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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/09/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 279/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5648/24, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MORPURGO CLAUDIO e MENICATTI ANNA ( ed elettivamente domiciliata VIA C.F._1
DURINI 20, NO , presso lo studio dei difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) - - CP_1 C.F._2 CP_2
- -DE Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
-DICORATO - - Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
- - - - CP_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12
- - CP_13 Controparte_14
-PINZONE - - CP_15 CP_16 CP_17
- - , rappresentati e CP_18 CP_19 Controparte_20 difesi dall'avv. LORENZO FRANCESCHINIS (c.f. . ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati in NO , VIA LARIO 26, presso lo studio del difensore APPELLATI I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “(i) riformarsi la Sentenza di primo grado qui appellata n. cronol. 4511/2025, emessa dal Tribunale Milano, Sezione lavoro,
1 dott.ssa Rossella Chirieleison, nel procedimento R.G. n. 11626/2023, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 10 febbraio 2025 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve in data 17 febbraio 2025, e, conseguentemente, accogliere le conclusioni già rassegnate sin dal primo grado di giudizio, di seguito ritrascritte:
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale
(i) per i motivi sopra esposti, respingersi, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande avanzate dai Ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio;
In via subordinata
(ii) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie rideterminare la richiesta risarcitoria avanzata dai Ricorrenti nella misura minima secondo i parametri quantitativi e temporali delineati nel Paragrafo D delle Osservazioni in Diritto (di cui alla memoria difensiva di primo grado), nonché tenendo conto della eccepita prescrizione quinquennale;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari.”
PER GLI APPELLATI: “Rigettare l'appello in quanto infondato con conferma dell'appellata sentenza, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, e oneri fiscali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averli anticipati ex art.93 c.p.c..”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso che gli odierni appellati – e Operatori CP_21 Controparte_22 addetti all'impianto di Novate - avevano spiegato contro la parte
[...] datoriale al fine di ivi sentir dichiarare l'obbligo della società a Parte_1 provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro e la condanna della stessa società al risarcimento del danno nella misura pari all'importo corrispondente al valore della prestazione resa dal dipendente per provvedere al lavaggio degli indumenti, da liquidarsi equitativamente.
A delibazione della causa il primo giudice ha riferito che i ricorrenti avevano dedotto di occuparsi di manutenzioni di tipo meccanico, elettrico, ovvero di
2 verniciatura, e di essere costantemente a contatto con parti del treno sporche di olio, di grasso o di sporcizia comune che lordavano gli abiti di lavoro, i quali dovevano essere lavati ogni 5 giorni circa a casa, con lavaggio separato e specifico.
Più in particolare, i lavoratori avevano dedotto che il treno veniva lavorato nelle condizioni in cui arrivava sul binario, senza essere né lavato, né scomposto, e che gli operatori lavoravano anche all'interno della buca che gli consentiva di operare sotto il treno, se necessario.
I ricorrenti avevano altresì dedotto che presso altri depositi Parte_1 aveva invece appaltato a una ditta esterna il servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro. Il primo giudice ha dato atto delle difese della società, la quale aveva eccepito di aver attivato il servizio reclamato sin dal dicembre 2023.
Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto che gli indumenti utilizzati dai lavoratori in occasione dello svolgimento della prestazione costituissero dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. n. 81/08, cui conseguiva l'onere della parte datoriale di mantenerli in efficienza e in igiene.
Il primo giudice ha altresì rilevato che le mansioni dei ricorrenti erano pacifiche posto che la stessa convenuta aveva dedotto la manutenzione di n.177 convogli, le quali venivano effettuate tramite interventi semplici (livello 1) e non semplici (livello 2).
Il primo giudice ha ritenuto infondata la difesa della società secondo cui i lavoratori non dovevano sdraiarsi o inginocchiarsi per espletare la prestazione e quella secondo cui le attività di pulizia sui rotabili venivano svolte da soggetto terzo anteriormente agli interventi manutentivi e, inoltre, che erano disponibili le tute usa e getta che il lavoratori dovevano indossare.
Svolta l'istruttoria orale, il primo giudice ha ritenuto l'emersione di circostanze che confermavano l'asserto dei lavoratori e, cioè, che per attendere alle mansioni, questi venivano a contatto con sporcizia, mentre le attività preventive di pulizia erano delle mere sanificazioni e non già lavaggi completi;
inoltre, le tute usa e getta non sempre erano rese disponibili ai lavoratori. Infine, il primo giudice ha valorizzato il fatto che presso altri impianti la società avesse già creato in precedenza il servizio di lavaggio degli indumenti.
Pertanto, ritenuto l'inadempimento della società, il primo giudice ha provveduto a liquidazione equitativa del danno ed ha pronunciato il seguente dispositivo: “accerta e dichiara l'obbligo contrattuale di di Parte_1
3 provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro forniti ai ricorrenti di cui in ricorso;
condanna al risarcimento del danno in favore di ciascun Parte_1 dipendente per il tempo necessario al lavaggio degli indumenti nella misura pari alla retribuzione di un'ora settimanale di lavoro straordinario diurno per ciascun dipendente e per ogni settimana lavorata, con decorrenza dalla data di inizio delle attività lavorative descritte in ricorso alle dipendenze di Pt_1
e sino al 6 dicembre 2023;” .
[...]
Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 17.3.2025, ha interposto appello la società soccombente, la quale ha premesso che il giudice aveva errato nel ritenere la pacificità delle mansioni dei ricorrenti, le quali non erano nemmeno dettagliatamente descritte in ricorso.
Inoltre, erroneamente il giudice aveva ritenuto che le pulizie preventive effettuate sui treni non rimuovessero integralmente lo sporco e parimenti erroneo era ritenere che le tute usa e getta non fossero sempre disponibili.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la premessa secondo cui gli indumenti consegnati ai lavoratori per attendere alle mansioni siano dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. n. 81/08.
L'appellante ha sostenuto di aver contestato sin da subito che gli indumenti di lavoro costituissero DPI, sia sotto l'aspetto strutturale, trattandosi di abiti, sia sotto l'aspetto funzionale, posto che non vi erano nell'ambiente di lavoro elementi chimici da cui proteggersi.
I capi che costituivano l'abbigliamento da lavoro erano semplici indumenti e non era provato che avessero funzione di protezione, sì che non vi era necessità di lavaggi frequenti.
Inoltre, i testi escussi non avevano dichiarato la necessità dei lavoratori di sdraiarsi o inginocchiarsi per lavorare e, invece, avevano compiutamente riferito in merito all'esecuzione di pulizie preventive dei treni, del lavaggio della parte sottostante dei convogli e della sanificazione mediante spray specifico.
Con il secondo motivo di gravame la società ha lamentato che erroneamente il primo giudice non aveva valorizzato la disponibilità di tute usa e getta, di guanti e di mascherine. Per l'appellante la circostanza era pacifica, siccome non contestata. I testi escussi, peraltro, avevano confermato che le tute erano presenti e il problema riguardava solo la loro disponibilità. Ancora, per l'appellante, i lavoratori avrebbero dovuto richiedere sin da subito alla
4 società il lavaggio rivendicato e, perciò, erano venuti meno al dovere di cooperazione, inficiando il diritto a risarcimento.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione dei principi che presiedono al riconoscimento del danno, quindi, l'assenza di prova e l'erroneo richiamo all'equità.
Il giudice. applicando il criterio equitativo e assumendo l'effettuazione di un lavaggio settimanale di 1 ora, aveva impropriamente richiamato altra sentenza di appello, pronunciata in differente caso.
I lavoratori non avevano allegato consumo di detersivo, uso di lavatrice e di energia elettrica, né di stiraggio, sì che, in difetto di prova degli elementi presupposti, nessun danno poteva essere liquidato in via equitativa.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'insussistenza del principio di parità di trattamento tra lavoratori impiegati su unità differenti, con conseguente irrilevanza dell'adozione del lavaggio aziendale presso altre officine.
Infine, l'appellante ha spiegato eccezione di prescrizione assumendo che per tutti i lavoratori la prima richiesta era stata inoltrata nel 2023.
Si sono costituiti gli appellati i quali hanno domandato il rigetto del gravame.
All'udienza del 10.7.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Relativamente al primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha contestato la qualificazione di DPI degli indumenti di lavoro forniti ai ricorrenti dalla società, il Collegio richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c., la decisione n. 251/2025 di questa Corte, con a quale, in conformità all'ulteriore decisione n. 494/24, sono state svolte, in proposito, le seguenti motivazioni: “ciò che vale a differenziare i D.p.i. rispetto agli ordinari indumenti di lavoro è l'astratta idoneità dei primi a preservare la salute del lavoratore rispetto ai rischi connessi all'espletamento della prestazione lavorativa, avuto riguardo al contenuto della prestazione stessa e alle modalità di tempo e di luogo in cui viene effettuata, assumendo le elencazioni contenute nei testi normativi portata meramente esemplificativa. In particolare, il concetto di dispositivo di protezione individuale non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a
5 caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, come nel caso delle tute con barre catarifrangenti: barriera che può essere anche ridotta o limitata. - … - La Suprema Corte ha, sul punto, stabilito che, “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.” (così Cass. 21/06/2019 n. 16749). -… - In conclusione, quindi, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonchè quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; Cass. n. 23314 del 2010; Cass., 16/12/2019, n.33133). Rispetto agli indumenti forniti all'appellata, quindi, è pienamente esigibile l'adempimento all'obbligo di fonte legale e natura contrattuale, previsto dall'art. 77 comma IV lettera a) d.lgs. 81/2008, secondo il quale “Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. Tale obbligo si traduce nel garantire che l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori sussista “non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario
6 dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni" (così la già citata Cass. 21/06/2019 n. 16749; cfr. anche Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009; n. 16495 del 2014; n. 8585 del 2015). Risulta pertanto corretta la decisione del primo giudice di reputare sussistente, a carico dell'appellante, l'obbligo di lavaggio degli indumenti forniti alla lavoratrice, e di liquidare a quest'ultima il danno da inadempimento a detto obbligo
…”. L'obbligo di mantenimento, quindi, include quello di provvedere alla periodica pulizia ed al lavaggio degli indumenti costituenti DPI, trattandosi di adempimento indispensabile al fine di mantenere gli stessi in stato di efficienza” (nello stesso senso, v. Corte d'App. Milano n. 307/2023)”.
Come ribadito dal Supremo Collegio nella pronuncia n. 10128 del 17.4.2023, “l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a "qualsiasi attrezzatura" nonchè ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro", deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.; 18. lo stesso D. lgs. n. 81 del 2008 (seppure non applicabile ratione temporis) contiene nell'allegato VIII un "Elenco" espressamente definito "indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale", che costituisce la conferma del contenuto necessariamente "aperto" della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame;
19. da tali premesse discende come la previsione del D. lgs. n. 626 del 1994, art. 43, commi 3 e 4, secondo cui "3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2";
4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie", non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei D.P.I., come ha fatto la Corte d'appello, bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi;
20. parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dal D. lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5 di fornire ai
7 lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017); 21. la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo;
22. da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'art. 40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. "gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili;
23. in tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto, cfr. Cass. n. 7889 del 2011; n. 23042 del 2012; n. 1577 del 2014; n. 280 del 2016) che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza;
la circolare ha specificato che "in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, art. 40. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I.... gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc.";
24. questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, come "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonchè quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e
8 peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010); 25. con particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale;
26. si è in particolare precisato come "l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (Cost., art. 32), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni", (cfr. Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009; n. 16495 del 2014; n. 8585 del 2015)”.
In base a tale insegnamento, condiviso dal Collegio, è possibile superare la censura di cui al primo motivo di gravame dovendosi verificare in concreto la funzione protettiva dei capi in questione, alla luce delle mansioni svolte dai ricorrenti in primo grado e del particolare contesto di espletamento dell'attività lavorativa.
Ciò posto, il vaglio in concreto della funzione protettiva degli indumenti in dotazione ai lavoratori non può prescindere dalla valutazione delle condizioni in cui veniva svolto il lavoro, le quali sono state ampiamente descritte dai testi escussi.
Il teste (ricorrente) ha dichiarato: “ho lavorato per per 29 anni, Tes_1 Pt_1 fino al febbraio 2020; facevo il manutentore meccanico, lavoravo al reparto cassa per un periodo, poi dopo mi hanno spostato al reparto manutenzione pneumatica;
sempre presso l'Officina di Novate. I treni entravano di
9 continuo in officina per la manutenzione che doveva essere fatta giornalmente e questi treni erano sporchi;
sotto c'era grasso, terra, olio, ecc.
Si tiravano giù le molle e veniva giù tutta la terra.
Inoltre oltre a questa manutenzione giornaliera c'era una manutenzione su parti del treno che durava più tempo: ad esempio sui compressori. Si tratta di parti che venivano smontate e sostituite. Anche queste parti erano sporche e piene di terra.
ADR Avv. Ricorrente. Capitava che a volte nel corso della giornata ci si sporcasse anche tanto;
alcune volte i capi ci mandavano a fare la doccia. Manutenzione di primo e secondo livello vengono svolte in luoghi differenti;
c'è il deposito dove i treni entrano ed escono e viene fatta la manutenzione giornaliera. A me, come ho detto prima, è capitato anche di essere mandato in deposito quando mi hanno chiesto di dare una mano a chi si occupava della manutenzione giornaliera. Quello che ho riferito riguarda tuttavia il lavoro di una decina di anni fa, non so allo stato come si svolgano le lavorazioni.
ADR Avv. Resistente, Le tute usa e getta a volte c'erano e a volte no. Non sempre erano disponibili. Queste lavorazioni noi le facevamo anche con gli indumenti normali
Quanto ai manutentori di tipo elettrico facevano anche loro qualcosa nel sotto cassa e quindi si sporcavano anche loro. Preciso che alcune lavorazioni a volte venivano fatte nella buca sotto il treno, che era anch'essa sporca. Quanto alle lavorazioni che venivano fatte all'interno del treno, ad esempio i bagni erano un problema, perché non sempre erano puliti. A volte nei bagni sono state trovate anche delle siringhe”
Il teste resistente) ha dichiarato:” Ho lavorato per dal 1986 al Tes_2 Pt_1
1° settembre di quest'anno. Poi dal 1.10.2024 ho un nuovo contratto a tempo determinato per la durata di un anno.
….In precedenza, fino al giugno 2022 ero il responsabile dell'area dell'impianto di Novate e La manutenzione nell'impianto di Pt_2
Novate veniva svolta secondo il piano di manutenzione che prevedeva varie tipologie di manutenzione. I rotabili hanno la scadenza programmata chilometrica, a seconda della percorrenza c'è un taglio diverso di manutenzione. Ci sono manutenzioni di primo livello e manutenzioni di secondo livello;
le prime vengono svolte in deposito e sono quelle dove non è necessario scomporre la cassa dal carrello, ossia la parte superiore da quella inferiore;
le manutenzioni di secondo livello sono quelle in cui è prevista la scomposizione delle due parti. Da un po' di anni a questa parte, non ricordo esattamente da quando, in deposito ed in officina il rotabile entra nel 10 capannone e prima che gli operai inizino ad operare viene fatta una sanificazione nel sotto cassa. C'è un operatore dell'impresa di pulizia che con una pompa eroga un prodotto con il quale sanifica. Attualmente l'impresa che effettua questa operazione è quella che svolge le operazioni di pulizia presso l'impianto di Novate, ossia Gruppo Gisa. Per le attività di secondo livello, c'è anche un'attività di soffiatura aggiuntiva del sotto cassa con un compressore;
poi c'è un parziale lavaggio che viene svolto con la idropulitrice che rimuove la morchia, il grasso presente sugli organi di estremità, ecc. Non è un lavaggio completo. Questa attività viene svolta da sempre e sempre dall'impresa di pulizie. Poi c'è un lavaggio ulteriore sul carrello dopo la scomposizione della cassa da parte dei manutentori. Si tratta di un lavaggio che viene effettuato dalla impresa di pulizie prima che inizi l'attività manutentiva vera e propria sul pezzo.
ADR Avv. Resistente. C'erano delle tute usa e getta, bianche, che sono sempre state in uso;
c'erano anche prima di , già dagli anni 90. Su Pt_1 richiesta dell'operatore venivano fornite queste tute. Il caporeparto aveva queste tute a disposizione, ci sono sempre state.
Per il potenziale rischio biologico ai manutentori venivano dati tutti i dpi previsti;
occhiali a maschera facciale, guanti, tuta bianca. Tuttavia prima dell'intervento del manutentore, il wc veniva sanificato e pulito sempre dalla ditta di pulizie, questo sia sugli interventi di guasto, sia sugli interventi di manutenzione. Noi abbiamo sempre fornito i dpi necessari a seguito della valutazione del rischio effettuata dall'RSPP.
Il teste (ricorrente) ha dichiarato: “Ho lavorato per per 17 anni, Tes_3 Pt_1 dal 2004 al 2021; facevo il manutentore. Ho lavorato al reparto casse, poi ai carrelli e poi al reparto allestitori. Poi andavo saltuariamente in deposito. Il sito era quello di Novate. Io lavoravo sotto cassa ed anche dentro;
poi ho lavorato sui carrelli, facevo tutto la manutenzione necessaria, facevo il meccanico. I primi tempi qualcosa si faceva a livello di pulizia, lavano i treni, li soffiavano. Poi hanno cominciato a non lavarli più, questo già da tanto. Quindi i treni e le parti meccaniche erano sporchi.
Io avevo i miei vestiti, quelli di;
c'erano delle tute usa e getta ma Pt_1 raramente. Mi è capitato di fare interventi di manutenzione anche nei bagni. Io in particolar modo lavoravo nei bagni e trovavo dento di tutto. Devo ricostruire i pezzi dentro e fare le riparazioni e dentro i bagni trovavo di tutto. Abbiamo trovato anche delle siringhe nei bagni. Confermo che non veniva effettuata attività di pulizia prima che iniziassimo i nostri interventi di manutenzione.
11 ADR Avv. Ricorrente. Io andavo di rado in deposito, non so se pulissero o meno il treno, posso dire che quando andavo sotto, lo trovavo sporco di grasso. In officina ci chiedevano di intervenire subito e quindi la pulizia non veniva fatta. Possi dire che quando tornavo a casa mia moglie doveva lasciare i vestiti una giornata a bagno perché non venivano puliti. Quindi io dovevo anche cambiarli durante la settimana.
Il teste (resistente) ha dichiarato:” Sono responsabile del deposito di Tes_4
Novate Milanese dove ci occupiamo di manutenzione di primo livello dei rotabili.
Su tutti i treni che devono effettuare manutenzione programmata viene fatto lo svuotamento dei reflui e il lavaggio e sanificazione dei bagni. Una volta fatto questo il treno entra in buca di deposito e viene effettuata una sanificazione sotto cassa. C'è un operatore che passa sotto cassa di tutti i treni e spruzza un prodotto igienizzante.
È un operatore di una ditta esterna che si chiama Gisa, che è quella che fa tutta l'attività di lavaggio dei treni.
ADR Avv. Resistente. Le tute usa e getta sono sempre state disponibili, anche da prima. Attualmente, da un paio d'anni, ci sono dei distributori automatici ove gli operatori possono prelevare i dpi necessari, quindi anche le tute. Prima la distribuzione dei dpi veniva fatta dal responsabile o dal magazziniere. Bastava richiederli e venivano consegnati. Quanto all'attività di secondo livello, il treno deve essere scomposto;
prima di essere scomposto il treno vinee lavato completamente;
poi una volta tagliato che io sappia in officina hanno una struttura che permette di fare la pulizia dei carrelli e del sotto cassa. La pulizia viene fatta tramite la sabbiatura. Credo che sia fatta sempre tramite una ditta esterna. Preciso che L'attività di secondo livello la conosco ma non l'ho mai seguita direttamente. A Novate non possiamo fare il lavaggio del sotto cassa perché non abbiamo la fossa e la struttura per farlo. Quindi i treni che entrano in buca vengono sanificati mediante il prodotto disinfettante si cui ho parlato prima. I manutentori che intervengono sui wc devono avere una serie di dpi di protezione, tra cui la tuta, i guanti e la maschera facciale che copre gli occhi e il viso”.
Alla luce delle circostanze riferite dai testi con dovizia di particolari il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla valutazione del primo giudice.
Difatti, dall'escussione testimoniale è emerso che i lavaggi preventivi di cui ha riferito la società non comportavano l'integrale pulizia dei treni e delle
12 parti da sottoporre a manutenzione, consistendo esse, piuttosto, in meri interventi di sanificazione a mezzo prodotti spray che, è di tutta evidenza, non avevano alcuna attitudine alla rimozione della sporcizia naturalmente accumulata dai treni, come descritta dai testi, vieppiù in considerazione del fatto che in taluni casi nemmeno era possibile il lavaggio di alcune parti su cui effettuare la manutenzione.
In definitiva, il contatto del lavoratore con lordume e sporcizia è adeguatamente acclarato e provato, né alcuna incisione può avere l'argomento relativo alla disponibilità di tute usa e getta, atteso che le stesse non sempre erano disponibili, che, anzi, dovevano essere richieste dal lavoratore e che, inoltre, non esiste alcuna direttiva aziendale in tema di utilizzo dei predetti dispostivi usa e getta.
Inoltre, il Collegio, come il primo giudice, ritiene che debba essere riconosciuta significatività all'istituzione nelle quattro officine di Milano Fiorenza, Lecco, Cremona ed Iseo, di un servizio di lavaggio settimanale delle tute a cura e spese della società e che tale servizio sia stato, infine, attivato anche presso l'impianto di Novate Milanese, a partire dal dicembre 2023.
Ad avviso del Collegio la determinazione datoriale assurge a chiaro segno del fatto che, a parità di lavorazioni effettuate, anche i lavoratori di Novate sporcassero i loro indumenti.
Le argomentazioni che precedono sono assorbenti del primo e del secondo motivo di appello.
Relativamente al terzo motivo di appello, il Collegio ritiene che la decisione di primo grado resista altresì alle censure formulate dalla società appellante con riguardo alla liquidazione del danno, compiuta dal Tribunale in base ad un criterio equitativo adeguatamente motivato e pienamente condivisibile.
In analoga fattispecie, questa Corte – con sentenza n. 307/2023 – ha ritenuto corretta l'identica quantificazione, in base alle seguenti motivazioni, che ben si attagliano al caso di specie: “nello specifico, gli appellati svolgono attività di pulizia nelle stazioni ferroviarie del gruppo e più precisamente sono tenuti a occuparsi della manutenzione e sostituzione di accessori presso i servizi igienici (cestini, dosatori sapone, etc..), nonché della rimozione delle scritte sui muri e del taglio dell'erba e delle siepi, per lo svolgimento delle quali la datrice aveva fornito una serie di indumenti costituiti da scarpe antiinfortunistiche, maglia e pantaloni arancioni con nastri catarifrangenti, giacca e pettorina ad alta visibilità, guanti antinfortunistici e felpa. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
13 sopra richiamata, trattasi di dispositivi di protezione individuale, idonei a costituire uno schermo sia pure minimo verso agenti patogeni con i quali è probabile venire in contatto nelle operazioni di pulizia. Tenuto conto che l'art. 77, comma 4 dispone che “il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”, ne discende che in capo all'appellante vi è un preciso obbligo di assicurare le condizioni di igiene e di efficienza dei capi forniti.
Considerato che società datrice di lavoro non risulta aver predisposto un servizio che assicuri la pulizia di tutti i dispositivi, necessariamente sono gli stessi lavoratori a dovervi provvedere personalmente, con le opportune cautele, per preservare l'ambiente domestico e gli altri indumenti da possibili contaminazioni. Il danno patito dai lavoratori, deve essere necessariamente liquidato in via equitativa, tenendo conto della natura e del numero dei DPI in dotazione, delle mansioni affidate, implicanti il sistematico contatto con sporcizia, polvere, agenti urticanti e comunque sostanze tali da far ritenere necessario quantomeno un lavaggio settimanale dei DPI utilizzati, nonché del tempo mediamente necessario, secondo le nozioni di comune esperienza, per adempiere in sede domestica a siffatte operazioni di lavaggio e a quelle ad esse preliminari e conseguenti. Valutati complessivamente tali elementi, si ritiene condivisibile l'ammontare dell'indennizzo riconosciuto dal Tribunale, in una somma pari a un'ora di straordinario diurno settimanale e ciò in adesione a precedenti giurisprudenziali resi in fattispecie analoghe alla presente da questa Corte e che hanno trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16715/2014)”.
Né rileva, in senso contrario, la mancata segnalazione di criticità da parte dei dipendenti, trattandosi – non già di difetto o problematiche episodiche – ma della ordinaria pulizia periodica dei capi, la cui esecuzione grava sul datore di lavoro senza necessità di apposita richiesta.
Anche il quarto motivo di gravame è infondato.
Il Collegio rileva la natura risarcitoria dell'azione spiegata e pertanto assume l'inapplicabilità della eccepita prescrizione breve quinquennale;
difatti, al credito risarcitorio da inadempimento contrattuale è applicabile la prescrizione ordinaria decennale.
Alla luce delle ragioni che precedono l'appello non merita accoglimento.
14 Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 12.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5648/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 12.500,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 10.7.2024.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5648/24, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MORPURGO CLAUDIO e MENICATTI ANNA ( ed elettivamente domiciliata VIA C.F._1
DURINI 20, NO , presso lo studio dei difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) - - CP_1 C.F._2 CP_2
- -DE Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
-DICORATO - - Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
- - - - CP_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12
- - CP_13 Controparte_14
-PINZONE - - CP_15 CP_16 CP_17
- - , rappresentati e CP_18 CP_19 Controparte_20 difesi dall'avv. LORENZO FRANCESCHINIS (c.f. . ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati in NO , VIA LARIO 26, presso lo studio del difensore APPELLATI I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “(i) riformarsi la Sentenza di primo grado qui appellata n. cronol. 4511/2025, emessa dal Tribunale Milano, Sezione lavoro,
1 dott.ssa Rossella Chirieleison, nel procedimento R.G. n. 11626/2023, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 10 febbraio 2025 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve in data 17 febbraio 2025, e, conseguentemente, accogliere le conclusioni già rassegnate sin dal primo grado di giudizio, di seguito ritrascritte:
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale
(i) per i motivi sopra esposti, respingersi, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande avanzate dai Ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio;
In via subordinata
(ii) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie rideterminare la richiesta risarcitoria avanzata dai Ricorrenti nella misura minima secondo i parametri quantitativi e temporali delineati nel Paragrafo D delle Osservazioni in Diritto (di cui alla memoria difensiva di primo grado), nonché tenendo conto della eccepita prescrizione quinquennale;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari.”
PER GLI APPELLATI: “Rigettare l'appello in quanto infondato con conferma dell'appellata sentenza, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, e oneri fiscali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averli anticipati ex art.93 c.p.c..”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso che gli odierni appellati – e Operatori CP_21 Controparte_22 addetti all'impianto di Novate - avevano spiegato contro la parte
[...] datoriale al fine di ivi sentir dichiarare l'obbligo della società a Parte_1 provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro e la condanna della stessa società al risarcimento del danno nella misura pari all'importo corrispondente al valore della prestazione resa dal dipendente per provvedere al lavaggio degli indumenti, da liquidarsi equitativamente.
A delibazione della causa il primo giudice ha riferito che i ricorrenti avevano dedotto di occuparsi di manutenzioni di tipo meccanico, elettrico, ovvero di
2 verniciatura, e di essere costantemente a contatto con parti del treno sporche di olio, di grasso o di sporcizia comune che lordavano gli abiti di lavoro, i quali dovevano essere lavati ogni 5 giorni circa a casa, con lavaggio separato e specifico.
Più in particolare, i lavoratori avevano dedotto che il treno veniva lavorato nelle condizioni in cui arrivava sul binario, senza essere né lavato, né scomposto, e che gli operatori lavoravano anche all'interno della buca che gli consentiva di operare sotto il treno, se necessario.
I ricorrenti avevano altresì dedotto che presso altri depositi Parte_1 aveva invece appaltato a una ditta esterna il servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro. Il primo giudice ha dato atto delle difese della società, la quale aveva eccepito di aver attivato il servizio reclamato sin dal dicembre 2023.
Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto che gli indumenti utilizzati dai lavoratori in occasione dello svolgimento della prestazione costituissero dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. n. 81/08, cui conseguiva l'onere della parte datoriale di mantenerli in efficienza e in igiene.
Il primo giudice ha altresì rilevato che le mansioni dei ricorrenti erano pacifiche posto che la stessa convenuta aveva dedotto la manutenzione di n.177 convogli, le quali venivano effettuate tramite interventi semplici (livello 1) e non semplici (livello 2).
Il primo giudice ha ritenuto infondata la difesa della società secondo cui i lavoratori non dovevano sdraiarsi o inginocchiarsi per espletare la prestazione e quella secondo cui le attività di pulizia sui rotabili venivano svolte da soggetto terzo anteriormente agli interventi manutentivi e, inoltre, che erano disponibili le tute usa e getta che il lavoratori dovevano indossare.
Svolta l'istruttoria orale, il primo giudice ha ritenuto l'emersione di circostanze che confermavano l'asserto dei lavoratori e, cioè, che per attendere alle mansioni, questi venivano a contatto con sporcizia, mentre le attività preventive di pulizia erano delle mere sanificazioni e non già lavaggi completi;
inoltre, le tute usa e getta non sempre erano rese disponibili ai lavoratori. Infine, il primo giudice ha valorizzato il fatto che presso altri impianti la società avesse già creato in precedenza il servizio di lavaggio degli indumenti.
Pertanto, ritenuto l'inadempimento della società, il primo giudice ha provveduto a liquidazione equitativa del danno ed ha pronunciato il seguente dispositivo: “accerta e dichiara l'obbligo contrattuale di di Parte_1
3 provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro forniti ai ricorrenti di cui in ricorso;
condanna al risarcimento del danno in favore di ciascun Parte_1 dipendente per il tempo necessario al lavaggio degli indumenti nella misura pari alla retribuzione di un'ora settimanale di lavoro straordinario diurno per ciascun dipendente e per ogni settimana lavorata, con decorrenza dalla data di inizio delle attività lavorative descritte in ricorso alle dipendenze di Pt_1
e sino al 6 dicembre 2023;” .
[...]
Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 17.3.2025, ha interposto appello la società soccombente, la quale ha premesso che il giudice aveva errato nel ritenere la pacificità delle mansioni dei ricorrenti, le quali non erano nemmeno dettagliatamente descritte in ricorso.
Inoltre, erroneamente il giudice aveva ritenuto che le pulizie preventive effettuate sui treni non rimuovessero integralmente lo sporco e parimenti erroneo era ritenere che le tute usa e getta non fossero sempre disponibili.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la premessa secondo cui gli indumenti consegnati ai lavoratori per attendere alle mansioni siano dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. n. 81/08.
L'appellante ha sostenuto di aver contestato sin da subito che gli indumenti di lavoro costituissero DPI, sia sotto l'aspetto strutturale, trattandosi di abiti, sia sotto l'aspetto funzionale, posto che non vi erano nell'ambiente di lavoro elementi chimici da cui proteggersi.
I capi che costituivano l'abbigliamento da lavoro erano semplici indumenti e non era provato che avessero funzione di protezione, sì che non vi era necessità di lavaggi frequenti.
Inoltre, i testi escussi non avevano dichiarato la necessità dei lavoratori di sdraiarsi o inginocchiarsi per lavorare e, invece, avevano compiutamente riferito in merito all'esecuzione di pulizie preventive dei treni, del lavaggio della parte sottostante dei convogli e della sanificazione mediante spray specifico.
Con il secondo motivo di gravame la società ha lamentato che erroneamente il primo giudice non aveva valorizzato la disponibilità di tute usa e getta, di guanti e di mascherine. Per l'appellante la circostanza era pacifica, siccome non contestata. I testi escussi, peraltro, avevano confermato che le tute erano presenti e il problema riguardava solo la loro disponibilità. Ancora, per l'appellante, i lavoratori avrebbero dovuto richiedere sin da subito alla
4 società il lavaggio rivendicato e, perciò, erano venuti meno al dovere di cooperazione, inficiando il diritto a risarcimento.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione dei principi che presiedono al riconoscimento del danno, quindi, l'assenza di prova e l'erroneo richiamo all'equità.
Il giudice. applicando il criterio equitativo e assumendo l'effettuazione di un lavaggio settimanale di 1 ora, aveva impropriamente richiamato altra sentenza di appello, pronunciata in differente caso.
I lavoratori non avevano allegato consumo di detersivo, uso di lavatrice e di energia elettrica, né di stiraggio, sì che, in difetto di prova degli elementi presupposti, nessun danno poteva essere liquidato in via equitativa.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'insussistenza del principio di parità di trattamento tra lavoratori impiegati su unità differenti, con conseguente irrilevanza dell'adozione del lavaggio aziendale presso altre officine.
Infine, l'appellante ha spiegato eccezione di prescrizione assumendo che per tutti i lavoratori la prima richiesta era stata inoltrata nel 2023.
Si sono costituiti gli appellati i quali hanno domandato il rigetto del gravame.
All'udienza del 10.7.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Relativamente al primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha contestato la qualificazione di DPI degli indumenti di lavoro forniti ai ricorrenti dalla società, il Collegio richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c., la decisione n. 251/2025 di questa Corte, con a quale, in conformità all'ulteriore decisione n. 494/24, sono state svolte, in proposito, le seguenti motivazioni: “ciò che vale a differenziare i D.p.i. rispetto agli ordinari indumenti di lavoro è l'astratta idoneità dei primi a preservare la salute del lavoratore rispetto ai rischi connessi all'espletamento della prestazione lavorativa, avuto riguardo al contenuto della prestazione stessa e alle modalità di tempo e di luogo in cui viene effettuata, assumendo le elencazioni contenute nei testi normativi portata meramente esemplificativa. In particolare, il concetto di dispositivo di protezione individuale non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a
5 caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, come nel caso delle tute con barre catarifrangenti: barriera che può essere anche ridotta o limitata. - … - La Suprema Corte ha, sul punto, stabilito che, “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.” (così Cass. 21/06/2019 n. 16749). -… - In conclusione, quindi, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonchè quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; Cass. n. 23314 del 2010; Cass., 16/12/2019, n.33133). Rispetto agli indumenti forniti all'appellata, quindi, è pienamente esigibile l'adempimento all'obbligo di fonte legale e natura contrattuale, previsto dall'art. 77 comma IV lettera a) d.lgs. 81/2008, secondo il quale “Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. Tale obbligo si traduce nel garantire che l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori sussista “non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario
6 dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni" (così la già citata Cass. 21/06/2019 n. 16749; cfr. anche Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009; n. 16495 del 2014; n. 8585 del 2015). Risulta pertanto corretta la decisione del primo giudice di reputare sussistente, a carico dell'appellante, l'obbligo di lavaggio degli indumenti forniti alla lavoratrice, e di liquidare a quest'ultima il danno da inadempimento a detto obbligo
…”. L'obbligo di mantenimento, quindi, include quello di provvedere alla periodica pulizia ed al lavaggio degli indumenti costituenti DPI, trattandosi di adempimento indispensabile al fine di mantenere gli stessi in stato di efficienza” (nello stesso senso, v. Corte d'App. Milano n. 307/2023)”.
Come ribadito dal Supremo Collegio nella pronuncia n. 10128 del 17.4.2023, “l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a "qualsiasi attrezzatura" nonchè ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro", deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.; 18. lo stesso D. lgs. n. 81 del 2008 (seppure non applicabile ratione temporis) contiene nell'allegato VIII un "Elenco" espressamente definito "indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale", che costituisce la conferma del contenuto necessariamente "aperto" della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame;
19. da tali premesse discende come la previsione del D. lgs. n. 626 del 1994, art. 43, commi 3 e 4, secondo cui "3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2";
4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie", non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei D.P.I., come ha fatto la Corte d'appello, bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi;
20. parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dal D. lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5 di fornire ai
7 lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017); 21. la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo;
22. da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'art. 40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. "gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili;
23. in tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto, cfr. Cass. n. 7889 del 2011; n. 23042 del 2012; n. 1577 del 2014; n. 280 del 2016) che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza;
la circolare ha specificato che "in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, art. 40. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I.... gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc.";
24. questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, come "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonchè quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e
8 peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010); 25. con particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale;
26. si è in particolare precisato come "l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (Cost., art. 32), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni", (cfr. Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009; n. 16495 del 2014; n. 8585 del 2015)”.
In base a tale insegnamento, condiviso dal Collegio, è possibile superare la censura di cui al primo motivo di gravame dovendosi verificare in concreto la funzione protettiva dei capi in questione, alla luce delle mansioni svolte dai ricorrenti in primo grado e del particolare contesto di espletamento dell'attività lavorativa.
Ciò posto, il vaglio in concreto della funzione protettiva degli indumenti in dotazione ai lavoratori non può prescindere dalla valutazione delle condizioni in cui veniva svolto il lavoro, le quali sono state ampiamente descritte dai testi escussi.
Il teste (ricorrente) ha dichiarato: “ho lavorato per per 29 anni, Tes_1 Pt_1 fino al febbraio 2020; facevo il manutentore meccanico, lavoravo al reparto cassa per un periodo, poi dopo mi hanno spostato al reparto manutenzione pneumatica;
sempre presso l'Officina di Novate. I treni entravano di
9 continuo in officina per la manutenzione che doveva essere fatta giornalmente e questi treni erano sporchi;
sotto c'era grasso, terra, olio, ecc.
Si tiravano giù le molle e veniva giù tutta la terra.
Inoltre oltre a questa manutenzione giornaliera c'era una manutenzione su parti del treno che durava più tempo: ad esempio sui compressori. Si tratta di parti che venivano smontate e sostituite. Anche queste parti erano sporche e piene di terra.
ADR Avv. Ricorrente. Capitava che a volte nel corso della giornata ci si sporcasse anche tanto;
alcune volte i capi ci mandavano a fare la doccia. Manutenzione di primo e secondo livello vengono svolte in luoghi differenti;
c'è il deposito dove i treni entrano ed escono e viene fatta la manutenzione giornaliera. A me, come ho detto prima, è capitato anche di essere mandato in deposito quando mi hanno chiesto di dare una mano a chi si occupava della manutenzione giornaliera. Quello che ho riferito riguarda tuttavia il lavoro di una decina di anni fa, non so allo stato come si svolgano le lavorazioni.
ADR Avv. Resistente, Le tute usa e getta a volte c'erano e a volte no. Non sempre erano disponibili. Queste lavorazioni noi le facevamo anche con gli indumenti normali
Quanto ai manutentori di tipo elettrico facevano anche loro qualcosa nel sotto cassa e quindi si sporcavano anche loro. Preciso che alcune lavorazioni a volte venivano fatte nella buca sotto il treno, che era anch'essa sporca. Quanto alle lavorazioni che venivano fatte all'interno del treno, ad esempio i bagni erano un problema, perché non sempre erano puliti. A volte nei bagni sono state trovate anche delle siringhe”
Il teste resistente) ha dichiarato:” Ho lavorato per dal 1986 al Tes_2 Pt_1
1° settembre di quest'anno. Poi dal 1.10.2024 ho un nuovo contratto a tempo determinato per la durata di un anno.
….In precedenza, fino al giugno 2022 ero il responsabile dell'area dell'impianto di Novate e La manutenzione nell'impianto di Pt_2
Novate veniva svolta secondo il piano di manutenzione che prevedeva varie tipologie di manutenzione. I rotabili hanno la scadenza programmata chilometrica, a seconda della percorrenza c'è un taglio diverso di manutenzione. Ci sono manutenzioni di primo livello e manutenzioni di secondo livello;
le prime vengono svolte in deposito e sono quelle dove non è necessario scomporre la cassa dal carrello, ossia la parte superiore da quella inferiore;
le manutenzioni di secondo livello sono quelle in cui è prevista la scomposizione delle due parti. Da un po' di anni a questa parte, non ricordo esattamente da quando, in deposito ed in officina il rotabile entra nel 10 capannone e prima che gli operai inizino ad operare viene fatta una sanificazione nel sotto cassa. C'è un operatore dell'impresa di pulizia che con una pompa eroga un prodotto con il quale sanifica. Attualmente l'impresa che effettua questa operazione è quella che svolge le operazioni di pulizia presso l'impianto di Novate, ossia Gruppo Gisa. Per le attività di secondo livello, c'è anche un'attività di soffiatura aggiuntiva del sotto cassa con un compressore;
poi c'è un parziale lavaggio che viene svolto con la idropulitrice che rimuove la morchia, il grasso presente sugli organi di estremità, ecc. Non è un lavaggio completo. Questa attività viene svolta da sempre e sempre dall'impresa di pulizie. Poi c'è un lavaggio ulteriore sul carrello dopo la scomposizione della cassa da parte dei manutentori. Si tratta di un lavaggio che viene effettuato dalla impresa di pulizie prima che inizi l'attività manutentiva vera e propria sul pezzo.
ADR Avv. Resistente. C'erano delle tute usa e getta, bianche, che sono sempre state in uso;
c'erano anche prima di , già dagli anni 90. Su Pt_1 richiesta dell'operatore venivano fornite queste tute. Il caporeparto aveva queste tute a disposizione, ci sono sempre state.
Per il potenziale rischio biologico ai manutentori venivano dati tutti i dpi previsti;
occhiali a maschera facciale, guanti, tuta bianca. Tuttavia prima dell'intervento del manutentore, il wc veniva sanificato e pulito sempre dalla ditta di pulizie, questo sia sugli interventi di guasto, sia sugli interventi di manutenzione. Noi abbiamo sempre fornito i dpi necessari a seguito della valutazione del rischio effettuata dall'RSPP.
Il teste (ricorrente) ha dichiarato: “Ho lavorato per per 17 anni, Tes_3 Pt_1 dal 2004 al 2021; facevo il manutentore. Ho lavorato al reparto casse, poi ai carrelli e poi al reparto allestitori. Poi andavo saltuariamente in deposito. Il sito era quello di Novate. Io lavoravo sotto cassa ed anche dentro;
poi ho lavorato sui carrelli, facevo tutto la manutenzione necessaria, facevo il meccanico. I primi tempi qualcosa si faceva a livello di pulizia, lavano i treni, li soffiavano. Poi hanno cominciato a non lavarli più, questo già da tanto. Quindi i treni e le parti meccaniche erano sporchi.
Io avevo i miei vestiti, quelli di;
c'erano delle tute usa e getta ma Pt_1 raramente. Mi è capitato di fare interventi di manutenzione anche nei bagni. Io in particolar modo lavoravo nei bagni e trovavo dento di tutto. Devo ricostruire i pezzi dentro e fare le riparazioni e dentro i bagni trovavo di tutto. Abbiamo trovato anche delle siringhe nei bagni. Confermo che non veniva effettuata attività di pulizia prima che iniziassimo i nostri interventi di manutenzione.
11 ADR Avv. Ricorrente. Io andavo di rado in deposito, non so se pulissero o meno il treno, posso dire che quando andavo sotto, lo trovavo sporco di grasso. In officina ci chiedevano di intervenire subito e quindi la pulizia non veniva fatta. Possi dire che quando tornavo a casa mia moglie doveva lasciare i vestiti una giornata a bagno perché non venivano puliti. Quindi io dovevo anche cambiarli durante la settimana.
Il teste (resistente) ha dichiarato:” Sono responsabile del deposito di Tes_4
Novate Milanese dove ci occupiamo di manutenzione di primo livello dei rotabili.
Su tutti i treni che devono effettuare manutenzione programmata viene fatto lo svuotamento dei reflui e il lavaggio e sanificazione dei bagni. Una volta fatto questo il treno entra in buca di deposito e viene effettuata una sanificazione sotto cassa. C'è un operatore che passa sotto cassa di tutti i treni e spruzza un prodotto igienizzante.
È un operatore di una ditta esterna che si chiama Gisa, che è quella che fa tutta l'attività di lavaggio dei treni.
ADR Avv. Resistente. Le tute usa e getta sono sempre state disponibili, anche da prima. Attualmente, da un paio d'anni, ci sono dei distributori automatici ove gli operatori possono prelevare i dpi necessari, quindi anche le tute. Prima la distribuzione dei dpi veniva fatta dal responsabile o dal magazziniere. Bastava richiederli e venivano consegnati. Quanto all'attività di secondo livello, il treno deve essere scomposto;
prima di essere scomposto il treno vinee lavato completamente;
poi una volta tagliato che io sappia in officina hanno una struttura che permette di fare la pulizia dei carrelli e del sotto cassa. La pulizia viene fatta tramite la sabbiatura. Credo che sia fatta sempre tramite una ditta esterna. Preciso che L'attività di secondo livello la conosco ma non l'ho mai seguita direttamente. A Novate non possiamo fare il lavaggio del sotto cassa perché non abbiamo la fossa e la struttura per farlo. Quindi i treni che entrano in buca vengono sanificati mediante il prodotto disinfettante si cui ho parlato prima. I manutentori che intervengono sui wc devono avere una serie di dpi di protezione, tra cui la tuta, i guanti e la maschera facciale che copre gli occhi e il viso”.
Alla luce delle circostanze riferite dai testi con dovizia di particolari il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla valutazione del primo giudice.
Difatti, dall'escussione testimoniale è emerso che i lavaggi preventivi di cui ha riferito la società non comportavano l'integrale pulizia dei treni e delle
12 parti da sottoporre a manutenzione, consistendo esse, piuttosto, in meri interventi di sanificazione a mezzo prodotti spray che, è di tutta evidenza, non avevano alcuna attitudine alla rimozione della sporcizia naturalmente accumulata dai treni, come descritta dai testi, vieppiù in considerazione del fatto che in taluni casi nemmeno era possibile il lavaggio di alcune parti su cui effettuare la manutenzione.
In definitiva, il contatto del lavoratore con lordume e sporcizia è adeguatamente acclarato e provato, né alcuna incisione può avere l'argomento relativo alla disponibilità di tute usa e getta, atteso che le stesse non sempre erano disponibili, che, anzi, dovevano essere richieste dal lavoratore e che, inoltre, non esiste alcuna direttiva aziendale in tema di utilizzo dei predetti dispostivi usa e getta.
Inoltre, il Collegio, come il primo giudice, ritiene che debba essere riconosciuta significatività all'istituzione nelle quattro officine di Milano Fiorenza, Lecco, Cremona ed Iseo, di un servizio di lavaggio settimanale delle tute a cura e spese della società e che tale servizio sia stato, infine, attivato anche presso l'impianto di Novate Milanese, a partire dal dicembre 2023.
Ad avviso del Collegio la determinazione datoriale assurge a chiaro segno del fatto che, a parità di lavorazioni effettuate, anche i lavoratori di Novate sporcassero i loro indumenti.
Le argomentazioni che precedono sono assorbenti del primo e del secondo motivo di appello.
Relativamente al terzo motivo di appello, il Collegio ritiene che la decisione di primo grado resista altresì alle censure formulate dalla società appellante con riguardo alla liquidazione del danno, compiuta dal Tribunale in base ad un criterio equitativo adeguatamente motivato e pienamente condivisibile.
In analoga fattispecie, questa Corte – con sentenza n. 307/2023 – ha ritenuto corretta l'identica quantificazione, in base alle seguenti motivazioni, che ben si attagliano al caso di specie: “nello specifico, gli appellati svolgono attività di pulizia nelle stazioni ferroviarie del gruppo e più precisamente sono tenuti a occuparsi della manutenzione e sostituzione di accessori presso i servizi igienici (cestini, dosatori sapone, etc..), nonché della rimozione delle scritte sui muri e del taglio dell'erba e delle siepi, per lo svolgimento delle quali la datrice aveva fornito una serie di indumenti costituiti da scarpe antiinfortunistiche, maglia e pantaloni arancioni con nastri catarifrangenti, giacca e pettorina ad alta visibilità, guanti antinfortunistici e felpa. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
13 sopra richiamata, trattasi di dispositivi di protezione individuale, idonei a costituire uno schermo sia pure minimo verso agenti patogeni con i quali è probabile venire in contatto nelle operazioni di pulizia. Tenuto conto che l'art. 77, comma 4 dispone che “il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”, ne discende che in capo all'appellante vi è un preciso obbligo di assicurare le condizioni di igiene e di efficienza dei capi forniti.
Considerato che società datrice di lavoro non risulta aver predisposto un servizio che assicuri la pulizia di tutti i dispositivi, necessariamente sono gli stessi lavoratori a dovervi provvedere personalmente, con le opportune cautele, per preservare l'ambiente domestico e gli altri indumenti da possibili contaminazioni. Il danno patito dai lavoratori, deve essere necessariamente liquidato in via equitativa, tenendo conto della natura e del numero dei DPI in dotazione, delle mansioni affidate, implicanti il sistematico contatto con sporcizia, polvere, agenti urticanti e comunque sostanze tali da far ritenere necessario quantomeno un lavaggio settimanale dei DPI utilizzati, nonché del tempo mediamente necessario, secondo le nozioni di comune esperienza, per adempiere in sede domestica a siffatte operazioni di lavaggio e a quelle ad esse preliminari e conseguenti. Valutati complessivamente tali elementi, si ritiene condivisibile l'ammontare dell'indennizzo riconosciuto dal Tribunale, in una somma pari a un'ora di straordinario diurno settimanale e ciò in adesione a precedenti giurisprudenziali resi in fattispecie analoghe alla presente da questa Corte e che hanno trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16715/2014)”.
Né rileva, in senso contrario, la mancata segnalazione di criticità da parte dei dipendenti, trattandosi – non già di difetto o problematiche episodiche – ma della ordinaria pulizia periodica dei capi, la cui esecuzione grava sul datore di lavoro senza necessità di apposita richiesta.
Anche il quarto motivo di gravame è infondato.
Il Collegio rileva la natura risarcitoria dell'azione spiegata e pertanto assume l'inapplicabilità della eccepita prescrizione breve quinquennale;
difatti, al credito risarcitorio da inadempimento contrattuale è applicabile la prescrizione ordinaria decennale.
Alla luce delle ragioni che precedono l'appello non merita accoglimento.
14 Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 12.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5648/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 12.500,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 10.7.2024.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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