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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 226/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALETTINI ROBERTO e
BUTTINI EMANUELE, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
SANGUINETI PATRIZIA e FUOCHI ALBERTO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Ripetizione di indebito CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine perentorio del 6 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Il sig. titolare di pensione anticipata c.d. “quota 100” Pt_1
da gennaio 2020, ha svolto attività lavorativa nell'anno 2022 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società Nemosub di Portovenere dal 27 luglio 2022 al 31 ottobre 2022, percependo il complessivo importo di euro
3.970,76.
In ragione di ciò, l ha sospeso la prestazione pensionistica CP_2
per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022 (avendo il pensionato raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia alla data del 27 agosto) ed ha richiesto la restituzione degli importi corrisposti nel corso dell'anno, pari ad euro 10.894,45.
Il pensionato ha impugnato il provvedimento di recupero avanti al Tribunale della Spezia, sostenendo che l' aveva errato ad CP_2
applicare il disposto di cui al comma 3 dell' art. 14 del D.L.
4/2019 che prevede, per il periodo di anticipo del trattamento pensionistico, il divieto di cumulo tra redditi da lavoro dipendente e la pensione;
secondo il ricorrente infatti, in base a tale norma, l' non avrebbe dovuto sospendere l'erogazione CP_2
della pensione, ma soltanto detrarre i redditi da lavoro dai ratei pensionistici o, al più, sospendere l'erogazione dei ratei relativi ai mesi lavorati;
in subordine ha chiesto la rideterminazione
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dell'indebito al netto delle imposte.
Il Tribunale, richiamando i principi enunziati dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 234/22, ha respinto le domande, tranne quella relativa alla nettizzazione dell'indebito ripetibile relativo ai ratei per l'anno 2022, mentre per quelli dell'anno 2023 ha ritenuto corretta la quantificazione operata da , in quanto CP_2
al momento non vi era ancora stata la tassazione.
Le spese di lite sono state integralmente compensate, in presenza di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti.
Il Sig. propone appello e ribadisce le argomentazioni Pt_1
difensive svolte in primo grado, evidenziando che l'interpretazione seguita da e recepita dal primo giudice CP_2
sarebbe troppo punitiva per il pensionato, soprattutto nel caso di notevole sproporzione tra l'entità del trattamento sospeso e il reddito da lavoro percepito, quale quello in esame.
Secondo l'appellante, la legge non ha previsto una decadenza sanzionatoria in caso di svolgimento di attività lavorativa, ma soltanto una incumulabilità dei redditi da lavoro con quelli pensionistici;
conseguentemente l' avrebbe dovuto detrarre CP_2
gli importi reddituali dai ratei pensionistici, come previsto in altri casi analoghi. In ogni caso, la sospensione dell'erogazione dei ratei non poteva che essere limitata al periodo lavorato e non all'intero anno solare.
Ha chiesto quindi la rideterminazione dell'indebito nelle misure inferiori derivanti dall' accoglimento della domanda principale o di quella subordinata.
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L' si difende invocando al riguardo il recente intervento CP_2
della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 30994/2024, ha ritenuto che la violazione del divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito il trattamento retributivo.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 11/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La pensione anticipata goduta dall'odierno appellante è disciplinata dall' art. 14 DL 4/2019 che, al comma 1, ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, la possibilità di accedere al trattamento di quiescenza per gli iscritti alle gestioni pensionistiche che potessero vantare un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il terzo comma dispone che “La pensione di cui al comma 1 non
è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice,
l'interpretazione secondo cui la pensione, nel periodo dell'anticipazione, è incompatibile con lo svolgimento di attività
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lavorativa non occasionale, è stata recepita dalla Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 234 del 24.11.2022, nel dichiarare legittima la disposizione in esame, ha evidenziato la ratio legis consistente nel consentire una uscita anticipata dal mercato del lavoro assolutamente incompatibile con una contestuale prosecuzione dello svolgimento di attività lavorativa.
Si legge al punto 2.5 della sentenza cit. che ''Nella disciplina della pensione anticipata a “quota 100”, infatti, la percezione di redditi da lavoro rileverebbe non già come fattore che determina la decurtazione del trattamento pensionistico, bensì quale evento impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro.
Inoltre, sul piano sistematico, se il titolare di pensione anticipata subisse solamente una decurtazione del quantum corrispondente all'ammontare dei redditi da lavoro percepiti, verrebbe notevolmente frustrata la possibilità di realizzare gli obiettivi sottesi all'introduzione della pensione, vale a dire la flessibilità in uscita solamente per chi intende abbandonare pressoché del tutto l'attività lavorativa e il favore per un ricambio generazionale nelle attività produttive.''
La Consulta ha, pertanto, valutato la questione di legittimità costituzionale interpretando la norma nel senso della incumulabilità estesa all'intero anno solare e non solo ai mesi in cui è stata percepito il reddito incumulabile;
e tale questione è stata ritenuta infondata.
Secondo la Corte, “Quota 100”, introdotta in via sperimentale e
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provvisoria dal Legislatore del 2019, è molto vantaggiosa per chi intende farvi ricorso;
il legislatore ha quindi preteso, in maniera non irragionevole, che il lavoratore che intende optare per il sistema pensionistico agevolato, esca – quanto meno per il periodo sino al raggiungimento dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia - dal mercato del lavoro.
Inoltre, la scelta del legislatore di diversificare il divieto di cumulo non risulta costituzionalmente illegittima, pur a fronte della sproporzione tra quanto percepito ed il blocco dei ratei di pensione;
ciò in quanto occorre considerare l'eccezionalità della misura pensionistica “Quota 100” che ha consentito il ritiro dal lavoro a condizioni estremamente favorevoli, con lo scopo, non nascosto, di creare nuova occupazione attraverso forme di
“staffetta generazionale”. Di qui la scelta di vietare ogni forma di lavoro subordinato, anche saltuaria ed episodica come le c.d.
“prestazioni a chiamata”, lasciando soltanto il lavoro autonomo occasionale, di per sé residuale e con un importo annuale massimo ridotto che non comporta iscrizione alla gestione separata dell' e versamento di contributi previdenziali. CP_2
La Consulta ha escluso che la normativa in esame dovesse interpretarsi come prospettato dal pensionato in via principale, rilevando che “Nella disciplina della pensione anticipata a
“quota 100”, infatti, la percezione di redditi da lavoro rileverebbe non già come fattore che determina la decurtazione del trattamento pensionistico, bensì quale evento impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'anno solare
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in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro. Inoltre, sul piano sistematico, se «il titolare di pensione anticipata subisse solamente una decurtazione del quantum corrispondente all'ammontare dei redditi da lavoro percepiti, verrebbe notevolmente frustrata la possibilità di realizzare gli obiettivi sottesi all'introduzione della pensione, vale a dire la flessibilità in uscita solamente per chi intende abbandonare pressoché del tutto l'attività lavorativa e il favore per un ricambio generazionale nelle attività produttive”.
Incumulabilità che, oltre a non poter essere limitata ad una mera detrazione del reddito percepito dal pensionato, neppure può comportare una sospensione dei soli ratei relativi ai mesi a cui afferiscono le prestazioni lavorative, proprio alla luce della eccezionalità della normativa in questione e della sua finalità come sopra evidenziate, che verrebbero altrimenti frustrate.
Tanto è vero che il legislatore ha previsto, come unica eccezione alla incumulabilità, lo svolgimento di un lavoro occasionale che non incide sulla flessibilità delle dinamiche occupazionali, con un limite di reddito valutato in relazione all'anno solare (€
5.000,00 lordi); e ciò a dimostrazione del fatto che la sospensione della corresponsione della pensione anticipata deve operare per l'intero anno solare in cui i redditi incompatibili sono stati percepiti e non con riferimento ai singoli ratei.
Tali considerazioni sono state recentemente recepite dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4 dicembre 2024 n. 30994 richiamata da nella memoria difensiva in appello;
in tale CP_2
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pronunzia si è affermato il diritto dell'ente previdenziale di recuperare integralmente i ratei pensionistici nell'anno in cui è stata svolta attività lavorativa incumulabile con la pensione anticipata “Quota 100”, proprio in ragione della “eccezionalità della misura pensionistica” in questione.
Si legge nella motivazione della sentenza: “Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto
l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe
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in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile,
è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.”
La Corte di Cassazione ha quindi escluso che la previsione di integrale restituzione dei ratei pensionistici maturati nell'anno di svolgimento dell'attività lavorativa possa essere in contrasto con la Costituzione, come invece ritenuto dall'appellante, con una motivazione in linea con quanto affermato nella sentenza n.
234/2022 della Corte Costituzionale.
Ne deriva la legittimità del provvedimento di recupero adottato nei confronti del pensionato, avente ad oggetto il pagamento dei ratei dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022, data da cui, avendo il sig. raggiunto in data 27 agosto 2022 l'età per la Pt_1
pensione di vecchiaia, l'incompatibilità non era più sussistente.
L' appello va pertanto rigettato.
Tuttavia, tenuto conto dell'orientamento contrastante dei giudici di merito e del fatto che la sentenza della Corte di Cassazione sopra citata è intervenuta successivamente al deposito del ricorso in appello, sussistono i presupposti previsti dalla legge (art. 92 comma 2° c.p.c. nella formulazione vigente) per compensare integralmente le spese di lite anche nel presente grado di giudizio.
Sussistono infine i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante soccombente.
P. Q. M.
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Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello.
Compensa le spese del grado.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/02/2025
LA CONSIGLIERA EST.
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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