danno da perdita del rapporto Parte_1 parentale: € 102.390,45;
➢ in favore di Parte_1 Controparte_1
nella loro veste di Controparte_2 Parte_2 eredi del sig. da ripartirsi pro quota ereditaria, a titolo Persona_1 di danno da perdita del rapporto parentale: € 99.730,50;
➢ in favore di in proprio, a titolo di danno da perdita del Controparte_1 rapporto parentale: € 38.205;
➢ in favore di in proprio, a titolo di danno da perdita del Controparte_2 rapporto parentale: € 39.903;
➢ in favore di in proprio, a titolo di danno da perdita del Parte_2 rapporto parentale: € 39.903;
pagina 22 di 23 ➢ in favore di Parte_1 Controparte_1
nella loro veste di Controparte_2 Parte_2 eredi del sig. da ripartirsi pro quota ereditaria, a titolo Persona_2 di danno biologico terminale patito in vita dal sig. € Persona_2
14.964,49;
con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
il tutto nei limiti del residuo massimale di legge vigente al momento del sinistro;
CONDANNA altresì i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in euro
22.457,00 per onorari, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa, con distrazione interale in favore del procuratore antistatario.
Genova, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.sa Stefania Polichetti
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il RIunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8635/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente;
Parte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente;
Controparte_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente;
Controparte_2 nato a [...] il [...] ed ivi residente;
in Parte_2 proprio e anche quali eredi del SI. nato a [...] Persona_1
(Ecuador) il 22.02.1950 ed ivi deceduto in data 16.01.2016, e tutti i predetti in qualità di congiunti ed eredi del SI. nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto il 29.11.2009, elettivamente domiciliati in Genova Via Fiasella n. 10/6 presso e nello studio del difensore Avv. Montemagno Massimiliano che li rappresenta e difende C.F._1 in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione.
ATTORI contro nella qualità di Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Controparte_3 per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Fossa (c.f. ) elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Genova Via Assarotti, 20-8 giusta in forza di procura generale alle liti
CONVENUTO contro nato in [...] il [...] residente in [...], Controparte_4
Via Parma n. 213/1, cap 16043
CONVENUTO CONTUMACE contro
, nato in [...] il [...] residente in [...]
Gio Batta Raggio n. 2/1, cap 16043
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2024 ed in particolare:
gli attori, , Parte_1 Controparte_1 [...]
richiamati integralmente e ribadite tutte Controparte_2 Parte_2 le difese, argomentazioni e conclusioni già esposte nell'atto di citazione, nelle memorie ex art. 183 c. 6 cpc, nei verbali di udienza anche cartolare, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, come da foglio depositato in pct:
“Piaccia al RIunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le pronunce e declaratorie meglio viste,
1)accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del SI. , Controparte_6 quale conducente del mezzo Kymco, targato CC21991, in solido con il SI. Controparte_4
, quale proprietario del predetto mezzo, non coperto da garanzia assicurativa e sul quale
[...] viaggiava come terzo trasportato il SI. nella verificazione del Persona_2 sinistro occorso il 21.06.2009 in conseguenza del quale lo stesso riportava le lesioni personali di cui in parte narrativa, che ne determinavano la morte in data 29.11.2009;
2)dichiarare la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2054 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., del
SI. e del SI. nelle Controparte_6 Controparte_4 rispettive qualità di conducente e proprietario del motoveicolo Kymco, targato CC21991, non coperto di garanzia assicurativa, in relazione ai danni patiti dagli attori in conseguenza del decesso del proprio congiunto e la corresponsabilitàdi (già Controparte_3 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via
[...]
Marocchesa n. 14 (P.I.: ), quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia P.IVA_2 per le Vittime della Strada, in relazione alla circolazione del predetto veicolo;
3)dichiarare tenuta e condannare la (già CP_8 Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto Controparte_7
(TV), Via Marocchesa n. 14 (P.I.: ), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per P.IVA_2 le Vittime della Strada, in solido, o come meglio ritenuto, con e Controparte_6
nelle rispettive qualità di conducente e di proprietario del Controparte_4 mezzoKymco, targato CC21991,al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi iure proprio e iure hereditatis dagli attori in conseguenza dell'evento de quo, mediante il pagamento in favore degli stessi delle somme che seguono, secondo i rispettivi titoli e le seguenti ripartizioni: A) - € 102.390,45, ovvero altra somma maggiore o minore meglio vista, a favore della SI.ra
[...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto Parte_1 parentale patito per la perdita del figlio SI. Persona_2
- € 102.390,45, ovvero altra somma maggiore o minore meglio vista, in favore del SI.
[...]
da dividersi pro quota ereditaria tra gli attori quali eredi legittimi del Persona_1 medesimo deceduto il 16.01.2016, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito per la perdita del figlio SI. Persona_2
- € 58.550,25, ovvero altra somma maggiore o minore meglio vista, in favore del SI.
[...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto Controparte_1 parentale patito per la perdita del TE SI. Persona_2
– € 63.453,60, ovvero altra somma maggiore o minore meglio vista, in favore della SI.ra a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita Controparte_2 del rapporto parentale patito per la perdita del TE SI. Persona_2
pagina 2 di 23 – € 63.453,60, ovvero altra somma maggiore o minore meglio vista, in favore del SI.
[...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto Parte_2 parentale patito per la perdita del TE SI. Persona_2
e così per complessivi€ 390.238,35,a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio dagli attori per la perdita del congiunto SI. somma Persona_2 che tiene già conto della detrazione dell'importo di€ 105.000,00 (centocinquemila) complessivamente già versato a tale titolo ante causam agli eredi da quale compagnia Controparte_9 solidalmente obbligata al risarcimento, il tuttooltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro sino al saldo effettivo;
B) complessivi € 33.000,00, ovvero altra somma maggiore o minore meglio vista, in favore dei predetti attori, da dividersi pro quota ereditaria, ivi compresa quella spettante al padre, SI.
[...]
, di cui gli attori sono eredi, a titolo di risarcimento del danno biologico Persona_1 terminale patito in vita dal congiunto SI. come precisato in Persona_2 parte narrativa, e trasmissibile iure hereditatis a ciascun erede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro sino al saldo effettivo;
4) in subordine, condannare i medesimi convenuti in solido tra loro, o come meglio ritenuto, al pagamento di quelle somme maggiori o minori, che saranno giudicate dovute all'esito del giudizio, ovvero liquidate, eventualmente anche con ricorso al criterio equitativo ex art 1226 e 2056 c.c., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio dagli attori per la perdita del congiunto SI. detratto, in ogni caso, l'importo pari ad € 105.000,00 Persona_2
(centocinquemila) già versato in via stragiudiziale a tale titolo da Controparte_9 quale impresa solidalmente obbligata alla convenuta, nonché a titolo di risarcimento del danno biologico iure hereditatis pro quota in favore degli stessi attori, oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno subito o subendo dagli attori in conseguenza dell'evento oggetto di causa e che dovesse emergere all'esito del presente giudizio ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro sino al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Massimiliano Montemagno, che si dichiara antistatario”.
la convenuta ome da foglio depositato in pct: Controparte_3
“Piaccia al RIunale Illustrissimo in via pregiudiziale riconoscere e dichiarare che la domanda attrice è inammissibile improponibile e/o improcedibile ex art. 16 delle Pre-leggi al Codice Civile, con ogni conseguente pronuncia.
In subordine e nella denegata ipotesi riconoscere e dichiarare che il diritto azionato dagli attori è estinto per effetto della prescrizione di cui all'art. 2947 Cod. Civ., con ogni conseguente pronuncia. In subordine e nella denegata ipotesi, nel merito rigettare ogni attrice domanda per effetto del
“giudicato esterno” di cui alla Sentenza n° 861/2021 della Corte di Appello di Genova, comunque poiché infondata e/o non provata, assolvendo la Compagnia convenuta da ogni domanda nei suoi confronti proposta.
In via di ulteriore ed estremo subordine liquidare il danno in favore degli attori nella giusta misura, comunque nei limiti del massimale assicurativo residuo pari ad € 360.147,50. Spese secondo soccombenza”.
pagina 3 di 23 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
Con atto di citazione del 26 settembre 2022 gli attori , Parte_1 Parte_3
, in proprio e tutti anche quali eredi del SI. CP_2 Parte_2 Persona_1 deceduto il 16.01.2016, rispettivamente madre e fratelli, e quindi eredi, del sig. Persona_2
, deceduto il 29.11.2009, citavano in giudizio il SI.
[...] Controparte_4
, il sig. e affinché il RIunale adito
[...] Controparte_5 Controparte_3 accertasse e dichiarasse la responsabilità del SI. , quale conducente del mezzo Kymco Controparte_6 tg CC21991, e quella concorrente del sig. , quale proprietario, con Controparte_4 riferimento al sinistro avvenuto in Cavi di Lavagna il 12.06.2009 che aveva provocato il decesso del loro parente, trasportato;
e affinchè il RIunale pronunciasse conseguente sentenza di condanna al risarcimento dei danni patiti anche nei confronti del FVS, in quanto il mezzo non era assicurato.
In particolare, rappresentavano che:
▪ in data 21.06.2009, alle ore 03:20 circa, il SI. si Persona_2 trovava a viaggiare sulla strada provinciale 1 Aurelia, in Cavi di Lavagna (GE), direzione
Chiavari (GE), quale passeggero terzo trasportato a bordo del motoveicolo Kymco, targato
CC21991, condotto dal SI. e di proprietà del SI. Controparte_6
Controparte_4
▪ in tali circostanze di tempo e di luogo, giunto all'altezza del Km 473.000 in località Cavi di Lavagna, il predetto motoveicolo entrava in collisione con l'autovettura Alfa Romeo 147, tg BS263FH, di proprietà del SI. e condotta da , assicurata con Persona_3 CP_10 la compagnia poi la quale effettuava Controparte_11 Controparte_9 un'inversione di marcia, nonostante la presenza di doppia linea continua della linea di mezzeria, invadendo la corsia di pertinenza del motociclo che in quel momento stava sopraggiungendo e travolgendolo;
▪ proprio a causa di tale manovra, posta in essere in violazione delle regole di diligenza alla guida, il conducente dell'auto veniva sanzionato ai sensi dell'art. 154, co. 1-8, C.d.S., come risultava dal verbale di accertamento del sinistro redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo, che provvedeva, altresì, ad identificare tutti i soggetti coinvolti nel sinistro, ivi compresa la vittima, nonché ad escutere i testimoni presenti sul posto;
▪ in quel contesto si apprendeva altresì che il ciclomotore su cui viaggiava il SI. Per_2
era completamento privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile,
[...]
▪ il sig. , a causa del sinistro, riportava gravissimi danni: frattura del processo Persona_2 trasverso destro della vertebra L1; contusione polmonare destra, con versamento pleurico e falda di pneumotorace;
trauma cranio-encefalico complesso non fratturativo;
caratterizzato da emorragia subaracnoidea prevalente a sinistra;
focolaio lacero contusivo encefalico frontale sinistro;
edema cerebrale reattivo con effetto massa sulle strutture circostanti ed aumento della pressione intracranica;
evidenza strumentale di danno assonale diffuso e manifestazione tardiva di ematoma subdurale, trattato con intervento neurochirurgico.
pagina 4 di 23 ▪ per tali lesioni, senza mai riprendere conoscenza dal giorno del sinistro, decedeva in data 29.11.2009;
▪ a seguito di tali accadimenti gli attori presentavano richiesta di risarcimento a tutti i soggetti coinvolti, ed anche al Fondo Garanzia Vittime della Strada, per i danni subiti: iure proprio (per la perdita del rapporto parentale con il proprio congiunto) e iure hereditatis (per il danno biologico patito in vita dal de cuius, dal momento del sinistro e sino alla morte);
▪ venivano altresì instaurati procedimenti penali per il reato di omicidio colposo a carico sia del conducente dell'autoveicolo SI. che del conducente del ciclomotore SI. (in CP_10 CP_6 quest'ultimo, in particolare, tutti gli attori si erano costituivano parti civili).
▪ nel frattempo venivano instaurato dalla convivente more uxorio, Persona_4 in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle due figlie minori della coppia,
[...] procedimento civile al n. 2817/2013 RG RIunale di Genova che si concludeva con Sentenza n.
1326/2017 del 16.01.2017, pubblicata il 18.05.2017che accertava la responsabilità solidale dei due conducenti (SI. e SI. ), condannandoli al risarcimento dei danni CP_10 CP_6 patrimoniali e non patrimoniali unitamente alla compagnia assicuratrice dell'autoveicolo ( e a (quale compagnia assicurativa designata dal fondo Controparte_9 Controparte_3 garanzia vittime della strada per la responsabilità del conducente e del proprietario del motociclo non assicurato).
▪ nelle more di dette vicende gli odierni attori ricevevano esclusivamente da parte di
[...] una offerta risarcitoria che veniva accettata dai medesimi a definizione Controparte_9 della sola responsabilità dell'autoveicolo per un ammontare complessivo di € 105.000,00 (€ 30.000,00 al padre, € 30.000,00 alla madre;
€ 15.000,00 a ciascuno dei fratelli).
▪ nessuna offerta, nonostante le richieste, giungeva invece da parte di , in relazione Controparte_3 alla concorsuale responsabilità del conducente e proprietario del veicolo Kymco, targato
CC21991 non assicurato.
Sulla scorta ditali premesse gli attori, richiamando gli accertamenti già svolti nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1326/2017 RI Genova (che aveva accertato la responsabilità concorsuale colposa solidale di entrambi i conducenti dei mezzi ex art. 2054 c.c. con una ripartizione in quote interne ex art. 2055 c.c. pari a 2/3 a carico del conducente del motoveicolo e 1/3 a carico del conducente dell'autoveicolo ed una residuale concorrente responsabilità della vittima pari ad 1/6 del totale e da valere, ex art. 1227 c.c., sul solo danno azionato iure hereditatis) hanno inteso agire nei confronti del debitore solidale Fondo di Garanzia Vittime della Strada con domanda risarcitoria ex art. 141 del
Codice delle Assicurazioni (azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della compagnia del vettore) nonché ex art. 283 comma 1 kett. B) Cod. Ass., avuto riguardo alla responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043-2054 c.c.
Quanto al danno, gli attori hanno rivendicato, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai genitori e dai fratelli, i seguenti importi:
➢ in favore di madre (anni 43): € 264.780,90, ridotto di ½, Parte_1 trattandosi di familiare non convivente, € 132.390,45, detratto l'importo di € 30.000,00 ad essa già corrisposto a tale titolo dalla co-obbligata residuo € Controparte_9
102.390,45;
pagina 5 di 23 ➢ in favore di padre (anni 59): € 264.780,90, ridotto di Persona_1
½, trattandosi di familiare non convivente, € 132.390,45, detratto l'importo di € 30.000,00 ad esso già corrisposto a tale titolo dalla co-obbligata residuo € Controparte_9
102.390,45 (da dividersi pro quota ereditaria tra gli attori quali eredi legittimi del beneficiario, nelle more deceduto);
➢ in favore di , TE (anni 22): € 147.100,50, ridotto di ½ Controparte_1 trattandosi di familiare non convivente, € 73.550,25, detratto l'importo di € 15.000,00 ad esso già corrisposto a tale titolo dalla co-obbligata residuo € Controparte_9
58.550,25;
➢ in favore di OR (anni 16): € 156.907,20, ridotto di ½ Controparte_2 trattandosi di familiare non convivente, € 78.453,60, detratto l'importo di € 15.000,00 ad essa già corrisposto a tale titolo dalla co-obbligata residuo € Controparte_9
63.453,60;
➢ in favore di TE (anni 6): € 156.907,20, ridotto di ½ Parte_2 trattandosi di familiare non convivente, € 78.453,60, detratto l'importo di € 15.000,00 ad esso già corrisposto a tale titolo dalla co-obbligata residuo € Controparte_9
63.453,60;
così, complessivamente, per residui € 390.238,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro sino al saldo effettivo.
Gli attori hanno altresì rivendicato, iure haereditatis, il danno non patrimoniale biologico terminale patito in vita dalla vittima essendo intercorso, tra le lesioni personali subite dalla vittima ed il decesso
“un apprezzabile lasso di tempo”, tale da potersi configurare una compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, determinato in complessivi € 33.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.01.2023 costituendosi Controparte_3 quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ha contestato integralmente l'atto avversario in fatto ed in diritto e in particolare:
▪ in via pregiudiziale ha eccepito l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per effetto della disposizione dei cui all'art. 16 delle Pre-leggi al Codice Civile norma che stabilisce la condizione di reciprocità per l'ammissione dello straniero al godimento dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano;
▪ ha eccepito l'estinzione dei diritti azionati dagli attori per effetto della prescrizione ex art. 2947 c. 3 c.c. dal momento che non risultavano compiuti atti interruttivi tra il 22.06.20218 e la notifica dell'atto di citazione, dunque l'azione risultava coltivata oltre al termine biennale previsto;
▪ ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dal momento che gli attori non avevano fornito la prova del vantato rapporto di parentela;
▪ ha eccepito il difetto legittimazione passiva della Compagnia convenuta dal momento che l'art. 141 Codice Assicurazioni non si applicava al trasportato di veicolo non-assicurato. Tale norma presupponeva infatti la regolarità della posizione assicurativa del veicolo vettore, ciò che difettava nel caso in esame;
▪ nel merito richiamava l'accertamento compiuto nella sentenza penale della Corte di Appello di Genova – ove gli attori erano costituiti parti civili - che aveva confermato la Sentenza di primo grado del 17/10/2014 del RIunale di Genova, con la quale era stato mandato assolto il SI.
dal reato di omicidio colposo, per non aver commesso il fatto. Controparte_6
La responsabilità esclusiva del sinistro doveva quindi essere attribuita al SI. CP_10
pagina 6 di 23 (conducente del veicolo tg. BS 263 FH), del SI. (proprietario del CP_10 Persona_3 medesimo veicolo), nei cui confronti pareva quindi opportuna l'estensione della domanda unitamente ad eventuali co-obbligati;
▪ rilevava altresì come la sentenza n. 1326/2017 del RIunale civile di Genova non faceva stato tra le parti dovendo quindi gli attori assolvere all'onere probatorio su di essi incombente in ordina alla responsabilità del conducente del veicolo non assicurato;
▪ in ogni caso invocava e opponeva il limite di massimale disponibile per la liquidazione dei danni ad opera del FGVS pari a quello legislativamente previsto di € 774.685,34: quindi, al netto di quanto già corrisposto in forza della sentenza n. 1326/2017, per l'ipotetico diritto risarcitorio azionato il massimale residuo ammontava ad € 360.147,50 (al riguardo rilevava che, a seguito delle statuizioni contenute nella citata Sentenza n° 1326/2017 del RIunale di
Genova, la Compagnia convenuta aveva già effettuato liquidazioni per il complessivo importo di € 414.537,85). Salvo poi correggere, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, il complessivo importo da portare in detrazione dal massimale ancora disponibile in € 408.015,40;
▪ inoltre, in punto an debeatur, ravvisava un rilevante concorso di colpa del danneggiato vittima ex art. 1227 c.c. anche sotto forma di “rischio elettivo” consistente nel comportamento gravemente negligente del il quale accettò di essere trasportato da un Controparte_12 soggetto non solo privo di patente di guida ma soprattutto in evidente stato di alterazione psico- fisica per l'assunzione di sostanze alcooliche. Sussisteva quindi il difetto di titolo risarcitorio in capo agli attori nella stessa percentuale di corresponsabilità, poiché era evidente che per tale quota il “danno” patito dai medesimi non assumeva la qualità di “ingiusto” né poteva essere reclamato nei confronti di alcuno.
▪ inoltre, essendo gli attori stranieri non residenti in , secondo recente giurisprudenza, il CP_3 danno risarcibile doveva essere quantificato con riguardo al luogo ove l'ingiusta lesione patrimoniale conseguente all'illecito estrinsecava i suoi effetti sul piano concreto.
Sulla scorta di tali deduzioni difensivi parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di difetto della condizione di reciprocità ex art. 16 delle Preleggi
L'eccezione va disattesa.
Si richiama sul punto il principio di diritto già espresso da Cassazione civile n. 450/2011: “In caso di sinistro, il cittadino straniero ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore per la rca o, nei casi previsti dalla legge, del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla salute e all'integrità psicofisica e il diritto ai rapporti parentali, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 disp.prel.c.c. e senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano”.
In particolare la Suprema Corte:
richiama l'art. 2 Cost. che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”, escludendo, in tale ambito, qualsiasi distinzione fondata sul criterio della reciprocità; fa proprio il criterio della gerarchia delle fonti ed il principio cd. di “dri t twirkung” delle norme costituzionali (le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona – quali quelli pagina 7 di 23 azionati nel presente giudizio - sono pienamente e direttamente operanti, anche nei rapporti tra privati, cfr. Corte Cost., n. 184 del 1986); aderisce all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 delle preleggi per cui i diritti inviolabili della persona umana sono riconosciuti dal nostro ordinamento in favore di ogni individuo
(sia esso anche extracomunitario), indipendentemente dal riconoscimento di eguale diritto in favore del cittadino italiano nello Stato a cui si appartiene lo straniero.
Ciò, peraltro, senza che la “residenza” in del soggetto che agisca per la tutela dei diritti inviolabili CP_3 possa assurgere a criterio ulteriormente discriminante.
La Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 23432/2014) ha infatti confermato l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui i familiari del cittadino straniero morto in Italia a seguito di incidente stradale, hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non, anche se non residenti nel nostro Paese. Tale pretesa risarcitoria è collegata infatti alla lesione di diritti della persona quale quello alla salute e all'affettività dei rapporti parentali o familiari, che in quanto inviolabili e irriducibili, connessi alla persona in quanto tale, non ammettono distinzioni fondate sulla nazionalità e non possono pertanto essere subordinati all'applicazione della clausola di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi. Il diritto risarcitorio può dunque essere richiesto dallo straniero al giudice ed opposto sia nei confronti del responsabile diretto del danno, quanto degli altri soggetti chiamati a risponderne in base alla legge, ovvero la compagnia assicuratrice presso cui era stato sottoscritto il contratto a copertura della responsabilità civile o, in sua mancanza, il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Sull'eccezione di prescrizione biennale
L'eccezione deve essere respinta.
La prescrizione è eccepita solo per il periodo intercorrente tra il 22.06.20218 (data dell'invio a
[...] dell'ultima lettera raccomandata a/r di messa in mora, prodotta sub 15 in allegato all'atto di CP_3 citazione) e la notifica del presente atto di citazione (ottobre 2022).
Tuttavia parte convenuta omette di considerare:
in termini generali, che il termine biennale non si applica tutte le volte in cui il fatto ingiusto patito dalla vittima (diretta o indiretta/primaria o secondaria) sia sussumibile in un fattispecie di reato indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato (il fatto dannoso di cui si dolgono gli attori è sussumibile nella fattispecie delittuoso dell'omicidio colposo - quanto al danno rivendicato iure proprio - e nella fattispecie delittuosa delle lesioni colpose - quanto al danno rivendicato iure haereditatis). Si applica, quindi, in tali casi, il più lungo termine prescrizionale previsto dall'art. 2947 c. 3 c.c. (Cassazione civile n. 5964/2016). Con particolare riferimento alla materia dei sinistri stradali si veda Cassazione civile ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26958 “In materia di sinistro stradale, la prescrizione ultra-biennale ex art. 2947, c. 3, c.c. non è invocabile solo dalla persona offesa, ma da parte di qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale derivante dal fatto considerato come reato dalla legge, purché il danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto di reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale”;
pagina 8 di 23 che gli attori erano già costituiti parte civile nel processo penale contro il e che quindi la CP_6 prescrizione è rimasta comunque interrotta (cfr. Cassazione civile sentenza n. 21049/2024) fino all'irrevocabilità della sentenza penale (15.05.2021);
che il termine biennale nuovamente applicabile a partire da tale data ex art. 2947 comma III c.c.
(“Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”) non era decorso al momento della notifica dell'atto di citazione.
3. Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
L'eccezione, formulata in base al rilievo per cui gli attori non avrebbero fornito “la prova” del vantato rapporto di parentela, non attiene alla “legittimazione” ma al merito della domanda e sarà esaminata al punto 6 della motivazione.
4. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva
L'eccezione, formulata in base al rilevo per cui l'art. 141 Codice delle Assicurazioni non si applicherebbe al trasportato di veicolo non-assicurato, in quanto la norma presupporrebbe, ai fini della sua applicazione, la regolarità della posizione assicurativa del veicolo vettore, non attiene alla
“legittimazione” ma al merito della domanda e verrà esaminata al punto 6 della motivazione.
5. Sulla richiesta di estensione della domanda nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo-antagonista.
La richiesta non è stata e non può essere accolta.
La domanda degli attori è stata alternativamente promossa nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada sia ex art. 141 Cod. Ass., sia ex art. 283, co. 1, lett. b), Cod. Ass..
Se si ha mente all'art 141, comma 3, si osserva che la norma prevede che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 e segg. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che contempla il litisconsorzio necessario del responsabile del danno (qui convenuto in giudizio in persona del proprietario del mezzo su cui la vittima viaggiava come trasportato, unitamente al conducente, litisconsorte facoltativo), non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio.
Dal punto di vista sistematico, infatti, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che, nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141, l'esigenza che sta alla base del detto litisconsorzio è solo quella finalizzata all'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo. L'art. 141 prescinde, invece, come è noto, dall'accertamento delle singole quote di responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro.
pagina 9 di 23 Se si ha mente, invece, al fondamento nella responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043-2054 c.c. del responsabile (non) assicurato, il conducente/proprietario del veicolo antagonista (qui assicurato) è mero litisconsorte facoltativo che il danneggiato, anche in ipotesi di corresponsabilità, può ma non è costretto a chiamare in giudizio (il principio della solidarietà nelle obbligazioni vale a vantaggio del creditore e non del condebitore solidale). Oltre tutto la posizione con tale parte processuale è stata dagli attori già definita.
6. Nel merito dell'azione di accertamento della responsabilità.
Gli attori sono titolari del rapporto dedotto in giudizio in quanto madre e fratelli del decuius.
Dalla procura notarile estera prodotta, e dai documenti ad essa allegati, risulta certificata dal Notaio che ha confezionato la procura non solo l'identità dei comparenti, odierni attori, ma anche la sussistenza del loro rapporto di parentela con il decuius, mai peraltro messa in discussione nel giudizio penale ove gli attori erano costituiti parti civili.
Del resto il Fondo era già costituito nel giudizio civile rgn. 2817/2013 e in quella sede, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 140 del Codice delle Assicurazioni (Pluralità dei danneggiati e supero del massimale) lo stesso Fondo identificava espressamente i sig.ri , Persona_1 [...]
, , Parte_4 Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
rispettivamente padre, madre, TE, OR, TE della vittima.
[...]
Una volta comprovata la relazione di parentela, la titolarità dal punto di vista attivo del rapporto che si assume leso va senz'altro affermata (cfr. in termini Cassazione nella sentenza n. 14081 del 1 luglio 2005).
Nel merito, poi, si osserva quanto segue.
Il danno reclamato in giudizio è, da un lato, da perdita del rapporto parentale (in tal caso la norma che abilita gli attori alla domanda è l'art. 2043 c.c.; le specifiche norme dettate dal codice civile in materia di circolazione stradale o quelle dettate dal Codice delle assicurazioni sono il presupposto del fatto illecito e identificano i legittimati passivi dell'azione). Dall'altro la lesione del bene salute patito in vita dal decuius (in questo caso la causa petendi va rintracciata nelle norme che lo stesso danneggiato avrebbe potuto invocare per tutelare sé stesso).
Gli attori hanno anzitutto invocato la possibilità di agire ex art. 141 Codice delle Assicurazioni nei confronti del FVS in quanto il mezzo sul quale viaggiava il vettore-responsabile (conducente sig.
; proprietario del mezzo sig. Controparte_6 Controparte_4
) era privo di copertura assicurativa.
[...]
Tale possibilità non è così pacifica.
Non esistono precedenti nella giurisprudenza di legittimità (che si è espressa favorevolmente per l'ipotesi opposta, ossia per il caso in cui il veicolo antagonista rispetto a quello su cui viaggiava il trasportato era privo di copertura assicurativa, cfr. Cassazione civile n. 16477/17).
pagina 10 di 23 A quanto consta esistono solo (rari) precedenti di merito che si sono espressi negativamente (cfr. in particolare Corte Appello Bari sentenza n. 138/2022; nonché RIunale di Imperia, sentenza n. del 27 ottobre 2015).
Si riporta di seguito la motivazione di Corte Appello Bari sentenza n. 138/2022: “Non vi sono poi precedenti di legittimità, anteriori o successivi a Cass. 16477/17, che ammettano l'azione ex art. 141 del trasportato da veicolo non assicurato nei confronti dell'impresa designata dal FGVS. Di ciò la ragione è intuibile, perché la ratio di risarcire il terzo trasportato nel modo più semplice e veloce possibile, allocando il rischio assicurativo – come afferma Cass. 16477/17 - nel soggetto ”per lui più facilmente individuabile”, presuppone un soggetto individuabile perché esiste, in quanto una copertura assicurativa c'è. All'evidenza, la menzione del risarcimento “dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro” ad opera del primo comma dell'art. 141 riguarda un'impresa presente che copre il rischio, e non un'impresa assente, cui si sostituisca quella designata dal FGVS. Non è infine risolutiva la finalità solidaristica della norma…E' indubbio che l'art. 141 d.lgs. 209/05 costituisca norma speciale ma non eccezionale, in quanto riconducibile al precetto dell'art. 2 della Costituzione. Ciò tuttavia non implica l'applicazione a casi non già analoghi, bensì opposti a quello indicato dalla legge. La possibilità di rivolgersi a un'impresa di assicurazione che c'è, e che per questo è “più facilmente individuabile”, non può estendersi all'impresa di assicurazione che non c'è, e quindi non può essere individuata ma solo surrogata dall'impresa designata: è evidente infatti
l'assenza di eadem ratio. Peraltro, il principio solidaristico che ispira l'art. 283 d.lgs. 209/05 comporta la responsabilità dell'impresa designata dal FGVS solo quando sia positivamente accertata la responsabilità del conducente del veicolo sconosciuto o non assicurato: tale deroga ai principi generali in nome dell'art. 2 Cost., quindi, si fonda non sulla sola oggettività del danno ma sull'impossibilità di ottenere soddisfazione per chi ha subito un danno ingiusto. Del quale è l'intero sistema assicurativo, peraltro finanziato indirettamente dagli stessi assicurati ai sensi dell'art. 285, a farsi carico. Sovrapporre la tipologia di solidarietà sottesa all'art. 283, che presuppone la responsabilità del veicolo sconosciuto o non assicurato, alla tipologia di solidarietà sottesa all'art.
141, che non presuppone quella responsabilità salvo il caso fortuito, comporterebbe la creazione in via giudiziaria di una norma, per così dire “supersolidaristica”, che non è consentita. Non è un caso, quindi, che Cass. 14255/20 abbia affermato che “l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. n. 234/2019 citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, l'azione di rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005“.
Trattasi di motivazione cui questo giudice ritiene di aderire.
D'altra parte, siffatta interpretazione non pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (difatti l'aricolo de quo è di derivazione unionale), in base a cui l'esatta interpretazione delle direttive in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli deve condurre a privilegiare la posizione del terzo trasportato in conformità al principio solidaristico che prevede un indennizzo per tutti i danneggiati – l'unico limite a tale principio
è il caso del trasportato che sale a bordo consapevole della circolazione illegale del mezzo – in quanto l'effettività dell'indennizzo è comunque garantita.
pagina 11 di 23 È noto, infatti, che il rimedio di cui all'art. 141 Codice delle Assicurazioni è norma di “favore” per il trasportato in quanto consente, in termini generali ed astratti, di avere accesso alla tutela risarcitoria allorchè sia semplicemente delineato il sinistro e la sua efficienza causale rispetto al danno lamentato, senza allegazioni di sorta in ordine alla condotta di guida del conducente e alla sua responsabilità.
Il rimedio è tuttavia “aggiuntivo”: nulla esclude, quindi, il ricorso allo schema tipico dell'art. 2054 comma 1 c.c., art. 144 cod. assicurazioni (cfr. Cassazione civile sentenza n. 17963/2021 in parte motiva
“sul piano probatorio non vi è alcuna differenza per il trasportato, essendo sul punto l'area dell'art. 2054, comma 1, omogenea al caso fortuito di cui all'art. 141, mentre sul piano risarcitorio con chiarezza il trasportato potrebbe agire per il danno entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione").
Dunque, l'azione contro il Fondo segue i normali criteri di accertamento della responsabilità ex artt. 2054, 2043 c.c, art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005, pacificamente coltivata in giudizio.
A tale proposito, e al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, si osserva che:
la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata, in sede di rinvio, nei confronti del sig.
(sentenza. 861/2021), non fa stato nel presente giudizio, Controparte_6 introdotto successivamente, perché la pronuncia di assoluzione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 comma II c.p. (“Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”);
a tale proposito si richiama quanto ancora di recente statuito dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. ordinanza n. 6593 del 28 febbraio 2022): in particolare, la Suprema Corte ha affermato che il giudicato di assoluzione non sempre ha effetto preclusivo nel giudizio civile. Ha, infatti, precisato che tale effetto si verifica solo quando la sentenza penale contenga “un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova (…) e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2”;
nel caso che occupa, la sentenza di assoluzione, dopo il disposto annullamento in Cassazione della prima pronuncia della Corte di Appello che aveva ritenuto colpevole il del reato di omicidio CP_6 colposo (sentenza n. 2172/2016), è stata pronunciata, in buona sostanza, solo per l'impossibilità di
“rinnovare” – come imposto dalla Suprema Corte – le prove dichiarative ritenute rilevanti, e quindi di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, chi, tra il sig. e il sig. Controparte_6 fosse in effetti alla guida e chi il trasportato del mezzo Kymco, Persona_2 targato CC21991;
la sentenza penale, in particolare, ha rilevato l'impossibilità materiale di escutere nuovamente il teste
, la cui deposizione era stata valorizzata, per l'affermazione di responsabilità penale Persona_5 del , dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 2172/2016, che aveva così ribaltato il CP_6 giudizio di assoluzione del primo grado (sentenza RIunale di Genova n. 4862/2014);
la rinnovazione della prova, in particolare, era stata ritenuta dalla Suprema Corte indispensabile ex art. 603 comma 3 cpp, perché decisiva, a dispetto del valore meramente indiziario delle dichiarazioni dello pagina 12 di 23 stesso contenute nella denuncia querela proposta contro il conducente del veicolo CP_6 CP_10 antagonista, ove affermava essere il conducente del mezzo;
la Corte di Appello di Genova, quindi, in sede di rinvio, si è adeguata al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, non senza rimarcare il legittimo sospetto che a bordo del mezzo in qualità di trasportato fosse in effetti il sig. , anche in considerazione della Per_2 Persona_2 maggiore gravità degli esiti riportati rispetto a quelli patiti dal , a cagione della verosimile CP_6 minore aderenza con il mezzo;
escluso quindi che quella sentenza possa precludere un nuovo esame dei fatti, occorre, a tal fine, avere riguardo:
➢ agli atti dei procedimenti penali e all'istruttoria ivi raccolta;
➢ agli atti del procedimento civile rgn 2817/2013 R.G. (sentenza n. 1326/2017) introdotto dalla convivente more uxorio e dalle figlie del signor nei confronti: Parte_5 del sig. (in qualità di proprietario del motoveicolo) del sig. (in qualità di CP_4 CP_6 conducente del motoveicolo), del sig. (in qualità del proprietario dell'automezzo), del Per_3 sig. (in qualità di conducente dell'automezzo), della compagnia assicuratrice di CP_10 quest'ultima e del FVS, acquisiti nel presente procedimento in data 10.07.2023.
In particolare i “fatti” accertati in quest'ultimo giudizio e consacrati nel titolo giudiziale valgono, ad ogni effetto, come elementi di prova documentale che il giudice è libero, secondo il suo prudente apprezzamento, di valutare (Cassazione civile n. 31969/2019), al pari degli altri.
Ebbene, in seno a quel procedimento, nessuno, né negli scritti introduttivi né in quelli conclusivi, aveva mai messo in dubbio il fatto che alla guida del motoveicolo vi fosse in effetti il sig. e che il sig. CP_6
fosse il trasportato (nonostante la sentenza penale di primo grado lo Persona_2 avesse già posto in dubbio). La circostanza è stata data semplicemente per pacifica.
Non solo: è in effetti emerso in sede penale che esisteva un (unico) teste oculare – amico sia del che del - in grado di riferire (gli altri testi non ricordavano), che aveva dichiarato di CP_6 Per_2 aver visto che il sig. era trasportato (teste , in quanto aveva Persona_2 Per_5 seguito ad una certa distanza il motoveicolo, con il proprio mezzo.
Questo dato era del resto coerente con la denuncia querela sporta dal dara 7.09.2009 nella Per_6 quale riferiva di essere conducente del mezzo.
La credibilità di quella deposizione (che non è stato possibile rinnovare) è stata messa in discussione non per contraddittorietà intrinseca ma per ragioni che questo giudice – che non è chiamato a pronunciare sulla colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio ma è tenuto ad accertare la dinamica del sinistro sulla base degli elementi di cui è in possesso (“l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra le condotte dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico”, ex multis Corte di Cassazione, 30 giugno 2015, n. 13421) – non ritiene di poter condividere.
pagina 13 di 23 In particolare non pare poter inficiare il contenuto e la genuinità di quella deposizione la circostanza che, all'arrivo dell'autoambulanza e dei militi, il teste si sia allontanato. Le ragioni poggiano nelle stesse considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Genova nella sentenza n. 2172/2016 (è verosimile che il teste, che aveva trascorso la serata con i due amici, entrambi ubriachi, fosse nelle stesse condizioni di alterazione e volesse sottrarsi ai controlli).
Gli altri elementi di “stranezza”, rilevati dal giudice penale in primo grado, non paiono poi davvero tali: il si è dichiarato conducente del mezzo nonostante fosse in stato di ubriachezza (quindi semmai CP_6 la circostanza è particolarmente attendibile, considerati i rischi ai quali si esponeva) e lo ha fatto in un momento (7.09.2009) in cui il non era ancora deceduto (e quindi non poteva dirsi attuale Per_2 l'interesse degli eredi del a coltivare la domanda risarcitoria, su un “doppio binario”, come Per_2 ritenuto).
Quanto al fatto che il corpo del sia stato scagliato ben oltre l'autovettura, la circostanza non Per_7 prova affatto che questi fosse passeggero (e in tal senso è critica anche la stessa Corte di Appello in sede di rinvio, che afferma invece che il dato statistico vuole che gli esiti peggiori siano, di norma, patiti da chi, in qualità di trasportato, è meno soldale con il mezzo).
In altri termini, vi è più di un elemento per ritenere che la deposizione fosse genuina e che, ove fosse stato possibile sentire nuovamente a teste il in sede penale, la Corte in sede di rinvio Per_5 l'avrebbe nuovamente valorizzata. L'impossibilità di rinnovare la prova dichiarativa, regola imposta dal codice di procedura penale, ed ispirata al principio del favor rei, se ha imposto il verdetto di non colpevolezza ai sensi dell'art. 603 comma tre cpp, non esclude invece che il giudice civile possa utilizzare e valorizzare la prova già assunta.
Quanto poi, al concreto accertamento della dinamica de sinistro e delle singole responsabilità, non vi è motivo alcuno per discostarsi da quanto già accertato nel giudizio rgn. 2817/2013 perché il corredo probatorio di quel procedimento ha fondato una decisione immune da vizi che deve essere in questa sede espressamente richiamata, sia pure con alcune doverose precisazioni.
In particolare va confermata la ricostruzione nei seguenti termini:
1) In data 21 giugno 2009, alle ore 03.20 circa, il signor , viaggiava, Parte_5 quale terzo trasportato, sul motoveicolo Kymco CC21991, condotto dal signor Controparte_6
e di propretà del signor;
[...] Controparte_4
2) nelle predette circostanze di tempo e luogo, all'altezza del chilometro 473.200, in località Cavi di Lavagna, il motoveicolo anzidetto si scontrava con il veicolo Alfa Romeo 147, Targato BS263FH, di proprietà di condotto dal SI. e assicurato presso Persona_3 CP_10 Controparte_11
[...]
3) la predetta autovettura, infatti, effettuava inversione di marcia nonostante la segnaletica orizzontale lo vietasse e, a seguito di ciò, il conducente veniva sanzionato ai sensi dell'art. 154 c. 1-8- C.d.s., così come emerso dal prontuario dell'accertamento del sinistro;
4) gli accertamenti dell'Autorità preposta acclaravano che il motoveicolo sul quale il signor Parte_5
era trasportato era sprovvisto di copertura assicurativa;
[...] 5) a seguito dell'urto, il signor cadeva pesantemente al suolo, riportando gravi lesioni Parte_5 personali quali, “frattura del processo trasverso destro della vertebra, contusione polmonare destra, con versamento pleurico e falda di pneumotorace, trauma cranico complesso non fratturativo caratterizzato da emorragia subaracnoidea prevalente a sinistra, focolaio lacero contusivo encefalico frontale sinistro, rigonfiamento cerebrale con effetto massa sulle strutture circostanti, aumento della pressione pagina 14 di 23 intracranica con picchi fini a 53mmHg, danno assonale ed ematoma subdurale cronica temporo-parieto- occipitale sinistro, trattato con intervento neurochirurgico”6; 6) tali patologie sono state la causa del ricovero dell'infortunato presso l'Ospedale San Martino di
Genova in prognosi riservata ed in stato di assoluta incoscienza;
7) in data 27/08/2009 veniva trasferito presso il Polo Riabilitativo del Levante Ligure Osp. S.
Bartolomeo in Sarzana (SP)8; 8) dopo lunga agonia e senza mai riprendere conoscenza, in data 29.11.2009, le gravi lesioni personali patite dal signor ne hanno cagionato il decesso. Parte_6
Va parimenti condivisa la ripartizione interna di responsabilità tra i due conducenti e l'attribuzione di una quota concorrente di responsabilità a carico del trasportato, sulla base del seguente passaggio motivazionale che si ritrascrive:
“In ordine al fatto illecito di base cui si riconnettono i diritti vantati da tutte le parti attrici non è dubbio che si configuri una responsabilità concorsuale. La sentenza penale versta in atti contiene elementi, essenzialmente tratti dalle rilevazioni della PG sul momento, che sostengono pienamente tale affermazione, elementi peraltro parzialmente confermati dai testi escussi anche in questa sede e dalla documentazione esaminata.
In particolare, è certo che, in orario notturno, su suolo scivoloso, il conducente del motoveicolo abbia condotto lo stesso in stato di ebbrezza, con elevata probabilità a velocità non consona, non essendo dotato della patente di guida (il mezzo inoltre non era assicurato né revisionato il che non incide immediatamente nella dinamica del fatto, ma è significativo della ordinaria diligenza del conducente). Per converso, in pari condizioni ambientale il SI. conducente dell'autoveicolo, risulta aver Per_3 effettuato una perniciosa inversione di marcia in presenza di doppia striscia continua. Di poco attenuta quest'ultima responsabilità il fatto che la manovra sia stata compiuta al lento moto di uscita dal parcheggio, anziché in circolazione fluida. A carico del conducente del motoveicolo non risulta confermato l'ulteriore dato della guida a luci spente, dato riferito dal teste che, tuttavia, non si Per_3 comprende bene come avrebbe potuto apprezzarlo.
Nel complesso le due responsabilità oltre ad essere ovviamente solidali, appaiono sensibilmente sbilanciate nel concorso interno potendosi stimare una concorrenza per i 2/3 della condotta del conducente il motoveicolo e di 1/3 del conducente l'autoveicolo (e, con esso, del proprietario dello stesso). Sicuramente è emersa anche un colpa concorrete della vittima nella tragica concatenazione di eventi che ne vide la scomparsa. Corrisponde infatti a più che ragionevole ipotesi quella che egli si sia lascito trasportare da soggetto del tutto inadatto, per le circostanze del momento, alla guida del mezzo
e, nonostante la viva contestazione sul punto, risulta anche sostanzialmente provato il mancato uso del casco. Infatti non pare, come ripetutamente ribadito dalla difesa attorea, che il referto di ricovero implichi la vestizione del casco. Infatti, tra le lesioni riportate, vi è un trauma cranico molto importante e lesioni lacerocontuse alla testa. Soprattutto le lacerazioni sono significative della probabile assenza del casco. E' vero che un urto cranico diretto alla velocità di marcia di un motoveicolo lasciato sul rettilineo produce un effetto distruttivo devastante superiore alle lesioni dette, ma è altrettanto vero che non è affatto detto che il primo punto d'urto sia stato la testa e che essa non abbia toccato il suolo solo dopo alcuni rimbalzi del corpo. In ogni caso l'assenza del caso, pur con i limiti largamente ricordati dalle parti in chiave critica, è espressamente affermata in causa dal teste
Rapportata alle colpe principali, quella concorrente della vittima potrebbe assegnarsi un Per_3 fattore di incidenza pari ai 1/6 del tutto. (figurativamente 1/4 della quota dei 2/3 imputata al conducente).”
Del resto in questa sede parte convenuta non ha offerto in prova elementi diversa dalle produzioni documentali già citate che possano far propendere per una diversa valutazione.
pagina 15 di 23 Quello che si ritiene di dover autonomamente valorizzare, rispetto a quella pronuncia è:
➢ la quota di concorrente responsabilità attribuita al trasportato, che appare decisamente più grave agli occhi di questo giudice, e che non appare stimabile in misura inferiore al ¼, tenuto conto del mancato uso del casco, rispetto alle gravi lesioni riportate al capo ((cfr Cassazione civile n. 8306/2024 “l'omesso corretto uso di casco protettivo omologato da parte del conducente, deceduto o infortunato in un incidente stradale, è idoneo, anche in questo caso almeno in teoria
e salva una prova rigorosa del contrario, rispettosa delle leggi della medicina, a contribuire comunque alle modalità di accadimento dell'evento letale”) e all'affidamento colposo riposto sulla guida di un soggetto di evidente stato di alterazione, che ha evidentemente inficiato la prontezza dei suoi riflessi in fase d'urto;
➢ il calcolo sulla riduzione del quantum dovuto: in particolare, diversamente da quanto statuito nella sentenza n. 1326/2017 RIunale di Genova (cfr. Cassazione civile n. 4208/2017) è consolidato il principio di diritto in base al quale il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui debba essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima: detto principio trova fondamento, secondo la Suprema Corte, nell'art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'articolo 2056 del codice) che impone di ridurre proporzionalmente il danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato sull'evento. Trattasi di regola di diritto che trova applicazione anche nei confronti dei congiunti del danneggiato in relazione agli effetti che l'evento di danno subito dal congiunto proietta su di loro. Il richiamo all'articolo 1227 c.c., deve essere inteso non in termini sussuntivi, posto che il congiunto del danneggiato che agisce iure proprio non è equiparabile al creditore che ha concorso a cagionare il danno con il proprio fatto colposo (il fatto colposo è del danneggiato, non del congiunto). Ciò che trova applicazione, invece, è il principio di causalità, di cui l'articolo 1227 rappresenta il corollario, in base al quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa. Nello stesso senso Cassazione civile n. 24558/2018: “Per la giurisprudenza di legittimità, cui la Corte di appello si è uniformata, viceversa, la riduzione del danno per il concorso della vittima nella produzione dell'evento opera non solo nei confronti del soggetto danneggiato, ma anche nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio” (Cass. 04/11/2014, n. 23426; Cass. 23/10/2014, n. 22514; Cass. 26/05/2014, n. 11698)”.
In altri termini:
a) è possibile affermare che il sinistro è imputabile alla responsabilità del conducente dell'autovettura in misura pari ad 1/3 e al conducente del motoveicolo in misura pari a 2/3; b) è possibile affermare che la condotta dello stesso danneggiato ha contribuito in maniera effettiva alla produzione del danno, avuto specifico riguardo al mancato uso del casco e alle altre circostanze sopra valorizzate, in misura parti ad ¼ di quella complessivamente imputata al conducente del motoveicolo c) dunque (tutto) il danno reclamabile nei confronti dei convenuti (e per la sola quota di 2/3 dell'intero qui reclamata) deve subire una riduzione complessiva di ¼ , avuto riguardo anche, rispetto alla concreta entità del contributo causale, a casi consimili risolti nella giurisprudenza di merito.
pagina 16 di 23 In particolare, rispetto a quanto dedotto suc c), si osserva che la transazione intercorsa tra gli attori e quale compagnia assicuratrice dell'autoveicolo condotto dal ha riguardato la solo CP_9 CP_10 quota imputabile a tale conducente (cfr. doc. 17 fascicolo parte attrice), con il che è venuto meno qualsiasi vincolo di solidarietà.
Gli effetti della transazione sono quindi quelli indicati da Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza del 25 gennaio 2024, n. 2426 (“La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante”).
Occorre ora concretamente identificare le poste di danno risarcibile.
Nulla questio sulla concreta esistenza del danno da perdita del rapporto parentale.
“Sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Cass. Sez. 6
-3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022).
Ciò posto, la Suprema Corte sottolinea come il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, al fine di garantire sia un'adeguata valutazione del caso concreto.
Ora, è emerso che i genitori ed i fratelli vivessero all'estero.
L'assenza di convivenza non fa venire meno, come detto, il danno poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, “non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza”.
Tuttavia, nulla è provato in ordine all'intensità dei rapporti: le prove orali offerte dagli attori si sono attestate su una soglia di eccessiva genericità e occorre quindi attestarsi sulla soglia più bassa.
Si ritiene, quindi, avuto riguardo alle tabelle di Milano 2024, di poter procedere alla seguente liquidazione, accordando, per l'intensità della relazione affettiva, il punto pari a 0.
Si arriva quindi alla seguente liquidazione:
in favore della sig.ra Parte_1
pagina 17 di 23 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 53
IMPORTO del RISARCIMENTO € 207.283,00
Da imputarsi a parte convenuta in misura pari a 2/3, quindi per euro 138.188,66, da ridursi ulteriormente di ¼, per un totale di euro 103.641,50 limitato ad euro 102.390,45 in base a domanda.
Cont Da tale importo non può essere portato in ulteriore detrazione quanto versato da e quietanzato sub. doc. 9 fascicolo parte attrice in quanto afferente alle spese legali maturate nel procedimento penale Corte d'Appello sentenza n. 2172/2016.
In favore degli eredi del sig. Parte_7
[...]
[...]
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
pagina 18 di 23 Punti totali riconosciuti: 51
IMPORTO del RISARCIMENTO € 199.461,00
Da imputarsi a parte convenuta in misura pari a 2/3, quindi per euro 132.974, da ridursi ulteriormente di ¼, per un totale di euro 99.730,50.
In favore di Parte_8
[...]
[...]
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO € 76.410,00
Da imputarsi a parte convenuta in misura pari a 2/3, quindi per euro 50.940,00, da ridursi ulteriormente di ¼, per un totale di euro 38.205.
In favore di Parte_9
[...]
[...]
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
pagina 19 di 23 Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 47
IMPORTO del RISARCIMENTO € 79.806,00
Da imputarsi a parte convenuta in misura pari a 2/3, quindi per euro 53.204,00, da ridursi ulteriormente di ¼, per un totale di euro 39.903.
In favore di Parte_10
[...]
[...]
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 47
IMPORTO del RISARCIMENTO € 79.806,00
Da imputarsi a parte convenuta in misura pari a 2/3, quindi per euro 53.204,00, da ridursi ulteriormente di ¼, per un totale di euro 39.903.
A titolo di danno biologico terminale può essere poi riconosciuto l'importo di euro 29.929, facendo ricorso all'importo massimo per il punto di invalidità temporanea assoluta (euro 173) calcolato per 173 giorni, sulla scia di quanto indicato da Cassazione civile ordinanza n. 36841/2022 (la Suprema
Corte puntualizza che per il danno biologico da invalidità temporanea totale - sempre presente e che si pagina 20 di 23 protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso - la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, si legge nel provvedimento, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, seppur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte).
Tale importo dovrà essere imputato alle parti convenute nella misura dei 2/3, quindi per euro
19.952,66, ed ulteriormente ridotto di ¼, per un totale di euro 14.964,49.
Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di danno catastrofale perchè la vittima è rimasta dal momento del sinistro fio al decesso in stato di incoscienza.
Sugli importi così liquidati a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e a titolo di danno biologico terminale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n.
1712/1995).
Il tutto nei limiti del residuo massimale di legge vigente al momento del sinistro (il massimale, come previsto dal d.P.R. del 19 aprile 1993, applicabile ratione temporis, era pari ad euro 774.685,35; i pagamenti medio tempore intervenuti in favore di altri danneggiati risultano pari ad euro 408.015,40; il residuo ammonta ad € 366.669,94; cfr schermata pagamenti allegata alla comparsa dai quali detrarre l'importo di competenza dell'imposta di registrazione della sentenza n. 1326/2017 che non va imputata al massimale disponibile).
In particolare, vale il limite del massimale nella cifra di euro 774.685,35, come previsto dal d.P.R. del
19 aprile 1993, applicabile ratione temporis, e non il maggior massimale di 2,5 milioni di euro, introdotto dal d.lgs. n. 198/2007 in attuazione della Direttiva 2005/14/CE.
La Direttiva europea 2005/14, infatti, ha previsto l'innalzamento a 5 milioni di euro in modo progressivo. In particolare - nell'accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell'assicurazione r.c.a. - non ha subordinato tale facoltà al suo tempestivo recepimento, con la conseguenza che il d.lgs. n. 198 del 2007, pur recependo tardivamente la citata Direttiva, legittimamente ha differito l'adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (l'11 dicembre 2009 per l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro e l'11 giugno 2012 per l'innalzamento del massimale a 5 milioni di euro); pertanto, l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per i sinistri avvenuti sino al 10 dicembre
2009, resta limitata al massimale previsto dal d.P.R. 19 aprile 1993 (cfr. Cassazione civile n.
9936/2024).
pagina 21 di 23 Sull'obiezione, infine, svolta da parte convenuta, che il giudice dovrebbe adeguare la misura del risarcimento al potere di acquisto della moneta nello Stato di residenza dell'avente titolo al risarcimento medesimo si richiama Cassazione civile n. 24201/2014 “Tanto premesso per il corretto inquadramento dei termini della questione, rileva il Collegio che la sentenza appena richiamata, peraltro ormai risalente nel tempo e rimasta, a quanto risulta, priva di seguito, e' stata recentemente smentita dalla sentenza 18 maggio 2012, n. 7932, di questa stessa Terza Sezione;
la quale, affrontando il medesimo problema oggi in discussione ed entrando in consapevole contrasto con il precedente del 2000, ha osservato che il criterio della realta' socioeconomica in cui vive il danneggiato non e' fondato in diritto. Richiamando i tre elementi essenziali dell'illecito aquiliano – costituiti da condotta illecita colposa o dolosa, danno e nesso di causalita' – la pronuncia n. 7932 del 2012 ha osservato che sono soltanto questi i fattori suscettibili di incidere sulla determinazione del danno;
mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spendera' od investira' il risarcimento a lui spettante, e' invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell'illecito, un posterius, come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno”.
Stante la soccombenza le spese di lite dovranno essere poste a carico delle parti convenute e liquidate in base a tariffa (giudizio di cognizione avanti il RIunale, scaglione da euro 260.00,00 ad euro
520.000,00, importi medi per ciascuna fase), con distrazione interale in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il RIunale definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta,
ACCERTA E DICHIARA i convenuti e Controparte_6 [...]
responsabili in solido per fatto proprio e nella misura indicata in parte motiva Controparte_4 per il sinistro occorso in data 21.06.2009,
per l'effetto, avuto riguardo al concorrente apporto causale del sig. Persona_2
e ridotto proporzionalmente il risarcimento ex art. 1227 c.c., li dichiara tenuti in solido con
[...] nella qualità di Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per Controparte_3 le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere agli attori i seguenti importi:
➢ in favore di , in proprio, a titolo di danno da perdita del rapporto Parte_1 parentale: € 102.390,45;
➢ in favore di Parte_1 Controparte_1
nella loro veste di Controparte_2 Parte_2 eredi del sig. da ripartirsi pro quota ereditaria, a titolo Persona_1 di danno da perdita del rapporto parentale: € 99.730,50;
➢ in favore di in proprio, a titolo di danno da perdita del Controparte_1 rapporto parentale: € 38.205;
➢ in favore di in proprio, a titolo di danno da perdita del Controparte_2 rapporto parentale: € 39.903;
➢ in favore di in proprio, a titolo di danno da perdita del Parte_2 rapporto parentale: € 39.903;
pagina 22 di 23 ➢ in favore di Parte_1 Controparte_1
nella loro veste di Controparte_2 Parte_2 eredi del sig. da ripartirsi pro quota ereditaria, a titolo Persona_2 di danno biologico terminale patito in vita dal sig. € Persona_2
14.964,49;
con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
il tutto nei limiti del residuo massimale di legge vigente al momento del sinistro;
CONDANNA altresì i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in euro
22.457,00 per onorari, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa, con distrazione interale in favore del procuratore antistatario.
Genova, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.sa Stefania Polichetti
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