Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5350 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 , passata in decisione all'udienza cartolare del 4 marzo 2025 e vertente tra
TRA
codice fiscale rappresentata da codice fiscale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Davide Pirrottina;
P.IVA_2
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Giacomo CP_1 CodiceFiscale_1
Radini Tedeschi per procura in atti;
APPELLATO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. conveniva in giudizio esponendo: CP_1 Controparte_2
1. che la gli aveva ingiunto il pagamento di €188.835,13, oltre accessori di legge, CP_2 notificandogli, il 09.02.2017, il Decreto Ingiuntivo n. 3427/2017;
2. che la Banca si era dichiarata creditrice della fallita Coders delle somme pari a CP_3
€67.595,32 – derivante dal c/c 5692 - e di €121.239,81, per il conto anticipi n. 63356310.81;
3. che aveva rilasciato tre fideiussioni in favore della;
Pt_3
4. che il Decreto Ingiuntivo era invalido perché emesso sul solo estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, peraltro privo di data;
5. che era stata avanzata istanza di ostensione documentale ex art. 119 TUB, rimasta inevasa;
6. che i rapporti bancari erano nulli perché: mancava agli atti, il contratto del conto anticipi su fatture, il cui documento di sintesi non era stato firmato dalla correntista;
non era stato prodotto il contratto di affidamento;
il contratto di conto corrente conteneva clausole nulle;
7. che il credito non era certo, liquido ed esigibile, non avendo la comunicato la revoca dei CP_2 rapporti bancari;
8. che la aveva applicato interessi usurari, anatocistici e illegittime c.m.s.; CP_2
9. che, comunque, il credito vantato dalla doveva essere ridotto. CP_2
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Si costituiva in giudizio che, con atto di comparsa e risposta, Controparte_2 esponeva:
1. che il Decreto Ingiuntivo era stato validamente emesso sulla base dell'estratto conto di cui all'art. 50 TUB;
2. che gli estratti conto non erano più contestabili;
3. che i contratti erano stati firmati da nella sua qualità di socio unico e legale CP_1 rappresentate della Società;
4. che la conclusione del contratto di affidamento non prevedeva un obbligo di forma ad substantiam
5. che era anche garante autonomo della , con conseguente impossibilità di CP_1 Pt_3 sollevare eccezioni;
6. che i contratti erano stati risolti per via del Fallimento della Debitrice principale;
7. che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata legittimamente applicata, così come lo ius variandi;
8. che le doglianze circa l'applicazione di interessi ultralegali erano generiche e indeterminate, prive di riscontri probatori;
9. che la richiesta di espletamento della CTU era meramente esplorativa;
10. che gli interessi moratori dovevano essere esclusi dal calcolo del TAEG;
11. che la eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1227 c.c. era infondata, oltre che generica;
12. che doveva essere concessa la provvisoria esecutività.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CTU , ha così deciso: “ 1. in accoglimento parziale della opposizione proposta da REVOCA il decreto ingiuntivo CP_1
n. 3427 del 09.02.2017, emesso dal Tribunale di Roma;
2. CONDANNA al pagamento, in favore della di €67.625,36, oltre interessi CP_1 CP_2 legali sino al saldo;
3. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
4. PONE le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuna.”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – riportati gli esiti dell'accertamento peritale
- ha posto le seguenti considerazioni: “Per ragioni di ordine logico, si ritiene di dover preliminarmente analizzare la doglianza sollevata dalla convenuta in ordine al difetto di CP_2 legittimazione del garante. Ad avviso dell'Istituto di credito, l'Opponente non sarebbe legittimato a eccepire l'inefficacia ovvero l'invalidità del rapporto tra e società debitrice principale, atteso CP_2 che il regolamento negoziale prevede l'obbligo di pagamento “immediato” ed “a semplice richiesta scritta”. In altri termini, ricorrerebbe la fattispecie del contratto autonomo di garanzia. L'eccezione è priva di pregio.
Orbene, dal complessivo esame del testo negoziale (cfr. Cass. Sez. Un., n. 3947 del 18/02/2010), la garanzia prestata dall'odierno Opponente deve essere effettivamente qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia, non essendo presenti clausole che contraddicano la volontà delle parti di limitare le eccezioni proponibili dal fideiussore e prevedendosi, invece, il carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita.
Tuttavia, giova rammentare che, pur in presenza di una garanzia a prima richiesta, non sono comunque precluse al garante le eccezioni relative alla invalidità del rapporto garantito per contrarietà a norme imperative, così come avvenuto nel presente giudizio. Al riguardo, infatti, la
Suprema Corte ha affermato che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli",
e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare - come richiesto dagli opponenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 - l'eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.). (Sez. 1, Sentenza n. 26262 del
14/12/2007, Rv. 601218 - 01).
Ciò detto, Parte Opponente ha dedotto che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di documentazione inidonea a documentare il titolo giustificativo del credito, ossia sulla base dell'estratto conto certificato di cui all'art. 50 TUB.
Tale eccezione risulta infondata.
Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo.
Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi alla speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007). Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, occorre evidenziare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito
“testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", prevede che: "la Banca
d'LI e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857
c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può
"produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura
(Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
Ciò detto, è necessario ora inquadrare il corretto riparto dell'onere probatorio nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Come noto, la peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale è chi vuol far valere in giudizio un diritto che deve fornire prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso. Anche nel giudizio di opposizione tale onere rimane così ripartito, dovendo il creditore-opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dallo stesso avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore-opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
In quest'ottica, essendo la banca attrice sostanziale, a fronte delle contestazioni di nullità di talune clausole negoziali da parte dell'opponente, è la medesima opposta a dover dimostrare il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio i contratti e tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto.
La Suprema Corte, a tal riguardo, ha ripetutamente affermato che – qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali – è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2013, n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
Nel caso di specie, sulla documentazione presentata dalla è stata disposta una CTU contabile. CP_2
Da questa, invero, è emerso che la ha depositato la documentazione contrattuale del c/c n. CP_2
5692, comprensiva di tutti gli estratti conto, nonché quella inerente al conto anticipi n. 63356310.
Proprio con riguardo a quest'ultimo, per le ragioni anzidette, la domanda di condanna al pagamento del saldo debitore derivante dal rapporto non può trovare accoglimento, con assorbimento di tutte le altre eccezioni e/o deduzioni, poiché il contratto risulta stipulato in data 5.11.2010 mentre gli estratti conto depositati sono relativi ad un periodo successivo al 1.10.2014 con assenza di tutti gli anni precedenti.
E invero, la avendo omesso di depositare tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del CP_2 rapporto di conto corrente, non ha provato il credito vantato, sicché la domanda di pagamento avanzata dalla in sede monitoria dovrà essere rigettata limitatamente al conto anticipi, non CP_2 potendosi verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto.
Per quanto riguarda, invece, il rapporto di conto corrente n. 5692, la Opposta ha puntualmente depositato sia il modulo contrattuale di apertura del conto, sia la serie integrale di tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto.
Su tale materiale probatorio è stata disposta la CTU contabile, al fine di verificare la fondatezza o meno delle doglianze mosse dall'Opponente.
Primariamente, è bene evidenziare che sia il contratto di apertura di conto corrente n. 5692 che quelli di affidamento a valere sul medesimo c/c sono validi ed entrambi provati, in questa sede, dalla
Opposta.
Pertanto, è possibile proseguire con la trattazione degli ulteriori motivi di opposizione.
Invero, l'Opponente ha sollevato eccezioni circa la illegittima applicazione, ai rapporti de quibus, di c.m.s., interessi anatocistici e usurari.
Il CTU, su quest'ultimo punto, ha accertato come non vi sia stato alcun superamento del tasso soglia, previsto dalle istruzioni della Banca d'LI, da parte del TAEG applicato dall'Istituto di credito al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Pertanto, tale doglianza risulta infondata, risultando costantemente rispettate le soglie antiusura.
In un secondo momento, poi, il CTU ha verificato se, in fase esecutiva del rapporto contrattuale, la abbia o meno legittimamente applicato la capitalizzazione periodica degli interessi. CP_2
Sul punto, l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: CP_4
“Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Nel caso di specie, è bene sottolineare che il contratto di conto corrente è stato aperto nel 2010.
L'Istituto di credito risulta aver applicato il regime di capitalizzazione trimestrale tanto per gli interessi attivi che per quelli passivi, ossia nel rispetto della condizione di reciprocità.
La disciplina negoziale che ne risulta è, quindi, pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120 T.U. e art. 2 della delibera CICR (che richiede esclusivamente la medesima periodicità della capitalizzazione, cioè della chiusura periodica del conto) e correttamente il CTU non ha proceduto allo scomputo di alcun interesse, quanto meno sino al 31.12.2013.
Invero, il quadro normativo in tema di anatocismo risulta nuovamente mutato a decorrere dall'01.01.2014.
Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è stato modificato dalla L. n.
147/2013 (legge di stabilità per il 2014) nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione.
La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il Legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
È stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di
Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla
Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000
e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'01.01.2014.
Il CTU, quindi, ha applicato la capitalizzazione semplice per gli interessi, a partire dall'01.01.2014
a 22.07.2016.
Nulla, poi, il CTU ha avuto da rilevare circa l'applicazione di tassi d'interesse e altre spese od oneri applicati dalla perché tutti rispettosi di quanto pattuito, ab origine, con i contratti di CP_2 accensione dei rapporti.
In merito alle c.m.s., invece, pur non essendo queste pattuite, non risultano essere state liquidate dalla in relazione al rapporto di conto corrente n. 5692. CP_2
Al contrario, e con riguardo alle commissioni utilizzi oltre disponibilità fondi, queste sono state espunte dai conteggi finali, proprio perché non risultano essere state oggetto di puntuale pattuizione contrattuale, con conseguente nullità della clausola de qua, ai sensi e per l'effetto dell'art.117 bis
TUB.
A fronte di tali verifiche, infine, il Perito ha operato un conteggio finale del saldo debitore del c/c n.
5692, pari a € 71.919,90, in luogo di € 84.054,08 ingiunti dalla Banca.
Tuttavia, risulta una contestazione della parte attrice relativa all'esercizio dello ius variandi nel corso del rapporto.
L'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
E' importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B.
(D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali
è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n.
248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
Pertanto, la contestazione della parte attrice risulta fondata poiché l'esercizio dello ius variandi, pur pattuito contrattualmente, non è stato esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 118 TUB, con conseguente saldo debitore ricalcolato dallo stesso CTU pari ad € 67.625,36.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, questo Tribunale ritiene che il decreto ingiuntivo n. 3427 del 9.02.2017, emesso dal Tribunale di Roma, vada revocato, in accoglimento della opposizione proposta da il quale, tuttavia, va condannato al pagamento, in CP_1 favore di di € 67.625,36, oltre interessi legali sino al saldo. Controparte_2
Attesa la reciproca soccombenza, appaiono sussistenti i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono porsi definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuna.”.
§ 2 — Ha proposto appello rappresentata da quale cessionaria Parte_1 Parte_2 del credito di , contestando la sentenza di primo grado sotto Controparte_2 vari profili e chiedendo “ in accoglimento del presente gravame, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa conferma della condanna al pagamento del saldo del conto corrente azionato nella misura verificata dal CTU, condannare (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._2 il 16.12.1969 a pagare alla in relazione al rapporto anticipi fatture n. Parte_1
63356310.81 intrattenuto presso la medesima Filiale n. 8633 – Agenzia n. 33 di Roma della Banca, la somma di Euro 121.239,81=, ovvero la minor somma indicata nella CTU espletata in primo grado pari ad Euro 97.111,98=, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 26.7.2016 al soddisfo”.
Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
Entrambe le parti hanno depositato le autorizzate note conclusionali anticipate.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi. § 3.1 — Col primo motivo la società appellante lamenta “ERRATA VALUTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE IN ATTI- VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 C.C.” deducendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere necessario (ai fini della prova del credito sul conto anticipi) il deposito di estratti di conto corrente, perché “ contrariamente a quanto accade per i rapporti di conto corrente, per calcolare il saldo debitore non vi è alcuna necessità di produrre estratti conto analitici che in realtà, proprio per la struttura del rapporto, neppure esistono!”.
Secondo l'appellante, dunque, sarebbe stato sufficiente – per il riconoscimento del proprio credito pari ad Euro 121.239,81 o in subordine Euro 97.111,98 – il contratto quadro ed i documenti sui singoli anticipi (nove) rimasti insoluti segnatamente indicati (nelle note di trattazione scritta) dal n. 67 al n.
75.
§ 3.2 — Col secondo motivo la società appellante si duole della VIOLAZIONE DELL'ART. 115
C.P.C. avendo il primo giudice errato nel non tener conto che l'erogazione degli anticipi concessi e l'essere i medesimi rimasti insoluti era circostanza pacifica tra le parti, con conseguente nel ritenere non provato il credito anche per il conto anticipi.
§ 4 — L'appello è infondato.
I motivi di gravame possono essere unitamente delibati.
Orbene, il devoluto – come si evince dalle doglianze sopra riportate – ha per oggetto esclusivamente il credito (originariamente azionato da con ricorso monitorio) pari Controparte_2 ad Euro 121.239,81 (poi rideterminato dal CTU in Euro 97.111,98) relativo alle operazioni anticipo fatture del detto conto anticipi , rispetto al quale il Tribunale , come si evince dalla sopra riportata motivazione testuale, ha ritenuto di dover escludere la prova visto che la documentazione contabile prodotta dalla banca per questo singolo conto era parziale e non completa sin dall'instaurazione del rapporto.
Posto che l'appellante odierna non impugna la statuizione sulla ripartizione dell'onere probatorio e che, quindi, resta fermo il principio che era onere della banca (attore sostanziale) allegare e provare i fatti costitutivi del credito originariamente azionato, è evidente che il Tribunale ha ritenuto che la sola produzione di un documento contabile che ricostruisce solo 9 operazioni anticipi (su non si sa quante altre complessivamente a decorrere dal 5 novembre 2010, data di inizio di questo rapporto bancario) individuate (in verità solo nelle note di trattazione scritta) dal n. 67 al n. 75 (si evince anche dalla documentazione allegata nel fascicolo monitorio) non sia sufficiente per un'adeguata ricostruzione del movimento dare/avere tra le parti.
La tesi della parte appellante – secondo la quale non esisterebbero estratti conto per i conti anticipi – seppur suggestiva è in primo luogo in contraddizione con la stessa produzione documentale della banca in sede monitoria (di qui l'inconferenza, nel caso concreto, della giurisprudenza citata nelle note finali dalla banca) e, in secondo luogo, non corretta proprio sotto il profilo contabile, atteso che anche a voler partire dagli addebiti sul conto corrente ordinario, vi è sempre necessità di trovare il riscontro documentale/contabile dell'origine dell'operazione (vale a dire l'anticipo), rimanendo del tutto irrilevante che quel conto (anticipi) non possa mai avere un saldo attivo.
Si tratta, cioè, di dover effettuare un doveroso controllo incrociato tra i dati dei due conti, profilo che evidentemente sfugge a parte appellante nonostante il Tribunale lo abbia ampiamente evidenziato. Non è poi neppure rispondente alla realtà processuale che l'odierno appellato non abbia contestato l'erogazione degli anticipi concessi e l'essere questi rimasti insoluti.
In realtà, l'opponente ha sempre contestato il credito invocando la necessaria prova concreta del credito della banca (che aveva appunto l'onere di dare riscontro): la produzione solo parziale (a scelta, cioè, della banca attrice) di alcune di quelle operazioni, senza fornire riscontro per l'intero periodo non ha messo il debitore neppure nelle condizioni di poter far valere quei fatti rilevanti ex art. 2697 comma 2 C.C.
Di qui, pertanto, la reiezione dell'appello.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri massimi (per l'impegno provocato con particolare riguardo alla documentazione da esaminare) e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.382,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 2.765,00
Fase decisionale, valore massimo: € 2.867,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 8.715,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 12.424/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 8.715,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore