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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3721/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Chiara Barbieri;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Chiara Barbieri;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 e hanno Parte_1 CP_1 adito l'intestato Tribunale affinché dichia m atto in Livorno il 03.05.2009 alle condizioni di cui al ricorso.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati i figli e in data 11.12.2010. Per_1 Per_2
Con decreto emesso in data 04/10/2024 il Giudice relatore fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 09.01.2025 in trattazione scritta, nella quale rimetteva la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 25.09.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 03.05.2009 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2009 Parte 2 Serie A n. 22.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che ne curer , l'istruzione ed il mantenimento, con domicilio preferenziale presso la madre (ovvero in Livorno, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 15 int. 7). In ordine alle modalità di frequentazione, i genitori si impegnano l'uno nei confronti dell'altro e ciascuno nei confronti dei figli a favorire la frequentazione dei minori con ciascun genitore, oltre lo scambio fra loro di notizie inerenti tutti i fatti della vita di questi che richiedono il loro intervento quali genitori.
2) il diritto di visita del Sig. venga così stabilito: il padre trascorrerà con i figli tre Pt_1 fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, oltre ad un pomeriggio a settimana da concordarsi di volta in volta sulla base degli impegni lavorativi del padre e dei minori. Ad anni alterni i bambini trascorreranno con un genitore il 24 dicembre e dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio mattina e con l'altro genitore dal 25 dicembre mattina al 31 dicembre mattina;
viceversa l'anno successivo. Sempre con il criterio dell'alternanza annuale i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì di Pasquetta, e così il giorno del compleanno. I figli trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo e altrettanti con la madre, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori potranno concordare eventuali modifiche dei tempi qui stabiliti di comune accordo. 3) Il Sig. provvederà a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi Parte_1
i figli minori, a corrispondere alla madre, la somma di Euro 400,00 mensili (ovvero Euro 200,00 per ciascun bambino), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato, BCC Castagneto Carducci IBAN: IT 86 Y 084 6113 9000 0001 0215 622, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici Istat.
4) In aggiunta all'assegno come sopra previsto, sono da considerarsi divise al 50% tra i coniugi tutte le spese di carattere straordinario. Sul punto le parti richiamano le linee guida come identificate dal Consiglio Nazionale Forense con provvedimento del 29.11.2017 intitolato “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, ovvero SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è prevista la previa concertazione (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ed eccezionali di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accoro sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori); SPESE EXTRA ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO DI suddivise nelle Controparte_2 seguenti categorie: scolastiche (iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere); di natura ludica o parascolastica (corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private); sportive ( attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); medico sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia); organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
tali spese dovranno essere concordate tra i coniugi se superiori ad Euro 100,00 ed il rimborso dovrà avvenire nel mese successivo dietro l'esibizione di apposita ricevuta.
5) L'assegno unico e/o ogni altra prestazione a favore dei minori e le detrazioni fiscali saranno godute al 50% da entrambi i genitori. 6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed altresì, di aver provveduto alla regolamentazione dei rispettivi interessi economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Livorno, 09.01.2025
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3721/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Chiara Barbieri;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Chiara Barbieri;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 e hanno Parte_1 CP_1 adito l'intestato Tribunale affinché dichia m atto in Livorno il 03.05.2009 alle condizioni di cui al ricorso.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati i figli e in data 11.12.2010. Per_1 Per_2
Con decreto emesso in data 04/10/2024 il Giudice relatore fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 09.01.2025 in trattazione scritta, nella quale rimetteva la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 25.09.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 03.05.2009 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2009 Parte 2 Serie A n. 22.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che ne curer , l'istruzione ed il mantenimento, con domicilio preferenziale presso la madre (ovvero in Livorno, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 15 int. 7). In ordine alle modalità di frequentazione, i genitori si impegnano l'uno nei confronti dell'altro e ciascuno nei confronti dei figli a favorire la frequentazione dei minori con ciascun genitore, oltre lo scambio fra loro di notizie inerenti tutti i fatti della vita di questi che richiedono il loro intervento quali genitori.
2) il diritto di visita del Sig. venga così stabilito: il padre trascorrerà con i figli tre Pt_1 fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, oltre ad un pomeriggio a settimana da concordarsi di volta in volta sulla base degli impegni lavorativi del padre e dei minori. Ad anni alterni i bambini trascorreranno con un genitore il 24 dicembre e dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio mattina e con l'altro genitore dal 25 dicembre mattina al 31 dicembre mattina;
viceversa l'anno successivo. Sempre con il criterio dell'alternanza annuale i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì di Pasquetta, e così il giorno del compleanno. I figli trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo e altrettanti con la madre, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori potranno concordare eventuali modifiche dei tempi qui stabiliti di comune accordo. 3) Il Sig. provvederà a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi Parte_1
i figli minori, a corrispondere alla madre, la somma di Euro 400,00 mensili (ovvero Euro 200,00 per ciascun bambino), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato, BCC Castagneto Carducci IBAN: IT 86 Y 084 6113 9000 0001 0215 622, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici Istat.
4) In aggiunta all'assegno come sopra previsto, sono da considerarsi divise al 50% tra i coniugi tutte le spese di carattere straordinario. Sul punto le parti richiamano le linee guida come identificate dal Consiglio Nazionale Forense con provvedimento del 29.11.2017 intitolato “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, ovvero SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è prevista la previa concertazione (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ed eccezionali di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accoro sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori); SPESE EXTRA ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO DI suddivise nelle Controparte_2 seguenti categorie: scolastiche (iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere); di natura ludica o parascolastica (corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private); sportive ( attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); medico sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia); organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
tali spese dovranno essere concordate tra i coniugi se superiori ad Euro 100,00 ed il rimborso dovrà avvenire nel mese successivo dietro l'esibizione di apposita ricevuta.
5) L'assegno unico e/o ogni altra prestazione a favore dei minori e le detrazioni fiscali saranno godute al 50% da entrambi i genitori. 6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed altresì, di aver provveduto alla regolamentazione dei rispettivi interessi economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Livorno, 09.01.2025
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
dott. Gianmarco Marinai