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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7876/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia ai sensi degli artt.
281sexies e 281terdececies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso deposita- to il 28.2.2024 da
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Caputo e Danila Tagliabue, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Rho (MI) - piazza Libertà, 16
- RICORRENTE -
CONTRO
CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
nel merito
1) accertare e dichiarare l'inadempimento di al contratto, per tutte le ragioni CP_1
esposte nella narrativa del ricorso e non contestate e, conseguentemente, condannare la stessa convenuta al pagamento della merce ordinata per complessivi 40.923 Euro, oltre agli interessi al tasso commerciale e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso
2) con vittoria di spese e compensi di causa, interamente rifusi, maggiorati del 15 % per spese generali, oltre a Cpa e Iva come per legge;
in via istruttoria
3) soltanto ove occorrente e previa conversione del rito semplificato in rito ordinario, am- mettersi prova, diretta e contraria, per interrogatorio formale e per testimoni sulle circo- stanze di cui alla premessa del ricorso, con riserva di indicare i testimoni nel termine as- segnando.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2024 (di se- Parte_1
Parte guito, per brevità, conveniva in giudizio CP_1
Esponeva di aver venduto alla convenuta - con contratto di compravendita del 5.5.2021 - pia- stre di neodimio magnetizzate, realizzate con particolari specifiche tecniche, come da disegno fornito dall'acquirente.
Il corrispettivo dovuto per la vendita veniva pattuito nell'importo di 40.923 Euro, comprensi- vo del viaggio di trasporto aereo in Italia (cfr. doc. 1).
Parte L'accordo prevedeva lo stoccaggio del materiale presso il magazzino di con consegna dilazionata, su richiesta dell'acquirente, nel termine di dodici mesi. Parte veva adempiuto integralmente alle obbligazioni derivanti dal contratto, essendosi procu- rata il materiale ordinato dall'acquirente ed avendolo conservato, in attesa del ritiro, presso i propri magazzini.
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Nonostante plurimi solleciti e lo spirare del termine, non aveva mai ritirato la merce or- CP_1
Parte dinata, che si trovava tuttora presso i magazzini di che, stante le peculiari caratteristi- che tecniche del materiale, non poteva essere rivenduta ma doveva essere smaltita, con ulte-
Parte riori costi a carico di
Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di 40.923 Eu- ro, oltre interessi commerciali moratori e rivalutazione monetaria.
La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 12.12.2024 ai sensi degli artt. 281sexies e
281terdecies c.p.c.
Parte 2. a provato l'esistenza del contratto di compravendita oggetto di causa, stipulato in da- ta 5.5.2021.
Dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti nel mese di dicembre 2021 emerge che le parti si sono successivamente accordate affinché la merce venisse ritirata da presso i CP_1
Parte magazzini di
Parte Infatti, a seguito della comunicazione da parte di della possibilità di ritirare la CP_1
merce ordinata presso i propri magazzini, la convenuta ha dichiarato “non appena partiremo con la seconda produzione inizieremo ad attingere dal magazzino”, così confermando l'intervenuta modifica della modalità di consegna della merce rispetto a quelle inizialmente pattuite.
Nonostante lo spirare del termine e i numerosi solleciti, non provato di avere ritirato i CP_1
beni ordinati e, soprattutto, non ha provato di avere pagato il corrispettivo dovuto per la ven- dita, risultando pertanto integralmente inadempiente. Parte Tutto ciò premesso, la domanda di isulta fondata, con conseguente condanna della con- venuta a pagare in favore del ricorrente l'importo di Euro 40.923, oltre interessi moratori commerciali ai sensi degli artt. 4 e s., d. lgs. n. 231/2002. Il dies a quo di decorrenza degli in- teressi deve essere individuato in base alle condizioni di pagamento pattuite, che testualmente
Parte prevedono “Bonifico a merce pronta”. a avvisato il compratore delle disponibilità dei prodotti acquistati a far data dal 9.12.2021 (v. doc. 2) che rappresenta quindi la data di decor- renza degli interessi.
Nulla è invece dovuto a titolo di rivalutazione monetaria in quanto trattasi di debito di valuta.
3. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
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Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della sua minima diffi- Parte coltà, si liquidano in favore di omplessivi 4.915 Euro, di cui 545 Euro per anticipazioni,
3.800 Euro per compenso delle prestazioni professionali forensi e 570 Euro per rimborso for- fettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di 40.923,00 Euro, oltre interessi moratori commerciali ai sensi degli
[...]
artt. 4 e s., d. lgs. n. 231/2002, decorrenti dal 9.12.2021 sino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.915 Euro, oltre Iva e Cp se e per
[...]
quanto dovuti.
Così deciso in Milano il 7 gennaio 2025.
Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)
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