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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2065/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2065/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con l'ordinanza del 13 febbraio 2025;
PROMOSSA DA
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
13/10/1974, residente in 3 Rue Pasteur - Menton (Francia), Parte_2
(C.F. ), nato a [...], il [...] e C.F._2
residente in [...]– Puteaux (Fancia), (C.F. Parte_3
, nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Paul Bert – Puteaux (Fancia), (C.F. ), nata a Parte_4 C.F._4
Melito Porto Salvo (RC) il 25/03/1946, rappresentati e difesi dall'Avv. Annabella A.
M. Mafrici;
attori
CONTRO
Controparte_1
, (P. IVA: ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Lo Cicero;
pagina 1 di 9 convenuta
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ), nato il [...] a Controparte_2 C.F._5
Melito di Porto Salvo P.S. e ivi residente in [...];
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 7-11 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 07/07/2020, il sig. Pt_5
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il sig.
[...]
, nonché la al fine di Controparte_2 Controparte_3 ottenere la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, di €
56,000,68 a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 20.07.2014.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via
[...]
preliminare, senza recesso dalla superiore eccezione preliminare dal carattere assorbente, dichiarare la improponibilità e improcedibilità della domanda attrice per
i fatti e motivi esposti in narrativa della presente comparsa e per carenza di valida di messa in mora e per non avere l'attore ottemperato a quanto previsto dagli artt. 141,
142, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005) per i fatti e
motivi superiormente esposti;
2) nel merito e senza recesso dalle superiori eccezioni preliminari, ritenere e dichiarare le avverse domande formulate nei confronti della
concludente società CATTOLICA di Assicurazioni inammissibili e infondate e conseguentemente rigettarle con qualsivoglia statuizione per la assoluta mancanza di
prova, per la mancanza di nesso eziologico, e per tutti i fatti e motivi superiormente
pagina 2 di 9 rappresentati; 3) in via ancora più gradata, nel caso in cui venisse ammessa e
“rigorosamente” provata la domanda di risarcimento per lesioni e la stessa compatibilità delle lesioni dichiarate dall'attore con la dinamica espressa nell'atto introduttivo del giudizio, limitare e ridurre l'importo da corrispondere a titolo di risarcimento a quanto ritenuto giusto ed equo;
4)rigettare la eventuale richiesta di danno morale per i fatti e motivi superiormente esposti;
5) ritenere inefficace nei
confronti della società convenuta, ai fini della prova del sinistro, il modello CAI per i fatti e motivi indicati in narrativa del presente atto;
6) in via istruttoria, la società
si oppone alla prova per testi richiesta da parte Controparte_3
attrice perché i capitoli di prova, così come articolati sono del tutto generici e poiché
contengono elementi di giudizio che per Legge non possono essere sottoposti ai testimoni. In caso di ammissione della prova per testi, la società
[...]
chiede di essere ammessa alla prova del contrario con gli stessi Controparte_3 testi indicati dall'attore”.
All'udienza del 07.12.2020 veniva dichiarata la contumacia del sig. CP_2
[...]
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e testimoniale;
veniva, altresì,
disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attore per il cui espletamento veniva conferito incarico alla dottoressa Persona_1
Con atto di costituzione depositato in data 07.03.2023, gli eredi dell'attore – deceduto in data 04.05.2022 – , coniuge e i figli , Parte_4 Parte_1 [...]
e , proseguivano il giudizio. Parte_2 Parte_3
Con ordinanza del 13.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di improponibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 sollevata dalla compagnia assicurativa;
la disposizione richiamata, al suo secondo comma, prevede che “la
richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
pagina 3 di 9 risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed
essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito,
all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”.
Le norme giuridiche vanno interpretate alla luce del loro scopo e scopo dell'onere di previa richiesta scritta di cui all'art. 145 cod. ass. è quello di prevenire le liti;
l'intera procedura di cui all'art. 148 cod. ass. è governata dai princìpi di correttezza e buona fede.
Sul tema risulta dirimente quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 15445 del 03/06/2021: “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il
suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare
l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148
c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione
dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in
ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa l'attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l'avvenuta
guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente
omessi).
pagina 4 di 9 Ancora più di recente, i giudici di legittimità hanno ribadito che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la mancata allegazione, alla richiesta di risarcimento indirizzata
alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal
danneggiato non determina l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 c. ass., sia per interpretazione letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo
art. 148 c.ass. - nel quale la suddetta documentazione non è contemplata - sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l'omissione in discorso di per sé
idonea ad impedire all'assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria
(Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 30091 del 21/11/2024).
In sostanza, le prescrizioni formali poste a carico del danneggiato realizzano l'esigenza di rafforzare le tutele offerte allo stesso attraverso il raccordo con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore e con la concreta praticabilità di una offerta congrua, realizzabile proprio in ragione della specificità di contenuto dell'istanza risarcitoria: in tal modo si assicura una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale.
Di conseguenza, la mancanza di alcuni contenuti della missiva non determina l'improcedibilità della domanda laddove l'impresa designata sia posta nella concreta ed effettiva condizione di proporre un'offerta risarcitoria stragiudiziale.
Nel caso di specie, la richiesta di risarcimento è priva di indicazioni circa l'avvenuta guarigione con postumi permanenti;
cionondimeno, con nota del
18.05.2015, la ha comunicato all'attore di essere Controparte_3 impossibilitata a formulare un'offerta risarcitoria per il seguente motivo: “da accertamenti sono emerse circostanze discordanti circa la dinamica del sinistro” (cfr. all. 8 al fascicolo di parte convenuta).
Appare evidente come la compagnia assicurativa abbia respinto la richiesta stragiudiziale di risarcimento avanzata dal sulla base di un motivo, del tutto, Pt_1
pagina 5 di 9 diverso rispetto a quello della incompletezza della richiesta per difetto degli elementi richiesti dall'art. 148 D.Lgs. 209/2005.
L'eccezione di improponibilità sollevata dalla non Controparte_3
merita accoglimento.
3. Nel merito la domanda di risarcimento è da rigettarsi per le ragioni che seguono.
A sostegno della propria domanda l'attore esponeva che, in data 10.07.2014, si trovava sul marciapiedi posto a destra della Via Madonnuzza di Melito P.S. (RC) quando improvvisamente veniva investito dall'autovettura Fiat TE (tg.
RM0E6969), di proprietà del sig. , condotta nell'occasione dal sig. Controparte_2
, che percorreva la stessa via con direzione di marcia monte-mare e Persona_2 deviava la propria marcia colpendo l'istante, il quale accusava un forte dolore alle gambe, in particolar modo a quella sinistra.
L'unico testimone esaminato, , ha dichiarato: “Ricordo che Testimone_1
la sera del 20.07.2014 intorno alle 21:00 percorrevo da solo in macchina la via
Madonnuzza di Melito Porto Salvo, direzione monte-mare. davanti a me, a circa 30 metri, vi era una TE stationwagon bianca vecchio modello che all'improvviso sbandava verso destra. Sul marciapiede vi era un signore, anziano, fermo, che veniva
colpito dalla macchina e che per questo cadeva per terra. Io mi sono avvicinato per vedere come stava e c'erano altre persone. Io ricordo che il signore che è stato colpito lamentava dolore alle gambe e che, quando è stato sollevato per essere messo in macchina, lamentava molto dolore alla gamba sinistra”, specificando che la nello sbandare “è salita sul marciapiede”. Pt_6
Diversamente da quanto riferito dal testimone, l'attore ha dichiarato, in data
13.04.2015, all'investigatore assicurativo , quanto segue: “ Nello scendere il CP_4
marciapiedi, dalla mia sinistra, sopraggiungeva l'autovettura in questione il cui
conducente non si avvedeva della mia persona e mi colpiva alla gamba sinistra
provocando una caduta sul manto stradale con conseguentemente un trauma alla
pagina 6 di 9 caviglia ed alla gamba… omissis … Sono stato soccorso dallo stesso conducente dopo avere spostato l'auto poiché il piede era rimasto sotto la gomma e, da questi, rilevata
l'entità del danno, trasportato al vicino Pronto Soccorso Ospedaliero di Melito Porto
Salvo. Quando venivo soccorso, oltre al mio investitore, vi erano altre persone delle
quali mi riservo di indicare i nominativi” (v. documento n. 6 del fascicolo di parte convenuta).
Tali dichiarazioni non sono state disconosciute, né specificatamente contestate dall'attore nella prima memoria utile.
Anche a prescindere dalla considerazione che il afferma che stava Pt_1 scendendo dal marciapiede e non che l'autovettura è salita sul marciapiedi (con conseguente verosimile più ampio tempo di avvistamento in favore del pedone) e dall'ulteriore anomalia che, dalla scheda del Pronto Soccorso del 20.07.2014, non emergono lesioni o ecchimosi al piede “rimasto sotto la gomma” (pur cadendo il medesimo soggetto investito sul manto stradale, secondo quanto dallo stesso dichiarato), incide negativamente sulla valutazione di credibilità e attendibilità della dichiarazione testimoniale in esame la mancata indicazione del nominativo del testimone ( ) nella sezione a ciò dedicata del modello di Testimone_2
constatazione amichevole di incidente (cfr. all. 3 del fascicolo di parte attrice).
Sul tema, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in una recente pronuncia, ha affermato che: “L'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia di assicurazione incide in modo significativo sulla
valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da costoro e,
conseguentemente, sulla veridicità della dinamica del sinistro riferita, essendo
inverosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il danneggiato
abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la
definizione stragiudiziale della lite (Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. Civ.,
sent. n. 289/2024; cfr., altresì, tra i precedenti specifici - da cui non vi è ragione di pagina 7 di 9 discostarsi - la sentenza n. 559/2024 del Tribunale di Reggio Calabria).
Il nominativo del testimone non è neppure indicato nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni, senza che di ciò venga fornita nessuna possibile chiave di lettura.
Per di più, l'attore doveva conoscere le generalità o, quanto meno, il nominativo del teste atteso che quest'ultimo ha dichiarato: “dopo circa una settimana un parente dell'attore, che conosco, è venuto a chiedermi se fossi io quello che aveva assistito all' incidente come gli avevano detto le altre persone presenti. Io mi sono reso disponibile a testimoniare”.
La mancata indicazione del nominativo del testimone, unitamente al rapporto investigativo prodotto dalla società di assicurazione (non contestato specificatamente dall'attore), supera la valenza indiziaria attribuibile al modulo CAI, sottoscritto dal conducente e dal pedone (non venendo in rilievo un incidente tra veicoli a motore).
Nel lacunoso e contraddittorio contesto probatorio evidenziato, ulteriori dubbi sulla ricostruzione offerta da parte attrice pone il Casellario Centrale Infortuni, prodotto dalla società convenuta, da cui emerge che , solo nell'anno 2014, Controparte_2
si è reso responsabile di tre sinistri.
Si rileva, infine, che non risultano interventi delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso, né sono stati offerti rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza dei fatti denunciati.
In conclusione, parte attrice - sulla quale gravava il relativo onere probatorio - non ha fornito adeguata e sufficiente prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e, pertanto, la domanda di risarcimento dei danni non può trovare accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'attore; esse si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della domanda e pagina 8 di 9 della semplicità delle questioni trattate.
Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio si pongono definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di risarcimento danni;
b) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali, in favore della CP_3
che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre rimborso Controparte_3
spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. da calcolarsi come per legge;
c) pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
Reggio Calabria, 20 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Delfino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2065/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con l'ordinanza del 13 febbraio 2025;
PROMOSSA DA
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
13/10/1974, residente in 3 Rue Pasteur - Menton (Francia), Parte_2
(C.F. ), nato a [...], il [...] e C.F._2
residente in [...]– Puteaux (Fancia), (C.F. Parte_3
, nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Paul Bert – Puteaux (Fancia), (C.F. ), nata a Parte_4 C.F._4
Melito Porto Salvo (RC) il 25/03/1946, rappresentati e difesi dall'Avv. Annabella A.
M. Mafrici;
attori
CONTRO
Controparte_1
, (P. IVA: ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Lo Cicero;
pagina 1 di 9 convenuta
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ), nato il [...] a Controparte_2 C.F._5
Melito di Porto Salvo P.S. e ivi residente in [...];
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 7-11 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 07/07/2020, il sig. Pt_5
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il sig.
[...]
, nonché la al fine di Controparte_2 Controparte_3 ottenere la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, di €
56,000,68 a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 20.07.2014.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via
[...]
preliminare, senza recesso dalla superiore eccezione preliminare dal carattere assorbente, dichiarare la improponibilità e improcedibilità della domanda attrice per
i fatti e motivi esposti in narrativa della presente comparsa e per carenza di valida di messa in mora e per non avere l'attore ottemperato a quanto previsto dagli artt. 141,
142, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005) per i fatti e
motivi superiormente esposti;
2) nel merito e senza recesso dalle superiori eccezioni preliminari, ritenere e dichiarare le avverse domande formulate nei confronti della
concludente società CATTOLICA di Assicurazioni inammissibili e infondate e conseguentemente rigettarle con qualsivoglia statuizione per la assoluta mancanza di
prova, per la mancanza di nesso eziologico, e per tutti i fatti e motivi superiormente
pagina 2 di 9 rappresentati; 3) in via ancora più gradata, nel caso in cui venisse ammessa e
“rigorosamente” provata la domanda di risarcimento per lesioni e la stessa compatibilità delle lesioni dichiarate dall'attore con la dinamica espressa nell'atto introduttivo del giudizio, limitare e ridurre l'importo da corrispondere a titolo di risarcimento a quanto ritenuto giusto ed equo;
4)rigettare la eventuale richiesta di danno morale per i fatti e motivi superiormente esposti;
5) ritenere inefficace nei
confronti della società convenuta, ai fini della prova del sinistro, il modello CAI per i fatti e motivi indicati in narrativa del presente atto;
6) in via istruttoria, la società
si oppone alla prova per testi richiesta da parte Controparte_3
attrice perché i capitoli di prova, così come articolati sono del tutto generici e poiché
contengono elementi di giudizio che per Legge non possono essere sottoposti ai testimoni. In caso di ammissione della prova per testi, la società
[...]
chiede di essere ammessa alla prova del contrario con gli stessi Controparte_3 testi indicati dall'attore”.
All'udienza del 07.12.2020 veniva dichiarata la contumacia del sig. CP_2
[...]
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e testimoniale;
veniva, altresì,
disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attore per il cui espletamento veniva conferito incarico alla dottoressa Persona_1
Con atto di costituzione depositato in data 07.03.2023, gli eredi dell'attore – deceduto in data 04.05.2022 – , coniuge e i figli , Parte_4 Parte_1 [...]
e , proseguivano il giudizio. Parte_2 Parte_3
Con ordinanza del 13.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di improponibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 sollevata dalla compagnia assicurativa;
la disposizione richiamata, al suo secondo comma, prevede che “la
richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
pagina 3 di 9 risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed
essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito,
all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”.
Le norme giuridiche vanno interpretate alla luce del loro scopo e scopo dell'onere di previa richiesta scritta di cui all'art. 145 cod. ass. è quello di prevenire le liti;
l'intera procedura di cui all'art. 148 cod. ass. è governata dai princìpi di correttezza e buona fede.
Sul tema risulta dirimente quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 15445 del 03/06/2021: “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il
suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare
l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148
c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione
dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in
ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa l'attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l'avvenuta
guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente
omessi).
pagina 4 di 9 Ancora più di recente, i giudici di legittimità hanno ribadito che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la mancata allegazione, alla richiesta di risarcimento indirizzata
alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal
danneggiato non determina l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 c. ass., sia per interpretazione letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo
art. 148 c.ass. - nel quale la suddetta documentazione non è contemplata - sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l'omissione in discorso di per sé
idonea ad impedire all'assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria
(Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 30091 del 21/11/2024).
In sostanza, le prescrizioni formali poste a carico del danneggiato realizzano l'esigenza di rafforzare le tutele offerte allo stesso attraverso il raccordo con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore e con la concreta praticabilità di una offerta congrua, realizzabile proprio in ragione della specificità di contenuto dell'istanza risarcitoria: in tal modo si assicura una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale.
Di conseguenza, la mancanza di alcuni contenuti della missiva non determina l'improcedibilità della domanda laddove l'impresa designata sia posta nella concreta ed effettiva condizione di proporre un'offerta risarcitoria stragiudiziale.
Nel caso di specie, la richiesta di risarcimento è priva di indicazioni circa l'avvenuta guarigione con postumi permanenti;
cionondimeno, con nota del
18.05.2015, la ha comunicato all'attore di essere Controparte_3 impossibilitata a formulare un'offerta risarcitoria per il seguente motivo: “da accertamenti sono emerse circostanze discordanti circa la dinamica del sinistro” (cfr. all. 8 al fascicolo di parte convenuta).
Appare evidente come la compagnia assicurativa abbia respinto la richiesta stragiudiziale di risarcimento avanzata dal sulla base di un motivo, del tutto, Pt_1
pagina 5 di 9 diverso rispetto a quello della incompletezza della richiesta per difetto degli elementi richiesti dall'art. 148 D.Lgs. 209/2005.
L'eccezione di improponibilità sollevata dalla non Controparte_3
merita accoglimento.
3. Nel merito la domanda di risarcimento è da rigettarsi per le ragioni che seguono.
A sostegno della propria domanda l'attore esponeva che, in data 10.07.2014, si trovava sul marciapiedi posto a destra della Via Madonnuzza di Melito P.S. (RC) quando improvvisamente veniva investito dall'autovettura Fiat TE (tg.
RM0E6969), di proprietà del sig. , condotta nell'occasione dal sig. Controparte_2
, che percorreva la stessa via con direzione di marcia monte-mare e Persona_2 deviava la propria marcia colpendo l'istante, il quale accusava un forte dolore alle gambe, in particolar modo a quella sinistra.
L'unico testimone esaminato, , ha dichiarato: “Ricordo che Testimone_1
la sera del 20.07.2014 intorno alle 21:00 percorrevo da solo in macchina la via
Madonnuzza di Melito Porto Salvo, direzione monte-mare. davanti a me, a circa 30 metri, vi era una TE stationwagon bianca vecchio modello che all'improvviso sbandava verso destra. Sul marciapiede vi era un signore, anziano, fermo, che veniva
colpito dalla macchina e che per questo cadeva per terra. Io mi sono avvicinato per vedere come stava e c'erano altre persone. Io ricordo che il signore che è stato colpito lamentava dolore alle gambe e che, quando è stato sollevato per essere messo in macchina, lamentava molto dolore alla gamba sinistra”, specificando che la nello sbandare “è salita sul marciapiede”. Pt_6
Diversamente da quanto riferito dal testimone, l'attore ha dichiarato, in data
13.04.2015, all'investigatore assicurativo , quanto segue: “ Nello scendere il CP_4
marciapiedi, dalla mia sinistra, sopraggiungeva l'autovettura in questione il cui
conducente non si avvedeva della mia persona e mi colpiva alla gamba sinistra
provocando una caduta sul manto stradale con conseguentemente un trauma alla
pagina 6 di 9 caviglia ed alla gamba… omissis … Sono stato soccorso dallo stesso conducente dopo avere spostato l'auto poiché il piede era rimasto sotto la gomma e, da questi, rilevata
l'entità del danno, trasportato al vicino Pronto Soccorso Ospedaliero di Melito Porto
Salvo. Quando venivo soccorso, oltre al mio investitore, vi erano altre persone delle
quali mi riservo di indicare i nominativi” (v. documento n. 6 del fascicolo di parte convenuta).
Tali dichiarazioni non sono state disconosciute, né specificatamente contestate dall'attore nella prima memoria utile.
Anche a prescindere dalla considerazione che il afferma che stava Pt_1 scendendo dal marciapiede e non che l'autovettura è salita sul marciapiedi (con conseguente verosimile più ampio tempo di avvistamento in favore del pedone) e dall'ulteriore anomalia che, dalla scheda del Pronto Soccorso del 20.07.2014, non emergono lesioni o ecchimosi al piede “rimasto sotto la gomma” (pur cadendo il medesimo soggetto investito sul manto stradale, secondo quanto dallo stesso dichiarato), incide negativamente sulla valutazione di credibilità e attendibilità della dichiarazione testimoniale in esame la mancata indicazione del nominativo del testimone ( ) nella sezione a ciò dedicata del modello di Testimone_2
constatazione amichevole di incidente (cfr. all. 3 del fascicolo di parte attrice).
Sul tema, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in una recente pronuncia, ha affermato che: “L'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia di assicurazione incide in modo significativo sulla
valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da costoro e,
conseguentemente, sulla veridicità della dinamica del sinistro riferita, essendo
inverosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il danneggiato
abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la
definizione stragiudiziale della lite (Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. Civ.,
sent. n. 289/2024; cfr., altresì, tra i precedenti specifici - da cui non vi è ragione di pagina 7 di 9 discostarsi - la sentenza n. 559/2024 del Tribunale di Reggio Calabria).
Il nominativo del testimone non è neppure indicato nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni, senza che di ciò venga fornita nessuna possibile chiave di lettura.
Per di più, l'attore doveva conoscere le generalità o, quanto meno, il nominativo del teste atteso che quest'ultimo ha dichiarato: “dopo circa una settimana un parente dell'attore, che conosco, è venuto a chiedermi se fossi io quello che aveva assistito all' incidente come gli avevano detto le altre persone presenti. Io mi sono reso disponibile a testimoniare”.
La mancata indicazione del nominativo del testimone, unitamente al rapporto investigativo prodotto dalla società di assicurazione (non contestato specificatamente dall'attore), supera la valenza indiziaria attribuibile al modulo CAI, sottoscritto dal conducente e dal pedone (non venendo in rilievo un incidente tra veicoli a motore).
Nel lacunoso e contraddittorio contesto probatorio evidenziato, ulteriori dubbi sulla ricostruzione offerta da parte attrice pone il Casellario Centrale Infortuni, prodotto dalla società convenuta, da cui emerge che , solo nell'anno 2014, Controparte_2
si è reso responsabile di tre sinistri.
Si rileva, infine, che non risultano interventi delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso, né sono stati offerti rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza dei fatti denunciati.
In conclusione, parte attrice - sulla quale gravava il relativo onere probatorio - non ha fornito adeguata e sufficiente prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e, pertanto, la domanda di risarcimento dei danni non può trovare accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'attore; esse si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della domanda e pagina 8 di 9 della semplicità delle questioni trattate.
Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio si pongono definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di risarcimento danni;
b) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali, in favore della CP_3
che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre rimborso Controparte_3
spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. da calcolarsi come per legge;
c) pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
Reggio Calabria, 20 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Delfino
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