TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/07/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2756/2023 posta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025, vertente tra
n concordato preventivo Parte_1 (P.IVA ), in persona del liquidatore giudiziale Avv. Sergio Labozzetta elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Reggio Calabria alla via Paolo Pellicanò n. 26/F presso lo studio dell'avv. Felice Domenico Retez che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione, rilasciata in virtù del provvedimento di autorizzazione adottato dal G.D. Dr.ssa Ambra Alvano in data 28 dicembre 2022
-attrice- contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via prolungamento Aschenez n. 64, presso lo studio dell'avv. Aldo Labate dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Anna Curatolo giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
E
n concordato preventivo Parte_1 (C.F.: iscritta al Registro Imprese di Reggio Calabria con n. R.E.A. RC – 119819), con P.IVA_1 sede in località San Gregorio di Reggio Calabria, al civico 87 della via Nazionale, II traversa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che allo stato s'identifica con l'amministratrice
, nata in [...] il [...] CP_2
-convenuta contumace –
OGGETTO: vendita di cose immobili
CONCLUSIONI: come da verbale del 12 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Sergio Labozzetta, in qualità di liquidatore giudiziale della società già ammessa a procedura Parte_1 di concordato preventivo con continuità aziendale dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, conveniva in giudizio la società nonché la in CP_1 Parte_1 concordato preventivo, chiedendo di : “- accertare e dichiarare che alla data del 18 marzo 2022, giunta alla l'accettazione del Liquidatore giudiziale della in concordato CP_1 Parte_1 preventivo, si è conclusa tra esse stesse da una parte, quale alienante, e Parte_1 CP_1
1 dall'altra, quale acquirente, compravendita avente ad oggetto la piena proprietà del “terreno sito in Reggio Calabria, Croce Valanidi, Via Trapezi n. 106, con soprastante di circa Parte_2 mq 2000,00 ca (con 200,00 mq di zona soppalcata destinata a servizi e 200,00 mq destinata ad uffici) con annesso deposito e piazzale esterno e parcheggi (superficie di mq 2.250,00 ca) e strada di collegamento con la viabilità pubblica, censito al Nceu del Comune di Reggio Calabria Sezione Gallina al foglio mappa 27 particella 1832 sub 1 categoria D/8”, per il convenuto, complessivo prezzo di € 1.400.000,00, - per l'effetto condannare la al pagamento in favore della CP_1 in concordato preventivo dell'importo di € 1.390.000,00 Parte_1 (unmilionetrecentonovantamila/00 euro), a saldo del convenuto prezzo della compravendita, oltre interessi, al tasso legale, maturati a far tempo dal 2 maggio 2022 e maturandi sino all'effettivo soddisfo sulla somma di € 130.000,00 e maturati a far tempo dal 20 giugno 2022 e maturandi sino all'effettivo soddisfo sulla somma di € 1.260.000,00, - condannare altresì la ad eseguire, CP_1 a proprie esclusive spese, la trascrizione dell'emananda sentenza e la inerente voltura catastale ovvero a rifondere le spese che a tali fini avesse sostenuto la in concordato preventivo Parte_1 nonché - accertare e dichiarare, adottando sul punto pronunzia di condanna generica e rimettendo a separato, successivo giudizio la relativa liquidazione, che la è tenuta al risarcimento CP_1 dei danni tutti derivati e derivanti alla in concordato preventivo in conseguenza della Parte_1 mancata formazione dell'atto notarile alla data del 20 giugno 2022 e dell'omessa corresponsione dell'importo di € 130.000,00 alla data del 2 maggio 2022 e dell'importo di € 1.260.000,00 alla data del 20 giugno 2022, consistenti - negli esborsi tutti che la in concordato preventivo ha Parte_1 sostenuto a far tempo dal 20 giugno 2022 e sosterrà in futuro, sino alla materiale immissione dell'acquirente nel possesso del bene, alla trascrizione nei registri immobiliari della compravendita ed alla inerente voltura catastale, per la gestione dell'immobile compravenduto, ivi comprese imposte e tasse, e - nell'ammontare delle somme che risulteranno esigibili e saranno corrisposte, nell'ambito della procedura concordataria in essere, a titolo di interessi maturati e maturandi nel periodo compreso tra il 20 giugno 2022 e la data dell'effettivo incasso da parte della in Parte_1 concordato preventivo dell'importo dovutole dalla a saldo del prezzo della compra- CP_1 vendita conclusasi il 18 marzo 2022, in favore dei creditori da soddisfarsi in prededuzione e privilegiati di essa stessa . Parte_1
In particolare, l'attore rappresentava che la società convenuta, in data 25 ottobre 2021, a mezzo messaggio PEC, aveva presentato un'offerta irrevocabile di acquisto per un complesso immobiliare di proprietà della ed inserito nel piano di dismissione patrimoniale predisposto dal liquidatore Pt_1 nell'ambito della procedura concorsuale. L'anzidetto immobile era sito in Reggio Calabria, località Croce Valanidi, Via Trapezi n. 106, costituito da opificio industriale, deposito, area piazzale e viabilità, al prezzo complessivo di euro 1.400.000,00. L'offerta, da ritenersi vincolante per un periodo di 150 giorni, era corredata dal versamento cauzionale di euro 10.000,00 mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Parte_1
Specificava come l'offerta indicasse in modo preciso l'oggetto della vendita, il prezzo, le modalità di pagamento e prevedeva, ancora, che in caso di accettazione, la stipula dell'atto notarile di trasferimento sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
Dacché, il liquidatore, verificata la sussistenza delle condizioni di fattibilità del piano concordatario alla luce del prezzo offerto dalla inferiore rispetto alle previsioni di realizzo portate dalla CP_1 proposta concordataria, aveva sottoposto il programma di liquidazione (modificato) al Comitato dei creditori che si era espresso favorevolmente in data 16 febbraio 2022 ed in data 25 febbraio 2022 era intervenuta l'autorizzazione alla modifica da parte del giudice delegato.
Il programma di liquidazione prevedeva “di porre in vendita il bene (con asta telematica e con le modalità già autorizzate) una volta ancora al prezzo base di € 1.400.000, tenendo aperta la gara per 8 giorni al fine di ricercare offerte migliorative e senza obbligo (ma solo la facoltà) per l'odierno
2 offerente (i.e. la di parteciparvi”, in caso di esito negativo dell'asta telematica sarebbe CP_1 stata comunicata l'accettazione dell'offerta alla convenuta al prezzo proposto, concedendo termine di dieci giorni per l'integrazione della cauzione.
In pendenza della validità dell'offerta, e precisamente in data 16 febbraio 2022, il liquidatore aveva inviato alla convenuta una comunicazione a mezzo PEC, laddove invitava la “a voler CP_1 manifestare la propria “disponibilità a prorogare la validità” della propria “offerta irrevocabile di ulteriori 40 gg per consentire la completa definizione dell'iter procedimentale già in corso di svolgimento”.
In data 07 marzo 2022 veniva pubblicato, tramite il commissario Edicom Servizi s.r.l., l'avviso di vendita. Tuttavia, atteso il mancato riscontro alla richiesta inviata il precedente febbraio alla CP_1
[...
nonché l'imminente scadenza al 24 marzo 2022 del termine di 150 giorni indicato nell'offerta, in data 18 marzo 2022, il liquidatore a mezzo PEC - pur non potendo conoscere gli esiti dell'avviata procedura competitiva di vendita – comunicava l'accettazione dell'offerta irrevocabile di acquisto.
La procedura competitiva si concludeva con esito negativo ed alla data del 21 aprile, a mezzo PEC, il liquidatore – previamente autorizzato dal G.D. – comunicava alla l'aggiudicazione CP_1 provvisoria del compendio immobiliare, invitandola a procedere all'integrazione della cauzione sino alla concorrenza del 10% del prezzo offerto (130.000.000), entro 10 giorni di modo da poter avviare le procedure di trasferimento.
In pari data, la a mezzo PEC, chiedeva la restituzione della caparra rilevando che alcuna CP_1 accettazione poteva considerarsi valida, attesa la mancata risposta alla richiesta di proroga del termine e che era decorso inutilmente il termine fissato, in quanto l'asta telematica si era svolta in aprile e quindi successivamente all'asserita accettazione ed oltre il termine.
Con PEC del 28 aprile 2022, il liquidatore contestava il contenuto “strumentale” della missiva ed invitava la al versamento dell'integrazione della cauzione e del saldo del prezzo di CP_1 acquisto nel termine previsto. In data 03 maggio 2022, la opponeva un nuovo rifiuto CP_1 rilevando che “la mera comunicazione di accettazione della proposta inoltrata in data 18.03.2022, cui è seguito l'espletamento della vendita telematica, peraltro, senza alcuna comunicazione alla
, sarebbe “totalmente inidonea a determinare la valida conclusione della vendita, che” CP_1 risulterebbe “inficiata ab origine”.
Infine, il liquidatore argomentava in punto di sussistenza della propria legittimazione ad agire ed evidenziava come la combinazione tra l'offerta del 25 ottobre 2021 (completa in tutti i suoi elementi) e l'accettazione del 18 marzo 2022 determinasse il perfezionamento del contratto ex art. 1326 c.c. alla data, appunto, del 18 marzo 2022. Ne derivava l'obbligo di corrispondere il prezzo per l'acquisto dell'immobile, comprensivi di interessi.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale, la che contestava integralmente le pretese attoree sia in fatto che in diritto. CP_1
Nello specifico, ripercorreva la domanda attorea e riteneva che questa si fondasse sulla richiesta di emissione di una pronuncia che producesse gli effetti del contratto concluso ex art. 2932 c.c.
Nel merito, riteneva che l'accettazione intervenuta in data 18 marzo 2022 non potesse assumere alcun valore, poiché resa in data antecedente all'apertura della gara per la ricerca di offerte migliorative e riteneva che al più, la predetta missiva poteva integrare delle “trattative finalizzate alla stipula del contratto di vendita”.
Assumeva che, dal contenuto dell'avviso di indizione di gara del 04.03.2022, potesse ricavarsi che
“solo in sede di stipula del contratto di compravendita, davanti al notaio rogante, avrebbe espresso la volontà impegnativa (e definitiva) sul piano giuridico di concludere la compravendita, risultando sino a quel momento i suoi atti, le sue condotte e le sue manifestazioni destinate a preparare ed avviare la fase della conclusione del contratto”.
3 Le stesse previsioni dell'avviso consentivano di escludere la natura contrattuale dell'aggiudicazione, prevendendo che in caso di mancato versamento del saldo nel termine previsto sarebbe intervenuta la decadenza dell'aggiudicatario, con perdita della cauzione e/o di qualsiasi altra somma corrisposta.
Pertanto, distingueva due diverse fasi dell'iter negoziale: quello della proposta e dell'accettazione e quella della conclusione del contratto.
L'aggiudicazione provvisoria non poteva comportare alcun obbligo di conclusione del contratto di compravendita, semmai poteva sussistere in capo ad essa un accertamento dell'inadempimento per il mancato rispetto delle condizioni pattuite in sede di offerta irrevocabile di acquisto, che avrebbe avuto come conseguenza la perdita della cauzione versata, per come previsto nell'avviso di vendita.
L'accettazione trasmessa dal liquidatore doveva ritenersi priva di efficacia, dovendo prevedersi nel caso di specie una procedura di tipo competitivo, in conformità con il disposto dell'art. 107 L.F..
Detta disposizione normativa, nel costrutto difensivo di parte convenuta, implicherebbe l'impossibilità per il liquidatore di concludere trattative private.
In via subordinata, eccepiva la malafede dell'attore per non avere questi comunicato che, in data 15.04.2022 e 19.04.2022 ed ovvero prima dell'aggiudicazione provvisoria, si erano verificati dei furti e dei danneggiamenti nel complesso immobiliare. Considerava, pertanto, “contrario a buona fede il comportamento dell'attore che, conoscendo l'esistenza di una causa di invalidità del contratto o, quantomeno un'importante modifica sull'oggetto delle trattative, non ne [aveva] dato notizia all'altra parte”.
In via riconvenzionale, con precipuo riferimento all'eccezione di decadenza dall'accettazione dell'offerta per decorrenza del termine di validità, chiedeva la restituzione della somma versata pari ad € 10.000.
Chiedeva quindi di: “IN VIA PRINCIPALE - Rigettare la domanda spiegata dall'attore siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto, per i motivi spiegati in narrativa;
IN VIA GRADATA - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'attore mediante l'atto introduttivo del giudizio, dichiarare, previa acquisizione delle denunce-querele rese per i danni occorsi al compendio immobiliare per cui è giudizio, la risoluzione da qualsivoglia pattuizione/obbligazione assunta mediante l'offerta irrevocabile di acquisto, per i motivi esposti in narrativa. IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata ipotesi in cui dovesse accertarsi l'inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni assunte mediante l'offerta irrevocabile di acquisto formulata in data 25.10.2021, accertare e dichiarare unicamente il diritto dell'attore a trattenere la cauzione dell'importo di € 10.000,00 già corrisposta dalla contestualmente CP_1 alla predetta offerta, per i motivi dedotti in narrativa. IN VIA RICONVENZIONALE - Condannare l'attore alla ripetizione delle somme incamerate a titolo di acconto su cauzione dell'importo di € 10.000,00 da corrispondere alla per i motivi esposti in narrativa”. CP_1
3. Con provvedimento del 1° febbraio 2024, il Giudice, rilevato che non risultava andata a buon fine la notificazione della citazione in favore della convenuta Parte_1
ne disponeva la rinnovazione e rinviava la causa all'udienza del 18 settembre 2024.
[...]
Le parti depositavano le memorie istruttorie ed all'udienza del 18 settembre 2024, il Giudice verificata la regolarità della notifica in rinnovazione effettuata nei confronti del legale rappresentante della , ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 quinquies Pt_1 c.p.c. all'udienza dell'11 giugno 2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Le parti depositavano le memorie conclusionali e di replica ed all'udienza del 12 giugno 2025, precisavano le rispettive conclusioni per come formulate nei rispettivi scritti, il Giudice riservava la decisione.
4 4. La domanda proposta dall'attore volta ad ottenere la dichiarazione di conclusione del contratto ex art. 1326 c.c. a seguito di accettazione dell'offerta irrevocabile avanzata dalla convenuta società merita accoglimento per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Orbene, è pacifico che in data 25 ottobre 2021, la avesse avanzato – a mezzo PEC (cfr. CP_1 all. 12 atto di citazione) – offerta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Reggio Calabria, località Croce Valanidi, via Trapezi n. 106 al prezzo complessivo di € 1.400.000,00, versando contestualmente la somma di € 10.000,00 a titolo cauzionale. L'offerta, nello specifico, individuava precipuamente il bene da acquistare e prevedeva espressamente e dettagliatamente le condizioni economiche dell'offerta. Sempre nell'ambito dell'offerta era previsto che entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione sarebbe intervenuto il saldo del prezzo e la stipula del rogito notarile.
Tanto rilevato, deve, innanzitutto, osservarsi che l'offerta irrevocabile di acquisto è un atto negoziale unilaterale recettizio, disciplinato dall'art. 1329 c.c., mediante il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la propria proposta per un termine prefissato, senza possibilità di revoca. Si può, pacificamente ritenere che il contratto sorga con l'accettazione della proposta da parte del destinatario, a condizione che detta ultima accettazione intervenga entro il termine stabilito nella proposta stessa.
Nel caso di specie, l'offerta irrevocabile aveva una durata di 150 giorni, con scadenza al 24 marzo 2022, termine entro il quale, in data 18 marzo 2022, il liquidatore giudiziale ha provveduto a trasmettere la dichiarazione della volontà di accettare la proposta. L'accettazione, quindi, deve ritenersi tempestiva e il contratto concluso in conformità con la previsione dell'art. 1326 c.c., in virtù del quale il contratto si perfeziona nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Non possono condividersi le eccezioni sollevate dalla convenuta la quale ha inteso CP_1 rilevare che l'accettazione sarebbe priva di effetti giuridici in quanto seguita dall'indizione di una gara competitiva.
Se è vero che, trovandosi nell'ambito di una procedura concorsuale, la legge intenda garantire la massima trasparenza e il miglior realizzo possibile per i creditori, d'altro canto, la convenuta omette totalmente di confrontarsi con elementi di valutazione dirimenti: 1) nessuna norma commina la nullità del contratto quale sanzione per l'omesso espletamento delle procedure competitive;
2) il giudice delegato ha autorizzato/ratificato tutte le azioni poste in essere dal liquidatore finalizzate alla liquidazione del patrimonio e con specifico riferimento al compendio immobiliare oggetto di offerta irrevocabile;
3) identicamente è a dirsi quanto al comitato dei creditori.
Infatti, in data 15 aprile 2022, il Giudice Delegato ha ratificato l'operato del liquidatore (cfr. all. 22 atto di citazione), il quale fra l'altro comunicava in quella sede che, considerata l'offerta pervenuta dalla ed in ragione della modifica del programma di liquidazione approvata dal CDC e CP_1 autorizzata dal G.D. (cfr. all. 15 atto di citazione), l'offerta era stata accettata in data 18 marzo 2022 a mezzo PEC (cfr. all. 19 atto di citazione) e “si è dato corso alla procedura di ricerca di eventuali offerte migliorative ai sensi dell'art. 107 LF a mezzo commissionario EDICOM SERVIZI SRL con asta da tenersi dal 11.04.2022 al 20.04.2022 (…) all'esito di detta vendita, in mancanza di eventuali offerte migliorative, l'offerente conseguirà l'aggiudicazione provvisoria al CP_1 summenzionato al prezzo offerto di € 1.400.000,00 oltre spese ed oneri fiscali (imposta di registro/iva se dovuta, ipotecarie e catastali, bolli, ecc.) accessori di legge e tutte le altre spese relative alla vendita con successiva integrazione della cauzione a cura dell'offerente e versamento del saldo del prezzo e stipula del rogito nei termini indicati nell'offerta medesima”.
Quanto al profilo di cui al n.1, è appena il caso di osservarsi che il richiamo all'art. 107 L.F., operato dall'art. 182 L.F. – applicabile nel caso di specie – è subordinato alla compatibilità con la procedura concordataria ma altresì che la non applicazione della stessa non è sanzionata e non influisce sul perfezionamento del contratto.
5 Il mancato espletamento della procedura competitiva può quindi assumere rilievo unicamente come fonte di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori. Tale ultima circostanza può peraltro escludersi nel caso di specie in quanto, da un lato, l'operato del liquidatore è stato ratificato dai creditori (e dal G.D.), dall'altro, la procedura competitiva - comunque esperita – è andata deserta.
Può ancora osservarsi che anche l'avviso di vendita espressamente dava atto dell'esistenza dell'offerta irrevocabile della società precisando che, in caso di gara deserta, il bene CP_1 sarebbe stato assegnato all'offerente alle condizioni già proposte. Ciò conferma che la procedura ha considerato l'offerta irrevocabile già idonea a vincolare le parti.
Neppure è condivisibile la qualificazione giuridica operata da parte convenuta quale preliminare di vendita. Ciò in quanto tutti gli elementi fondamentali del contratto erano già presenti all'atto dell'accettazione dell'offerta e neppure era stata prevista dalle parti la stipulazione di un contratto definitivo. La manifestazione della volontà del proponente, per come risultante dagli atti e in prima battuta dalla proposta irrevocabile, era poi chiaramente rivolta all'acquisto dell'immobile e non già ad impegnarsi ad una futura stipula.
È pacifico poi che l'atto notarile non incida sulla formazione del contratto di compravendita immobiliare, che presuppone unicamente la forma scritta, rilevando al solo fine della trascrizione dell'atto sui pubblici registri.
Quanto infine alle ulteriori considerazioni svolte dalla convenuta e reiterate anche in sede di comparsa conclusionale relative alla male fede di parte attrice per non avere questa comunicato che in data 15 e 19 aprile 2022 il compendio immobiliare era stato oggetto di furto con modifica dello stato dei luoghi, deve rilevarsi che nulla al riguardo è stata dalla stessa provato, ed anzi, parte attrice con la seconda memoria istruttoria ha inteso depositare le denunce-querele sporte in occasione dei furti dalle quali non emerge alcuna modifica dello stato dei luoghi e della destinazione di uso del compendio immobiliare..
In definitiva, come correttamente rilevato da parte attrice, l'espletamento della procedura competitiva non ha alcuna rilevanza ai fini del perfezionamento del contratto che si è concluso nelle forme di legge con l'accettazione dell'offerta da parte dell'attrice.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto parte convenuta deve ritenersi inadempiente agli obblighi assunti, con conseguente diritto di parte attrice a ottenere l'accertamento dell'avvenuta conclusione del contratto e la condanna della società convenuta all'adempimento degli obblighi contrattuali.
Deve essere, invece, rigettata la domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
La domanda, infatti, non risulta né dettagliata né quantificata, essendosi la parte limitata a riservare la quantificazione in separato giudizio, senza indicare elementi concreti da cui desumere la sussistenza di un danno ulteriore, diverso e autonomo rispetto all'adempimento contrattuale richiesto.
Ne consegue che, in difetto di prova specifica sia sull'an sia sul quantum del pregiudizio lamentato, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
5. All'accoglimento della domanda attorea proposta in via principale, consegue il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta per la restituzione della somma di euro 10.000,00, trattandosi di importo versato a titolo di acconto sul prezzo di vendita, destinato a essere imputato al saldo prezzo nell'ambito del contratto già perfezionato.
6. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ossequio al D.M. 5572014 e s.m., secondo i medi tariffari di cui allo scaglione di riferimento. Si liquidano, inoltre, euro 1.713,00 per spese documentate a favore di parte ricorrente.
Nulla sulle spese nei confronti della convenuta Parte_1 in ragione della contumacia.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accerta che in data 18 marzo 2022 è stato concluso tra la procedura concorsuale della società
[...] e la società il contratto di compravendita Parte_1 CP_1 avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Reggio Calabria, località Croce Valanidi, Via Trapezi n. 106, al prezzo complessivo di euro 1.400.000,00;
- e per l'effetto condanna la società a corrispondere all'attrice il saldo prezzo pari a euro CP_1 1.390.000,00 (detraendo l'acconto di euro 10.000,00 già versato), oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
- ordina alla società di presentarsi per la stipula dell'atto notarile di trasferimento CP_1 dell'immobile sopra indicato, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a proprie spese e presso notaio indicato dal liquidatore giudiziale;
- ordina altresì alla società di compiere tutti gli adempimenti necessari per la trascrizione CP_1 della sentenza e per la voltura catastale del bene oggetto di vendita;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta per la restituzione della somma di euro 10.000,00;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la società al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1 22.070,00, di cui euro 20.357,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed euro 1.713,00 per spese documentate da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- nulla sulle spese nei confronti della Pt_1 Parte_1
Così deciso in Reggio Calabria 7.7.2025
Il Giudice Francesco Campagna
7