Provvedimento: […] l'infondatezza della pretesa economica della anche in Controparte_1 considerazione della circostanza che in data 4.8.2015 aveva ricevuto dal de cuiuis la somma di euro 5.000,00 (pertanto adducevano che la società opposta aveva in realtà ricevuto l'acconto di euro 34.000,00 e non di euro 29.000,00, come erroneamente sostenuto); la presenza di vizi e/o difetti nell'esecuzione delle opere realizzate con conseguente applicazione dell'obbligo di cui all'art. 1688 c.c. e quantificazione del danno;
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