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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 465/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 4.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, al Vico I Crotone 25, presso lo studio dell'Avv. PANGALLO
ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che con intimazione n. 09420249015017371/000, notificata in data 30.01.2025, l' , in nome e per conto Controparte_2
dell' , gli intimava tra le altre il pagamento della somma di € 2.750,29 CP_1
a titolo di contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale, per come risultante dall'avviso di addebito n. 39420160004439473000; dedotto che con sentenza n. 289/2022, pubblicata in data 07.04.2022 all'esito del procedimento RGN 2645/2017, passata in giudicato, il Tribunale di aveva definitivamente accertato la non debenza del credito portato dall'avviso di addebito n. 39420160004439473000; concludeva chiedendo “Piaccia all'On. Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità / illegittimità / illiceità della intimazione di pagamento n. 09420249015017371/000, limitatamente alla parte afferente l'avviso di addebito n. 39420160004439473000, con ogni conseguenza di legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' rappresentando di aver richiesto alla sede di CP_1
Roma, in quanto competente, di disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420160004439473000, non risultando effettivamente dovute le somme dallo stesso portate.
Successivamente, in data 20.5.2025, l' provvedeva a depositare il CP_1
provvedimento di sgravio delle somme portate dall'AVA menzionato.
La causa all'odierna è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'Ente creditore proceduto allo sgravio delle somme
Pag. 2 di 5 portate dall'avviso di addebito n. 39420160004439473000, oggetto di contestazione.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974;
1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe
Pag. 3 di 5 improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Ebbene osserva il giudicante come le spese di lite cui è tenuta la parte resistente debbano essere compensate per la metà essendosi quest'ultima diligentemente attivata, mediante lo sgravio delle somme in data antecedente alla celebrazione della prima udienza e, segnatamente, in data
16.5.2025, evitando così le lungaggini del giudizio. La residua metà segue
Pag. 4 di 5 le regole della soccombenza e viene liquidata nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla refusione della metà delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in tale misura ridotta in euro 446,00 oltre spese generali 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
c) compensa tra le parti la residua metà delle spese di lite.
Locri, 04/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 465/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 4.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, al Vico I Crotone 25, presso lo studio dell'Avv. PANGALLO
ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che con intimazione n. 09420249015017371/000, notificata in data 30.01.2025, l' , in nome e per conto Controparte_2
dell' , gli intimava tra le altre il pagamento della somma di € 2.750,29 CP_1
a titolo di contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale, per come risultante dall'avviso di addebito n. 39420160004439473000; dedotto che con sentenza n. 289/2022, pubblicata in data 07.04.2022 all'esito del procedimento RGN 2645/2017, passata in giudicato, il Tribunale di aveva definitivamente accertato la non debenza del credito portato dall'avviso di addebito n. 39420160004439473000; concludeva chiedendo “Piaccia all'On. Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità / illegittimità / illiceità della intimazione di pagamento n. 09420249015017371/000, limitatamente alla parte afferente l'avviso di addebito n. 39420160004439473000, con ogni conseguenza di legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' rappresentando di aver richiesto alla sede di CP_1
Roma, in quanto competente, di disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420160004439473000, non risultando effettivamente dovute le somme dallo stesso portate.
Successivamente, in data 20.5.2025, l' provvedeva a depositare il CP_1
provvedimento di sgravio delle somme portate dall'AVA menzionato.
La causa all'odierna è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'Ente creditore proceduto allo sgravio delle somme
Pag. 2 di 5 portate dall'avviso di addebito n. 39420160004439473000, oggetto di contestazione.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974;
1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe
Pag. 3 di 5 improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Ebbene osserva il giudicante come le spese di lite cui è tenuta la parte resistente debbano essere compensate per la metà essendosi quest'ultima diligentemente attivata, mediante lo sgravio delle somme in data antecedente alla celebrazione della prima udienza e, segnatamente, in data
16.5.2025, evitando così le lungaggini del giudizio. La residua metà segue
Pag. 4 di 5 le regole della soccombenza e viene liquidata nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla refusione della metà delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in tale misura ridotta in euro 446,00 oltre spese generali 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
c) compensa tra le parti la residua metà delle spese di lite.
Locri, 04/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 5 di 5