Articolo 9 della Legge 23 dicembre 1993, n. 547
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 gennaio 1994
Art. 9. 1. Dopo l' articolo 635 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 635-bis. - (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici). - Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o piu' delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1994
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