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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/11/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 5673/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a ASOLO (TV), il Parte_1 C.F._1 16/03/1978
e
(c.f. , nato/a a ASOLO (TV), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. FABIO VIAL e l'avv. NORBERTO CRESTANI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 25/09/2025, e Parte_1 Pt_2
– premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e
[...] di essere genitori di , nato il [...], riconosciuto da entrambi;
Per_1 di avere interrotto la convivenza nel 2025 – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento di presso la madre;
Per_1
- il concordato calendario di visite del padre con il figlio (che prevede una progressiva estensione dei turni dal compimento del 5° anno di età di
), allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze del medesimo;
Per_1
- quanto al mantenimento, sia congruo e doveroso il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e Parte_1 Pt_2
per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente a entrambi i Persona_2 genitori che ne eserciteranno la responsabilità genitoriale concordando tra di loro le scelte in ordine all'istruzione ed educazione ed obbligandosi in tal senso a comunicare tra loro per le decisioni comuni a mezzo telefono o email e consentendo (compatibilmente con gli orari scolastici e di riposo notturno del minore), il colloquio telefonico con il figlio anche per mezzo di strumenti informatici in possesso dei genitori.
I genitori di impegnano ad effettuare reciprocamente una video chiamata al giorno per il tramite dei sopra richiamati strumenti informatici.
2) Il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre con residenza nell'abitazione ove attualmente si trova e precisamente a Possagno (TV), Località
Ponteggi n. 6.
3) La madre terrà con sé il figlio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.
Nelle giornate di martedì e giovedì, invece, il padre andrà a prenderlo a scuola e lo porterà presso la sua residenza per poi accompagnarlo presso la residenza della madre entro le ore 20,30 delle stesse giornate.
Considerata infatti la tenera età del bambino, e fino all'età di anni 5 i genitori hanno ritenuto necessario che il minore continui a trascorrere le notti presso l'abitazione della madre.
Compiuti i 5 anni di età la madre continuerà a tenere con sé il figlio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Nelle giornate di martedì e giovedì, invece, il padre andrà a prenderlo a scuola e lo porterà presso la sua residenza per poi accompagnarlo presso la residenza della madre entro le ore 20,30 delle stesse giornate.
Il padre, dal compimento del 5 anno di età del minore, potrà stare con il figlio a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,30 quando andrà a prenderlo presso la residenza della madre, fino alla domenica sera alle ore 20,30 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
I genitori potranno concordare tra loro giorni e orari di visita diversi in presenza di particolari circostanze e/o esigenze legate ai loro impegni personali e lavorativi nonché agli impegni e alle necessità del figlio.
4) Durante le vacanze estive, il minore, fino a quando non compirà i 5 anni di età, trascorrerà tre giorni consecutivi di vacanza con il padre e dieci con la madre.
Dal compimento dei 5 anni di età i genitori concorderanno il numero di giorni di vacanza consecutivi che comunque non potranno essere inferiori a due sia con il padre che con la madre. 5) Il minore trascorrerà le vacanze natalizie secondo il Persona_2 calendario scolastico (periodo compreso tra il 23/12 ed il 04/01) nel seguente modo:
Per il 2025: il 23 ed il 24 dicembre con la mamma, il 25 dicembre con il padre. La madre lo porterà alle ore 9,30 del mattino presso il padre, ed il padre riaccompagnerà il minore presso la madre entro le ore 20,30.
Dal 26 al 28 dicembre il minore starà presso la madre. Dal giorno 29 dicembre al giorno 31 dicembre il minore starà con il padre.
La madre porterà il minore presso il padre alle ore 9,30 del mattino del 29 dicembre ed il padre riaccompagnerà il figlio presso la madre entro le ore 20,30 del 31 dicembre.
Dal 1 gennaio al 3 gennaio il minore starà con la mamma la quale lo accompagnerà presso il padre alle ore 9,30 del 4 gennaio.
Il minore starà con il padre fino al 5 gennaio alle ore 20,30 quando lo riaccompagnerà presso la madre.
Dal 6 gennaio riprenderà il calendario ordinario con il figlio presso la madre per consentire alla stessa di prepararlo in vista della ripresa scolastica.
Per il 2026 esattamente al contrario: il 23 ed il 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, dal 26 ed il 28 dicembre con il padre, dal 29 dicembre al
31 dicembre con la madre, dal 1 gennaio al 3 gennaio con il padre, il 4 ed il 5 gennaio con la madre.
Dal 6 gennaio riprenderà il calendario ordinario con il figlio presso la madre per consentire alla stessa di prepararlo in vista della ripresa scolastica.
E così di seguito ad anni alterni.
6) Il minore trascorrerà le vacanze pasquali secondo il calendario scolastico dal giovedì Santo alla Domenica di Pasqua un anno con la madre ed un anno con il padre, e così anche il lunedì dell'Angelo e il martedì. Se la madre avrà tenuto con sé il figlio per la Pasqua, lo stesso trascorrerà il lunedì dell'Angelo con il padre, e viceversa. La Pasqua 2026 verrà trascorsa dal figlio con la madre.
Gli orari di accompagnamento e rientro del minore saranno gli stessi orari adottati per le vacanze natalizie.
7) Il signor corrisponderà alla SI , a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 200,00 (duecento) mensili. L'importo dovrà essere versato mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: AN RA - NT LO (Agenzia di Paderno del Grappa), Iban: [...], con valuta il giorno 10 di ogni mese;
detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Il signor , inoltre, contribuirà, nella misura del 50%, al Parte_2 pagamento delle spese straordinarie relative al figlio, per tali intendendosi spese scolastiche (tasse, libri e corredo inizio anno, gite scolastiche, trasporto), medico dentistiche non coperte dal sistema medico nazionale e per una attività sportiva, documentate e previamente concordate, salvo i casi di necessità ed urgenza. Per la determinazione di cosa sia “spesa ordinaria” e cosa, invece, sia “spesa straordinaria” si farà riferimento al Protocollo del diritto di Famiglia applicato dal
Tribunale di Treviso.
9) L'assegno unico e universale per il figlio a carico e le detrazioni fiscali relative allo stesso verranno usufruite dalla madre.
10) I ricorrenti si obbligano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenz.”;
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 5673/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a ASOLO (TV), il Parte_1 C.F._1 16/03/1978
e
(c.f. , nato/a a ASOLO (TV), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. FABIO VIAL e l'avv. NORBERTO CRESTANI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 25/09/2025, e Parte_1 Pt_2
– premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e
[...] di essere genitori di , nato il [...], riconosciuto da entrambi;
Per_1 di avere interrotto la convivenza nel 2025 – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento di presso la madre;
Per_1
- il concordato calendario di visite del padre con il figlio (che prevede una progressiva estensione dei turni dal compimento del 5° anno di età di
), allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze del medesimo;
Per_1
- quanto al mantenimento, sia congruo e doveroso il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e Parte_1 Pt_2
per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente a entrambi i Persona_2 genitori che ne eserciteranno la responsabilità genitoriale concordando tra di loro le scelte in ordine all'istruzione ed educazione ed obbligandosi in tal senso a comunicare tra loro per le decisioni comuni a mezzo telefono o email e consentendo (compatibilmente con gli orari scolastici e di riposo notturno del minore), il colloquio telefonico con il figlio anche per mezzo di strumenti informatici in possesso dei genitori.
I genitori di impegnano ad effettuare reciprocamente una video chiamata al giorno per il tramite dei sopra richiamati strumenti informatici.
2) Il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre con residenza nell'abitazione ove attualmente si trova e precisamente a Possagno (TV), Località
Ponteggi n. 6.
3) La madre terrà con sé il figlio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.
Nelle giornate di martedì e giovedì, invece, il padre andrà a prenderlo a scuola e lo porterà presso la sua residenza per poi accompagnarlo presso la residenza della madre entro le ore 20,30 delle stesse giornate.
Considerata infatti la tenera età del bambino, e fino all'età di anni 5 i genitori hanno ritenuto necessario che il minore continui a trascorrere le notti presso l'abitazione della madre.
Compiuti i 5 anni di età la madre continuerà a tenere con sé il figlio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Nelle giornate di martedì e giovedì, invece, il padre andrà a prenderlo a scuola e lo porterà presso la sua residenza per poi accompagnarlo presso la residenza della madre entro le ore 20,30 delle stesse giornate.
Il padre, dal compimento del 5 anno di età del minore, potrà stare con il figlio a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,30 quando andrà a prenderlo presso la residenza della madre, fino alla domenica sera alle ore 20,30 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
I genitori potranno concordare tra loro giorni e orari di visita diversi in presenza di particolari circostanze e/o esigenze legate ai loro impegni personali e lavorativi nonché agli impegni e alle necessità del figlio.
4) Durante le vacanze estive, il minore, fino a quando non compirà i 5 anni di età, trascorrerà tre giorni consecutivi di vacanza con il padre e dieci con la madre.
Dal compimento dei 5 anni di età i genitori concorderanno il numero di giorni di vacanza consecutivi che comunque non potranno essere inferiori a due sia con il padre che con la madre. 5) Il minore trascorrerà le vacanze natalizie secondo il Persona_2 calendario scolastico (periodo compreso tra il 23/12 ed il 04/01) nel seguente modo:
Per il 2025: il 23 ed il 24 dicembre con la mamma, il 25 dicembre con il padre. La madre lo porterà alle ore 9,30 del mattino presso il padre, ed il padre riaccompagnerà il minore presso la madre entro le ore 20,30.
Dal 26 al 28 dicembre il minore starà presso la madre. Dal giorno 29 dicembre al giorno 31 dicembre il minore starà con il padre.
La madre porterà il minore presso il padre alle ore 9,30 del mattino del 29 dicembre ed il padre riaccompagnerà il figlio presso la madre entro le ore 20,30 del 31 dicembre.
Dal 1 gennaio al 3 gennaio il minore starà con la mamma la quale lo accompagnerà presso il padre alle ore 9,30 del 4 gennaio.
Il minore starà con il padre fino al 5 gennaio alle ore 20,30 quando lo riaccompagnerà presso la madre.
Dal 6 gennaio riprenderà il calendario ordinario con il figlio presso la madre per consentire alla stessa di prepararlo in vista della ripresa scolastica.
Per il 2026 esattamente al contrario: il 23 ed il 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, dal 26 ed il 28 dicembre con il padre, dal 29 dicembre al
31 dicembre con la madre, dal 1 gennaio al 3 gennaio con il padre, il 4 ed il 5 gennaio con la madre.
Dal 6 gennaio riprenderà il calendario ordinario con il figlio presso la madre per consentire alla stessa di prepararlo in vista della ripresa scolastica.
E così di seguito ad anni alterni.
6) Il minore trascorrerà le vacanze pasquali secondo il calendario scolastico dal giovedì Santo alla Domenica di Pasqua un anno con la madre ed un anno con il padre, e così anche il lunedì dell'Angelo e il martedì. Se la madre avrà tenuto con sé il figlio per la Pasqua, lo stesso trascorrerà il lunedì dell'Angelo con il padre, e viceversa. La Pasqua 2026 verrà trascorsa dal figlio con la madre.
Gli orari di accompagnamento e rientro del minore saranno gli stessi orari adottati per le vacanze natalizie.
7) Il signor corrisponderà alla SI , a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 200,00 (duecento) mensili. L'importo dovrà essere versato mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: AN RA - NT LO (Agenzia di Paderno del Grappa), Iban: [...], con valuta il giorno 10 di ogni mese;
detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Il signor , inoltre, contribuirà, nella misura del 50%, al Parte_2 pagamento delle spese straordinarie relative al figlio, per tali intendendosi spese scolastiche (tasse, libri e corredo inizio anno, gite scolastiche, trasporto), medico dentistiche non coperte dal sistema medico nazionale e per una attività sportiva, documentate e previamente concordate, salvo i casi di necessità ed urgenza. Per la determinazione di cosa sia “spesa ordinaria” e cosa, invece, sia “spesa straordinaria” si farà riferimento al Protocollo del diritto di Famiglia applicato dal
Tribunale di Treviso.
9) L'assegno unico e universale per il figlio a carico e le detrazioni fiscali relative allo stesso verranno usufruite dalla madre.
10) I ricorrenti si obbligano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenz.”;
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi