Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 31.01.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Maria Lucia De Parte_1
Pascale
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. Antonio Andriulli e F. Certomà CP_1
Resistente
OGGETTO: indennità covid agricoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.11.2023 la ricorrente, premettendo di aver lavorato nel 2020 come operaio agricolo a tempo determinato per n. 50 giornate, agiva per ottenere la corresponsione, per l'anno 2020, dell'indennità Covid-19 prevista ed introdotta dagli artt. 42 e 69 d.l. 73/2021.
In particolare, la ricorrente asseriva di aver presentato domanda amministrativa per il conseguimento del beneficio e che l' le aveva dapprima erogato il bonus CP_2 in questione, salvo poi chiederne la restituzione. La ricorrente provvedeva, pertanto, a restituire l'importo erogato.
Ritenendo sussistenti i presupposti per beneficiare del bonus in questione nell'anno 2020 agiva in giudizio per ottenerne la corresponsione.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria di costituzione, contestava CP_1 nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
In particolare, l' rilevava che l'indennità covid erogata alla ricorrente per il CP_2 periodo dal 01.05. 2021 al 31.05.2021 era stata chiesta in restituzione (cfr. all. 8 e
9 in ragione della incompatibilità con il Rem erogato ad altro componente del CP_1 nucleo familiare della ricorrente (marito ). In ogni caso, le somme Persona_1
Tanto premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Gli artt. 42 e 69 d.l. n. 73/2021 hanno introdotto nell'ordinamento l'indennità
Covid, quale beneficio di natura assistenziale, diretto a garantire un aiuto economico ai lavoratori che, a causa dell'emergenza Covid-19, hanno subito ripercussioni economiche negative, con l'obiettivo di assicurare loro un'esistenza dignitosa.
Il caso di specie, considerata la qualità di operaio agricolo della ricorrente, è ascrivibile all'art. 69 d.l. cit. il quale, al comma 1, prevede che “agli operai agricoli
a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro”.
Il successivo comma 3 prevede che il beneficio in questione “è incompatibile con
l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto”.
Sulla base della difesa articolata dall' è emerso che il beneficio in questione, CP_1 originariamente richiesto ed erogato alla ricorrente (cfr. all. ) veniva chiesto in restituzione non per mancanza dei requisiti costitutivi del diritto, non oggetto di contestazione in questa sede, ma per asserita sussistenza di un fattore ostativo all'erogazione costituito dalla corresponsione di prestazione incompatibile (Reddito di Emergenza) in favore del merito della ricorrente, . Persona_1
Tuttavia, si osserva che il Rem veniva richiesto ed ottenuto dal coniuge della ricorrente su domanda del 14.07.2021 (cfr. all. 6 e 7 . CP_1
Risulta pertanto evidente che, alla data di entrata in vigore del d.l. 73/21 (26 maggio 2021), la ricorrente o altro componente del suo nucleo familiare non percepiva alcun beneficio incompatibile con il bonus covid richiesto. Né, tantomeno, ratei di Reddito di emergenza venivano riscossi con riferimento al periodo 01.05.2021-31.05.2021 in cui veniva erogato il bonus covid poi oggetto di restituzione (cfr. all. 4 e 7 . CP_1 Si osserva che la natura assistenziale e solidaristica di tale ultimo beneficio impone di interpretare le norme di cui all'art. 69 d.l. cit. non nel senso di una incompatibilità assoluta con l'intervenuta percezione del reddito di cittadinanza bensì da valutarsi proprio con riferimento al momento dell'entrata in vigore della normativa (26 maggio 2021), al fine di verificare la necessità o meno del sostegno rispetto alle reali condizioni economiche del nucleo familiare in quel momento sussistenti. “Sarebbe infatti irragionevole, e pertanto non conforme agli artt. 3 e 38
Cost., privare di tale provvidenza chi, al momento della sua istituzione, si trovi effettivamente in stato di bisogno senza potervi però accedere per aver beneficiato in passato di altre misure” (cfr. sent. Trib. Taranto dott.ssa Viesti).
Ebbene la predetta incompatibilità tra il Rem e l'indennità Covid richiesta dalla ricorrente non trova riscontro nel caso di specie dal momento che il Rem non era stato riscosso alla data dell'entrata in vigore del d.l. 73/21 e che i due benefici riguardavano mensilità diverse (maggio 2021 il bonus covid e da luglio in poi il
Rem).
Peraltro, si osserva che il riconoscimento del diritto al pagamento del bonus di €
800,00 in favore della ricorrente non trova ostacolo nella eccezione di compensazione con quanto ancora dovuto in restituzione a titolo di Reddito di
Emergenza, sollevata dall' posto che si tratta di rapporti di debito-credito CP_1 intercorrenti tra soggetti diversi (titolare del diritto al pagamento del bonus covid è la ricorrente laddove obbligato alla ripetizione di indebito su Reddito di emergenza
è ). Persona_1
Le motivazioni esposte conducono all'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento della somma di € 800,00 a CP_1 titolo di indennità Covid, prevista dall'art. 69 del D.l. 73/2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2. Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze di giudizio che liquida in complessivi € 250,00 a titolo di compenso professionale oltre IVA, CAP se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli