Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5800/2021 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 19.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.5800/2021 promossa da
, rappr e difeso dagli avv Di Candia Claudio e Calcagnile Parte_1
Stefano come da mandato in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr e difeso dagli avv CP_1
Rizzo Pierluigi e Laura Testa come da mandato in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricordo depositato in data 24.5.2021 ha dedotto di aver Parte_2 lavorato dal 8 marzo 1996 a dicembre 2008 alle dipendenze della società
Sveviapol s.r.l. e di essere transitato, senza soluzione di continuità, prima alle dipendenze della società Sveviapol Sud s.r.l., presso la quale aveva lavorato da gennaio 2009 ad aprile 2015 e, successivamente, alle dipendenze della società , con mantenimento della anzianità Controparte_1 di servizio maturata alle dipendenze sia della società Sveviapol che della società Sveviapol Sud s.r.l.; che il rapporto di lavoro con la società
era cessato il 9 ottobre 2018 e, per l'intera durata del rapporto CP_1 di lavoro alle dipendenze delle predette società aveva sempre espletato le mansioni di guardia giurata, osservando turni di lavoro rimasti invariati
( dalle 6,00 alle 14,00 oppure dalle 14,00 alle 22,00 o ancor dalle 22,00 alle 6,00) tutti della durata di 8 ore;
che le società datrici di lavoro predette avevano sempre utilizzato, con riferimento all'orario di lavoro, il sistema del 5+1 disciplinato dall'art. 76 del C.C.N.L. Vigilanza Privata che prevede un calendario settimanale di cinque giorni di lavoro ed uno di riposo e fissa come limite dell'orario di lavoro giornaliero quello delle
7 ore.
( Fondo di Assistenza Integrativa) e non avevano computato nel calcolo della tredicesima mensilità le indennità abitualmente e continuativamente erogate al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro.
Chiedeva pertanto di “accertare e dichiarare che il ricorrente nel corso dell'intero rapporto lavorativo prestato continuativamente dal 08.03.1996 sino al 09.10.2018, dapprima alle dipendenze della società Sveviapol s.r.l. poi di Sveviapol Sud s.r.l. e, sempre senza soluzione di continuità, alle dipendenze di ha osservato turni di lavoro quotidiani Controparte_1 della durata minima di 8 ore;
dare atto che detto straordinario, così come risultante dalle buste paga in atti, debba essere conteggiato nel calcolo del TFR, unitamente alla indennità sostitutiva del Fondo Fasiv e, per l'effetto, dichiarare che al ricorrente sono dovute le somme complessivamente maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso ininterrottamente dal 08.03.1996 sino al 09.10.2018, pari ad € 4.166,21 a titolo di differenze su T.F.R.; dare, altresì, atto che al ricorrente è dovuto l'ulteriore importo di € 531,08 per differenze su 13^ mensilità, atteso che nel computo della 13^ mensilità degli ultimi 5 anni non sono state calcolate le indennità regolarmente percepite dallo stesso;
conseguentemente e per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €. 4.697,29, di cui: € 4.166,21 a titolo di differenze su T.F.R., ed € 531,08 per differenze su 13^ mensilità, come sopra specificata, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, calcolata in base al CCNL di Categoria richiamato, o di quella maggiore e/o minore che sarà determinata in corso di causa”.
La società convenuta si è costituita in giudizio, eccependo che ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T F R, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese, salvo quanto diversamente previsto dal c.c.n.l; che i contratti collettivi di lavoro stipulati sia a livello nazionale che aziendale possono derogare all'indicato criterio posto dal legislatore, anche in senso meno favorevole per il lavoratore, indicando gli elementi della retribuzione da assumere come base di calcolo del t.f.r. e, qualora il contratto collettivo preveda deroghe al principio della onnicomprensività delle somme ai fini del calcolo del t.f.r., il datore di lavoro deve rispettarne le previsioni nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti;
che l'art. 141 del c.c.n.l. per i dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari prevede la deroga al criterio generale di cui all'art. 2120 c.c., con l'elenco, con criterio di esclusività, degli elementi da computare per la determinazione della base utile ai fini del T.F.R (stipendio o salario unico nazionale;
indennità di contingenza;
eventuali terzi elementi di cui all'art. 110; eventuali scatti di anzianità; tredicesima e quattordicesima;
eventuali superminimi ed assegni "ad personam"; quota integrativa territoriale) e precisa che:
“rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'art. 82 non sono in ogni caso computabili …”.
La società convenuta ha comunque riconosciuto la fondatezza della domanda relativa al pagamento delle differenze retributive conseguenti al computo, nel calcolo della tredicesima mensilità, delle indennità abitualmente e continuativamente erogate al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro;
per il resto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Prodotti documenti ed espletata prova per testi la causa è stata decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in diritto che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il concetto di retribuzione recepito dagli artt. 2118, comma secondo, cod. civ. (ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento) e 2120 cod. civ. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio dell'onnicomprensività, nel senso che in detti calcoli vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro” (v. Cass. sentenza n°16636/2012).
Inoltre la Suprema Corte ha chiarito che il principio di onnicomprensività della retribuzione da prendere a base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto, con la conseguente inclusione di tutte le voci retributive continuativamente corrisposte ( come previsto dall'art. 2120
c.c.), può essere derogato soltanto da contratti o accordi collettivi successivi all'entrata in vigore della l. 297/82 e sempre che detti accordi o contratti prevedano espressamente tale deroga( v. Cass. sentenza n°19917/2011).
Il Ccnl del settore Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, applicabile dal 1 febbraio 2013 al 31 dicembre 2015, all' articolo 141, prevede che, per determinare la base annua utile per il calcolo del T.F.R., si devono computare i seguenti elementi: stipendio e salario unico nazionale;
indennità di contingenza, eventuali terzi elementi, tredicesima e quattordicesima, eventuali superminimi;
inoltre specifica che rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio non sono in ogni caso computabili ai fini del calcolo del T.F.R ( tale norma è stata replicata nell'art. 145 del C.C.N L. del 15 ottobre 2015, applicabile dal 1 novembre 2015 al 31 ottobre 2018) .
Orbene, si ritiene che la deroga in esame non sia sufficientemente specifica con riferimento al lavoro straordinario continuativo e non occasionale e possa riferirsi solo al lavoro straordinario occasionale.
Considerato che è principio pacifico in giurisprudenza che, nel calcolo del T.F.R., il lavoro straordinario prestato dal lavoratore vada conteggiato se ha carattere continuativo e non occasionale, nella norma contrattuale di cui al predetto art. 141 ( peraltro non replicata nell'art. 123 del C.C.N.L. del 17 dicembre 2021 -periodo di validità dal 1 gennaio
2022 al 31 dicembre 2024), le parti avrebbero dovuto usare espressioni chiare ed univoche nell'escludere i compensi per lavoro straordinario continuativo e non occasionale dalla base di computo del T.F.R. Tale interpretazione della norma contrattuale è in linea con il predetto orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. sez. un. sentenza n°26096/2007), secondo cui il principio di onnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. novellato, è certamente applicabile alla prestazione di lavoro straordinario non occasionale ogniqualvolta la normativa collettiva non lo escluda in termini assolutamente precisi e categorici. Si ritiene infatti che esista un vincolo per la contrattazione collettiva desumibile dall'art. 36 Cost., che impegna detta contrattazione a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto. Alla luce di tale principio di diritto, una clausola del contratto collettivo che preveda una nozione restrittiva di "retribuzione" utile ai fini del T.F.R,, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, è legittima - sul piano della garanzia offerta al singolo dipendente dall'art. 36 Cost. - a condizione che il lavoro notturno o quello straordinario rappresentino mere modalità di esecuzione della prestazione, che potrebbero cioè venire meno in qualunque momento.
Nel caso in esame non è in contestazione che la prestazione lavorativa del ricorrente - per una precisa scelta organizzativa della società convenuta e di quelle che l'hanno preceduta nella titolarità del rapporto di lavoro
- è stata sempre di otto ore giornaliere. Quindi il lavoro straordinario
(notturno e diurno) non è stato una mera modalità occasionale di esecuzione della prestazione, bensì tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro in esame, come risultante anche dalla prova testimoniale espletata. Orbene, la predetta clausola collettiva ( art. 141 rich) sul calcolo del T.F.R., tenuto presente il principio di onnicomprensività sopra riportato nonchè la peculiare organizzazione dell'orario di lavoro del ricorrente, intanto può essere ritenuta legittima in quanto interpretata come riferibile solo al lavoro straordinario occasionale e non continuativo.
Si rileva inoltre che l'indennità sostitutiva del versamento al Fondo Fasiv
(30 euro lordi mensili) viene definita, dalla stessa contrattazione collettiva ( art. 29 del C.C.N.L. richiamato in ricorso), come elemento non riassorbibile della retribuzione rientrante nella retribuzione globale di fatto e ne è prevista la corresponsione mensile ( per 14 mensilità).
Trattandosi quindi di una prestazione economica continuativa e non occasionale, rientrante nella retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore e non essendo tale emolumento specificatamente escluso dalla contrattazione collettiva dalla base di calcolo del T.F.R., lo stesso va incluso nella predetta base di calcolo.
Sulla base dei conteggi di parte ricorrente non specificamente contestati
è risultato un credito a favore del ricorrente per euro 4.697,29 all'esito della inclusione, nella base di calcolo del T.F.R. sia degli emolumenti percepiti per lavoro straordinario che degli emolumenti per indennità sostitutiva del versamento al Fondo Siav.
Segue la condanna di cui al dispositivo.
Infine le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il
24.5.2021 da nei confronti della società Parte_2 Controparte_1 così provvede:
a) condanna la società convenuta al pagamento, in favore di , Parte_2 della complessiva somma di euro 4.697,29 (di cui euro 4.166,21 a titolo di
T.F.R. ed euro 531,08 a titolo di 13^ mensilità), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa, liquidate ex DM n 55/2024 in euro 1.450,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Claudio Di Candia e Stefano Calcagnile.
Lecce, 19 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa