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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/08/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 21 gennaio 2022 ed iscritta al n. 189
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022 da:
- (C.F. ) in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
FO di SP ZO (P.I. , rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Silvio P.IVA_1
Maria Zigni del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Monte Rosa n. 15 – Melzo (MI),
presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- ), rappresentata e difesa dal proc. dom. Controparte_1 P.IVA_2
avv. Cristina Materazzi del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Viale Dante Alighieri n. 17 -
Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
In data 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
Nel merito: dichiarare la nullità, invalidità e comunque con qualsiasi formula l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto,
revocandolo per tutti i motivi di cui in narrativa, e comunque per i motivi di cui in narrativa:
Nel merito e in via riconvenzionale:
pagina 1 di 19 - accertare e dichiarare i vizi e/o i difetti e/o le difformità e/o la mancata esecuzione delle opere appaltate alla
[...]
, in persona del proprio legale rapp.te pro tempore, e, per l'effetto, condannare Controparte_1
quest'ultima al pagamento in favore dell'opponente della somma necessaria per porvi rimedio come precisata nella CTU
redatta dall'arch. Arch. il 27/05/2022 nel giudizio di atp RG. 47773/2021 Trib. Milano, Persona_1
nonché nelle osservazioni del CTP, Arch. alla CTU integrativa depositata il 28/02/25 nel presente giudizio, o quella Per_2
diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre al
risarcimento dei danni relativi alla stampante Canon IPR C165 per € 26.246,20 ovvero quel diverso importo che risulterà
in corso di causa;
Nel merito e in via subordinata: nella non credibile ipotesi in cui si ritenesse fondato, anche solo parzialmente, il credito
azionato dalla , in persona del proprio legale rapp.te pro tempore, compensare Controparte_1
detto credito con quello maggiore vantato dall'attore opponente che risulterà in corso di causa, a titolo di risarcimento
danno, per eliminare i vizi e/o difetti delle opere di ristrutturazione appaltate, maggiorato degli interessi e della
rivalutazione monetaria nonché quello a titolo di risarcimento dei danni relativi alla stampante Canon IPR C165 per €
26.246,20 ovvero quel diverso importo che risulterà in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'opposta al pagamento
in favore dell'attore opponente della differenza, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
1) con vittoria di spese, compensi professionali e di CTU del presente giudizio nonché di quelli relativi al procedimento ex
art. 696bis c.p.c. Rg. n. 47773/21 Tribunale di Milano Sezione VII, Dott. Pacifico, e per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attore opponente: Controparte_1
-la somma di € 7.672,89 oneri di legge inclusi, ovvero quella diversa somma che risulterà di giustizia, a refusione di quanto
già corrisposto al CTU nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. Rg. n. 47773/21 Tribunale di Milano Sezione VII, Dott.
Pacifico oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- la somma di € 267,20 oneri di legge inclusi ovvero quella diversa somma che risulterà di giustizia, a refusione di quanto
già corrisposto al CTU nell'ambito del presente giudizio (doc. 40);
2) condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere all'attore opponente:
-i compensi sostenuti per la Consulenza tecnica di Parte sia nel procedimento di ATP che del presente giudizio per €
5.208,08 oneri di legge inclusi (doc. 41) ovvero quel diverso importo che risulterà in corso di causa e/o di giustizia;
pagina 2 di 19 3) in considerazione della temerarietà del ricorso per decreto ingiuntivo, del contenuto del medesimo e dell'artata
ricostruzione operata dall'odierna convenuta opposta, per tutti i motivi ampiamente illustrati, condannare
[...]
, in persona del proprio legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore dell'attore opponente Controparte_1
di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
In via istruttoria: ammettersi tutte le prove così come dedotte ed articolate nei propri scritti difensivi, che devono intendersi
qui ritrascritte.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o modificate che fossero
formulate ex adverso”.
Per parte opposta: “Come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - di sulla scorta di sette fatture e dell'estratto Controparte_1 CP_1
autentico notarile del registro IVA, ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della
FO di per l'importo di euro 54.000,00 oltre interessi e spese. Parte_1
Il Tribunale di Lecco, in data 1.12.2021, ha emesso decreto ingiuntivo n. 979/2021 per la somma richiesta, oltre interessi e spese processuali.
Il decreto è stato notificato alla debitrice in data 14.12.2021.
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 21.1.2022, ha interposto Parte_1
opposizione, spiegando di essere proprietario di una porzione di capannone a schiera in Melzo (MI),
Viale Svezia n. 1, adibito a laboratorio artigianale (con annessi servizi a piano terra e a piano primo, un soppalco adibito a deposito ed una porzione di area cortilizia privata pertinenziale per tre posti auto)
per lo svolgimento dell'attività di fotografia nell'ambito dell'arte funeraria attraverso la ditta individuale FO di . Nella primavera 2019 ha commissionato alla Parte_1 CP_1
finiture d'interni di i lavori di ristrutturazione interna, cambio di destinazione d'uso, CP_1
ampliamento del primo piano, copertura e installazione di velux, senza sottoscrivere alcun contratto.
Nel corso dei lavori ha pagato il corrispettivo di 156.000,00 euro. A partire dalla primavera 2021, però,
si sono verificate numerose e copiose infiltrazioni d'acqua da tetto, finestre e velux, che hanno interessato i pavimenti, i lucernari, le pareti in cartongesso ed i bagni. L'opponente ha quindi ripercorso
Con lo scambio di PEC fra i legali per risolvere la questione, che ha visto negare ogni responsabilità e pagina 3 di 19 chiedere il saldo dei lavori, peraltro indicato inizialmente in euro 30.000,00 e da ultimo lievitato ad euro 44.000,00.
Nell'impossibilità di qualsivoglia accordo, in data 30.11.2021 l' ha depositato al Pt_1
Tribunale di Milano ricorso ex art. 696 bis c.p.c., denunciando i seguenti vizi: il realizzato servizio igienico, posto a ridosso di quello esistente, non è utilizzabile a causa di importanti perdite delle condutture di scarico di nuova realizzazione;
lo scarico dell'impianto doccia realizzato a servizio del locale spogliatoio dipendenti presenta ingenti perdite e risulta inutilizzabile;
nel disimpegno d'ingresso, in occasione di precipitazioni ed in seguito agli interventi eseguiti, si riscontra un'importante fuoriuscita di acqua a pavimento;
la pavimentazione non ha finitura a specchio, come richiesto, e presenta aloni scuri in prossimità dei giunti di dilatazione, per lo più non correttamente eseguiti;
l'impianto di illuminazione realizzato sul vano scala è malfunzionante e diversi faretti realizzati non si accendono;
dai nuovi lucernari, con pozzi di luce, creati per illuminare e aerare il locale stampanti e il locale lavorazione ceramica, provengono ingenti infiltrazioni di acqua piovana che, oltre a riversarsi nei detti locali, si infiltrano all'interno dei manufatti di cartongesso eseguiti, andando ad interessare anche il locale archivio.
Con Nelle more del giudizio per Consulenza Tecnica Preventiva, ha ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, in relazione al quale l'opponente ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Milano e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per vizi e difetti delle opere eseguite, con compensazione con l'eventuale dovuto a controparte.
3. - Si è costituita in giudizio per dare la propria Controparte_1
Con versione dei fatti: nell'ottobre 2018 , contattata dall per lavori di trasformazione di un Pt_1
capannone industriale in uffici e laboratori mediante realizzazione degli interni e di impianti, effettuava un sopralluogo e in data 15.10.2018 trasmetteva un preventivo di massima;
ad aprile 2019 seguiva un
Con secondo sopralluogo, all'esito del quale trasmetteva in data 13.4.2019 un'offerta definitiva, che
FO accettava, dando incarico di iniziare i lavori e versando in data 5.5.2019 un bonifico di euro
50.000,00 a titolo di primo acconto. In corso d'opera venivano concordate alcune aggiunte nonché la realizzazione di opere sulla copertura esistente del capannone e precisamente la posa di lucernari in pagina 4 di 19 sostituzione di vetrate, sebbene fosse stato chiarito al committente che tali opere avrebbero potuto creare difficoltà di realizzazione, poiché interessavano parti della copertura comune del più vasto capannone industriale, di cui FO occupava solo una porzione, che per vetustà e conformazione poteva non consentire una perfetta esecuzione. L'odierna opponente accettava la realizzazione delle
Con nuove opere e pure il consuntivo aggiornato dalla e trasmesso in data 21.10.2020. I lavori terminavano nel novembre 2020, ma la chiusura del cantiere (previ collaudi, abitabilità, certificazione ascensore ed impianti) avveniva formalmente a luglio 2021. Durante i lavori, secondo accordi orali tra
Con le parti, emetteva fatture in base agli Stati di Avanzamento Lavori, che FO provvedeva a pagare a mezzo bonifici, talvolta attraverso acconti parziali che hanno recato difficoltà di contabilizzazione.
Solo al momento di preparare la fattura a saldo, FO iniziava a contestare infiltrazioni dovute alle opere effettuate, tuttavia del tutto pretestuose al fine di non pagare il saldo dei lavori di euro
30.000,00 ed un residuo sulle fatture già emesse di euro 14.000,00.
In questo contesto ha contestato tutto l'impalco argomentativo dell'apponente, CP_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione e, solo in denegata ipotesi, per la compensazione con eventuali somme dovute alla FO.
4. - Con ordinanza riservata del 9.10.2022 è stata respinta l'eccezione di incompetenza territoriale: l'opponente non ha più rinnovato l'eccezione nelle conclusioni finali, sicché l'eccezione deve considerarsi rinunciata e la competenza dell'adito Tribunale definitivamente affermata.
5. - Con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. l'opponente ha depositato la perizia della C.T.P. innanzi al Tribunale di Milano (doc. 21 dell'opponente) e all'udienza del 27.4.2023 sono stati escussi tre testi. Con ordinanza del 30.8.2023 il Giudice ha formulato proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c., non accettata da ambedue le parti. E' quindi seguito un supplemento di C.T.U., depositato il 27.2.2025.
La causa è infine passata in decisione innanzi a nuovo Giudice, con concessione dei termini per il deposito delle sole conclusionali, come richiesto dall'opponente, avendo la difesa dalla società
opposta rinunciato al mandato.
pagina 5 di 19 6. - Rileva il Giudice come fra le parti sia stato concluso nella primavera 2019 un contratto d'appalto per la trasformazione a laboratorio artigianale della FO di una porzione di capannone industriale in Melzo (MI). Il contratto d'appalto non è stato consacrato in un apposito documento, ma detta tipologia di contratto non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem (Cass.
6.6.2003 n. 9077; Cass. 19.12.1996 n. 11381; Cass. 16.7.1983 n. 4911; Cass. 21.2.1979 n. 1125).
Secondo la tesi dell'opponente, le parti avrebbero concluso con una stretta di mano un contratto a corpo per il corrispettivo di euro 160.000,00 che FO ha versato in più bonifici per complessivi euro 156.000,00 (cfr. doc. 3 dell'opponente) e andrebbe comunque creditrice di importi a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalle opere male eseguite.
Secondo la tesi dell'opposta, il prezzo di euro 160.000,00 sarebbe stato pattuito con esclusivo riferimento alle opere elencate nel preventivo datato 13.4.2019 e nel corso dei lavori sarebbero state concordate ulteriori lavorazioni per un prezzo aggiuntivo di euro 40.000,00.
Per il vero, la versione di è stata piuttosto ondivaga. CP_1
Nel ricorso monitorio ha parlato di un “primo preventivo, datato 13/04/2019, [che] prevedeva lavori per € 173.800,00 oltre iva, mentre il secondo preventivo, per lavori extra, datato 21/10/2020 prevedeva lavori per € 45.100,00 oltre iva;
le parti si accordavano per effettuare i lavori indicati nei preventivi per l'importo inferiore di € 200.000,00 complessivi”.
Nella comparsa di costituzione e risposta ha riferito di due sopralluoghi da parte di Tes_1
Co
all'esito del primo, “in data 15.10.2018 la trasmetteva alla FO un preventivo di
[...]
Co massima. La FO si prendeva tempo per decidere e nel mese di Febbraio 2019 ricontattava la ,
chiedendo un nuovo sopralluogo onde esaminare alcune modifiche ed integrazione e per redigere
preventivo definitivo. Tenutosi il sopralluogo nel mese di Aprile 2019, sempre da parte del signor
Co
la trasmetteva in data 13.4.2019 alla FO a mezzo mail “La propria Testimone_1
migliore offerta” alla luce del computo metrico reale e di nuove richieste da parte di FO, che sostituiva ed annullava il precedente”. Il riferimento è al doc. 1 del fascicolo monitorio, che si compone di un primo elenco di opere datato 13.4.2019 per euro 173.800,00 + IVA e di un secondo elenco di opere aggiuntive per euro 45.100,00 datato 21.10.2020. Lo stesso documento è stato prodotto nel presente giudizio sia al doc. 11bis dell'opponente come allegato alla e-mail del legale di controparte pagina 6 di 19 dell'1.10.2021, sia al doc. 1 dell'opposta ed ai docc. a-c) della seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. sempre dell'opposta. Mentre il documento del ricorso monitorio e dell'allegato non presenta invii per posta elettronica, gli altri documenti attestano un invio del primo preventivo in data 13.4.2019, ma
Con non all'indirizzo della FO (risulterebbe da a se stessa), nonché un invio del secondo documento il 22.10.2020 all'indirizzo che però l'opponente ha negato di aver Email_1
ricevuto. non ha fornito ulteriori dimostrazioni documentali. Sempre in forza di quanto CP_1
esposto nella comparsa di costituzione e risposta, FO avrebbe accettato il nuovo preventivo e dato incarico di iniziare i lavori, tanto che in data 5.5.2019 ha pagato la fattura n. 14 del 15.5.2019 da euro
50.000,00 a titolo di primo acconto (doc. 2 fascicolo monitorio).
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la versione dei fatti cambia nuovamente: nel
2018 sarebbe stato trasmesso un primo preventivo per la trasformazione immobiliare;
“dopo alcuni mesi, l' chiedeva alla un nuovo sopralluogo ed un nuovo preventivo, avendo deciso Pt_1 CP_1
Con delle modifiche ed integrazioni rispetto alla prima valutazione”, sicché “aggiornava il proprio preventivo in base alle nuove richieste dell' e lo trasmetteva all' ”. Le parti “si Pt_1 Pt_1
accordavano per un importo di € 160.000,00 oltre IVA alla presenza di un collaboratore di ”. Pt_1
Nuove opere integrative sarebbero state richieste solo pochi giorni dopo e le parti si sarebbero accordate per un corrispettivo di ulteriori 40.000,00 euro: “Alcuni giorni dopo chiedeva Pt_1
Co ulteriori opere ad integrazione del primo preventivo. , a seguito di ulteriore sopralluogo da parte del dipendente signor emetteva un secondo preventivo per complessivi € Testimone_1
45.100,00 oltre IVA, importo che veniva arrotondato a € 40.000,00 oltre IVA, contenente altre opere richieste in aggiunta dall' ”. Pt_1
Per dare dimostrazione ai loro assunti, le parti hanno chiesto l'escussione dei testi
[...]
, cliente della FO (“Conosco l'opponente per ragioni di lavoro: Tes_2 Parte_1
sono un libero professionista e mi occupo di fotoceramica, in particolare di stampa di fotografie per
monumenti funerari;
è il mio principale fornitore, cui mi appoggio per la realizzazione delle Pt_1
stampe”) e “marito di e collaboratore familiare nella convenuta Testimone_1 CP_1
. CP_1
pagina 7 di 19 Rimarca il Giudicante come i rapporti amicali o addirittura di coniugio e di collaborazione nella società non sono di per sé cause di incapacità a testimoniare, ma impongono una attenta valutazione di attendibilità delle deposizioni.
Ebbene, le due testimonianze presentano un punto di partenza comune: ambedue i testi hanno
Con ammesso che i rapporti della con la FO hanno avuto origine dall'intervento del “sono Tes_2
stato io a mettere in contatto le parti (precisamente il Sig. marito della sig.ra , ed il Tes_1 CP_1
sig. ). Avevo visto lavorare nell'appartamento accanto al mio e sapevo che Pt_1 Tes_1
stava cercando un'impresa per la ristrutturazione del proprio capannone;
perciò chiesi a Pt_1
se fosse disponibile ed in grado di fare i lavori. Era la fine del 2018”; “Il Tes_1 Tes_1
rapporto tra le parti in causa è iniziato a ottobre 2018. La nostra società stava ristrutturando due
appartamenti nel condominio dove abita e ci siamo conosciuti in quella circostanza;
Testimone_2
è stato lui a mettermi in contatto con , il quale si stava interessando del progetto di Parte_1
ristrutturazione di un suo capannone”.
Il era presente all'incontro di aprile 2019, dove le parti si sono accordate per un appalto a Tes_2
corpo al corrispettivo di euro 160.000,00. Per come si è svolto quell'incontro, il teste ha ammesso l'esistenza di precedenti riunioni: “Poi è trascorso qualche mese prima dell'incontro a cui ho partecipato, probabilmente nell'aprile o maggio 2019. In quell'occasione, eravamo presenti
ed io, presso i locali della FO a Melzo. Ricordo bene che portò un Tes_1 Pt_1 Tes_1
preventivo e i due si misero d'accordo per l'esecuzione dei lavori per un prezzo di € 160.000,00, tutto
compreso. Non fu apposta alcuna firma sul preventivo. Non so se i due si fossero già incontrati in
precedenza e se avesse già fatto altri sopralluoghi del capannone. Posso presumerlo, Tes_1
perché nell'occasione di cui ho parlato è arrivato con un preventivo già predisposto, ma non ne ho
esperienza diretta. Per me è stato il primo ed unico incontro”.
Il teste ha parlato – offrendo quindi un'ulteriore variante dei fatti rispetto a quelli Tes_1
rappresentati negli scritti difensivi da – di un'offerta iniziale fatta sulla scorta di un progetto CP_1
Con di massima realizzato da altra impresa e consegnato dalla FO alla attraverso il Tes_2
(“ aveva già un progetto di massima con disegni fatti a mano e un preventivo predisposti da Pt_1
un'altra impresa. me li ha consegnati e, sulla base di quelli, ho predisposto la nostra offerta. Tes_2
pagina 8 di 19 Preciso che si trattava ancora di un'offerta iniziale sulla base di quelle bozze che mi erano state mostrate”), a cui hanno fatto seguito due incontri: “Inizialmente ha preso tempo, poi dopo Pt_1
qualche mese sono stato ricontattato da il quale mi ha riferito che i lavori avrebbero potuto Tes_2
iniziare. Ho quindi incontrato in due occasioni. Una prima volta, alla presenza anche di suo Pt_1
figlio e dell'architetto (professionista di fiducia della , ci siamo visti presso Testimone_3 CP_1
la vecchia sede della FO e poi da lì ci siamo spostati presso il capannone da ristrutturare, dove
l'architetto ha preso le misure. Una seconda volta ci siamo visti presso il capannone con e Pt_1
ed io ho consegnato il preventivo scritto per circa € 173.000,00. Acconsentendo alla richiesta di Tes_2
sconto, abbiamo poi concordato il prezzo definitivo di € 160.000,00 e ha firmato il preventivo. Pt_1
Poiché si trattava di un solo originale, avrebbe poi dovuto tornare in ufficio, fare le fotocopie e trasmettermele, ma non l'ha mai fatto. Riconosco il documento 11 bis di parte attrice come il
preventivo di cui parlavo prima. Preciso che il preventivo è stato consegnato a mano quel giorno per la prima volta, non era stato anticipato via mail”.
Con Quindi, il teste ha smentito le difese di nella parte in cui andava sostenendo che Tes_1
anche testo dell'offerta datata 13.4.2019 era stato spedito via e-mail. Concordemente con quanto dichiarato anche dal teste dell'opponente, è emerso con certezza dalle testimonianze che le parti hanno concordato in euro 160.000,00 il corrispettivo dei lavori appaltati.
Si tratta a questo punto di comprendere quali fossero le opere ricomprese in quel corrispettivo.
Con Come detto, per FO tutte quelle realizzate da;
per quest'ultima, soltanto quelle del documento datato 13.4.2019 e non già le ulteriori, concordate in corso d'opera e riportate nel documento datato
21.10.2020.
Chiamato ad esser preciso sulla circostanza, il teste ha ricordato “di avere guardato il Tes_2
preventivo. Mi sembra che fosse un unico foglio”, ma non si è detto certo, a distanza di tempo, che fosse propri il doc. 11 bis di parte opponente: “A prima vista non mi sembra che il documento fosse
questo, ma non posso esserne sicuro al 100%. Quello che posso dire per certo è che mi ricordo che
l'accordo fosse per € 160.000,00, chiavi in mano. Mi sembra che il preventivo esaminato avesse
almeno qualche parte manoscritta. Per quanto riguarda il contenuto del preventivo che mi viene
mostrato, non sono in grado di entrare nel dettaglio di ogni singola voce, perché non ho visto il
pagina 9 di 19 progetto. Ricordo che le parti avevano discusso dei lavori da svolgere: ad esempio si era parlato di realizzare un ascensore che prima non c'era, di risistemare le scale, di suddividere i locali al
pianterreno e al piano superiore, di rifare gli isolamenti e gli impianti e di modificare parzialmente i bagni”. Presa visione delle opere riportate sul documento datato 21.10.2020 ha dichiarato: “Ricordo
che di almeno alcune di queste opere si era parlato in occasione dell'incontro a cui ho partecipato. Mi
riferisco in particolare a quelle riportate alla quinta riga (modifica scala), sesta riga (formazione
porta a battente), ottava riga (fornitura e posa inferriata), dodicesima riga (contropareti), tredicesima
riga (opere elettrica per prese e forni), quindicesima riga (fornitura e posa porta bagno) e sedicesima
riga (fornitura e posa due box doccia). Delle altre opere non ne ho memoria. Ad esempio, non ricordo
che si fosse parlato di lavori da eseguire a casa di , anche se so che nei mesi Parte_1
seguenti è stato posato un impianto di aria condizionata. Con riferimento alla posa dei velux sul
soffitto, non sono in grado di rispondere con certezza. So che si era discusso di come illuminare il
capannone, ma, a distanza di tempo, non ricordo nel dettaglio cosa si dissero le parti”.
Il teste è stato invece molto preciso: “Riconosco il computo dei lavori extra datato Tes_1
21/10/2020 che mi viene mostrato. Preciso che non si tratta di un vero e proprio preventivo, ma più che altro di un consuntivo, perché a quell'epoca i lavori erano già quasi finiti. Il documento si riferisce
a opere non comprese nel preventivo iniziale, in quanto dovute a modifiche concordate
successivamente. Segnatamente, con riferimento a ciascuna delle voci oggetto del documento osservo
quanto segue:
- Voce 1 (pensilina porta ingresso): l'aggiunta di una pensilina all'ingresso mi è stata richiesta
da per la protezione dalla pioggia di chi entra e esce dal capannone. Pt_1
- Voci 2, 3 e 4 (tunnel solari, relative chiusure e velux): queste opere si sono rese necessarie a causa delle richieste dell'Asl pervenute nel maggio 2019. Infatti, il progetto richiedeva che anche i
locali forni e stampanti avessero la possibilità di permanenza di persone e per questo l'Asl ha
prescritto che fossero rispettati i necessari rapporti aero illuminanti naturali. Dunque, sono stati
aggiunti dei tunnel solari, ovverosia dei grandi cavedi collegati al tetto tramite apposite strutture, sulla
cima dei quali sono stati aperti dei lucernari a velux, allo scopo di fare entrare aria e luce naturale. Il
pagina 10 di 19 progetto iniziale invece prevedeva la sola areazione e illuminazione artificiale. Preciso che la chiusura
dei tunnel di cui alla voce 4 non è stata eseguita, su indicazione dell'architetto”.
- Voci 5, 9 e 10 (modifica e piastrellatura scala): nel progetto iniziale era previsto che il committente facesse realizzare da un'impresa terza il rivestimento della scala interna in marmo. Nel corso dei lavori è emerso che quest'opera sarebbe stata costosissima e quindi mi ha chiesto di
occuparmi io della sistemazione della scala, rivestendola con le medesime piastrelle già utilizzate per
gli uffici del primo piano.
- Voci 6 e 8 (formazione porta a battente e fornitura inferriata di sicurezza): preciso che tali
opere non sono state eseguite.
- Voce 7 (nuova linea elettrica): è stato necessario realizzare ex novo il collegamento tra il contatore elettrico posto all'esterno, in corrispondenza del cancello carraio, ed il quadro generale posto all'interno del capannone, a distanza di diverse decine di metri. La necessità di quest'opera non poteva essere nota prima dell'inizio dei lavori ed è emersa soltanto dopo che è stata attivata la
fornitura di energia elettrica.
- Voce 11 (finestre): il cliente nel corso dei lavori ha chiesto di aggiungere due aperture nelle
pareti interne per consentire ai dipendenti occupati nel laboratorio forni e stampanti di vedersi tra
loro;
- Voce 12 (contropareti): si tratta dell'isolamento acustico del piano terra, richiesto in corso
d'opera per evitare il disturbo proveniente dall'officina di fabbro adiacente;
- Voce 13 (opere elettriche): si tratta di opere elettriche aggiuntive ed in particolare, dell'aggiunta di ulteriori prese elettriche o dati richieste dal cliente in corso d'opera.
- Voce 14 (cambio serratura): abbiamo aggiunto un dispositivo per l'apertura elettrica della porta di ingresso, per consentirne l'apertura dalle postazioni del primo piano senza dovere scendere;
- Voce 15 (porta bagno): è stata sostituita la porta di un bagno per ragioni estetiche, in quanto
visibile dalla reception. La si voleva rendere uguale alle altre porte vicine.
- Voce 16 (box doccia): riguarda la fornitura dei soli box doccia, uno nel bagno esistente ed
uno negli spogliatoi. Infatti il progetto iniziale contemplava la presenza delle docce ma non dei box;
pagina 11 di 19 - Voce 17 (aria condizionata): durante i lavori mi ha chiesto di installare un Pt_1
condizionatore in casa sua. Precisamente si trattava di un impianto composto da due split e da una
macchina esterna;
- Voce 18 (aspirazioni): si tratta dell'impianto di aspirazione area dei bagni esistenti. La modifica è stata richiesta da in corso d'opera”. Pt_1
In effetti, come si ricava dalla richiesta di parere edilizio-sanitario presentata alla
[...]
di Melzo il 4.4.2019 (doc. 36 dell'opponente), è stata l'ASL, con comunicazione del Parte_2
28.5.2019, a prescrivere “che nei locali piano terra sia garantito almeno 1/20 di aerazione naturale”
e, come conseguenza, il tecnico di FO ha disposto di andare “a creare dei tunnel che collegano i
lucernari esistenti ai locali”. E' evidente, allora, che le parti non avevano potuto prevedere e pattuire tali opere al momento del contratto iniziale nell'aprile 2019 e tale esecuzione rientra necessariamente in un nuovo accordo, di cui dà conto il consuntivo datato 21.10.2020.
Dall'esame delle testimonianze e della documentazione in atti il Giudice trae quindi la convinzione che le parti abbiano effettivamente concordato una serie di lavori edili al corrispettivo di euro 160.000,00. Sicuramente non v'è stata la predisposizione di un contratto d'appalto né la firma di documenti specifici. Altrettanto verosimilmente, però, lavori di quell'importo non possono esser stati definiti in modo completamente orale, sicché il documento del 13.4.2019 rappresenta la declinazione dei lavori pattuiti. E' indiscutibile che negli accordi iniziali non fossero state tenute in conto le opere relative ai tunnel solari ed alle finestre velux, che sono state la conseguenza della prescrizione ASL del
28.5.2019. Quelle opere devono perciò aver formato oggetto di una variazione concordata fra le parti e,
similmente, è avvenuto anche per tutte le altre voci indicate nel consuntivo di opere extra del
21.10.2020. Pertanto, anche a voler ammettere che l'appalto sia stato a corpo, si sono rese necessarie variazioni ex art. 1660 c.c., che comportano deroga alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 1659
c.c..
Deve quindi concludersi che all'accordo iniziale di un corrispettivo di euro 160.000,00 –
versato da FO nel minor importo di euro 156.000,00 con un avanzo quindi di euro 4.000,00 – siano
Con seguite opere aggiuntive che sostiene esser state forfettizzate in euro 40.000,00, ma che vanno ridotte, per stessa ammissione del teste della mancata chiusura dei tunnel (euro 500,00) e Tes_1
pagina 12 di 19 della omessa formazione della porta a battente (euro 1.300,00) e della fornitura dell'inferriata di sicurezza (euro 2.900,00), così per euro 35.300,00 (v. poi infra § 8).
7. - Tutte le opere indicate nei documenti datati 13.4.2019 e 21.10.2020 sono state puntualmente verificate nella loro effettiva realizzazione anche dall'arch. nel corso della C.T.P. ex art. Per_1
696bis c.p.c. svoltasi innanzi al Tribunale di Milano: poiché il relativo elaborato (prodotto al già citato doc. 21 dell'opponente) non ha formato oggetto di specifiche contestazioni ad opera delle parti, viene fatto integralmente proprio dal Giudicante.
In particolare, il C.T.U. ha confermato la mancata formazione della porta a battente (“Il C.T.U.
ha convenuto con le parti intervenute che la suddetta voce di lavorazione si riferisce alla sola posa del
maniglione antipanico per la porta dell'ingresso piano primo”) e l'omessa fornitura e posa di inferriata di sicurezza a finestra e porta d'ingresso (“Il C.T.U. ha condiviso con le parti che la suddetta voce di
lavorazione non è stata eseguita dalla resistente”).
Ha poi preso in esame i vizi lamentati da FO, in relazione ai quali non ha CP_1
sollevato eccezioni di decadenza o di prescrizione ex art. 1669 c.c.. Rimandando alle pagine della perizia (esattamente da pagg. 50 e segg.) per l'attenta rilevazione dei difetti esecutivi, è qui sufficiente confermare le perdite del servizio igienico, le problematiche allo scarico della doccia, i malfunzionamenti dell'illuminazione del vano scala e le infiltrazioni d'acqua provenienti dai lucernai,
Con accertate dal C.T.U. e riconosciute come carenze delle lavorazioni effettuate da . I costi per rimediare ai difetti sono stati quantificati in euro 12.090,00 + IVA 10% oltre agli oneri per l'attività di collaudo per euro 1.000,00 + IVA 22% e Cassa 4%. Il totale è pari ad euro 14.567,80 IVA ed oneri compresi.
8. - Poiché non si è raggiunta prova certa di un accordo fra le parti in relazione alla quantificazione delle lavorazioni extra, nel corso del presente giudizio è stato conferito un supplemento di perizia all'arch. , appunto per valutare, ai sensi dell'art. 1657 c.c., la congruità dei costi Per_1
esposti nel consuntivo 21.10.2020. Alle operazioni peritali non ha preso parte il C.T.P. dell'opposta né
sono state fatte pervenire osservazioni alla perizia. Il C.T.P. dell'opponente ha invece avanzato osservazioni, che il C.T.U. ha adeguatamente valutato e respinto (ad eccezione di una). Le risultanze pagina 13 di 19 della perizia, depositata il 27.2.2025, sono quindi condivise dal Giudice, con conseguente rigetto delle rinnovate contestazioni nella comparsa conclusionale attorea.
In sintesi, il C.T.U., nel verificare nuovamente le opere in essere e nel confrontarle con “i valori
di mercato e i prezzi medi della manodopera nonché dei materiali impiegati usuali per il luogo in oggetto, nell'ipotesi di affidare ad un'unica Impresa i lavori in regime di appalto”, ha ritenuto troppo discostate dai prezziari dell'epoca le seguenti voci:
1) fornitura e posa tunnel solari in cartongesso e struttura zincata doppia schiena contro schiena mq 100, riducendola ad euro 5.850,00;
2) opere elettriche in aggiunta, ridotte ad euro 3.405,00 in base all'effettiva esecuzione;
3) fornitura e posa porta bagno esistente, compreso di smontaggio e smaltimento porta esistente,
ridotta ad euro 250,00;
4) fornitura e posa n. 2 box doccia, avendone riscontrato solo uno al costo di euro 250,00.
Sempre durante la C.T.U., sulle opere extra sono stati riscontrati vizi esecutivi, specialmente nella modifica della scala (per la mancanza dei tasselli di fissaggio al piede della scala al piano terra e dei tasselli di fissaggio in prossimità dell'ultimo pianerottolo in corrispondenza dell'appoggio scala sulla barra stabilizzatrice laterale della struttura in acciaio, con interventi riparatori stimati in euro
1.750,00 + euro 1.500,00 + IVA) e nella realizzazione della nuova linea dal contatore esterno al quadro generale interno (esattamente per l'assenza di un as built dell'impianto realizzato, con costi, “per
l'attività di rilievo e mappatura di tutto l'impianto e redazione di certificazione”, pari ad euro 700,00 +
IVA).
In conclusione, il C.T.U. ha valorizzato le opere extra contratto in complessivi euro 34.413,00 +
IVA ma ne ha riscontrato difetti per un importo di euro 4.160,00 + IVA.
9. - FO ha lamentato, come danno derivante dall'acqua meteorica penetrata nei locali per i
Con problemi alla copertura realizzata da , anche la totale rovina della stampante Canon.
Per quanto nella domanda riconvenzionale l'opponente abbia espressamente chiesto di
“accertare e dichiarare i vizi e/o i difetti e/o le difformità delle opere appaltate alla Controparte_1
di e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore
[...] CP_2
dell'opponente della somma necessaria per porvi rimedio”, nella parte narrativa dell'atto (esattamente pagina 14 di 19 al punto 9 di pag. 3) ha richiamato il danneggiamento della stampante (“… in una circostanza l'acqua
e l'umidità danneggiavano irrimediabilmente la stampante Canon adibita alla stampa delle
decalcomanie per fotoceramica, obbligando così l'odierno opponente a chiederne la sostituzione”).
La domanda di risarcimento è stata esplicitata nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
(“… oltre al risarcimento dei danni relativi alla stampante Canon IPR C165 per euro 26.246,20”) e,
trattandosi di domanda connessa alla situazione fattuale già dedotta in giudizio, deve considerarsi validamente avanzata (secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite con la sentenza 15.6.2015 n. 12310
e di cui sono successiva espressione Cass.
8.11.2024 n. 28873; Cass.
6.9.2024 n. 23975; Cass. 2.5.2024
n. 11737; Cass.
2.11.2023 n. 30455; Cass. 14.9.2022 n. 26985; Cass. 28.6.2022 n. 20768; Cass.
14.3.2022 n. 8127; Cass. 16.2.2021 n. 4031; Cass. 28.11.2019 n. 31078; Cass. 24.4.2019 n. 11226;
Cass. 14.2.2019 n. 4322; Cass. 25.5.2018 n. 13091; Cass. 28.11.2017 n. 28385; Cass.17.1.2017 n. 974).
Per quanto della vicenda il teste si sia limitato a dire che “Non sapevo nulla di Tes_1
danneggiamenti a stampanti fino a che è iniziata questa causa”, decisiva si è rivelata la testimonianza di , socio ed amministratore della che ha riconosco nel doc. Testimone_4 Controparte_3
27 dell'opponente “il documento di trasporto della stampante che la FO ha comprato dalla mia
società: la firma in calce è la mia” e che ha definitivamente chiarito che “la stampante è stata venduta
alla FO in via definitiva”. Il teste ha altresì ricordato quanto accaduto in occasione del bagnamento del macchinario: “Ricordo di essere stato chiamato al telefono dal cliente quando si è verificato il
problema e di avergli detto di staccare immediatamente la spina e spostare la macchina. Mi sono poi
recato sul posto quel giorno stesso ed ho verificato che nel capannone pioveva dal tetto in
corrispondenza dei lucernari. Il giorno successivo abbiamo riportato la macchina nel nostro
laboratorio per farla asciugare completamente e fare degli esami più approfonditi;
tuttavia, abbiamo dovuto constatare che non c'era più nulla da fare, perché la macchina si era bagnata quando la spina
era inserita. … dopo i controlli sulla sua inutilizzabilità, è stata riconsegnata all'acquirente”. Il teste ha anche confermato il contenuto e la sua firma sulle relazioni tecniche prodotte ai docc. 31 e 35
dell'opponente.
Sulla vicenda ha riferito anche il teste : “La stampante dei cui mi viene chiesto Testimone_2
è quella che doveva essere usata per stampare le fotografie commissionate anche da me, quindi
pagina 15 di 19 ricordo bene la vicenda. Era stata consegnata nel maggio 2021 e c'era soddisfazione per il suo
funzionamento; però dopo una decina di giorni si è verificato questo episodio delle infiltrazioni di
acqua dal tetto e quella macchina non è più stata usata. Ricordo di essermi presentato al capannone di
un giorno e di avere verificato che, nel punto in cui era posizionata la stampante, pioveva Pt_1
acqua dal tetto. La stampante era già stata spostata e c'erano macchie d'acqua sul pavimento.
L'acqua cadeva direttamente dal soffitto penetrando dai velux installati nel corso dei lavori di
ristrutturazione ed in parte colava sui muri. Ho visto il macchinario bagnato e posso dire con assoluta
certezza che esso non ha mai più funzionato. Dopo qualche tempo, è stato portato via dalla ditta
fornitrice e sostituito con un macchinario nuovo”.
E' stata quindi raggiunta prova adeguata circa il fatto che, a causa delle infiltrazioni d'acqua dal
Con velux posizionato dalla , la stampante, pagata 26.243,20 (come da fattura n. 15 del 14.5.2021 al doc. 32 dell'opponente e come da quietanza al doc. 34 dell'opponente), si sia irrimediabilmente rovinata, divenendo del tutto inutilizzabile. Il danno, tuttavia, deve essere ridotto della componente
IVA, che l'impresa individuale attrice ha recuperato, per modo che assurge ad euro 21.510,00.
10. - Ricapitolando: sul corrispettivo pattuito in euro 160.000,00 FO non ha versato euro
4.000,00; inoltre deve il corrispettivo delle opere extra contratto per euro 34.413,00 e così
complessivamente euro 38.413,00 + IVA = euro 42.254,30.
A sua volta è però creditrice dei costi per rimediare ai difetti delle lavorazioni dell'appalto (euro
12.090,00 + IVA 10% ed euro 1.000,00 + IVA 22% e Cassa 4% per l'attività di collaudo: euro
14.567,80) e di quelli per le opere extra (euro 4.160,00 + IVA 10% = euro 4.576,00) nonché del costo della stampante inservibile (euro 21.510,00).
Con Operando la compensazione fra le contrapposte poste di dare/avere, residua a favore di la somma di euro 1.600,50 (IVA compresa) oltre interessi legali dalla messa in mora del 12.11.2021 (doc.
5 ricorso monitorio) al saldo.
11. - Restano però da regolare le spese di lite, che riguardano anche la fase cautelare della
Consulenza Tecnica Preventiva.
Il procedimento di cui agli artt. 696 e 696bis c.p.c., infatti, si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente, senza che possa pagina 16 di 19 essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti di soccombenza (Cass. 30.9.2015 n. 19498; Cass. 19.11.2004 n. 21888; cfr.
da ultimo, Corte Cost.
5.5.2021 n. 87). Nella fase ante causam, perciò, le spese dell'ATP e della CTP
vanno poste a carico della parte richiedente (Cass. 15.3.2012 n. 4156), ma vanno poi prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali, da regolare secondo i normali principi dettati dagli artt. 91 e segg. c.p.c. (Cass. 19.7.2023 n. 21085; Cass.
7.6.2019 n. 15492; Cass.
8.6.2017 n. 14268; Cass. 18.10.2016 n. 21045; Cass. 27.7.2005 n. 15672; Cass. 15.2.2000 n. 1690).
Nel caso di specie, questo mezzo di istruzione preventiva si è rivelato necessario per la tipologia di danno denunciata, che non poteva attendere gli ordinari tempi del giudizio di merito. Ha poi riconosciuto la fondatezza delle doglianze di FO, sicché i compensi liquidati al C.T.U. e pagati dall'opponente per euro 5.384,50 (cfr. docc. 23-25 e 33 dell'opponente), devono essere rifusi da
[...]
CP_1
Anche le spese legali per la fase di CTP vanno poste a carico della parte sostanzialmente soccombente nell'importo che si liquida (in applicazione della tabella 9 riguardante i CP_1
procedimenti di istruzione preventiva) in euro 3.321,00 (di cui euro 286,00 per anticipazioni ed euro
3.035,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Le spese di lite del presente giudizio seguono sempre la soccombenza dell'opposta che, perciò,
va condannata a rifonderle all'opponente nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia
10 marzo 2014 n. 55 – in euro 9.406,50 (di cui euro 406,50 per anticipazioni ed euro 9.000,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Anche le spese di C.T.U., il cui acconto per euro 267,20 è stato sostenuto da FO (relativo doc. 40), vanno definitivamente accollate ad CP_1
Da ultimo, rientrano fra le spese di lite anche quelle di natura tecnica che l'opponente ha dovuto affrontare per le prestazioni rese dal proprio consulente tecnico di parte (Cass. 15.10.2024 n. 26729;
Cass. 18.5.2015 n. 10173; Cass.
3.1.2013 n. 84; Cass. 16.6.1990 n. 6056; Cass. 12.12.1985 n. 3897;
Cass. 29.6.1985 n. 3897; Cass.
5.11.1977 n. 4707; Cass. 25.11.1975 n. 3946; Cass.
6.6.1972 n. 1752;
Cass.
3.3.1972 n. 625; Cass. 19.7.1965 n. 1626). E' certo che il C.T.P. abbia effettuato le prestazioni di pagina 17 di 19 cui dà conto l'elaborato peritale del C.T.U. sia nella fase di CTP, sia nel supplemento di perizia nel presente giudizio;
è altrettanto certo che FO abbia saldato l'onorario del proprio consulente mediante l'esborso di euro 4.682,08 (doc. 41 dell'opponente): dal momento che si tratta di prestazioni on superflue e di importo non eccessivo, la società opposta è tenuta alla rifusione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione promossa da in qualità di titolare della ditta individuale FO di Parte_1
SP ZO con atto di citazione notificato in data 21.1.2022 e, per l'effetto,
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 979/2021 Ing. - 2395/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Lecco l'1.12.2021 su istanza di nei confronti della ditta individuale FO di Controparte_1
SP ZO per il pagamento della complessiva somma di euro 54.000,00 oltre interessi ed oltre alle spese processuali, liquidate in euro 2.541,50 oltre oneri di legge.
ND
la , in persona del titolare, operate le compensazioni di Controparte_4
cui in motivazione, a pagare a la somma di euro 1.600,50 Controparte_1
IVA compresa oltre interessi legali dal 12.11.2021 al saldo;
ND
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rifondere alla FO i compensi liquidati al C.T.U. nella fase di Consulenza Tecnica Preventiva per euro 5.384,50 e l'acconto versato al C.T.U. nel presente giudizio per euro 267,20 nonché al pagamento delle spese processuali della fase di C.T.P. per euro 3.321,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché di quelle del presente giudizio per euro 9.406,50 oltre 15% spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta e, infine, a rifondere le spese del Consulente Tecnico di Parte opponente per euro
4.682,08.
pagina 18 di 19 Così deciso in Lecco il 12 agosto 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 21 gennaio 2022 ed iscritta al n. 189
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022 da:
- (C.F. ) in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
FO di SP ZO (P.I. , rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Silvio P.IVA_1
Maria Zigni del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Monte Rosa n. 15 – Melzo (MI),
presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- ), rappresentata e difesa dal proc. dom. Controparte_1 P.IVA_2
avv. Cristina Materazzi del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Viale Dante Alighieri n. 17 -
Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
In data 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
Nel merito: dichiarare la nullità, invalidità e comunque con qualsiasi formula l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto,
revocandolo per tutti i motivi di cui in narrativa, e comunque per i motivi di cui in narrativa:
Nel merito e in via riconvenzionale:
pagina 1 di 19 - accertare e dichiarare i vizi e/o i difetti e/o le difformità e/o la mancata esecuzione delle opere appaltate alla
[...]
, in persona del proprio legale rapp.te pro tempore, e, per l'effetto, condannare Controparte_1
quest'ultima al pagamento in favore dell'opponente della somma necessaria per porvi rimedio come precisata nella CTU
redatta dall'arch. Arch. il 27/05/2022 nel giudizio di atp RG. 47773/2021 Trib. Milano, Persona_1
nonché nelle osservazioni del CTP, Arch. alla CTU integrativa depositata il 28/02/25 nel presente giudizio, o quella Per_2
diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre al
risarcimento dei danni relativi alla stampante Canon IPR C165 per € 26.246,20 ovvero quel diverso importo che risulterà
in corso di causa;
Nel merito e in via subordinata: nella non credibile ipotesi in cui si ritenesse fondato, anche solo parzialmente, il credito
azionato dalla , in persona del proprio legale rapp.te pro tempore, compensare Controparte_1
detto credito con quello maggiore vantato dall'attore opponente che risulterà in corso di causa, a titolo di risarcimento
danno, per eliminare i vizi e/o difetti delle opere di ristrutturazione appaltate, maggiorato degli interessi e della
rivalutazione monetaria nonché quello a titolo di risarcimento dei danni relativi alla stampante Canon IPR C165 per €
26.246,20 ovvero quel diverso importo che risulterà in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'opposta al pagamento
in favore dell'attore opponente della differenza, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
1) con vittoria di spese, compensi professionali e di CTU del presente giudizio nonché di quelli relativi al procedimento ex
art. 696bis c.p.c. Rg. n. 47773/21 Tribunale di Milano Sezione VII, Dott. Pacifico, e per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attore opponente: Controparte_1
-la somma di € 7.672,89 oneri di legge inclusi, ovvero quella diversa somma che risulterà di giustizia, a refusione di quanto
già corrisposto al CTU nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. Rg. n. 47773/21 Tribunale di Milano Sezione VII, Dott.
Pacifico oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- la somma di € 267,20 oneri di legge inclusi ovvero quella diversa somma che risulterà di giustizia, a refusione di quanto
già corrisposto al CTU nell'ambito del presente giudizio (doc. 40);
2) condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere all'attore opponente:
-i compensi sostenuti per la Consulenza tecnica di Parte sia nel procedimento di ATP che del presente giudizio per €
5.208,08 oneri di legge inclusi (doc. 41) ovvero quel diverso importo che risulterà in corso di causa e/o di giustizia;
pagina 2 di 19 3) in considerazione della temerarietà del ricorso per decreto ingiuntivo, del contenuto del medesimo e dell'artata
ricostruzione operata dall'odierna convenuta opposta, per tutti i motivi ampiamente illustrati, condannare
[...]
, in persona del proprio legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore dell'attore opponente Controparte_1
di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
In via istruttoria: ammettersi tutte le prove così come dedotte ed articolate nei propri scritti difensivi, che devono intendersi
qui ritrascritte.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o modificate che fossero
formulate ex adverso”.
Per parte opposta: “Come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - di sulla scorta di sette fatture e dell'estratto Controparte_1 CP_1
autentico notarile del registro IVA, ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della
FO di per l'importo di euro 54.000,00 oltre interessi e spese. Parte_1
Il Tribunale di Lecco, in data 1.12.2021, ha emesso decreto ingiuntivo n. 979/2021 per la somma richiesta, oltre interessi e spese processuali.
Il decreto è stato notificato alla debitrice in data 14.12.2021.
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 21.1.2022, ha interposto Parte_1
opposizione, spiegando di essere proprietario di una porzione di capannone a schiera in Melzo (MI),
Viale Svezia n. 1, adibito a laboratorio artigianale (con annessi servizi a piano terra e a piano primo, un soppalco adibito a deposito ed una porzione di area cortilizia privata pertinenziale per tre posti auto)
per lo svolgimento dell'attività di fotografia nell'ambito dell'arte funeraria attraverso la ditta individuale FO di . Nella primavera 2019 ha commissionato alla Parte_1 CP_1
finiture d'interni di i lavori di ristrutturazione interna, cambio di destinazione d'uso, CP_1
ampliamento del primo piano, copertura e installazione di velux, senza sottoscrivere alcun contratto.
Nel corso dei lavori ha pagato il corrispettivo di 156.000,00 euro. A partire dalla primavera 2021, però,
si sono verificate numerose e copiose infiltrazioni d'acqua da tetto, finestre e velux, che hanno interessato i pavimenti, i lucernari, le pareti in cartongesso ed i bagni. L'opponente ha quindi ripercorso
Con lo scambio di PEC fra i legali per risolvere la questione, che ha visto negare ogni responsabilità e pagina 3 di 19 chiedere il saldo dei lavori, peraltro indicato inizialmente in euro 30.000,00 e da ultimo lievitato ad euro 44.000,00.
Nell'impossibilità di qualsivoglia accordo, in data 30.11.2021 l' ha depositato al Pt_1
Tribunale di Milano ricorso ex art. 696 bis c.p.c., denunciando i seguenti vizi: il realizzato servizio igienico, posto a ridosso di quello esistente, non è utilizzabile a causa di importanti perdite delle condutture di scarico di nuova realizzazione;
lo scarico dell'impianto doccia realizzato a servizio del locale spogliatoio dipendenti presenta ingenti perdite e risulta inutilizzabile;
nel disimpegno d'ingresso, in occasione di precipitazioni ed in seguito agli interventi eseguiti, si riscontra un'importante fuoriuscita di acqua a pavimento;
la pavimentazione non ha finitura a specchio, come richiesto, e presenta aloni scuri in prossimità dei giunti di dilatazione, per lo più non correttamente eseguiti;
l'impianto di illuminazione realizzato sul vano scala è malfunzionante e diversi faretti realizzati non si accendono;
dai nuovi lucernari, con pozzi di luce, creati per illuminare e aerare il locale stampanti e il locale lavorazione ceramica, provengono ingenti infiltrazioni di acqua piovana che, oltre a riversarsi nei detti locali, si infiltrano all'interno dei manufatti di cartongesso eseguiti, andando ad interessare anche il locale archivio.
Con Nelle more del giudizio per Consulenza Tecnica Preventiva, ha ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, in relazione al quale l'opponente ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Milano e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per vizi e difetti delle opere eseguite, con compensazione con l'eventuale dovuto a controparte.
3. - Si è costituita in giudizio per dare la propria Controparte_1
Con versione dei fatti: nell'ottobre 2018 , contattata dall per lavori di trasformazione di un Pt_1
capannone industriale in uffici e laboratori mediante realizzazione degli interni e di impianti, effettuava un sopralluogo e in data 15.10.2018 trasmetteva un preventivo di massima;
ad aprile 2019 seguiva un
Con secondo sopralluogo, all'esito del quale trasmetteva in data 13.4.2019 un'offerta definitiva, che
FO accettava, dando incarico di iniziare i lavori e versando in data 5.5.2019 un bonifico di euro
50.000,00 a titolo di primo acconto. In corso d'opera venivano concordate alcune aggiunte nonché la realizzazione di opere sulla copertura esistente del capannone e precisamente la posa di lucernari in pagina 4 di 19 sostituzione di vetrate, sebbene fosse stato chiarito al committente che tali opere avrebbero potuto creare difficoltà di realizzazione, poiché interessavano parti della copertura comune del più vasto capannone industriale, di cui FO occupava solo una porzione, che per vetustà e conformazione poteva non consentire una perfetta esecuzione. L'odierna opponente accettava la realizzazione delle
Con nuove opere e pure il consuntivo aggiornato dalla e trasmesso in data 21.10.2020. I lavori terminavano nel novembre 2020, ma la chiusura del cantiere (previ collaudi, abitabilità, certificazione ascensore ed impianti) avveniva formalmente a luglio 2021. Durante i lavori, secondo accordi orali tra
Con le parti, emetteva fatture in base agli Stati di Avanzamento Lavori, che FO provvedeva a pagare a mezzo bonifici, talvolta attraverso acconti parziali che hanno recato difficoltà di contabilizzazione.
Solo al momento di preparare la fattura a saldo, FO iniziava a contestare infiltrazioni dovute alle opere effettuate, tuttavia del tutto pretestuose al fine di non pagare il saldo dei lavori di euro
30.000,00 ed un residuo sulle fatture già emesse di euro 14.000,00.
In questo contesto ha contestato tutto l'impalco argomentativo dell'apponente, CP_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione e, solo in denegata ipotesi, per la compensazione con eventuali somme dovute alla FO.
4. - Con ordinanza riservata del 9.10.2022 è stata respinta l'eccezione di incompetenza territoriale: l'opponente non ha più rinnovato l'eccezione nelle conclusioni finali, sicché l'eccezione deve considerarsi rinunciata e la competenza dell'adito Tribunale definitivamente affermata.
5. - Con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. l'opponente ha depositato la perizia della C.T.P. innanzi al Tribunale di Milano (doc. 21 dell'opponente) e all'udienza del 27.4.2023 sono stati escussi tre testi. Con ordinanza del 30.8.2023 il Giudice ha formulato proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c., non accettata da ambedue le parti. E' quindi seguito un supplemento di C.T.U., depositato il 27.2.2025.
La causa è infine passata in decisione innanzi a nuovo Giudice, con concessione dei termini per il deposito delle sole conclusionali, come richiesto dall'opponente, avendo la difesa dalla società
opposta rinunciato al mandato.
pagina 5 di 19 6. - Rileva il Giudice come fra le parti sia stato concluso nella primavera 2019 un contratto d'appalto per la trasformazione a laboratorio artigianale della FO di una porzione di capannone industriale in Melzo (MI). Il contratto d'appalto non è stato consacrato in un apposito documento, ma detta tipologia di contratto non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem (Cass.
6.6.2003 n. 9077; Cass. 19.12.1996 n. 11381; Cass. 16.7.1983 n. 4911; Cass. 21.2.1979 n. 1125).
Secondo la tesi dell'opponente, le parti avrebbero concluso con una stretta di mano un contratto a corpo per il corrispettivo di euro 160.000,00 che FO ha versato in più bonifici per complessivi euro 156.000,00 (cfr. doc. 3 dell'opponente) e andrebbe comunque creditrice di importi a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalle opere male eseguite.
Secondo la tesi dell'opposta, il prezzo di euro 160.000,00 sarebbe stato pattuito con esclusivo riferimento alle opere elencate nel preventivo datato 13.4.2019 e nel corso dei lavori sarebbero state concordate ulteriori lavorazioni per un prezzo aggiuntivo di euro 40.000,00.
Per il vero, la versione di è stata piuttosto ondivaga. CP_1
Nel ricorso monitorio ha parlato di un “primo preventivo, datato 13/04/2019, [che] prevedeva lavori per € 173.800,00 oltre iva, mentre il secondo preventivo, per lavori extra, datato 21/10/2020 prevedeva lavori per € 45.100,00 oltre iva;
le parti si accordavano per effettuare i lavori indicati nei preventivi per l'importo inferiore di € 200.000,00 complessivi”.
Nella comparsa di costituzione e risposta ha riferito di due sopralluoghi da parte di Tes_1
Co
all'esito del primo, “in data 15.10.2018 la trasmetteva alla FO un preventivo di
[...]
Co massima. La FO si prendeva tempo per decidere e nel mese di Febbraio 2019 ricontattava la ,
chiedendo un nuovo sopralluogo onde esaminare alcune modifiche ed integrazione e per redigere
preventivo definitivo. Tenutosi il sopralluogo nel mese di Aprile 2019, sempre da parte del signor
Co
la trasmetteva in data 13.4.2019 alla FO a mezzo mail “La propria Testimone_1
migliore offerta” alla luce del computo metrico reale e di nuove richieste da parte di FO, che sostituiva ed annullava il precedente”. Il riferimento è al doc. 1 del fascicolo monitorio, che si compone di un primo elenco di opere datato 13.4.2019 per euro 173.800,00 + IVA e di un secondo elenco di opere aggiuntive per euro 45.100,00 datato 21.10.2020. Lo stesso documento è stato prodotto nel presente giudizio sia al doc. 11bis dell'opponente come allegato alla e-mail del legale di controparte pagina 6 di 19 dell'1.10.2021, sia al doc. 1 dell'opposta ed ai docc. a-c) della seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. sempre dell'opposta. Mentre il documento del ricorso monitorio e dell'allegato non presenta invii per posta elettronica, gli altri documenti attestano un invio del primo preventivo in data 13.4.2019, ma
Con non all'indirizzo della FO (risulterebbe da a se stessa), nonché un invio del secondo documento il 22.10.2020 all'indirizzo che però l'opponente ha negato di aver Email_1
ricevuto. non ha fornito ulteriori dimostrazioni documentali. Sempre in forza di quanto CP_1
esposto nella comparsa di costituzione e risposta, FO avrebbe accettato il nuovo preventivo e dato incarico di iniziare i lavori, tanto che in data 5.5.2019 ha pagato la fattura n. 14 del 15.5.2019 da euro
50.000,00 a titolo di primo acconto (doc. 2 fascicolo monitorio).
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la versione dei fatti cambia nuovamente: nel
2018 sarebbe stato trasmesso un primo preventivo per la trasformazione immobiliare;
“dopo alcuni mesi, l' chiedeva alla un nuovo sopralluogo ed un nuovo preventivo, avendo deciso Pt_1 CP_1
Con delle modifiche ed integrazioni rispetto alla prima valutazione”, sicché “aggiornava il proprio preventivo in base alle nuove richieste dell' e lo trasmetteva all' ”. Le parti “si Pt_1 Pt_1
accordavano per un importo di € 160.000,00 oltre IVA alla presenza di un collaboratore di ”. Pt_1
Nuove opere integrative sarebbero state richieste solo pochi giorni dopo e le parti si sarebbero accordate per un corrispettivo di ulteriori 40.000,00 euro: “Alcuni giorni dopo chiedeva Pt_1
Co ulteriori opere ad integrazione del primo preventivo. , a seguito di ulteriore sopralluogo da parte del dipendente signor emetteva un secondo preventivo per complessivi € Testimone_1
45.100,00 oltre IVA, importo che veniva arrotondato a € 40.000,00 oltre IVA, contenente altre opere richieste in aggiunta dall' ”. Pt_1
Per dare dimostrazione ai loro assunti, le parti hanno chiesto l'escussione dei testi
[...]
, cliente della FO (“Conosco l'opponente per ragioni di lavoro: Tes_2 Parte_1
sono un libero professionista e mi occupo di fotoceramica, in particolare di stampa di fotografie per
monumenti funerari;
è il mio principale fornitore, cui mi appoggio per la realizzazione delle Pt_1
stampe”) e “marito di e collaboratore familiare nella convenuta Testimone_1 CP_1
. CP_1
pagina 7 di 19 Rimarca il Giudicante come i rapporti amicali o addirittura di coniugio e di collaborazione nella società non sono di per sé cause di incapacità a testimoniare, ma impongono una attenta valutazione di attendibilità delle deposizioni.
Ebbene, le due testimonianze presentano un punto di partenza comune: ambedue i testi hanno
Con ammesso che i rapporti della con la FO hanno avuto origine dall'intervento del “sono Tes_2
stato io a mettere in contatto le parti (precisamente il Sig. marito della sig.ra , ed il Tes_1 CP_1
sig. ). Avevo visto lavorare nell'appartamento accanto al mio e sapevo che Pt_1 Tes_1
stava cercando un'impresa per la ristrutturazione del proprio capannone;
perciò chiesi a Pt_1
se fosse disponibile ed in grado di fare i lavori. Era la fine del 2018”; “Il Tes_1 Tes_1
rapporto tra le parti in causa è iniziato a ottobre 2018. La nostra società stava ristrutturando due
appartamenti nel condominio dove abita e ci siamo conosciuti in quella circostanza;
Testimone_2
è stato lui a mettermi in contatto con , il quale si stava interessando del progetto di Parte_1
ristrutturazione di un suo capannone”.
Il era presente all'incontro di aprile 2019, dove le parti si sono accordate per un appalto a Tes_2
corpo al corrispettivo di euro 160.000,00. Per come si è svolto quell'incontro, il teste ha ammesso l'esistenza di precedenti riunioni: “Poi è trascorso qualche mese prima dell'incontro a cui ho partecipato, probabilmente nell'aprile o maggio 2019. In quell'occasione, eravamo presenti
ed io, presso i locali della FO a Melzo. Ricordo bene che portò un Tes_1 Pt_1 Tes_1
preventivo e i due si misero d'accordo per l'esecuzione dei lavori per un prezzo di € 160.000,00, tutto
compreso. Non fu apposta alcuna firma sul preventivo. Non so se i due si fossero già incontrati in
precedenza e se avesse già fatto altri sopralluoghi del capannone. Posso presumerlo, Tes_1
perché nell'occasione di cui ho parlato è arrivato con un preventivo già predisposto, ma non ne ho
esperienza diretta. Per me è stato il primo ed unico incontro”.
Il teste ha parlato – offrendo quindi un'ulteriore variante dei fatti rispetto a quelli Tes_1
rappresentati negli scritti difensivi da – di un'offerta iniziale fatta sulla scorta di un progetto CP_1
Con di massima realizzato da altra impresa e consegnato dalla FO alla attraverso il Tes_2
(“ aveva già un progetto di massima con disegni fatti a mano e un preventivo predisposti da Pt_1
un'altra impresa. me li ha consegnati e, sulla base di quelli, ho predisposto la nostra offerta. Tes_2
pagina 8 di 19 Preciso che si trattava ancora di un'offerta iniziale sulla base di quelle bozze che mi erano state mostrate”), a cui hanno fatto seguito due incontri: “Inizialmente ha preso tempo, poi dopo Pt_1
qualche mese sono stato ricontattato da il quale mi ha riferito che i lavori avrebbero potuto Tes_2
iniziare. Ho quindi incontrato in due occasioni. Una prima volta, alla presenza anche di suo Pt_1
figlio e dell'architetto (professionista di fiducia della , ci siamo visti presso Testimone_3 CP_1
la vecchia sede della FO e poi da lì ci siamo spostati presso il capannone da ristrutturare, dove
l'architetto ha preso le misure. Una seconda volta ci siamo visti presso il capannone con e Pt_1
ed io ho consegnato il preventivo scritto per circa € 173.000,00. Acconsentendo alla richiesta di Tes_2
sconto, abbiamo poi concordato il prezzo definitivo di € 160.000,00 e ha firmato il preventivo. Pt_1
Poiché si trattava di un solo originale, avrebbe poi dovuto tornare in ufficio, fare le fotocopie e trasmettermele, ma non l'ha mai fatto. Riconosco il documento 11 bis di parte attrice come il
preventivo di cui parlavo prima. Preciso che il preventivo è stato consegnato a mano quel giorno per la prima volta, non era stato anticipato via mail”.
Con Quindi, il teste ha smentito le difese di nella parte in cui andava sostenendo che Tes_1
anche testo dell'offerta datata 13.4.2019 era stato spedito via e-mail. Concordemente con quanto dichiarato anche dal teste dell'opponente, è emerso con certezza dalle testimonianze che le parti hanno concordato in euro 160.000,00 il corrispettivo dei lavori appaltati.
Si tratta a questo punto di comprendere quali fossero le opere ricomprese in quel corrispettivo.
Con Come detto, per FO tutte quelle realizzate da;
per quest'ultima, soltanto quelle del documento datato 13.4.2019 e non già le ulteriori, concordate in corso d'opera e riportate nel documento datato
21.10.2020.
Chiamato ad esser preciso sulla circostanza, il teste ha ricordato “di avere guardato il Tes_2
preventivo. Mi sembra che fosse un unico foglio”, ma non si è detto certo, a distanza di tempo, che fosse propri il doc. 11 bis di parte opponente: “A prima vista non mi sembra che il documento fosse
questo, ma non posso esserne sicuro al 100%. Quello che posso dire per certo è che mi ricordo che
l'accordo fosse per € 160.000,00, chiavi in mano. Mi sembra che il preventivo esaminato avesse
almeno qualche parte manoscritta. Per quanto riguarda il contenuto del preventivo che mi viene
mostrato, non sono in grado di entrare nel dettaglio di ogni singola voce, perché non ho visto il
pagina 9 di 19 progetto. Ricordo che le parti avevano discusso dei lavori da svolgere: ad esempio si era parlato di realizzare un ascensore che prima non c'era, di risistemare le scale, di suddividere i locali al
pianterreno e al piano superiore, di rifare gli isolamenti e gli impianti e di modificare parzialmente i bagni”. Presa visione delle opere riportate sul documento datato 21.10.2020 ha dichiarato: “Ricordo
che di almeno alcune di queste opere si era parlato in occasione dell'incontro a cui ho partecipato. Mi
riferisco in particolare a quelle riportate alla quinta riga (modifica scala), sesta riga (formazione
porta a battente), ottava riga (fornitura e posa inferriata), dodicesima riga (contropareti), tredicesima
riga (opere elettrica per prese e forni), quindicesima riga (fornitura e posa porta bagno) e sedicesima
riga (fornitura e posa due box doccia). Delle altre opere non ne ho memoria. Ad esempio, non ricordo
che si fosse parlato di lavori da eseguire a casa di , anche se so che nei mesi Parte_1
seguenti è stato posato un impianto di aria condizionata. Con riferimento alla posa dei velux sul
soffitto, non sono in grado di rispondere con certezza. So che si era discusso di come illuminare il
capannone, ma, a distanza di tempo, non ricordo nel dettaglio cosa si dissero le parti”.
Il teste è stato invece molto preciso: “Riconosco il computo dei lavori extra datato Tes_1
21/10/2020 che mi viene mostrato. Preciso che non si tratta di un vero e proprio preventivo, ma più che altro di un consuntivo, perché a quell'epoca i lavori erano già quasi finiti. Il documento si riferisce
a opere non comprese nel preventivo iniziale, in quanto dovute a modifiche concordate
successivamente. Segnatamente, con riferimento a ciascuna delle voci oggetto del documento osservo
quanto segue:
- Voce 1 (pensilina porta ingresso): l'aggiunta di una pensilina all'ingresso mi è stata richiesta
da per la protezione dalla pioggia di chi entra e esce dal capannone. Pt_1
- Voci 2, 3 e 4 (tunnel solari, relative chiusure e velux): queste opere si sono rese necessarie a causa delle richieste dell'Asl pervenute nel maggio 2019. Infatti, il progetto richiedeva che anche i
locali forni e stampanti avessero la possibilità di permanenza di persone e per questo l'Asl ha
prescritto che fossero rispettati i necessari rapporti aero illuminanti naturali. Dunque, sono stati
aggiunti dei tunnel solari, ovverosia dei grandi cavedi collegati al tetto tramite apposite strutture, sulla
cima dei quali sono stati aperti dei lucernari a velux, allo scopo di fare entrare aria e luce naturale. Il
pagina 10 di 19 progetto iniziale invece prevedeva la sola areazione e illuminazione artificiale. Preciso che la chiusura
dei tunnel di cui alla voce 4 non è stata eseguita, su indicazione dell'architetto”.
- Voci 5, 9 e 10 (modifica e piastrellatura scala): nel progetto iniziale era previsto che il committente facesse realizzare da un'impresa terza il rivestimento della scala interna in marmo. Nel corso dei lavori è emerso che quest'opera sarebbe stata costosissima e quindi mi ha chiesto di
occuparmi io della sistemazione della scala, rivestendola con le medesime piastrelle già utilizzate per
gli uffici del primo piano.
- Voci 6 e 8 (formazione porta a battente e fornitura inferriata di sicurezza): preciso che tali
opere non sono state eseguite.
- Voce 7 (nuova linea elettrica): è stato necessario realizzare ex novo il collegamento tra il contatore elettrico posto all'esterno, in corrispondenza del cancello carraio, ed il quadro generale posto all'interno del capannone, a distanza di diverse decine di metri. La necessità di quest'opera non poteva essere nota prima dell'inizio dei lavori ed è emersa soltanto dopo che è stata attivata la
fornitura di energia elettrica.
- Voce 11 (finestre): il cliente nel corso dei lavori ha chiesto di aggiungere due aperture nelle
pareti interne per consentire ai dipendenti occupati nel laboratorio forni e stampanti di vedersi tra
loro;
- Voce 12 (contropareti): si tratta dell'isolamento acustico del piano terra, richiesto in corso
d'opera per evitare il disturbo proveniente dall'officina di fabbro adiacente;
- Voce 13 (opere elettriche): si tratta di opere elettriche aggiuntive ed in particolare, dell'aggiunta di ulteriori prese elettriche o dati richieste dal cliente in corso d'opera.
- Voce 14 (cambio serratura): abbiamo aggiunto un dispositivo per l'apertura elettrica della porta di ingresso, per consentirne l'apertura dalle postazioni del primo piano senza dovere scendere;
- Voce 15 (porta bagno): è stata sostituita la porta di un bagno per ragioni estetiche, in quanto
visibile dalla reception. La si voleva rendere uguale alle altre porte vicine.
- Voce 16 (box doccia): riguarda la fornitura dei soli box doccia, uno nel bagno esistente ed
uno negli spogliatoi. Infatti il progetto iniziale contemplava la presenza delle docce ma non dei box;
pagina 11 di 19 - Voce 17 (aria condizionata): durante i lavori mi ha chiesto di installare un Pt_1
condizionatore in casa sua. Precisamente si trattava di un impianto composto da due split e da una
macchina esterna;
- Voce 18 (aspirazioni): si tratta dell'impianto di aspirazione area dei bagni esistenti. La modifica è stata richiesta da in corso d'opera”. Pt_1
In effetti, come si ricava dalla richiesta di parere edilizio-sanitario presentata alla
[...]
di Melzo il 4.4.2019 (doc. 36 dell'opponente), è stata l'ASL, con comunicazione del Parte_2
28.5.2019, a prescrivere “che nei locali piano terra sia garantito almeno 1/20 di aerazione naturale”
e, come conseguenza, il tecnico di FO ha disposto di andare “a creare dei tunnel che collegano i
lucernari esistenti ai locali”. E' evidente, allora, che le parti non avevano potuto prevedere e pattuire tali opere al momento del contratto iniziale nell'aprile 2019 e tale esecuzione rientra necessariamente in un nuovo accordo, di cui dà conto il consuntivo datato 21.10.2020.
Dall'esame delle testimonianze e della documentazione in atti il Giudice trae quindi la convinzione che le parti abbiano effettivamente concordato una serie di lavori edili al corrispettivo di euro 160.000,00. Sicuramente non v'è stata la predisposizione di un contratto d'appalto né la firma di documenti specifici. Altrettanto verosimilmente, però, lavori di quell'importo non possono esser stati definiti in modo completamente orale, sicché il documento del 13.4.2019 rappresenta la declinazione dei lavori pattuiti. E' indiscutibile che negli accordi iniziali non fossero state tenute in conto le opere relative ai tunnel solari ed alle finestre velux, che sono state la conseguenza della prescrizione ASL del
28.5.2019. Quelle opere devono perciò aver formato oggetto di una variazione concordata fra le parti e,
similmente, è avvenuto anche per tutte le altre voci indicate nel consuntivo di opere extra del
21.10.2020. Pertanto, anche a voler ammettere che l'appalto sia stato a corpo, si sono rese necessarie variazioni ex art. 1660 c.c., che comportano deroga alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 1659
c.c..
Deve quindi concludersi che all'accordo iniziale di un corrispettivo di euro 160.000,00 –
versato da FO nel minor importo di euro 156.000,00 con un avanzo quindi di euro 4.000,00 – siano
Con seguite opere aggiuntive che sostiene esser state forfettizzate in euro 40.000,00, ma che vanno ridotte, per stessa ammissione del teste della mancata chiusura dei tunnel (euro 500,00) e Tes_1
pagina 12 di 19 della omessa formazione della porta a battente (euro 1.300,00) e della fornitura dell'inferriata di sicurezza (euro 2.900,00), così per euro 35.300,00 (v. poi infra § 8).
7. - Tutte le opere indicate nei documenti datati 13.4.2019 e 21.10.2020 sono state puntualmente verificate nella loro effettiva realizzazione anche dall'arch. nel corso della C.T.P. ex art. Per_1
696bis c.p.c. svoltasi innanzi al Tribunale di Milano: poiché il relativo elaborato (prodotto al già citato doc. 21 dell'opponente) non ha formato oggetto di specifiche contestazioni ad opera delle parti, viene fatto integralmente proprio dal Giudicante.
In particolare, il C.T.U. ha confermato la mancata formazione della porta a battente (“Il C.T.U.
ha convenuto con le parti intervenute che la suddetta voce di lavorazione si riferisce alla sola posa del
maniglione antipanico per la porta dell'ingresso piano primo”) e l'omessa fornitura e posa di inferriata di sicurezza a finestra e porta d'ingresso (“Il C.T.U. ha condiviso con le parti che la suddetta voce di
lavorazione non è stata eseguita dalla resistente”).
Ha poi preso in esame i vizi lamentati da FO, in relazione ai quali non ha CP_1
sollevato eccezioni di decadenza o di prescrizione ex art. 1669 c.c.. Rimandando alle pagine della perizia (esattamente da pagg. 50 e segg.) per l'attenta rilevazione dei difetti esecutivi, è qui sufficiente confermare le perdite del servizio igienico, le problematiche allo scarico della doccia, i malfunzionamenti dell'illuminazione del vano scala e le infiltrazioni d'acqua provenienti dai lucernai,
Con accertate dal C.T.U. e riconosciute come carenze delle lavorazioni effettuate da . I costi per rimediare ai difetti sono stati quantificati in euro 12.090,00 + IVA 10% oltre agli oneri per l'attività di collaudo per euro 1.000,00 + IVA 22% e Cassa 4%. Il totale è pari ad euro 14.567,80 IVA ed oneri compresi.
8. - Poiché non si è raggiunta prova certa di un accordo fra le parti in relazione alla quantificazione delle lavorazioni extra, nel corso del presente giudizio è stato conferito un supplemento di perizia all'arch. , appunto per valutare, ai sensi dell'art. 1657 c.c., la congruità dei costi Per_1
esposti nel consuntivo 21.10.2020. Alle operazioni peritali non ha preso parte il C.T.P. dell'opposta né
sono state fatte pervenire osservazioni alla perizia. Il C.T.P. dell'opponente ha invece avanzato osservazioni, che il C.T.U. ha adeguatamente valutato e respinto (ad eccezione di una). Le risultanze pagina 13 di 19 della perizia, depositata il 27.2.2025, sono quindi condivise dal Giudice, con conseguente rigetto delle rinnovate contestazioni nella comparsa conclusionale attorea.
In sintesi, il C.T.U., nel verificare nuovamente le opere in essere e nel confrontarle con “i valori
di mercato e i prezzi medi della manodopera nonché dei materiali impiegati usuali per il luogo in oggetto, nell'ipotesi di affidare ad un'unica Impresa i lavori in regime di appalto”, ha ritenuto troppo discostate dai prezziari dell'epoca le seguenti voci:
1) fornitura e posa tunnel solari in cartongesso e struttura zincata doppia schiena contro schiena mq 100, riducendola ad euro 5.850,00;
2) opere elettriche in aggiunta, ridotte ad euro 3.405,00 in base all'effettiva esecuzione;
3) fornitura e posa porta bagno esistente, compreso di smontaggio e smaltimento porta esistente,
ridotta ad euro 250,00;
4) fornitura e posa n. 2 box doccia, avendone riscontrato solo uno al costo di euro 250,00.
Sempre durante la C.T.U., sulle opere extra sono stati riscontrati vizi esecutivi, specialmente nella modifica della scala (per la mancanza dei tasselli di fissaggio al piede della scala al piano terra e dei tasselli di fissaggio in prossimità dell'ultimo pianerottolo in corrispondenza dell'appoggio scala sulla barra stabilizzatrice laterale della struttura in acciaio, con interventi riparatori stimati in euro
1.750,00 + euro 1.500,00 + IVA) e nella realizzazione della nuova linea dal contatore esterno al quadro generale interno (esattamente per l'assenza di un as built dell'impianto realizzato, con costi, “per
l'attività di rilievo e mappatura di tutto l'impianto e redazione di certificazione”, pari ad euro 700,00 +
IVA).
In conclusione, il C.T.U. ha valorizzato le opere extra contratto in complessivi euro 34.413,00 +
IVA ma ne ha riscontrato difetti per un importo di euro 4.160,00 + IVA.
9. - FO ha lamentato, come danno derivante dall'acqua meteorica penetrata nei locali per i
Con problemi alla copertura realizzata da , anche la totale rovina della stampante Canon.
Per quanto nella domanda riconvenzionale l'opponente abbia espressamente chiesto di
“accertare e dichiarare i vizi e/o i difetti e/o le difformità delle opere appaltate alla Controparte_1
di e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore
[...] CP_2
dell'opponente della somma necessaria per porvi rimedio”, nella parte narrativa dell'atto (esattamente pagina 14 di 19 al punto 9 di pag. 3) ha richiamato il danneggiamento della stampante (“… in una circostanza l'acqua
e l'umidità danneggiavano irrimediabilmente la stampante Canon adibita alla stampa delle
decalcomanie per fotoceramica, obbligando così l'odierno opponente a chiederne la sostituzione”).
La domanda di risarcimento è stata esplicitata nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
(“… oltre al risarcimento dei danni relativi alla stampante Canon IPR C165 per euro 26.246,20”) e,
trattandosi di domanda connessa alla situazione fattuale già dedotta in giudizio, deve considerarsi validamente avanzata (secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite con la sentenza 15.6.2015 n. 12310
e di cui sono successiva espressione Cass.
8.11.2024 n. 28873; Cass.
6.9.2024 n. 23975; Cass. 2.5.2024
n. 11737; Cass.
2.11.2023 n. 30455; Cass. 14.9.2022 n. 26985; Cass. 28.6.2022 n. 20768; Cass.
14.3.2022 n. 8127; Cass. 16.2.2021 n. 4031; Cass. 28.11.2019 n. 31078; Cass. 24.4.2019 n. 11226;
Cass. 14.2.2019 n. 4322; Cass. 25.5.2018 n. 13091; Cass. 28.11.2017 n. 28385; Cass.17.1.2017 n. 974).
Per quanto della vicenda il teste si sia limitato a dire che “Non sapevo nulla di Tes_1
danneggiamenti a stampanti fino a che è iniziata questa causa”, decisiva si è rivelata la testimonianza di , socio ed amministratore della che ha riconosco nel doc. Testimone_4 Controparte_3
27 dell'opponente “il documento di trasporto della stampante che la FO ha comprato dalla mia
società: la firma in calce è la mia” e che ha definitivamente chiarito che “la stampante è stata venduta
alla FO in via definitiva”. Il teste ha altresì ricordato quanto accaduto in occasione del bagnamento del macchinario: “Ricordo di essere stato chiamato al telefono dal cliente quando si è verificato il
problema e di avergli detto di staccare immediatamente la spina e spostare la macchina. Mi sono poi
recato sul posto quel giorno stesso ed ho verificato che nel capannone pioveva dal tetto in
corrispondenza dei lucernari. Il giorno successivo abbiamo riportato la macchina nel nostro
laboratorio per farla asciugare completamente e fare degli esami più approfonditi;
tuttavia, abbiamo dovuto constatare che non c'era più nulla da fare, perché la macchina si era bagnata quando la spina
era inserita. … dopo i controlli sulla sua inutilizzabilità, è stata riconsegnata all'acquirente”. Il teste ha anche confermato il contenuto e la sua firma sulle relazioni tecniche prodotte ai docc. 31 e 35
dell'opponente.
Sulla vicenda ha riferito anche il teste : “La stampante dei cui mi viene chiesto Testimone_2
è quella che doveva essere usata per stampare le fotografie commissionate anche da me, quindi
pagina 15 di 19 ricordo bene la vicenda. Era stata consegnata nel maggio 2021 e c'era soddisfazione per il suo
funzionamento; però dopo una decina di giorni si è verificato questo episodio delle infiltrazioni di
acqua dal tetto e quella macchina non è più stata usata. Ricordo di essermi presentato al capannone di
un giorno e di avere verificato che, nel punto in cui era posizionata la stampante, pioveva Pt_1
acqua dal tetto. La stampante era già stata spostata e c'erano macchie d'acqua sul pavimento.
L'acqua cadeva direttamente dal soffitto penetrando dai velux installati nel corso dei lavori di
ristrutturazione ed in parte colava sui muri. Ho visto il macchinario bagnato e posso dire con assoluta
certezza che esso non ha mai più funzionato. Dopo qualche tempo, è stato portato via dalla ditta
fornitrice e sostituito con un macchinario nuovo”.
E' stata quindi raggiunta prova adeguata circa il fatto che, a causa delle infiltrazioni d'acqua dal
Con velux posizionato dalla , la stampante, pagata 26.243,20 (come da fattura n. 15 del 14.5.2021 al doc. 32 dell'opponente e come da quietanza al doc. 34 dell'opponente), si sia irrimediabilmente rovinata, divenendo del tutto inutilizzabile. Il danno, tuttavia, deve essere ridotto della componente
IVA, che l'impresa individuale attrice ha recuperato, per modo che assurge ad euro 21.510,00.
10. - Ricapitolando: sul corrispettivo pattuito in euro 160.000,00 FO non ha versato euro
4.000,00; inoltre deve il corrispettivo delle opere extra contratto per euro 34.413,00 e così
complessivamente euro 38.413,00 + IVA = euro 42.254,30.
A sua volta è però creditrice dei costi per rimediare ai difetti delle lavorazioni dell'appalto (euro
12.090,00 + IVA 10% ed euro 1.000,00 + IVA 22% e Cassa 4% per l'attività di collaudo: euro
14.567,80) e di quelli per le opere extra (euro 4.160,00 + IVA 10% = euro 4.576,00) nonché del costo della stampante inservibile (euro 21.510,00).
Con Operando la compensazione fra le contrapposte poste di dare/avere, residua a favore di la somma di euro 1.600,50 (IVA compresa) oltre interessi legali dalla messa in mora del 12.11.2021 (doc.
5 ricorso monitorio) al saldo.
11. - Restano però da regolare le spese di lite, che riguardano anche la fase cautelare della
Consulenza Tecnica Preventiva.
Il procedimento di cui agli artt. 696 e 696bis c.p.c., infatti, si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente, senza che possa pagina 16 di 19 essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti di soccombenza (Cass. 30.9.2015 n. 19498; Cass. 19.11.2004 n. 21888; cfr.
da ultimo, Corte Cost.
5.5.2021 n. 87). Nella fase ante causam, perciò, le spese dell'ATP e della CTP
vanno poste a carico della parte richiedente (Cass. 15.3.2012 n. 4156), ma vanno poi prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali, da regolare secondo i normali principi dettati dagli artt. 91 e segg. c.p.c. (Cass. 19.7.2023 n. 21085; Cass.
7.6.2019 n. 15492; Cass.
8.6.2017 n. 14268; Cass. 18.10.2016 n. 21045; Cass. 27.7.2005 n. 15672; Cass. 15.2.2000 n. 1690).
Nel caso di specie, questo mezzo di istruzione preventiva si è rivelato necessario per la tipologia di danno denunciata, che non poteva attendere gli ordinari tempi del giudizio di merito. Ha poi riconosciuto la fondatezza delle doglianze di FO, sicché i compensi liquidati al C.T.U. e pagati dall'opponente per euro 5.384,50 (cfr. docc. 23-25 e 33 dell'opponente), devono essere rifusi da
[...]
CP_1
Anche le spese legali per la fase di CTP vanno poste a carico della parte sostanzialmente soccombente nell'importo che si liquida (in applicazione della tabella 9 riguardante i CP_1
procedimenti di istruzione preventiva) in euro 3.321,00 (di cui euro 286,00 per anticipazioni ed euro
3.035,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Le spese di lite del presente giudizio seguono sempre la soccombenza dell'opposta che, perciò,
va condannata a rifonderle all'opponente nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia
10 marzo 2014 n. 55 – in euro 9.406,50 (di cui euro 406,50 per anticipazioni ed euro 9.000,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Anche le spese di C.T.U., il cui acconto per euro 267,20 è stato sostenuto da FO (relativo doc. 40), vanno definitivamente accollate ad CP_1
Da ultimo, rientrano fra le spese di lite anche quelle di natura tecnica che l'opponente ha dovuto affrontare per le prestazioni rese dal proprio consulente tecnico di parte (Cass. 15.10.2024 n. 26729;
Cass. 18.5.2015 n. 10173; Cass.
3.1.2013 n. 84; Cass. 16.6.1990 n. 6056; Cass. 12.12.1985 n. 3897;
Cass. 29.6.1985 n. 3897; Cass.
5.11.1977 n. 4707; Cass. 25.11.1975 n. 3946; Cass.
6.6.1972 n. 1752;
Cass.
3.3.1972 n. 625; Cass. 19.7.1965 n. 1626). E' certo che il C.T.P. abbia effettuato le prestazioni di pagina 17 di 19 cui dà conto l'elaborato peritale del C.T.U. sia nella fase di CTP, sia nel supplemento di perizia nel presente giudizio;
è altrettanto certo che FO abbia saldato l'onorario del proprio consulente mediante l'esborso di euro 4.682,08 (doc. 41 dell'opponente): dal momento che si tratta di prestazioni on superflue e di importo non eccessivo, la società opposta è tenuta alla rifusione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione promossa da in qualità di titolare della ditta individuale FO di Parte_1
SP ZO con atto di citazione notificato in data 21.1.2022 e, per l'effetto,
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 979/2021 Ing. - 2395/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Lecco l'1.12.2021 su istanza di nei confronti della ditta individuale FO di Controparte_1
SP ZO per il pagamento della complessiva somma di euro 54.000,00 oltre interessi ed oltre alle spese processuali, liquidate in euro 2.541,50 oltre oneri di legge.
ND
la , in persona del titolare, operate le compensazioni di Controparte_4
cui in motivazione, a pagare a la somma di euro 1.600,50 Controparte_1
IVA compresa oltre interessi legali dal 12.11.2021 al saldo;
ND
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rifondere alla FO i compensi liquidati al C.T.U. nella fase di Consulenza Tecnica Preventiva per euro 5.384,50 e l'acconto versato al C.T.U. nel presente giudizio per euro 267,20 nonché al pagamento delle spese processuali della fase di C.T.P. per euro 3.321,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché di quelle del presente giudizio per euro 9.406,50 oltre 15% spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta e, infine, a rifondere le spese del Consulente Tecnico di Parte opponente per euro
4.682,08.
pagina 18 di 19 Così deciso in Lecco il 12 agosto 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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