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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/11/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3021/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3021/2025, promossa con ricorso depositato il 21/07/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Busto Arsizio (VA) il 23.06.1974 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Lara Detomasi
e
2) Parte_2
Nato a Tradate (VA) il 10.08.1974 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Lara Detomasi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castiglione Olona (VA) in data
11 giugno 2004 (anno 2004 atto n. 3 parte II serie A) con i seguenti figli:
nata a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21.07.2025 e con successive note di trattazione scritta depositate in data 13.10.2025 nelle quali davano atto che la figlia, Per_1
, nata in data [...], nelle more del giudizio era divenuta maggiorenne, per cui non
[...]
si rendeva più necessario regolamentarne affidamento e modalità di visita, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, nel reciproco rispetto, vivranno separati di letto, mensa ed abitazione;
2. Nessun provvedimento per l'affidamento della figlia e per la Persona_1
regolamentazione del diritto di visita essendo la stessa nelle more del presente giudizio divenuta maggiorenne;
3.. Il signor quale concorso nel mantenimento della figlia (maggiorenne, ma Per_1 Per_1
non economicamente autosufficiente), si obbliga a corrispondere alla signora la Parte_1 somma di euro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. L'importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
4. Il signor si obbliga altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie mediche, Per_1
scolastiche ed extrascolastiche giuste linee guida in data 01.02.2018 elaborate dal Tribunale di
Varese e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, di cui i coniugi dichiarano di avere preso visione e ricevuto copia.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non avere pretese di mantenimento reciproche da proporsi.
6. Le spese giudiziali e di assistenza legale relative alla presente procedura saranno sopportate integralmente dal ricorrente, signor Parte_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 2 di 3 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 11.06.2004 in Castiglione Olona (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castiglione Olona (VA) (anno 2004, atto n. 3, parte
II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3021/2025, promossa con ricorso depositato il 21/07/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Busto Arsizio (VA) il 23.06.1974 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Lara Detomasi
e
2) Parte_2
Nato a Tradate (VA) il 10.08.1974 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Lara Detomasi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castiglione Olona (VA) in data
11 giugno 2004 (anno 2004 atto n. 3 parte II serie A) con i seguenti figli:
nata a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21.07.2025 e con successive note di trattazione scritta depositate in data 13.10.2025 nelle quali davano atto che la figlia, Per_1
, nata in data [...], nelle more del giudizio era divenuta maggiorenne, per cui non
[...]
si rendeva più necessario regolamentarne affidamento e modalità di visita, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, nel reciproco rispetto, vivranno separati di letto, mensa ed abitazione;
2. Nessun provvedimento per l'affidamento della figlia e per la Persona_1
regolamentazione del diritto di visita essendo la stessa nelle more del presente giudizio divenuta maggiorenne;
3.. Il signor quale concorso nel mantenimento della figlia (maggiorenne, ma Per_1 Per_1
non economicamente autosufficiente), si obbliga a corrispondere alla signora la Parte_1 somma di euro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. L'importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
4. Il signor si obbliga altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie mediche, Per_1
scolastiche ed extrascolastiche giuste linee guida in data 01.02.2018 elaborate dal Tribunale di
Varese e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, di cui i coniugi dichiarano di avere preso visione e ricevuto copia.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non avere pretese di mantenimento reciproche da proporsi.
6. Le spese giudiziali e di assistenza legale relative alla presente procedura saranno sopportate integralmente dal ricorrente, signor Parte_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 2 di 3 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 11.06.2004 in Castiglione Olona (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castiglione Olona (VA) (anno 2004, atto n. 3, parte
II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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