Decreto cautelare 18 maggio 2022
Ordinanza cautelare 27 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/07/2025, n. 5922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5922 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05922/2025REG.PROV.COLL.
N. 04087/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4087 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Paola Massafra, Cherubina Ciriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Guadagnino in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5285/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito per le parti l’avvocato Paola Massafra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il bando di “Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 professionisti dell’Area legale (avvocato I livello) nei ruoli del personale dell’INPS” nella parte in cui non prevede lo svolgimento di prove suppletive per i candidati impossibilitati a partecipare in quanto collocati in isolamento fiduciario, ovvero in quarantena obbligatoria, in applicazione delle misure sanitarie di prevenzione epidemiologica, nonché degli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui l’avviso del 15 marzo del 2022 con cui l’Amministrazione ha comunicato la seduta suppletiva del 4 aprile del 2022 per i candidati che per legittimo impedimento sanitario, connesso all’emergenza “Coronavirus” non hanno potuto partecipare alle prove preselettive svolte nei giorni 9,10 e 11 marzo.
A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze:
con determinazione n.20 del 5 febbraio del 2020 l’INPS indiceva un concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di 15 professionisti dell’Area legale, (avvocato I livello) nei ruoli del personale dell’INPS, al quale, essendo in possesso dei requisiti, proponeva domanda di partecipazione;
come previsto dall’art.5 del Bando, essendovi un numero di domande superiore a 600, veniva predisposta una sessione preselettiva dei candidati, fissata nei giorni 9, 10 e 11 marzo del 2022;
la parte appellante avrebbe dovuto svolgere la prova il 10 marzo del 2022, tuttavia, risultando positiva al tampone OV, il 10 marzo del 2022 era costretta a non presenziare;
il 16 marzo del 2022 veniva a conoscenza di una prova suppletiva prevista dall’Amministrazione, con avviso pubblicato il 15 marzo del 2022, per tutti coloro che, per legittimo impedimento sanitario connesso all’emergenza Coronavirus, non avevano potuto partecipare alle prove preselettive nei giorni prefissati, dunque, comunicava, a mezzo pec, le ragioni della mancata presenza, allegando la relativa documentazione;
non riceveva riscontro a detta pec né a quelle successive fino al 25 marzo del 2022, allorquando le perveniva una pec a firma del Direttore Centrale Risorse Umane, che le comunicava il rigetto della richiesta di ammissione perché aveva comunicato tardivamente l’impedimento;
il 28 marzo del 2022 diffidava l’amministrazione affinché la ammettesse a sostenere la prova nella data successiva, non ricevendo risposta, ricorreva davanti al TAR deducendo, nel comportamento tenuto dalla P.A. la violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento, oltre che l’irragionevolezza e l’illogicità della decisione.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso, condividendo la posizione dell’INPS che aveva stigmatizzato il ritardo con cui la parte appellante aveva comunicato l’impedimento dovuto al COVID, da lei contratto.
Tanto premesso, sono dedotti i seguenti motivi di appello avverso la suddetta decisione:
ERROR IN JUDICANDO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA E/O TRAVISATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE.
2. Si è costituito in giudizio l’INPS, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Va disattesa l’eccezione di carenza di interesse in capo alla parte appellante opposta dalla parte appellata, perché l’estromissione dalla possibilità di partecipare alla procedura ha comunque cagionato una lesione alle aspettative patrimoniali di costei, che è tuttora attuale e autonomamente determinabile, anche in un futuro successivo giudizio.
4. Venendo al merito, l’unico motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di aver validato l’operato della Pubblica amministrazione, ritenendo che la parte appellante nell’occorso non avrebbe tenuto un comportamento diligente, non avendo comunicato, in tempo utile, (individuato quest’ultimo, applicando analogicamente la previsione di cui all’art.2 d.l. n.663/1979, nei due giorni successivi all’ottenimento del certificato attestante la patologia) il proprio impedimento legittimo a partecipare alle prove d’esame.
Sostiene la parte appellante che poiché tale obbligo non era previsto dal bando, né poteva essere da esso, o aliunde, implicitamente desumibile, la diligenza pretesa non era esigibile, e dunque che il diniego oppostole, per tardività della comunicazione, sarebbe illegittimo.
4.1. Il motivo è fondato.
4.1.1. Effettivamente non era configurabile, in capo alla parte appellante/candidata, un siffatto obbligo o onere comunicativo, dal momento che lo stesso non era previsto dal bando, e comunque giacché è notorio – come pure condivisibilmente osservato dalla doglianza in esame – che l’impedimento di un singolo candidato giammai può essere causa di rinvio del concorso.
Infatti, a prescindere da quale sia la causa della mancata partecipazione, prevale sempre l’interesse pubblico al celere svolgimento della procedura, a maggior ragione in un caso come quello controverso, dove vi erano state numerose domande di partecipazione e dunque non sarebbe stato possibile riprogrammare la celebrazione delle prove.
Quanto precede dimostra che non era esigibile nei confronti della parte appellante un comportamento diligente nei contenuti pretesi dall’amministrazione, e validati dal primo giudice.
4.1.2. Del resto proprio la recente esperienza legata all’epidemia di OV ha dimostrato che, laddove lo hanno ritenuto, il legislatore o le singole pubbliche amministrazioni, hanno espressamente deciso di rinviare e/o di riprogrammare singole tornate concorsuali già fissate, quanto alle date di celebrazione delle prove; dunque il fatto che, in tal caso, alcuna determinazione in tal senso fosse stata previamente adottata - né era stata comunque prevista anche solo la possibilità di un rinvio e/o di una prova suppletiva dedicata agli assenti legittimi - costituiva evidentemente un dato idoneo ad indurre tutti i candidati, compresa l’appellante, a ritenere superflua la comunicazione di un impedimento, che, ancorché legittimo, a nulla, evidentemente, sarebbe servito.
4.1.3. E che a carico dell’appellante non fosse configurabile siffatto obbligo, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, lo dimostra, paradossalmente, proprio il ricorso all’applicazione analogica della previsione di cui all’art.2 del d.l. 663/1979 deciso dalla commissione d’esame, previsione che impone al pubblico dipendente di trasmettere, entro due giorni dalla loro acquisizione, le certificazioni mediche attestanti la malattia che ha rappresentato un legittimo impedimento all’adempimento della prestazione lavorativa.
Infatti l’utilizzo che, in via analogica, l’organo ha fatto di quella disposizione è per più versi improprio e la declinazione di questa improprietà dimostra, di converso, che non era possibile configurare, a carico della parte appellante, il suddetto obbligo nella consistenza pretesa dalla parte appellata.
4.1.3.1. Innanzitutto è impropria l’analogia perché quella disposizione fa leva su di un obbligo negoziale, incombente sul lavoratore, da questo liberamente assunto con la sottoscrizione del contratto, mentre è evidente che analoga situazione – se si vuole, identità di ratio – non è ravvisabile in capo al semplice candidato in una procedura concorsuale.
4.1.3.2. Il ricorso alla suddetta norma è improprio anche per un secondo motivo, perché la conseguenza che subisce il pubblico impiegato, in caso di violazione dell’obbligo, è non vedersi riconosciuto il legittimo impedimento, il che significa che egli non ottiene la copertura previdenziale e subisce una riduzione stipendiale corrispondente alle giornate in cui non ha lavorato. Tuttavia detto inadempimento non produce effetti irreversibili nella sua sfera giuridica, e men che mai una decadenza sì grave, quale quella inflitta, nell’occasione, alla parte appellante quale sanzione per l’omissione di una comunicazione tempestiva, alla quale – va ribadito - è stato impedito, in modo irragionevole, di partecipare alla prova suppletiva, malgrado questa fosse stata calendarizzata proprio in favore dei candidati che si trovavano nella sua situazione.
4.1.3.3. Vi è, ancora, un’ulteriore irragionevolezza nella scelta di ricorrere a quella norma, data dal brevissimo termine da essa previsto, e che è stato gravosamente imposto anche ai candidati legittimamente impediti - ossia i due giorni successivi alla data originariamente fissata per la celebrazione delle prove, termine per di più ufficializzato solo il 16 marzo del 2022, ossia quando era già scaduto – per attestare la patologia OV che ne aveva precluso la partecipazione al concorso.
E non è dato comprendere, dal momento che la decisione di indire una prova dedicata ai candidati colpiti da OV fu ufficializzata solo in via postuma, per così dire, e cioè il 15 marzo successivo, come costoro, che erano per l’appunto assenti il giorno delle prove, pur adottando una diligenza massima, avrebbero potuto in altro modo, parimenti ufficiale, venire a conoscenza del termine entro cui comunicare, a pena di decadenza, l’impedimento.
4.2. Conclusivamente si deve dunque osservare che, sia pur commendevole, la scelta della commissione di calendarizzare un’ulteriore prova per i candidati legittimamente impediti dal OV, venne attuata con modalità indebitamente pregiudizievoli in danno della parte appellante che, del tutto incolpevolmente, non aveva avuto notizia dell’indizione di una prova suppletiva e che tuttavia, quando ne ha avuto contezza, con la pubblicazione della relativa determinazione avvenuta il 15 marzo del 2022, in modo certamente tempestivo rispetto alla conoscenza e/o conoscibilità della notizia, ha esercitato la relativa facoltà.
4.3. Di conseguenza il diniego oppostole, per di più tardivamente, fu doppiamente illegittimo, sia perché la sua, documentata, richiesta di partecipazione non poteva ritenersi intempestiva - tenendo conto che ella, entro poco più di ventiquattr’ore da quando era stata edotta della relativa possibilità, aveva formulato la relativa domanda - e sia perché non vi era alcun ragionevole motivo organizzativo per precluderle la partecipazione alla prova fissata per il 4 aprile successivo, trattandosi di una sola unità da aggiungere agli altri interessati/candidati già ammessi, che, come tale, non avrebbe pregiudicato il buon andamento delle operazioni concorsuali.
4.4. Dunque a fronte dell’unico vero obbligo che poteva dirsi su di lei espressamente incombente, la parte appellante non fu affatto negligente. Altrettanto non può dirsi dell’amministrazione, che non solo non ha corrisposto tempestivamente alla richiesta della parte, malgrado lo svolgimento della prova suppletiva fosse prossimo, ma, allorquando ha risposto, ha opposto un diniego che non trovava alcuna ragionevole giustificazione.
5. L’appello va conclusivamente accolto e, per l’effetto, va accolto il ricorso introduttivo del giudizio. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado in favore della parte appellante, che si liquidano in complessivi euro 5000,00 (eurocinquemila,00), di cui euro 2000,00 (euroduemila,00) per il primo grado, ed euro 3000,00 (eurotremila,00), per il secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebrata da remoto del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO