Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3054/2014 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3054/2014 R.Gen.Aff.Cont., previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. DI CIOMMO FRANCESCO, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
E già c.f. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. SARLI ENZO GIUSEPPE MARIA e P.IVA_2
dall'Avv. Fernando Figoni, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
inadempimento e responsabilità contrattuale;
contratto di appalto privato;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 10.07.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 754/2014 con
[...]
cui le veniva ingiunto di pagare in favore della la Controparte_2
complessiva somma di € 100.000,00 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, quale saldo del corrispettivo pattuito per la vendita di due macchinari industriali.
L'opponente ha confermato l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti ed, in particolare, la conclusione di due contratti aventi ad oggetto la fornitura di due macchine industriali, denominate rispettivamente “Centro di Lavoro R.S. 1200” e
“Centro di Lavoro R.S. 125/50” (di seguito per semplicità la “RS 1200” e la “RS
125”), che dovevano essere realizzate dalla nel rispetto di determinate CP_1 specifiche tecniche, al costo complessivo di € 1.950.000,00 (IVA inclusa).
In particolare, la società opponente ha dedotto:
- che i due macchinari avrebbero dovuto essere trasportati, montati e messi in esercizio presso lo stabilimento industriale della , a cura e spese Parte_1
della entro precise CP_1
scadenze: i) ottobre 2009, per la RS 1200; ii) gennaio 2010 per la RS 125;
- che i macchinari che la si era impegnata a consegnare non erano di nuova CP_1
realizzazione, ma derivavano dal riammodernamento (cd. refitting) di macchine già esistenti e di proprietà della con la quale la concludeva due CP_3 CP_1 contratti di compravendita per l'acquisto delle suddette macchine;
- che, in ottemperanza agli impegni assunti, la ha saldato in Parte_1
anticipo alla quattro fatture di importo pari a € 96.000,00 ciascuna, emesse CP_1
a titolo di acconto sul prezzo (segnatamente la n. 66 del 10.06.2009, la n. 76 del
6.07.2009, la n. 93 del 3.08.2009 e la n. 97 dell'1.09.2009);
- che le componenti dei due macchinari venivano consegnate in ritardo dalla CP_1
e, precisamente, solo il 13.11.2009 per la RS1200, nonostante l'impegno assunto dalla di mettere in esercizio la macchina entro la fine di ottobre, mentre la CP_1
spedizione dei componenti della RS 125 veniva completata il 13 dicembre 2010:
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11 mesi dopo la scadenza del termine che era stato a suo tempo pattuito per la conclusione delle operazioni di collaudo;
- che oltre ai ritardi nell'assemblaggio, i due macchinari presentano difetti costruttivi che li rendono del tutto inadeguati a svolgere le operazioni meccaniche per cui erano stati commissionati;
- che la RS 1200 è stata completata il 16 gennaio 2010, vale a dire con 3 mesi di ritardo rispetto al termine contrattuale (si veda il c.d. “consuntivo di lavoro” della
SAMU n. 2700/2008 del 13- 16.01.2010, sub doc. 13);
- che durante le operazioni di collaudo un tecnico della ha danneggiato in CP_1
modo consistente una parte della RS 1200 (segnatamente, la parete laterale di una cava della tavola basculante, si veda l'e-mail sub doc. 14);
- che la parte danneggiata non è stata mai riparata o sostituita dalla ditta costruttrice, nonostante sia accertato per tabulas che i tecnici della hanno CP_1
effettuato sulla RS 1200 dei successivi interventi volti a cercare di risolvere i difetti di funzionamento della macchina (si vedano i “consuntivi di lavoro” della CP_1
n. 2871/2008 del 19-21.04.2010, sub doc. 15; n. 52/2010 del 10- 11.05.2010, sub doc. 16; n. 2875/2008 del 14-18.06.2010, sub doc. 17), risultati non risolutivi delle problematiche riscontrate (all. 15, 16, 17);
- che la RS 125 è stata completata con oltre 15 mesi di ritardo rispetto ai tempi previsti nel contratto (v. “consuntivo di lavoro” della n. 0272/2011 del 12- CP_1
14.04.2011, sub doc. 18);
- che al momento del completamento dei lavori di assemblaggio della RS 125 non sono state effettuate le operazioni di collaudo previste dal contratto (cfr. doc. 18);
- che la RS 125, quando è stata messa in esercizio, ha manifestato, sin da subito, gravissimi problemi di malfunzionamento che hanno causato il fermo della macchina (come risulta confermato dalle note riportate nei “consuntivi di lavoro” della nn. 30972011 e 0316/2011, sub doc. 19 e 20); CP_1
- che il malfunzionamento delle macchine e la mancata realizzazione di interventi risolutivi delle problematiche riscontrate da parte della (su cui cfr. CP_1
corrispondenza e diffida docc. 21 e 22) hanno indotto la alla Parte_1
sospensione del pagamento dell'ultima tranche dovuta pari ad euro 100.000,00;
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- con comunicazione del 04.06.2012 la ha nuovamente riconosciuto buona CP_1
parte dei vizi costruttivi denunciati (doc. 23), indebitamente condizionando gli interventi di riparazione al pagamento della residua somma dovuta dalla
. Parte_1
Chiariti, sotto il profilo tecnico, i problemi di funzionamento dei due macchinari e la riconducibilità della fattispecie al contratto di appalto (stante l'obbligazione assunta dalla di ammodernamento e implementazione dei macchinari già CP_1 esistenti, mediante l'utilizzo di nuove componenti meccaniche ed elettroniche), la ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto Parte_1 dell'avversa pretesa a fronte del lamentato inadempimento della controparte nonché, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo pattuito per la vendita dei due macchinari in ragione dei vizi riscontrati nonché il risarcimento dei danni patiti.
Costituitasi in giudizio, la aderendo alla Controparte_2 qualificazione della fattispecie in termini di appalto, chiarendo come “la prassi commerciale per la costruzione o il refitting di macchine utensili prevede un periodo di avviamento (c.d. start up) proprio per verificare i necessari aggiustamenti e le indispensabili modifiche delle macchine stesse che devono essere viste in funzione per poter essere verificate”, confutava le avverse pretese evidenziando come il corrispettivo ancora dovuto dalla costituisca, in Parte_1
realtà, quasi il 20% del corrispettivo complessivo pattuito, per cui il mancato pagamento non può dirsi giustificato, ex art. 1460 cod. civ., dall'asserito inadempimento della (resasi peraltro disponibile ad ulteriori Controparte_2
sistemazioni purché il prezzo dovuto fosse interamente saldato).
In particolare, rispetto alla complessiva operazione realizzata dalle parti, la CP_1
chiariva che le macchine oggetto di causa venivano acquistate dalla dalla CP_1
società Roval dei Fratelli di Franco snc, società riferibile, al pari dell'odierna opponente, al Sig. . Parte_1
La dunque, trasferiva le macchine alla a seguito del loro CP_1 Parte_1
refitting, includendo nel prezzo anche il valore di acquisto originario.
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allora, cedeva il credito vantato verso la per la vendita delle macchine CP_3 CP_1
alla la quale, a sua volta, compensava tale credito con quanto dalla Parte_1
stessa dovuto alla Controparte_2
A seguito di tale operazione, la veniva definitivamente estinta. CP_3
Pertanto, l'effettiva obbligazione assunta dalla era solamente quella di CP_1
riammodernamento delle macchine (trattandosi di macchinari, invero, di proprietà di altra società comunque riferibile all'opponente) per cui il corrispettivo pattuito ammontava solamente ad € 635.000,00 (pari ad € 1.625.000,00 meno € 990.000 quale importo imputato all'acquisto delle macchine, oggetto di cessione del credito tra e e di successiva compensazione con il credito CP_3 Parte_1
apparentemente vantato da . CP_1
Con specifico riferimento ai lamentati ritardi, l'opposta osservava come “nel caso della prima macchina, la consegna è avvenuta con pochi giorni di ritardo ed il processo di start-up e montaggio è iniziato immediatamente. Nel caso della seconda macchina, un ritardo si è effettivamente verificato a causa dei problemi insorti nella fase di progettazione e predisposizione di vari particolari e segnatamente del gruppo di testa e del gruppo magazzino utensili, le apparecchiature e interfacce di aggancio, costruiti da una società specializzata tedesca, nonché per la compilazione del software di gestione. Si tratta di un ritardo tollerabile vista la complessità della macchina in questione, tanto tollerabile che, come si è già detto, non è mai stato oggetto di contestazione” (pag. 6 comparsa).
In merito ai vizi, invece, l'opposta evidenziava come “le attività di sistemazione delle macchine nel periodo di installazione menzionato dalla controparte non appaiono decisive in quanto le macchine necessitano di un periodo start-up il cui scopo è la messa a punto del funzionamento delle varie parti dei centri di lavoro”, contestando i diversi vizi lamentati da controparte.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo testimoni, disposta CTU tecnica
(rinnovata a causa dei risultati contraddittori della prima consulenza), dopo plurimi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
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******
§1. L'oggetto del contratto ed il corrispettivo pattuito.
§1.1. Come illustrato in premessa, non è contestata l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti né l'effettivo oggetto dello stesso, né la condivisibile qualificazione in termini di appalto.
In particolare, non risulta contestato dalla opponente la ricostruzione fornita dall'opposta (in comparsa di costituzione e replicata nelle successive difese) circa l'effettivo oggetto del contratto e l'effettivo corrispettivo pattuito tra le parti.
Invero, la assumeva con il contratto in esame la sola Controparte_2
obbligazione di riammodernamento – refitting – dei macchinari (già di proprietà della Roval dei Fratelli di Franco s.n.c., società riferibile allo stesso gruppo familiare della società opponente, attesa l'identità della compagine sociale, come si evince dalle visure camerali delle due società depositate dall'opposta, cfr. doc.
8 e 9), dietro il pagamento della complessiva somma di € 675.000,00.
La complessiva operazione commerciale per cui – in forza dei contratti stipulati – il corrispettivo pattuito in favore della risultava essere pari ad € 1.625.000,00 CP_1
(775.000,00 per la prima macchina e 850.000,00 per la seconda), mirava, in realtà, alla realizzazione di un interesse ulteriore, ovvero il conseguimento di benefici fiscali da parte della (non avendo altra giustificazione causale il Parte_1
trasferimento della proprietà delle macchine dapprima alla e poi nuovamente CP_1
alla , cessionaria tanto del credito quanto del ramo di azienda della Parte_1
poi definitivamente estinta). CP_3
Difatti, alla luce di quanto chiarito dall'opposta – e non contestato dall'opponente
- la somma di € 1.625.000,00 vantata dalla veniva ridotta mediante CP_1
compensazione della somma di € 990.000,00, derivata dalla cessione di credito effettuata in favore della dalla società (doc. 10), sicché il Parte_1 CP_3
credito della si riduceva a € 635.000,00 (di cui 96.000,00 euro Controparte_2
corrisposti in acconto)
Successivamente veniva chiusa previa cessione dell'azienda alla società CP_3
(cfr. le risultanze della visura camerale – doc. 9), mentre Parte_1 CP_3
si avvantaggiava del rimborso iva relativo alle due fatture (come Parte_1
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da comunicazione trasmessa dalla stessa società alla Equitalia Parte_1
Basilicata S.p.a., cfr. doc. 13 di parte opposta), di cui non avrebbe potuto altrimenti beneficiare.
§2. Il reciproco inadempimento ed il comportamento complessivo tenuto dalle parti.
§2.1. Le precisazioni dapprima svolte si sono rese necessarie onde di valutare – alla stregua dei canoni della correttezza e della buona fede contrattuali – l'effettivo comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto, dovendosi a tal fine correttamente perimetrare il contenuto delle obbligazioni sulle stesse gravanti.
In tema di rapporti contrattuali, invero, il principio della buona fede oggettiva, abbraccia tutte le fasi del rapporto giuridico, dalla sua formazione alla sua interpretazione fino all'esecuzione ed estinzione.
Infatti, costituiscono principi generali delle obbligazioni il fatto che le parti di un rapporto contrattuale debbono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che l'esecuzione dei contratti debba avvenire secondo buona fede (art. 1375 c.c.). Così il criterio della buona fede costituisce uno strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.
In materia di buona fede nell'esecuzione del contratto, la giurisprudenza ha riconosciuto, inoltre, che la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà tale da imporre a ciascuna parte comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, ed a prescindere altresì dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.
In particolare, l'obbligo della buona fede in sede di esecuzione del contratto deve, pertanto, ritenersi violato non solo nel caso in cui una parte abbia agito con doloso proposito di recare pregiudizio all'altra, ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 04/03/2003, n. 3185; Cass. civ., Sez. III, 16/10/2002, n.
14726).
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§2.2. Nel caso in esame, le parti deducono il reciproco inadempimento delle obbligazioni assunte: la lamenta la consegna di macchinari viziati da Parte_1
gravi difetti costruttivi, oltre che il ritardo nella consegna;
la Controparte_2
lamenta, di contro, il mancato pagamento del corrispettivo residuo – pari alla somma ingiunta – di € 100.000,00.
§2.3. La , nei propri scritti difensivi, si dilunga sull'inesatta Parte_1
esecuzione della prestazione gravante sulla in relazione al ritardo nella CP_1
consegna dei macchinari senza, tuttavia, far discendere dal lamentato inadempimento alcun tipo di conseguenza (con particolare riferimento alla spiegata domanda di risarcimento del danno, riferita solamente ai vizi e difetti riscontrati).
Inoltre, in proposito, si condividono le osservazioni mosse dalla circa la non CP_1
essenzialità del termine anche in ragione della particolare natura della prestazione gravante sull'opposta avente ad oggetto lo smontaggio ed il riassemblaggio e l'ammodernamento di due macchinari industriali complessi, destinati a lavorazioni meccaniche industriali di asportazione di truciolo, facenti parte del gruppo di macchine identificate come “centri di lavoro”.
In particolare, considerando la particolare complessità dei macchinari – come evidenziato da entrambi i CTU – e la circostanza che la era chiamata ad CP_1
operare su macchine obsolete che richiedevano un ammodernamento, risultano giustificabili le motivazioni addotte dalla stessa circa i ritardi contestati dalla controparte con particolare riferimento a quello registratosi per la macchina RS
125 (essendo marginale quello di pochi giorni registratosi per la macchina RS
1200) “a causa dei problemi insorti durante la progettazione predisposizione di vari particolari e segnatamente del gruppo di testa e del gruppo magazzino utensili, le apparecchiature e interfacce di aggancio, costruiti da una società specializzata tedesca, nonché per la compilazione del software di gestione”.
Trattasi di circostanze che, a parere della scrivente, integrano la tollerabilità del ritardo e, dunque, la scusabilità dell'inesatto adempimento (peraltro mai contestato in questi termini dalla prima del presente giudizio), considerando Parte_1
anche che la prestazione dovuta ha un contenuto complesso che si articola
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nell'ammodernamento dei pezzi del macchinario, nel suo successivo assemblaggio ed infine nell'installazione e messa a punto dello stesso “sul campo” con la risoluzione delle eventuali problematiche che – normalmente – possono emergere
(come riconosciuto anche dai consulenti nominati).
§2.4. Come già evidenziato, la ha contestato l'avversa pretesa di Parte_1
pagamento, deducendo la presenza di numerosi vizi che inficerebbero la funzionalità delle macchine oggetto del rapporto commerciale, oltre a ridurne sensibilmente il valore.
L'opponente ha dedotto, inoltre, di aver contestato i suddetti vizi all'appaltatrice la quale, di contro, avrebbe più volte riconosciuto la sussistenza degli stessi.
Tali allegazioni devono essere valutate alla luce della documentazione in atti.
Con riferimento al documento n. 21 richiamato dall'opponente si riporta il tenore della mail del 15.12.2011 inviata dalla alla in riscontro dei vizi CP_1 Parte_1
lamentati: “per poter verificare cosa è cambiato nella gestione della funzione
TRAORI necessitiamo di un archivio aggiornato della macchina e del programma di lavorazione, ed il file delle origini. Questo si rende necessario in quanto durante la fase di installazione le funzioni erano state collaudate con esito Pt_2
positivo dal ns. sig. In merito all' errata presa di zero asse X, il problema CP_4
è sicuramente da ricercarsi nell'insieme riga ottica - testina di lettura (componenti che su vs. richiesta non sono stati sostituiti). Vi proponiamo quindi: 1) La sostituzione della riga ottica, previo accettazione del preventivo. 2) L'intervento tecnico ns. sig. alle tariffe in vigore. 3) Il tutto previo saldo degli insoluti”. CP_4
Si riporta, altresì, il contenuto della missiva del 04.06.2012, inviata dalla in CP_1
risposta alla diffida della , doc. 23 di parte opponente: “Facciamo Parte_1
seguito alla vostra lettera per comunicare quanto segue:
**R.S. 125
Riportando l'elenco delle anomalie:
1) Tutta la documentazione è stata consegnata alla consegna della macchina;
2) La testa essendo parte della tacchina necessita solo manutenzione come descritto nella documentazione in Vs. possesso;
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3) Il funzionamento del necessita solo manutenzione come descritto CP_5
nella documentazione in Vs. possesso
4) Tutto quello che era, è rimasto in quanto in gruppo testa non è stato variato;
5) Tubi idraulici e cavi sono stati sostituiti tutti quelli come in accordo sul contratto;
6) Nessun asse doveva essere rettificato ma sono state fatte Y-Z;
7) Inconveniente che può sorgere: si provvederà alla riparazione;
8) Si verificherà se possibile aumentare la fuoriuscita del liquido refrigerante;
9). Quelli non funzionanti: si provvederà alla sostituzione;
10) Verificheremo portellone;
11) Il problema è forse su riga ottica asse X che andremo a sostituire e che non era negli accordi di sostituzione”.
**R.S. 1200
Riguardo la caduta è stata inserita correzione elettronica come normalmente vengono modificati questi errori meccanici (vedesi i particolari da Voi lavorati con esito positivo). Per quanto riguarda la cava tavola scheggiata del ns. collaudatore si concorderà con Voi al termine dei pagamenti se sostituire o quotare per sconto su fattura.
Alla mia visita presso Vs. officina il 24-05-2012 abbiamo preso visione dell'inconveniente che sorge in lavorazione, su RS 1200, sporcando i bicchieri porta utensili nel magazzino. A tale inconveniente provvederemo all'apporto di protezioni adeguate per risoluzione del problema (ns. costi). Per Rs 125 acquisteremo riga ottica per asse X da sostituire e si verificherà le anomalie da
Voi lamentate durante la lavorazione.
A riguardo di Vs. lamentele per i pagamenti fatti in anticipo Vi rammentiamo che
ha atteso per molti mesi il ricevimento da parte Vs. di cifre a Voi dovute da CP_1
uffici statali ed è sempre stato dichiarato che avreste anche riconosciuto anche interessi di ritardi (vedi dichiarazione e documenti da Voi inviati).
Quindi il restante pari a € 100.000,00 dovuto alla andrà gestito con questi CP_1
tempi di pagamento, salvo la continuazione degli interventi da farsi:
€ 50.000,00= immediato
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€ 30.000,00= ad inizio lavori
€ 20.000,00= a fine lavori”.
È evidente, dal tenore dei due documenti, che la riconosca solo parzialmente CP_1
i “gravi difetti costruttivi” lamentati dalla controparte commerciale, dichiarandosi disponibile alla riparazione purché, di contro, la avesse provveduto Parte_1
al pagamento del corrispettivo ancora dovuto.
La valutazione delle contrapposte pretese non può prescindere dalla opportuna considerazione del comportamento tenuto dalle parti.
In proposito, è evidente la contrarietà a buona fede del comportamento complessivamente tenuto dalla . Parte_1
Quest'ultima, infatti, adducendo “gravi difetti costruttivi” delle macchine, si è rifiutata di pagare il corrispettivo residuo (pari alla ragguardevole somma di €
100.000,00, in rapporto al prezzo complessivo dell'appalto pari, come chiarito, ad
€ 635.000,00), rimanendo peraltro silente – dopo la contestazione dei vizi e per diversi anni – sino alla ricezione del decreto ingiuntivo ottenuto dalla
[...]
CP_2
Il comportamento della va valutato, inoltre, considerando che – come Parte_1
evidenziato da entrambi i consulenti – nonostante i difetti lamentati entrambe le macchine hanno continuato ad essere utilizzate dalla la quale, Parte_1
verosimilmente, ha ritenuto più conveniente non pagare il prezzo residuo piuttosto che acconsentire alla riparazione offerta dalla subordinata all'integrale CP_1
pagamento del prezzo.
A parere della scrivente, in altri termini, la valutazione comparativa del comportamento tenuto dalle parti – e dei reciproci lamentati inadempimenti – conduce a ritenere contrario a buona fede il comportamento complessivamente tenuto dall'opponente, circostanza che non può essere ignorata nella valutazione delle domande dalla stessa avanzate.
§3. La domanda di riduzione del prezzo.
Ai sensi dell'art. 1668 co. 1 cod. civ., “il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo
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sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore”.
La tutela apprestata al committente dall'articolo in esame si configura non come una garanzia in senso tecnico, ma è riconducibile nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/03/2004,
n. 5250; Cass. civ., Sez. II, 02/08/2002, n. 11602). Le due azioni, di riduzione del prezzo e di eliminazione dei vizi, non sono surrogabili l'una con l'altra, e pertanto se il committente non ha chiesto l'eliminazione, può essere disposta soltanto la riduzione.
La norma, al pari degli artt. 1667 e 1669, presuppone il totale completamento dell'opera, in relazione alla quale risultino violate le prescrizioni contrattuali per l'esecuzione o le regole imposte dalla tecnica;
invece, nei casi di omesso completamento, ovvero di rifiuto o di ritardo nella consegna, sorge la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Sentenza, 22/01/2015, n. 1186).
La riduzione del prezzo, dunque, pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni disciplinata dalla stessa norma, costituisce anch'essa un rimedio volto a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale.
La riduzione del prezzo, tuttavia, a differenza del risarcimento del danno, secondo l'opinione prevalente, prescinde dalla colpa dell'appaltatore, essendo ancorata alla sola esistenza dei vizi, quale rimedio per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico del contratto.
Avuto riguardo all'onere della prova, la giurisprudenza ha chiarito che è onere del committente provare, non solo l'esistenza dei vizi ove l'opera sia stata accettata senza riserve (cfr. Cassazione civile, sez. II, 13/03/2023, n. 7267), ma anche il deprezzamento, non essendo questo un effetto necessario delle difformità dell'opera, a meno che queste ultime non dipendano dall'impiego di materiali meno pregiati di quelli contrattualmente previsti o da altre cause tali da incidere di per sé stesse sul pregio dell'opera.
La riduzione di regola viene determinata, dunque, in base a criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore ed il rendimento dell'opera pattuita, e
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quelli dell'opera effettivamente eseguita, pur non essendo escluso che, in base
a motivato apprezzamento, la differenza possa coincidere con il costo delle opere necessarie per le riparazioni e correzioni.
Orbene, nella presente fattispecie entrambi i consulenti non hanno fornito indicazioni rassicuranti in ordine alla quantificazione della diminuzione di valore dei macchinari in relazione ai vizi riscontrati.
In particolare, il primo consulente nominato ha osservato:
“Come riportato in atti la fornitura della ha interessato due machine CP_1
utensili oggetto di revamping e non la fornitura di due macchine nuove. Il revamping è un intervento di ristrutturazione o meglio ammodernamento di macchine già esistenti, ma obsolete, è una scelta che viene intrapresa sia perché macchinari del genere presentano obsolescenza nella parte del controllo mentre la struttura portante e molti componenti possono garantire ancora un perfetto funzionamento, sia perché ovviamente garantisce un risparmio rispetto l'acquisto di una macchina completamente nuova. È palese che tale fornitura, così come concordato, doveva garantire il corretto funzionamento delle stesse anche grazie ad un pre‐collaudo presso la sede del costruttore (SAMU). Si chiarisce inoltre che le macchine non vengono trasportate così come si presentano in stabilimento, ma
a causa delle dimensioni e della complessità degli impianti vengono smontate parzialmente e rimontate. Quindi anche se il collaudo presso il costruttore va a buon fine durante l'installazione presso il cliente possono nascere delle problematiche. Inoltre, la tipologia specifica delle macchine e l'essere state rivampate rende difficile e soprattutto opinabile la stima del valore odierno.
Certo è che le macchine per quanto sopra evidenziato, all'atto dell'acquisto presentavano un valore minore a quello pagato da parte opponente perché non funzionanti correttamente. minor valore che potrebbe essere stimato sottraendo al prezzo pattuito il costo della riparazione per un corretto ripristino di entrambe le macchine. I costi necessari alla riparazione sono difficili da stabilire perché sarebbe necessario smontare i componenti che presentano difettosità, in particolare: per il centro di lavoro R.S. 1200 H16S matr.8181 la criticità si concentra sulla tavola basculante sia sull'azionamento che sulle guide/binari su
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cui scorre, le vibrazioni che si generano (in alcune condizioni) ovviamente penalizzano negativamente la qualità della lavorazione. Le altre difettosità, come la fresatura sbagliata sulla tavola portapezzo durante la realizzazione delle cave in fase di installazione, così come gli interventi sostenuti dalla per Parte_1
ripristinare altre difettosità, sono in relazione di entità molto minore (infatti vengono utilizzati normalmente), ma sempre da prendere in considerazione per la stima del minor valore del bene;
per il centro di lavoro matr. 8130 Parte_3
sulla base dello stesso criterio di stima è necessario procedere allo smontaggio degli elementi che acquisiscono la posizione per valutare l'entità dell'intervento, al tempo stesso, sono necessari specifici strumenti per verificare che ci sia una ortogonalità nella tolleranza costruttiva della macchina per poter stabilire poi
l'entità dell'intervento di ripristino e di conseguenza stimarne il valore per sottrarlo all'importo pagato per l'acquisto. Per quanto sopra esposto si ribadisce il criterio su cui si può basare la stima per la valutazione del minor valore dei beni, ovvero sottrarre i costi necessari al ripristino all'importo pagato per
l'acquisto dei due centri di lavoro, ma con gli elementi in mio possesso non è possibile quantificare una cifra. ‐ integro qui la mia relazione, rispetto a quanto inviato alle parti‐ per meglio chiarire questo criterio da me proposto e valido oggettivamente se contestualizzato alla data di acquisto ovvero considerando i macchinari nuovi, ma essendo gli stessi in uso fino ad oggi, pur alla presenza di difetti, è facilmente comprensibile che si creerebbe della criticità […]
Sintetizzo la risposta al quesito quindi specificando che il minor valore delle macchine alla data dell'acquisto potrebbe essere pari all'importo degli interventi necessari alla definitiva riparazione, il valore odierno, stante la concreta difficoltà a trovare raffronti con macchinari analoghi, potrebbe essere quello riportato nei documenti contabili dell'azienda . Nelle Parte_1
conclusioni riporto una stima forfettaria”.
Le contraddittorie conclusioni cui è giunto il consulente che, da un lato ha riferito di non poter calcolare il minor valore dei beni ed i danni patiti dalla Parte_1
e, dall'altro, è giunto ad una stima forfettaria laddove ha ritenuto “acclarata la complessità dei beni e di conseguenza la quasi impossibilità a quantificare i danni
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scientificamente e a stimare l'entità dei costi necessari al ripristino dei beni, la più scorrevole, veloce e semplice risoluzione è che la , costruttrice delle CP_1 macchine, affermata nel settore, proceda all'eliminazione delle, ad oggi, presenti difettosità palesatesi già dalla consegna così come dalla stessa rilevate nei CP_1
vari rapporti di intervento a suo carico. In modo forfettario si potrebbero stimare
i danni patiti dalla dal 2009 ad oggi pari proprio al 70% della cifra Parte_1
che la stessa non ha corrisposto a chiusura della somma pattuita per l'acquisto”, hanno reso necessaria la rinnovazione delle indagini peritali.
Al pari del primo, anche il secondo consulente ha evidenziato le difficoltà di giungere ad una corretta stima del minor valore dei macchinari a causa dei vizi riscontrati.
In particolare, il consulente, precisando le modalità di redazione della perizia, ha chiarito che “la propria attività peritale purtroppo è assoggettata al grandissimo lasso di tempo che è passato dalla consegna e messa in esercizio delle macchine oggetto di causa e il momento di stesura della presente. Giova evidenziare che la consegna e conseguente messa in esercizio delle macchine è avvenuta nel 2009, ossia ormai 12 anni fa, e che anche la corrente causa giudiziale è sorta e originata nel 2014, ossia comunque già 5 anni dopo la messa in servizio delle macchine. Il lungo lasso di tempo passato dal momento in cui le macchine sono state consegnate ad ora preclude purtroppo la possibilità di eseguire valutazioni sulle anomalie e sulle condizioni in cui versavano allora le macchine mediante accertamenti pratici e rilievi sul campo sulle macchine e sulle loro componentistiche. Le macchine, come verrà spiegato anche meglio avanti nell'elaborato, hanno probabilmente lavorato per 2.500 ore all'anno, qualsiasi verifica eseguita oggi riporterebbe la condizione attuale delle macchine, ma non potrebbe far rilevare evidenze assolute sulle condizioni delle macchine risalenti a 12 anni prima della stesura della presente. Pertanto, sulla base esclusivamente di questi presupposti, il sottoscritto per la stesura della presente non ha ritenuto di eseguire prove e rilievi specialistici perché questi non sarebbero stati in alcun modo significativi nella stesura della presente la quale è stata redatta, per forza di cose, per quanto pocanzi affermato, fondamentalmente e principalmente sulla base della presa visione degli atti presenti in causa”.
Alla luce di tali precisazioni del consulente, risulta chiaro che il risultato cui lo stesso perviene rappresenta una stima “probabile” del minor valore delle
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macchine, basata sulle allegazioni di parte – principalmente quelle di parte opponente – , stante l'impossibilità di determinare, a causa del tempo trascorso, la reale condizione delle macchine al momento della consegna e, dunque, il loro effettivo valore.
A fronte di tali difficoltà, ritenuta inutile l'ulteriore rinnovazione delle indagini peritali, non può che procedersi ad una determinazione equitativa del minor valore dei macchinari, alla luce dei vizi riscontrati, provati e finanche riconosciuti dalla commerciale, criterio utilizzabile anche rispetto alla domanda di riduzione CP_1
del prezzo che, seppur distinta da quella di risarcimento del danno, condivide con quest'ultima la medesima finalità di riequilibrio della posizione delle parti.
In proposito, si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 23/03/2006, che ha espressamente riconosciuto la possibilità di utilizzare, per la determinazione del minor prezzo dovuto, il criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ. (così massimata “In tema di appalto, qualora la prova del danno o della diminuzione di valore di un bene o di un'opera sia impossibile o difficoltosa, è giustificato il ricorso al criterio equitativo. Altrettanto vale con riferimento all'azione di riduzione del prezzo”).
Parimenti, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13332 del 06/10/2000, in tema di vendita, ha precisato come “la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione di prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta, ed il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice, ancorché non previsto espressamente dal legislatore nella disciplina normativa della vendita, è consentito in questa materia sia in conformità all'origine e alla tradizione storica dell'"actio quanti minoris", sia in applicazione di un principio generale, di cui la disposizione contenuta nell'art. 1226 cod. civ. costituisce una particolare specificazione in tema di risarcimento del danno”.
La necessità di ancorare la valutazione equitativa a parametri oggettivi, sì da rendere conoscibile il percorso logico seguito, impone di fondare la stessa sulle conclusioni cui è giunto il secondo consulente – maggiormente esaustive in ordine ai criteri utilizzati – nonché sulle precisazioni dallo stesso fornite.
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L'ausiliario ha, invero, ulteriormente chiarito che la avrebbe potuto Parte_1
eliminare prontamente i vizi, ritenendo che “l'investimento per la loro risoluzione sarebbe stato, oltre che necessario, anche suggerito da una buona pratica di gestione industriale e avrebbe evitato nel tempo il verificarsi di numerose problematiche poi riscontratesi nel tempo. Vero è che l'origine delle problematiche è attribuita alle condizioni di fornitura ma, risulta chiaro che,
l'eventuale intervento di ripristino fatto in tempi brevi e utili avrebbe impedito il verificarsi di molte delle problematiche poi verificatesi nel tempo, e lamentate nella causa, permettendo di avere un migliore e più efficiente utilizzo delle macchine. Giova sottolineare che le problematiche inerenti ritardi, scarti e non conformità di lavorazione si sono verificati nel corso di diversi anni dopo la messa in servizio, anni in cui gli interventi risolutivi si sarebbero potuti compiere”
Siffatte considerazioni, fanno emergere, ancora una volta, il comportamento tenuto dalla la quale – pur avendo denunciato i vizi sin da subito – ha Parte_1
preferito non saldare il prezzo di vendita, non riparare le macchine, utilizzandole nonostante le difettosità presenti, per poi reagire solo al momento della ricezione del decreto ingiuntivo (a circa 4 anni dalla consegna dei macchinari).
Non può revocarsi in dubbio che tale condotta debba quantomeno considerarsi contraria a buona fede e, pertanto, da tenere in considerazione nel giudizio equitativo da compiersi che, si ribadisce, mira a ricomporre l'equilibrio sinallagmatico del contratto alterato dai reciproci inadempimenti.
In ragione di tali premesse, si ritiene congrua la riduzione del prezzo nella misura complessiva di €80.000,00, comprensiva della rivalutazione monetaria dalla data di consegna dei macchinari all'attualità.
§3. La domanda di risarcimento del danno.
Come già evidenziato, l'art. 1668 cod. civ. offre al committente che subisce l'inadempimento dell'appaltatore oltre alle azioni di eliminazione dei vizi e delle difformità o di riduzione del prezzo, il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
La domanda risarcitoria ex art. 1688 cod. civ., sebbene affiancata agli altri rimedi riconosciuti al committente, è sicuramente riconducibile alla generale
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responsabilità del debitore per inadempimento imputabile ex artt. 1223 e ss. cod. civ.
Ebbene, la domanda non può essere accolta giacché parte attrice non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante rispetto ai diversi elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, con particolare riferimento all'esistenza di un danno- conseguenza effettivamente risarcibile.
Pur prescindendosi dalla ricorrenza della colpa dell'appaltatore (che, come noto, è presunta ex art. 1218 cod. civ. in materia di inadempimento contrattuale per cui, nel caso in esame, è onere dell'appaltatore provare di aver correttamente adempiuto la propria prestazione), a parere della scrivente parte attrice non ha dimostrato l'effettiva sopportazione di un danno conseguenza economicamente valutabile.
Come correttamente osservato dall'opposta, infatti, non è sufficiente aver dimostrato l'esistenza dei vizi e la loro idoneità, in astratto, a determinare cali di produzione, dovendo la parte dimostrare, in concreto, rispetto alla propria domanda e al proprio volume di affari, il danno economico subito.
Difatti, presupposto per il sorgere dell'obbligo risarcitorio è il verificarsi, in conseguenza dell'inadempimento (art. 1223 cod. civ.), di un «danno»: se danno non vi è, non può esservi – pur in presenza di un inadempimento imputabile – responsabilità civile.
Al riguardo, occorre distinguere le nozioni di: a) «danno evento»: per tale intendendosi la lesione non iure di un interesse tutelato dall'ordinamento (che nel caso di responsabilità contrattuale è costituito dalla lesione dell'interesse della parte oggettivato nel contratto e leso dall'altrui inadempimento); b) la nozione di
«danno conseguenza», per tale intendendosi i pregiudizi concretamente sofferti dalla parte in conseguenza del verificarsi del danno evento – inadempimento.
Siffatta conclusione è imposta dalla funzione riparatoria e non sanzionatoria della responsabilità civile che, dunque, non può ritenersi integrata in mancanza di conseguenze pregiudizievoli risarcibili, non potendosi ammettere – al di fuori delle ipotesi tassativamente previste – forme di danni in re ipsa.
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Tanto chiarito, ritenuto che nella specie la non abbia fornito Parte_1
sufficiente dimostrazione della ricorrenza di un danno conseguenza risarcibile
(non ritenendosi, a tal fine, sufficienti le dichiarazioni rese dai testi escussi, prova testimoniale, peraltro, inopinatamente ammessa trattandosi evidentemente di circostanze valutative), la domanda non può che essere rigettata.
§4. La domanda di adempimento avanzata dalla in sede Controparte_2
monitoria.
Vagliati, preliminarmente, i motivi di opposizione e le domande avanzate dall'opponente, si può concludere per il riconoscimento in favore dell'opposta della somma di € 20.000,00 risultante dalla compensazione tra il corrispettivo ancora dovuto, pari ad €100.000,00, e la riduzione di prezzo riconosciuta alla in ragione dei lamentati vizi, pari ad € 80.000,00. Parte_1
Avendo già rivalutato la somma riconosciuta alla , sulla somma Parte_1
dovuta da quest'ultima alla devono essere riconosciuti, altresì, gli interessi CP_1
legali, nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ., quanto meno dalla introduzione della domanda con la notifica del decreto ingiuntivo.
§5. Sulle spese.
L'estrema complessità della vicenda, le difficoltà riscontrate nell'indagine tecnica, la soccombenza parziale della e la sensibile riduzione del credito Parte_1
ingiunto dalla in ragione dell'accoglimento delle doglianze Controparte_2
avanzate dall'opponente, integrano sicuramente gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 754/2014;
2) Condanna la società al Parte_1
pagamento in favore di ella somma Controparte_1
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di € 20.000,00 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 dall'11.09.2014 e fino all'effettivo soddisfo;
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Così deciso in Potenza, il 15/02/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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