Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n 165 /2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 1250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n
2416/2024 del Tribunale di Milano, iscritta al n. r.g. 1250/2024 estensore Giudice Dr.ssa Gigli, discussa all'udienza collegiale del
20 febbraio 2025, promossa da
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GARRAMONE LUCA e dell'avv. CODELLA SERGIO
ALBERTO elettivamente domiciliato in MILANO VIA PRIVATA FRATELLI
GABBA 3 presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 14
CARAPELLE ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA DOGANA, 3 20123
MILANO presso il difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER - riformare la Sentenza n. Parte_1
2416/2024 datata 14 maggio 2024 e pubblicata in data 20 maggio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli, nel giudizio recante n. R.G. 2753/2024
e, per l'effetto, rigettare il Ricorso di primo grado proposto dal sig. sia per la genericità di cui è affetto sia per Controparte_1
l'infondatezza nel merito dello stesso e per tutti i motivi ivi esposti e, comunque, dichiarare non dovuta alcuna somma in forza delle domande di cui al Ricorso ex art. 414 c.p.c.; - condannare l'odierno Appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio
PER respingersi l'appello in quanto infondato con Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso vinte le spese del grado di giudizio con maggiorazione di spese generali, CPA ed IVA
e distrazione in favore dell'avvocato Roberto Carapelle, antistatario.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha accolto integralmente le domande formulate da , tecnico specializzato con qualifica di Train manager, CP_1
pagina 2 di 14 dichiarando la nullità di tutte le clausole contrattuali che escludevano o limitavano la computabilità con la retribuzione feriale della indennità di permanenza a bordo treno e riserva, di quella di efficientamento, di provvigioni e di servizio fuori distretto.
Il primo Giudice ha richiamato giurisprudenza , copiosa e pacifica, di questa Corte, tra cui, in particolare, la sentenza n. 371/2023 , individuando quindi gli emolumenti , compresi nella busta paga , da ritenersi di natura retributiva e come tali da computare nella retribuzione feriale, disapplicando /dichiarando la nullità di qualsiasi clausola contrattuale di segno contrario.
Richiamandosi anche a giurisprudenza di legittimità e unionale, il primo Giudice ha ribadito che, ai sensi dell'art. 2019 cc, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo minino di ferie annue retribuite pari a 4 settimane;
che la retribuzione che gli viene corrisposta per tale periodo, proprio per garantire l'esercizio libero e pacifico di tale diritto, non deve subire decurtazioni tali da poterlo, in tesi, limitare o comprimere. La retribuzione feriale, in sostanza, deve essere quanto meno paragonabile a quella corrisposta per i periodi di lavoro effettivo. Pertanto, qualsiasi “ incomodo” intrinsecamente collegato alle mansioni espletate , e come tale compensato, deve essere considerato anche in sede di calcolo di retribuzione feriale.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si illustrano. Pt_1
si è costituito difendendo la sentenza CP_1
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
pagina 3 di 14 L'appello è infondato.
Come primo motivo, contesta la genericità della sentenza , Pt_1
dovuta ad un utilizzo acritico della tecnica del copia e incolla.
Afferma infatti che il primo Giudice non ha approfondito gli aspetti di merito del ricorso di primo grado e così anche della contestazione, ivi sollevata, della genericità della domanda.
Sostanzialmente afferma che il lavoratore avrebbe dovuto provare l'effettivo contenuto delle proprie mansioni per potersi dolere del mancato computo degli emolumenti per cui è causa.
Premessa la irrisorietà delle somme per cui si discute, contesta la mancanza di quell'effetto dissuasivo che la normativa vuole evitare, perché il lavoratore aveva sempre usufruito delle ferie.
Contesta comunque anche la genericità dei conteggi di parte appellata, in quanto privi dell'indicazione dei criteri di calcolo utilizzati;
sul punto, ammette di non aver presentato a sua volta conteggi alternativi, il che però sarebbe giustificato proprio dalla genericità di quelli depositati dal lavoratore.
Contesta quindi che non siano stati specificati i criteri di attribuzione delle indennità che, secondo la sua prospettazione, sono necessariamente correlate alla effettiva presenza in servizio.
Opinare come ha fatto il primo Giudice implica attribuire ai lavoratori emolumenti “ a doppione”. Emolumenti che, afferma, sarebbero privi di natura retributiva ed anzi sulla questione il
Giudice non avrebbe adeguatamente motivato.
Contesta che esista una nozione europea di retribuzione feriale e, in modo particolare, che l'ammontare di tale retribuzione debba coincidere con quello ordinario per non esercitare il temuto effetto dissuasivo. Analizza infatti sotto questo profilo le pretese economiche del lavoratore e la media delle retribuzioni mensili percepite per ogni singola annualità in contestazione.
pagina 4 di 14 Reitera, infine, l'eccezione di prescrizione quinquennale già sollevata in primo grado.
Sulla questione si è oramai formato un orientamento di questo
Collegio assolutamente pacifico, che la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto corretto e condivisibile, da cui quindi non si ha ragione di discostarsi .
Si osserva, in primo luogo, che la sentenza impugnata si è richiamata, con dovizia, a detto orientamento, citando e riportando i relativi precedenti, esaminando compiutamente tutti gli istituti contrattuali in contestazione. La sentenza appare quindi più che correttamente motivata .
Su questioni identiche, ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, giustamente il primo Giudice ha riportato, in maniera puntuale e precisa, le argomentazioni oramai pacifiche in giurisprudenza che ne hanno ritenuto la non fondatezza. Ciò che intende fare anche codesto
Collegio, richiamandosi ai numerosissimi precedenti (cfr sentenza n.32/2020, 36,2020 , 719/21, n. 1003/2020, n 371/2023. )
In detta materia, inoltre , è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenze 13923/ e 13972/2024, che hanno confermato le pronunce di questa Corte n. 1470/2021 e 966/2022 . Da ultimo questa Corte si è pronunciata con sentenza 1096/2024, il cui testo si riporta “Questa
Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass.
N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul pagina 5 di 14 rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE
15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C-385/17, ).. In questo senso, si è Per_1 Persona_2
precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. .. Per_3
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019, n. 37589/2021).. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n.
185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
22577/2012).. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore
(cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n.
37589/2021).. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il pagina 6 di 14 premio scoperta irregolarità.. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società EN (tra le molte, Cass.2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663,
18160/2023).. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. È stato affermato che "/a retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria pagina 7 di 14 del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo"
(sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite"
(sent. CGUE Koch cit., par 41).. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza pagina 8 di 14 trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo..”
Le indennità di cui si discute nel presente giudizio hanno indiscutibile natura retributiva. La contestazione dell'appellante, secondo cui dovevano essere provate le mansioni effettivamente svolte,è fuori centro. Come chiarito dalla copiosa giurisprudenza suindicata, ciò che rileva è la intrinseca connessione degli emolumenti con l'attribuzione “ istituzionale” delle mansioni. Ora, non è contestabile né peraltro contestato che l'indennità di permanenza a bordo treno sia intrinsecamente ed ontologicamente finalizzata a compensare una particolare modalità della resa della prestazione lavorativa tipica e propria del train manager.
Analoga considerazione per l'indennità di riserva. La clausola contrattuale di riferimento ( art 26 CCNL 2019 ) definisce il servizio in questione , sia per il personale di bordo che per quello di macchina, come la prestazione lavorativa nella quale il personale pagina 9 di 14 è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale attività di controllo o scorta, con svolgimento di mansioni accessorie e correlate. E' evidente quindi che si tratta di elemento espressamente remunerativo della messa a disposizione delle energie lavorative e del tempo del lavoratore. In effetti, la stessa clausola precisa a chiare lettere che si tratta di “ prestazione lavorativa a tutti gli effetti”
Le considerazioni non cambiano per l'indennità di servizio fuori distretto, che remunera, appunto, la stessa attività lavorativa resa al di fuori, appunto, del distretto di assegnazione , ben distinta, però, dalla trasferta ( art 14 punto 4 del medesimo Contratto).
L'indennità di efficientamento , prevista dall'art. 38 del CCNL di riferimento, è istituita proprio per valorizzare il contributo individuale del personale allo sviluppo della competitività secondo un modello organizzativo predefinito. E' quindi importo collegato direttamente alla prestazione.
Quanto alla indennità provvigioni, è vero che essa viene riconosciuta in misura percentuale rispetto al valore di quanto incassato per emissione /regolarizzazione titoli di viaggio, ma la variabilità nel quantum non ne inficia la diretta correlazione con l'attribuzione delle mansioni di Train manager, in base alle quali appunto lo stesso può emettere/regolarizzare biglietti.
Tutte le voci suindicate sono variabili nel quantum, ma restano comunque correlate alla prestazione lavorativa, il che, oltre alla loro continuità, ne determina la natura retributiva con conseguente diritto al calcolo nel trattamento feriale.
Trattamento che, si ribadisce, non deve essere “ uguale” a quello ordinario, ma almeno paragonabile.
Dagli stessi raffronti dell'appellante emerge che questa “ paragonabilità” difetta, nel senso che il lavoratore subisce comunque delle decurtazioni, come dimostra lo stesso “ specchietto “ di cui pagina 10 di 14 alle pagg 19 e ss dell'atto di appello. A parte che la base di conteggio è stata individuata dall'appellante nella retribuzione lorda mensile, in ogni ipotesi di calcolo comunque si registra una differenza a svantaggio del lavoratore.
Sul punto specifico della quantificazione, poi, l'appellante difende la sua decisione di non fornire conteggi alternativi. Ciò rende appunto la sua contestazione generica e quindi inammissibile.
Si rileva che il lavoratore aveva prodotto le buste paga,estratto le voci in contestazione, fatta la somma, trovato il valore annuo, diviso poi per 12 ( mesi) e poi per 22 ( giorni lavorativi a settimana ) arrivando quindi a determinare la media giornaliera dell'anno di riferimento. Criteri di calcolo, quindi, chiari e convincenti, non contestati.
In effetti, l'unica censura che viene proposta è quella relativa all'utilizzazione della base divisoria di 22. Secondo al posto Pt_1
del numeratore 22 doveva essere utilizzato il divisore di 26, previsto in altra disposizione contrattuale.
Anche sul punto la giurisprudenza di questo Collegio si è espressa più volte, ritenendo che il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile ,dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza punto 37). Persona_2
I medesimi precedenti suindicati si sono pronunciati anche sull'eccezione di prescrizione “In ogni caso, in tema di prescrizione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza già precedentemente richiamata, ove si legge: “Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso pagina 11 di 14 del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal
D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022).33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.” “ Va considerata , sul punto, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6840/2023) secondo cui “Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del
2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere pagina 12 di 14 armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
Per tutte le considerazioni esposte la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, tenuto conto della serialità della fattispecie. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore di CP_1
dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Milano n. 2416/2024.
Condanna alla refusione delle spese del grado, che liquida Parte_1
in euro 1.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge,disponendone la distrazione in favore del legale di CP_1
dichiaratosi antistatario
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche pagina 13 di 14 Milano 20 febbraio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
pagina 14 di 14