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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 362/2020 vertente
TRA
, (C.F.: ), con l'avv. GALEANI STEFANO E_ C.F._1
Appellante
E
Controparte_1 (C.F.: ), in persona del Direttore Generale, con l'Avv.
[...] P.IVA_1
MONICA VIARENGO.
Appellata
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la E_ sentenza n. 14934/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato le domande principali;
ha dichiarato l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la regolarizzazione sul piano amministrativo della propria situazione abitativa ed al reperimento di un alloggio;
ha condannato parte ricorrente al rimborso in favore dell' CP_2 di elle spese di lite che si sono liquidate in euro 1.200,00, per compensi professionali, CP_1 oltre accessori di legge, se dovuti come per legge
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione avverso decreto di rilascio (prot. 19751 del 28.2.2017) di Alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in al Viale P. Togliatti n.108, scala Q, int.3, di proprietà dell'Ater, regolarmente CP_1 notificato, la signora ha convenuto in giudizio l'Ater del Comune di E_ CP_1 per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla permanenza nell'alloggio, per essere subentrata nello stesso ai sensi della normativa regionale vigente, previa disapplicazione del 1 decreto di rilascio da considerarsi illegittimo, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' opponendosi e contestando CP_2 quanto ex adverso dedotto ed instando per il rigetto. In assenza di richieste istruttorie, trattandosi di causa documentale, il giudizio è stato deciso in data odierna all'esito della discussione.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita. Invero la materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale. In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato. La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario. La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione, Le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U.23.6.2005 n. 13459).
A parere delle S.U. Civili, in conformità a una tale – ormai costante – ricostruzione, la giurisdizione del Giudice amministrativo si può configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione, che è di natura pubblicistica, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione. La giurisdizione del Giudice amministrativo, invece, non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione. In questa fase, infatti, non vi sono atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma provvedimenti, variamente definiti di revoca, decadenza o risoluzione, i quali si configurano come atti di valutazione delle obbligazioni assunte dall'assegnatario al momento dell'assegnazione. Gli atti della seconda fase, in definitiva, non incidono sulla posizione di diritto soggettivo che deve essere riconosciuta all'assegnatario e le controversie relative rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario. È stato così sancito (v. S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095; conf. S.U. ord. 16.1.2007 n. 758) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico. È stato – ancora – ritenuto
(v. S.U. 12.6.2006 n. 13527) rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio, fondata sulla deduzione della qualità di ospite dell'assegnatario e sulla negazione che quest'ultimo avesse abbandonato l'alloggio. Sempre nella giurisdizione del giudice ordinario è stato, ulteriormente, affermato (v. S.U. ord.
2 16.1.2007 n. 757) rientrare la controversia avente ad oggetto il diritto al subingresso nel rapporto di assegnazione del terzo familiare, per effetto di espressa previsione legislativa regionale, in presenza di alcune condizioni riguardo alle quali manca qualsiasi vantazione discrezionale della Pubblica Amministrazione. E così pure, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Da ultimo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie che non attengono alla fase di formazione dell'atto autoritativo dell'amministrazione e, dunque, per quelle, non autoritative, successive al provvedimento di assegnazione. Rientra, ancora, nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 1035 del 1972, per non essersi l'assegnatario presentato per la stipula del contratto di locazione e per non aver occupato l'alloggio (v. S.U. ord. 16.1.2007 n. 755; S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095). Su tale base, è di tutta evidenza che la controversia in esame postula il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario (v. espressamente, Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 25 settembre – 23 novembre 2012, n. 20727, in simile fattispecie), contestando l'attuale ricorrente la legittimità dei provvedimenti di rilascio dell'immobile, avendo avanzato le altre pretese in termini di diritto soggettivo. Sussiste, poi, la legittimazione passiva dell' riguardo alla domanda di accertamento del diritto CP_2 all'assegnazione dell'alloggio. IV. L'azione va riqualificata come di accertamento negativo dei presupposti e requisiti per l'emissione del decreto di rilascio con conseguente annullamento del medesimo. Le doglianze che si compendiano in censure di natura formale di illegittimità od invalidità, nel campo del diritto amministrativo, del decreto di rilascio dell'alloggio sono inconferenti ed inammissibili sul piano della cd. possibilità giuridica poiché – per pacifica giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa – i provvedimenti adottati dall' variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, CP_2 non costituiscono espressione di una ponderazione dell'interesse pubblico e di raffronto con quello privato bensì configurano atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti prescritti dalla legge. Ne consegue che la cognizione della controversia in esame non potrebbe condurre all'accertamento della violazione di principi e norme in tema di procedimento amministrativo, la cui inosservanza non inficia la validità e l'efficacia dell'atto, e per tale via alla disapplicazione od alla riforma e/o cassazione di un atto amministrativo provvedimentale. Il giudizio può postulare, se mai, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una situazione di occupazione abusiva dell'alloggio, in conseguenza della cessione parziale dell'alloggio assegnato, quale condizione positiva prevista per l'emissione di un decreto di rilascio ovvero negativa ricorrendo il diritto non affievolito alla assegnazione, il diritto alla conservazione della detenzione dell'alloggio od il diritto all'abitazione di un alloggio di edilizia pubblica a titolo di subentro od a titolo di ampliamento od in virtù di una assistenza domiciliare autorizzata. La diffida dell'occupante abusivo ed il conseguente ordine di rilascio dell'immobile ex artt. 18 del d.p.r. n. 1035 del 1972 e 15 della Legge Regione Lazio n.12 del 1999 si ricollegano, più propriamente, a compiti di gestione del patrimonio abitativo attribuiti all' di ed assegnati al CP_2 CP_1 Dirigente Generale in virtù della Legge Regione Lazio n. 30 del 2002. Con l'art. 95 del d.p.r. n. 616 del 1977 e l'art. 55 della legge n. 457 del 1978 il legislatore ha, del resto, sottratto agli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ogni potestà amministrativa riguardante l'assegnazione degli alloggi e l'emissione dei provvedimenti successivi alla stessa, potestà che è trasferita ai Comuni. Gli artt. 4 e 5 della Legge Regione Lazio n.12 del
2000 hanno ribadito quanto disposto dalla normativa nazionale attribuendo ai Comuni le
3 funzioni amministrative riguardanti l'assegnazione degli alloggi di e.r.p., compresa quella di emettere i provvedimenti di decadenza, mentre all'Ater è attribuita esclusivamente la gestione tecnico amministrativa ed economica del patrimonio. Invero la L. R. Lazio n. 30 del 2002, istitutiva delle ha individuato il legale rappresentante degli Enti Gestionali CP_2 nella persona del Direttore Generale anziché nel Presidente dell'Ente. Il decreto di rilascio ex art. 18 DPR 1035/1972 attiene a compiti meramente gestionali del patrimonio abitativo propri dell' , ragion per cui, la competenza attiene al Legale Rappresentante CP_2 individuato nella figura del Direttore Generale. Da qui la piena legittimità dei decreti di rilascio emessi dal Direttore Generale dell'Ater di In proposito il Consiglio di Stato CP_1 (con sentenza 5882/2013) ha stabilito che: “Dato che né la normativa istitutiva dell' e CP_2 neppure nessun'altra disposizione regionale sopravvenuta in materia preveda una qualche competenza del Presidente in materia di rilascio di alloggi, deve escludersi la persistenza di una sua competenza al riguardo. Essendo da tempo state emanate le disposizioni regionali, infatti, non è più assolutamente configurabile alcuna ultrattività dell'art. 18 del d.P.R. n.
1035/1972. Del resto, la ricordata normativa regionale concernente l'abolizione dell' e CP_3 la sua trasformazione in azienda comunale, è perfettamente coerente con i principi generali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che ha distinto le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite agli organi di governo degli enti, da quelle gestionali, definitivamente assegnate ai vertici della struttura organizzativa e dunque, per i provvedimenti in questione, alla Direzione generale. Dovendo quindi ricostruire il quadro istituzionale si deve rilevare come l'art. 11 della L.R. n. 30/2002 attribuisce al Direttore
Generale una duplice competenza rispettivamente: - all'adozione di "ogni altro atto di carattere gestionale che non rientri nell'ambito dell'incarico conferito ai dirigenti" (lett. "f);
- “al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture, definendo funzioni e competenze” (lett. d. n. 2); In conseguenza: - il provvedimento di rilascio dell'alloggio costituisce un atto di gestione - discrezionale quanto all'an, al quomodo ed al quando - che in base alla L.R. è di competenza del Direttore Generale;
- la norma regionale lascia poi al Direttore Generale la facoltà, nell'ambito dei suoi poteri di organizzazione, di individuare il
Dirigente responsabile degli adempimenti specifici dei singoli settori di attività, tra cui quello competente alla sottoscrizione della diffida che deve precedere l'emanazione dell'impugnato decreto di rilascio. Legittimamente quindi il Direttore Generale dell'Ater, nell'ambito delle sue funzioni di gestione e di vigilanza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica affidati alla sua competenza dalla legge regionale, provvede a disporre il rilascio dell'alloggio occupato abusivamente”. A tali valutazioni ha ampiamente aderito il Tribunale di Roma, sezione sesta civile (v., ex multis, sentenza n. 7604 del 2017, est. Nardone). IV. Sia l'opposizione sia l'azione di accertamento non sono meritevoli di accoglimento. La signora asserisce di non aver occupato abusivamente sine titulo l'immobile sito in Pt_1 al Viale P.Togliatti n.108m, scala Q, int.3, avendo ella agito in perfetta buona fede;
CP_1 essendo titolare di un reddito minimo e priva di abitazione;
essendo convivente more uxorio del legittimo assegnatario;
trovandosi nella difficoltà di reperire un'abitazione alternativa, adeguata, in cui crescere la propria famiglia. Contrariamente agli assunti attorei, non può ritenersi che il privato istante abbia la disponibilità in ragione dell'esistenza di un contratto di fatto intercorrente tra la e l'Ater. E' incontroverso (e risulta per tabulas oltre che Pt_1 ammesso) che la ricorrente non sia assegnataria dell'alloggio e sia entrata in esso senza alcun titolo. L'ingresso della predetta nell'abitazione non determina, infatti, automaticamente alcun subentro ma è oggetto di verifica da parte dell'ente a cui, peraltro, avrebbe dovuto essere comunicato. Aggiungasi che nel caso che ci occupa alcuna richiesta di ampliamento risulta essere stata presentata da né l'inserimento della sig.ra nei CP_4 Pt_1 censimenti annuali vale a surrogare una richiesta di ampliamento. Come si legge in Cass. Civ. Sez. III, n. 6016 del 13.3.2018, infatti, l'indicazione in censimento o l'inserimento del soggetto nella scheda relativa all'immobile per determinare la legittimità al subentro in
4 quanto ospite non temporaneo come anche il pagamento dei canoni di locazione come corrispondenti al numero degli occupanti effettivi “non possono tenere il luogo del procedimento amministrativo all'interno del quale l'ente deve poter accertare la sussistenza dei presupposti per il diritto all'ampliamento del nucleo familiare dell'originaria assegnatario”, giacché un soggetto diviene assegnatario o subentra regolarmente nell'assegnazione solo a seguito di espresso riconoscimento dell'Ater, la quale provvede a regolarizzare la posizione qualora vi siano i presupposti, tra i quali rientra inevitabilmente il riconoscimento della qualità del soggetto di appartenente al nucleo familiare (originario o ampliato). Non ricorre alcuna delle condizioni per il subentro né la situazione personale dell'istante può legittimare l'elusione della procedura amministrativa per l'assegnazione dell'alloggio. Nella fattispecie non ricorrono, infatti, i presupposti per potersi dire realizzato in assenza di contratto di locazione e di dichiarazione di ampliamento del nucleo familiare da parte dell'assegnatario, il diritto al subentro nell'assegnazione da parte dell'interessato ex art. 11, comma quinto, della legge regionale del Lazio n. 12 del 1999. Né sussiste alcuna delle condizioni previste dalla legislazione in materia di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per ritenere la parte ricorrente legittimata all'occupazione. Invero, un rapporto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica può essere costituito, mediante contratto (art. 1321 c.c.), solo in conformità a un provvedimento di assegnazione, emesso ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 1035 del 1972 ed in favore di un soggetto che abbia i requisiti di cui all'art. 11 della Legge della Regione Lazio n. 12 del 1999. Nel caso in esame, alcun valido provvedimento è stato assunto in capo alla ricorrente né si apprezzano le condizioni che, a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999, danno titolo al subentro nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica od alla voltura. Segnatamente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione Lazio 6-81999, n. 12, «in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo
11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5». A sua volta, il comma 4 dello stesso articolo di legge regionale stabilisce che «per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina» in taluni casi… purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza». Qui si assume solamente la residenza nell'immobile senza che sia stata prodotta alcuna istanza di ampliamento e di autorizzazione all'ingresso nell'alloggio, senza che la norma preveda altra condizione che il possesso, in capo al mero convivente per ragioni di assistenza morale e materiale. Invero perché si determini l'ampliamento, ai fini del subentro nell'assegnazione, incombendo sull'interessato l'onere della prova di tale possesso. Ciò che, nel caso in esame, non è stato fornito. Va da sé che la IG.ra non apparteneva al nucleo Pt_1 familiare di alcun precedente assegnatario sin dall'origine o come ampliato per legge e non si trovava in alcuno dei rapporti elencati in detta disposizione (matrimonio, convivenza more uxorio, accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
affidamento di minori;
rientro dei figli) con l'assegnatario. Ne deriva che alcun legittimo affidamento poteva riporre la ricorrente nella sussistenza di un proprio diritto al subentro. L'ingresso nell'abitazione non è stato comunicato all'ente gestore, secondo quanto prescritto dal comma 5 dello stesso art. 12 cit. e la stessa non ha presentato alcuna istanza di regolarizzazione della propria posizione amministrativa e contrattuale. In definitiva deve escludersi che parte attrice abbia titolo a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio. Il subentro non è poi ammesso se non in favore dell'assegnatario deceduto ovvero in favore se non di colui che, in vita, abbia ritualmente dismesso e riconsegnato l'immobile all'Ater in conseguenza di sentenza di separazione, scioglimento e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi. Ciò che non è avvenuto nel caso in esame. Quanto, poi, all'invocato “diritto alla casa”, esso non può voler
5 dire diritto di occupare arbitrariamente, sine titulo, un immobile di proprietà aliena, men che meno di proprietà pubblica: nessuna norma costituzionale, né di legge ordinaria, né alcuna convenzione internazionale consente che si possa ledere la proprietà altrui, la quale, anzi, è oggetto di garanzia costituzionale (art. 42 Cost.), oltre ché della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 1 del Protocollo addizionale n. 1: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale»), in via generale ed ancor più quando trattasi di proprietà pubblica di alloggi di «edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate» (art. 2 legge regionale 6-8-1999, n. 12). E' pur vero che la Corte costituzionale ha riconosciuto «un diritto all'abitazione» (o «alla casa»), quale «diritto sociale fondamentale» (sentenza 23-5-2008, n. 166; sentenza 19- 11-1991, n. 419; sentenza 25-2-1988, n. 217; sentenza 7-4-1988, n. 404; sentenza 25-2-1988, n. 217), che è riconducibile «fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione» (ordinanza 26-2-2010, n. 76), ed è «riscontrabile nell'art. 25 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale della Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881)» (sentenza 7-4-
1988, n. 404); ma ha al tempo stesso affermato che tale diritto deve essere soddisfatto
(«anche se nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie») – da parte dei pubblici poteri (sentenza 25-2-1988, n. 217) – mediante «un servizio pubblico» – quello, appunto, dell'edilizia residenziale pubblica – «deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (sentenza 11-6-2014, n. 168; sentenza 21-3-2007, n. 94; sentenza
7-12- 1994, n. 417; sentenza 25-2-1988, n. 217), in adempimento di un «dovere, gravante sulla collettività» (sentenza 5-6-2000, n. 176; sentenza 17-2-1987, n. 49), «al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)» (sentenza 11-6-2014, n. 168), e che il concreto soddisfacimento di tale diritto viene assicurato, attribuendo ai soggetti appartenenti a categorie particolarmente disagiate «una posizione preferenziale» nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, «compatibilmente con la effettiva disponibilità di alloggi nei diversi territori» (sentenza 23-5-2008, n. 166). Il diritto alla casa, perciò, non può tradursi nel diritto di occupare, arbitrariamente, ossia in mancanza di un apposito titolo abilitativo, costituito da un provvedimento amministrativo di assegnazione, ovvero di una specifica posizione legittimante, prevista dalla legge, un alloggio pubblico a proprio piacimento, ancorché l'occupante abbia i requisiti soggettivi di accesso al beneficio. Non da ultimo lo stato di necessità può valere come esimente della responsabilità penale, e, sul piano civilistico, al fine di esonerare da responsabilità per danni
(art. 2045 c.c.), ma non dà titolo ad un diritto soggettivo di occupare un immobile altrui. Al lume delle considerazioni sinora diffuse, non sussistendo il diritto del ricorrente ad ottenere od a subentrare nell'assegnazione o, comunque, a detenere l'alloggio in questione, le domande principali esperite vanno disattese ed il decreto di rilascio deve essere confermato, previa declaratoria di rigetto della domanda sollevata da parte attrice. La necessità che i contratti stipulati da una pubblica amministrazione rivestano la forma scritta esclude la possibilità che si sia ingenerato un qualche legittimo affidamento. L'eventuale sussistenza dei requisiti reddituali per l'assegnazione appare del tutto irrilevante nella presente sede necessitando l'esperimento dell'ordinario iter amministrativo per l'assegnazione, anche in regolarizzazione, col peculiare procedimento di competenza dell' . La domanda tesa, CP_2 in sostanza, ad ottenere una regolarizzazione sul piano amministrativo della propria situazione abitativa ed a reperire un alloggio, va dichiarata inammissibile per difetto della condizione dell'azione data dalla cd. possibilità giuridica. Come ha chiarito il giudice della
6 giurisdizione (Cass. civ., S.U., 8 marzo 2012, n. 3623), l'opposizione proposta da parte dall' occupante e rivolta a sostenere la sussistenza dei requisiti per conseguire la regolarizzazione del rapporto, si ricollega ad una posizione non di diritto soggettivo ma di interesse legittimo,
e spetta di conseguenza alla cognizione del giudice amministrativo, poiché la suddetta regolarizzazione rientra nei poteri pubblicistici dell'ente, in esito ad un procedimento amministrativo analogo a quello di assegnazione dell'immobile (T.A.R. Lazio, Roma, Sez.
III, sentenza 29 ottobre 2013 n. 9248). La disciplina di cui alla legge n. 431 del 1998 non è, del resto, applicabile agli alloggi dell'edilizia economica e popolare ex art. 1, comma 2,lett. B della citata normativa così come previsto, in precedenza, dall'art. 26 della legge n. 392 del
1978. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come d'ufficio, ai sensi del d.m. n. 55 e succ. mod. del 2014, con applicazione dei minimi tariffari.”
3.- ha proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, E_ mentre l ha Controparte_5 chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.- Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in quanto il giudice si sarebbe erroneamente soffermato sul tema della giurisdizione non oggetto di controversia.
Il motivo è privo di pregio.
La preliminare e corretta ricostruzione del Tribunale in ordine al riparto di giurisdizione – questione peraltro rilevabile d'ufficio – non inficia la decisione impugnata in quanto attiene all'esame di una questione ad essa pregiudiziale.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione perché il Giudice avrebbe fatto riferimento a circostanze mai dedotte in giudizio;
il giudice avrebbe confuso l'ampliamento con il subentro, in quanto l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario si verificherebbe a seguito di instaurazione della convivenza more uxorio ai sensi dell'art. 12 co. 4 L.R. 12/99 e che, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'invocare un contratto di fatto. Il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che l'ampliamento richiede una specifica richiesta, in quanto sarebbe richiesta solo una comunicazione informale e, dunque, anche tramite censimenti anagrafico – reddituali;
pertanto, nessun riconoscimento dell'avvenuto ampliamento sarebbe richiesto. Secondo l'appellante, l'ente si limiterebbe ad accertare, a seguito dell'ampliamento già avvenuto, se si sono verificate cause di decadenza. Con il terzo motivo il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non sussistenti le condizioni necessarie per il subentro, in quanto l'ampliamento del nucleo sarebbe stato comunicato attraverso i menzionati censimenti. L'appellante, infatti, adduce che la convivenza more uxorio si porrebbe a fondamento del suo diritto a subentrare nell'assegnazione, senza alcuna elusione della procedura di assegnazione.
Con il quarto motivo la parte deduce l'errore del giudice di primo grado nell'affermare la mancata realizzazione del diritto al subentro nell'assegnazione in assenza di contratto di locazione. Secondo la parte il Tribunale lamenterebbe l'assenza della titolarità del contratto di locazione in capo a , a cui la sarebbe subentrata. CP_4 Pt_1
Con il quinto motivo l'appellante contesta quanto affermato dal Tribunale sulla necessità di un'istanza di ampliamento;
al contrario ritiene sufficiente una comunicazione effettuata in qualunque modo. La parte censura il riferimento all'assistenza morale e materiale in quanto già insite nella convivenza more uxorio. Il giudice di primo grado avrebbe errato
7 nell'escludere la sussistenza di una convivenza more uxorio tra la e che Pt_1 CP_4 sarebbe accertata anche dal Tribunale del Riesame
Detti motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, vertendo sul diritto dell'odierna appellante al subentro nell'immobile sito in al Viale CP_1 P. Togliatti n.108, scala Q, int.3, di proprietà dell' CP_2
La Legge regionale n. 12/1999 e, in particolare, l'art. 12 al comma 1 espressamente prevede:
“ Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.”. Successivamente, ai commi 4 e 5 del predetto articolo si sancisce che “
4. Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente.
5. L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente gestore.”.
Alla luce delle disposizioni in esame, l'appello non è fondato.
A seguito di legittima assegnazione, l'originario contratto di locazione prevedeva come parte il sig. . In data 11.05.2010, l' ha dato atto dell'avvenuto ampliamento Parte_2 CP_2 del nucleo familiare con l'ingresso del figlio . In data 08.07.2011 decedeva il CP_4
e, dunque, l'immobile continuava ad essere legittimamente occupato dal di Parte_2 lui figlio, già presente nel nucleo familiare. In data 19.01.2012 la trasferiva la propria Pt_1 residenza all'interno dell'immobile in oggetto;
successivamente, nel mese di ottobre 2012 il lasciava l'immobile che continuava ad essere occupato dalla CP_4 Pt_1
Questa Corte rileva innanzitutto, in fatto, che non vi è prova della sussistenza della convivenza more uxorio posta a fondamento della domanda dell'appellante. Infatti, il periodo di convivenza risulta esiguo, di circa dieci mesi (si tratterebbe del periodo che va da gennaio 2012 ad ottobre 2012). Peraltro, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, in sede penale il Tribunale del Riesame non ha accertato la sussistenza della convivenza ma ha affermato che “sulla base degli accertamenti compiuti non par dubbio che l'indagata sia entrata in possesso dell'immobile in quanto ospitata da e quindi con il consenso CP_4 del legittimo possessore (…)”. La mera temporanea convivenza, comprovata dal certificato di residenza, in assenza di comunicazione all'Ente non è idonea a radicare il diritto al subentro in capo all'odierna appellante.
Come chiarito dalla Suprema Corte, difatti, (Cass. Sez.3, ordinanza n. 34161 del 2019) «In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di uno dei soggetti indicati nell'art. 12, comma 4, della l.r. Lazio n. 12 del 1999 deve essere immediatamente comunicato, ai sensi del successivo comma 5, all'ente gestore, affinché quest'ultimo possa verificare, nei successivi tre mesi, che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione; ne consegue che, in caso di mancata comunicazione, come in quello - normativamente previsto - di comunicazione non veritiera, tale ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro all'assegnatario medesimo
8 nel rapporto locatizio». Risponde, difatti, ad «elementare canone logico di interpretazione ed è pienamente condivisibile l'assunto […] secondo cui a maggior ragione deve ritenersi ostativa al prodursi di tali effetti la totale omissione di tale comunicazione (Cass. sez. 3, Sentenza n. 549 del 11/01/2023).
Nel caso di specie, quindi, non solo non vi è mai stato un provvedimento di ampliamento del nucleo familiare in favore della ma non risulta neanche una rituale richiesta rivolta Pt_1 all'Ente gestore da parte dell'assegnatario. Né può rilevare a tal fine la dichiarazione di residenza della in quanto avente come destinatario un soggetto terzo rispetto al rapporto Pt_1 locativo.
In conclusione, i motivi sono infondati e vanno rigettati.
Con il sesto motivo la parte lamenta il richiamo del giudice di prime cure al diritto alla casa e allo stato di necessità in quanto mai sostenuti dalla parte. Inoltre, deduce l'erroneo richiamo ai requisiti reddituali richiesti per regolarizzare l'iter amministrativo per l'assegnazione; il thema decidendum sarebbe il preteso diritto della a subentrare nella locazione quale Pt_1 convivente more uxorio del precedente assegnatario. Peraltro, la parte afferma la competenza del in ordine all'iter di assegnazione sia ordinario che in regolarizzazione, mentre CP_1 all' competerebbe la materia dei subentri. CP_2
Il motivo è privo di pregio e deve essere rigettato stante la connessione con i precedenti motivi.
Non vi è dubbio che il thema decidendum sia il preteso diritto dell'appellante al subentro e come tale è stato affrontato dal giudice di prime cure, mentre le considerazioni sul diritto alla casa e sullo stato di necessità effettuate dal Tribunale sono da intendersi quali argomenti ad abundatiam per escludere oltre il diritto rivendicato dall'appellante, anche l'eventuale diritto ad ottenere l'alloggio, non come soggetto subentrante ma come titolare dei requisiti richiesti dalla normativa al fine dell'assegnazione.
5.- In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere rigettato. E_
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 14934/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, così E_ provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata E_
, che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 1.458,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 3.4.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 362/2020 vertente
TRA
, (C.F.: ), con l'avv. GALEANI STEFANO E_ C.F._1
Appellante
E
Controparte_1 (C.F.: ), in persona del Direttore Generale, con l'Avv.
[...] P.IVA_1
MONICA VIARENGO.
Appellata
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la E_ sentenza n. 14934/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato le domande principali;
ha dichiarato l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la regolarizzazione sul piano amministrativo della propria situazione abitativa ed al reperimento di un alloggio;
ha condannato parte ricorrente al rimborso in favore dell' CP_2 di elle spese di lite che si sono liquidate in euro 1.200,00, per compensi professionali, CP_1 oltre accessori di legge, se dovuti come per legge
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione avverso decreto di rilascio (prot. 19751 del 28.2.2017) di Alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in al Viale P. Togliatti n.108, scala Q, int.3, di proprietà dell'Ater, regolarmente CP_1 notificato, la signora ha convenuto in giudizio l'Ater del Comune di E_ CP_1 per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla permanenza nell'alloggio, per essere subentrata nello stesso ai sensi della normativa regionale vigente, previa disapplicazione del 1 decreto di rilascio da considerarsi illegittimo, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' opponendosi e contestando CP_2 quanto ex adverso dedotto ed instando per il rigetto. In assenza di richieste istruttorie, trattandosi di causa documentale, il giudizio è stato deciso in data odierna all'esito della discussione.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita. Invero la materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale. In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato. La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario. La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione, Le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U.23.6.2005 n. 13459).
A parere delle S.U. Civili, in conformità a una tale – ormai costante – ricostruzione, la giurisdizione del Giudice amministrativo si può configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione, che è di natura pubblicistica, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione. La giurisdizione del Giudice amministrativo, invece, non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione. In questa fase, infatti, non vi sono atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma provvedimenti, variamente definiti di revoca, decadenza o risoluzione, i quali si configurano come atti di valutazione delle obbligazioni assunte dall'assegnatario al momento dell'assegnazione. Gli atti della seconda fase, in definitiva, non incidono sulla posizione di diritto soggettivo che deve essere riconosciuta all'assegnatario e le controversie relative rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario. È stato così sancito (v. S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095; conf. S.U. ord. 16.1.2007 n. 758) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico. È stato – ancora – ritenuto
(v. S.U. 12.6.2006 n. 13527) rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio, fondata sulla deduzione della qualità di ospite dell'assegnatario e sulla negazione che quest'ultimo avesse abbandonato l'alloggio. Sempre nella giurisdizione del giudice ordinario è stato, ulteriormente, affermato (v. S.U. ord.
2 16.1.2007 n. 757) rientrare la controversia avente ad oggetto il diritto al subingresso nel rapporto di assegnazione del terzo familiare, per effetto di espressa previsione legislativa regionale, in presenza di alcune condizioni riguardo alle quali manca qualsiasi vantazione discrezionale della Pubblica Amministrazione. E così pure, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Da ultimo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie che non attengono alla fase di formazione dell'atto autoritativo dell'amministrazione e, dunque, per quelle, non autoritative, successive al provvedimento di assegnazione. Rientra, ancora, nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 1035 del 1972, per non essersi l'assegnatario presentato per la stipula del contratto di locazione e per non aver occupato l'alloggio (v. S.U. ord. 16.1.2007 n. 755; S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095). Su tale base, è di tutta evidenza che la controversia in esame postula il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario (v. espressamente, Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 25 settembre – 23 novembre 2012, n. 20727, in simile fattispecie), contestando l'attuale ricorrente la legittimità dei provvedimenti di rilascio dell'immobile, avendo avanzato le altre pretese in termini di diritto soggettivo. Sussiste, poi, la legittimazione passiva dell' riguardo alla domanda di accertamento del diritto CP_2 all'assegnazione dell'alloggio. IV. L'azione va riqualificata come di accertamento negativo dei presupposti e requisiti per l'emissione del decreto di rilascio con conseguente annullamento del medesimo. Le doglianze che si compendiano in censure di natura formale di illegittimità od invalidità, nel campo del diritto amministrativo, del decreto di rilascio dell'alloggio sono inconferenti ed inammissibili sul piano della cd. possibilità giuridica poiché – per pacifica giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa – i provvedimenti adottati dall' variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, CP_2 non costituiscono espressione di una ponderazione dell'interesse pubblico e di raffronto con quello privato bensì configurano atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti prescritti dalla legge. Ne consegue che la cognizione della controversia in esame non potrebbe condurre all'accertamento della violazione di principi e norme in tema di procedimento amministrativo, la cui inosservanza non inficia la validità e l'efficacia dell'atto, e per tale via alla disapplicazione od alla riforma e/o cassazione di un atto amministrativo provvedimentale. Il giudizio può postulare, se mai, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una situazione di occupazione abusiva dell'alloggio, in conseguenza della cessione parziale dell'alloggio assegnato, quale condizione positiva prevista per l'emissione di un decreto di rilascio ovvero negativa ricorrendo il diritto non affievolito alla assegnazione, il diritto alla conservazione della detenzione dell'alloggio od il diritto all'abitazione di un alloggio di edilizia pubblica a titolo di subentro od a titolo di ampliamento od in virtù di una assistenza domiciliare autorizzata. La diffida dell'occupante abusivo ed il conseguente ordine di rilascio dell'immobile ex artt. 18 del d.p.r. n. 1035 del 1972 e 15 della Legge Regione Lazio n.12 del 1999 si ricollegano, più propriamente, a compiti di gestione del patrimonio abitativo attribuiti all' di ed assegnati al CP_2 CP_1 Dirigente Generale in virtù della Legge Regione Lazio n. 30 del 2002. Con l'art. 95 del d.p.r. n. 616 del 1977 e l'art. 55 della legge n. 457 del 1978 il legislatore ha, del resto, sottratto agli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ogni potestà amministrativa riguardante l'assegnazione degli alloggi e l'emissione dei provvedimenti successivi alla stessa, potestà che è trasferita ai Comuni. Gli artt. 4 e 5 della Legge Regione Lazio n.12 del
2000 hanno ribadito quanto disposto dalla normativa nazionale attribuendo ai Comuni le
3 funzioni amministrative riguardanti l'assegnazione degli alloggi di e.r.p., compresa quella di emettere i provvedimenti di decadenza, mentre all'Ater è attribuita esclusivamente la gestione tecnico amministrativa ed economica del patrimonio. Invero la L. R. Lazio n. 30 del 2002, istitutiva delle ha individuato il legale rappresentante degli Enti Gestionali CP_2 nella persona del Direttore Generale anziché nel Presidente dell'Ente. Il decreto di rilascio ex art. 18 DPR 1035/1972 attiene a compiti meramente gestionali del patrimonio abitativo propri dell' , ragion per cui, la competenza attiene al Legale Rappresentante CP_2 individuato nella figura del Direttore Generale. Da qui la piena legittimità dei decreti di rilascio emessi dal Direttore Generale dell'Ater di In proposito il Consiglio di Stato CP_1 (con sentenza 5882/2013) ha stabilito che: “Dato che né la normativa istitutiva dell' e CP_2 neppure nessun'altra disposizione regionale sopravvenuta in materia preveda una qualche competenza del Presidente in materia di rilascio di alloggi, deve escludersi la persistenza di una sua competenza al riguardo. Essendo da tempo state emanate le disposizioni regionali, infatti, non è più assolutamente configurabile alcuna ultrattività dell'art. 18 del d.P.R. n.
1035/1972. Del resto, la ricordata normativa regionale concernente l'abolizione dell' e CP_3 la sua trasformazione in azienda comunale, è perfettamente coerente con i principi generali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che ha distinto le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite agli organi di governo degli enti, da quelle gestionali, definitivamente assegnate ai vertici della struttura organizzativa e dunque, per i provvedimenti in questione, alla Direzione generale. Dovendo quindi ricostruire il quadro istituzionale si deve rilevare come l'art. 11 della L.R. n. 30/2002 attribuisce al Direttore
Generale una duplice competenza rispettivamente: - all'adozione di "ogni altro atto di carattere gestionale che non rientri nell'ambito dell'incarico conferito ai dirigenti" (lett. "f);
- “al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture, definendo funzioni e competenze” (lett. d. n. 2); In conseguenza: - il provvedimento di rilascio dell'alloggio costituisce un atto di gestione - discrezionale quanto all'an, al quomodo ed al quando - che in base alla L.R. è di competenza del Direttore Generale;
- la norma regionale lascia poi al Direttore Generale la facoltà, nell'ambito dei suoi poteri di organizzazione, di individuare il
Dirigente responsabile degli adempimenti specifici dei singoli settori di attività, tra cui quello competente alla sottoscrizione della diffida che deve precedere l'emanazione dell'impugnato decreto di rilascio. Legittimamente quindi il Direttore Generale dell'Ater, nell'ambito delle sue funzioni di gestione e di vigilanza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica affidati alla sua competenza dalla legge regionale, provvede a disporre il rilascio dell'alloggio occupato abusivamente”. A tali valutazioni ha ampiamente aderito il Tribunale di Roma, sezione sesta civile (v., ex multis, sentenza n. 7604 del 2017, est. Nardone). IV. Sia l'opposizione sia l'azione di accertamento non sono meritevoli di accoglimento. La signora asserisce di non aver occupato abusivamente sine titulo l'immobile sito in Pt_1 al Viale P.Togliatti n.108m, scala Q, int.3, avendo ella agito in perfetta buona fede;
CP_1 essendo titolare di un reddito minimo e priva di abitazione;
essendo convivente more uxorio del legittimo assegnatario;
trovandosi nella difficoltà di reperire un'abitazione alternativa, adeguata, in cui crescere la propria famiglia. Contrariamente agli assunti attorei, non può ritenersi che il privato istante abbia la disponibilità in ragione dell'esistenza di un contratto di fatto intercorrente tra la e l'Ater. E' incontroverso (e risulta per tabulas oltre che Pt_1 ammesso) che la ricorrente non sia assegnataria dell'alloggio e sia entrata in esso senza alcun titolo. L'ingresso della predetta nell'abitazione non determina, infatti, automaticamente alcun subentro ma è oggetto di verifica da parte dell'ente a cui, peraltro, avrebbe dovuto essere comunicato. Aggiungasi che nel caso che ci occupa alcuna richiesta di ampliamento risulta essere stata presentata da né l'inserimento della sig.ra nei CP_4 Pt_1 censimenti annuali vale a surrogare una richiesta di ampliamento. Come si legge in Cass. Civ. Sez. III, n. 6016 del 13.3.2018, infatti, l'indicazione in censimento o l'inserimento del soggetto nella scheda relativa all'immobile per determinare la legittimità al subentro in
4 quanto ospite non temporaneo come anche il pagamento dei canoni di locazione come corrispondenti al numero degli occupanti effettivi “non possono tenere il luogo del procedimento amministrativo all'interno del quale l'ente deve poter accertare la sussistenza dei presupposti per il diritto all'ampliamento del nucleo familiare dell'originaria assegnatario”, giacché un soggetto diviene assegnatario o subentra regolarmente nell'assegnazione solo a seguito di espresso riconoscimento dell'Ater, la quale provvede a regolarizzare la posizione qualora vi siano i presupposti, tra i quali rientra inevitabilmente il riconoscimento della qualità del soggetto di appartenente al nucleo familiare (originario o ampliato). Non ricorre alcuna delle condizioni per il subentro né la situazione personale dell'istante può legittimare l'elusione della procedura amministrativa per l'assegnazione dell'alloggio. Nella fattispecie non ricorrono, infatti, i presupposti per potersi dire realizzato in assenza di contratto di locazione e di dichiarazione di ampliamento del nucleo familiare da parte dell'assegnatario, il diritto al subentro nell'assegnazione da parte dell'interessato ex art. 11, comma quinto, della legge regionale del Lazio n. 12 del 1999. Né sussiste alcuna delle condizioni previste dalla legislazione in materia di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per ritenere la parte ricorrente legittimata all'occupazione. Invero, un rapporto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica può essere costituito, mediante contratto (art. 1321 c.c.), solo in conformità a un provvedimento di assegnazione, emesso ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 1035 del 1972 ed in favore di un soggetto che abbia i requisiti di cui all'art. 11 della Legge della Regione Lazio n. 12 del 1999. Nel caso in esame, alcun valido provvedimento è stato assunto in capo alla ricorrente né si apprezzano le condizioni che, a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999, danno titolo al subentro nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica od alla voltura. Segnatamente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione Lazio 6-81999, n. 12, «in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo
11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5». A sua volta, il comma 4 dello stesso articolo di legge regionale stabilisce che «per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina» in taluni casi… purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza». Qui si assume solamente la residenza nell'immobile senza che sia stata prodotta alcuna istanza di ampliamento e di autorizzazione all'ingresso nell'alloggio, senza che la norma preveda altra condizione che il possesso, in capo al mero convivente per ragioni di assistenza morale e materiale. Invero perché si determini l'ampliamento, ai fini del subentro nell'assegnazione, incombendo sull'interessato l'onere della prova di tale possesso. Ciò che, nel caso in esame, non è stato fornito. Va da sé che la IG.ra non apparteneva al nucleo Pt_1 familiare di alcun precedente assegnatario sin dall'origine o come ampliato per legge e non si trovava in alcuno dei rapporti elencati in detta disposizione (matrimonio, convivenza more uxorio, accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
affidamento di minori;
rientro dei figli) con l'assegnatario. Ne deriva che alcun legittimo affidamento poteva riporre la ricorrente nella sussistenza di un proprio diritto al subentro. L'ingresso nell'abitazione non è stato comunicato all'ente gestore, secondo quanto prescritto dal comma 5 dello stesso art. 12 cit. e la stessa non ha presentato alcuna istanza di regolarizzazione della propria posizione amministrativa e contrattuale. In definitiva deve escludersi che parte attrice abbia titolo a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio. Il subentro non è poi ammesso se non in favore dell'assegnatario deceduto ovvero in favore se non di colui che, in vita, abbia ritualmente dismesso e riconsegnato l'immobile all'Ater in conseguenza di sentenza di separazione, scioglimento e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi. Ciò che non è avvenuto nel caso in esame. Quanto, poi, all'invocato “diritto alla casa”, esso non può voler
5 dire diritto di occupare arbitrariamente, sine titulo, un immobile di proprietà aliena, men che meno di proprietà pubblica: nessuna norma costituzionale, né di legge ordinaria, né alcuna convenzione internazionale consente che si possa ledere la proprietà altrui, la quale, anzi, è oggetto di garanzia costituzionale (art. 42 Cost.), oltre ché della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 1 del Protocollo addizionale n. 1: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale»), in via generale ed ancor più quando trattasi di proprietà pubblica di alloggi di «edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate» (art. 2 legge regionale 6-8-1999, n. 12). E' pur vero che la Corte costituzionale ha riconosciuto «un diritto all'abitazione» (o «alla casa»), quale «diritto sociale fondamentale» (sentenza 23-5-2008, n. 166; sentenza 19- 11-1991, n. 419; sentenza 25-2-1988, n. 217; sentenza 7-4-1988, n. 404; sentenza 25-2-1988, n. 217), che è riconducibile «fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione» (ordinanza 26-2-2010, n. 76), ed è «riscontrabile nell'art. 25 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale della Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881)» (sentenza 7-4-
1988, n. 404); ma ha al tempo stesso affermato che tale diritto deve essere soddisfatto
(«anche se nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie») – da parte dei pubblici poteri (sentenza 25-2-1988, n. 217) – mediante «un servizio pubblico» – quello, appunto, dell'edilizia residenziale pubblica – «deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (sentenza 11-6-2014, n. 168; sentenza 21-3-2007, n. 94; sentenza
7-12- 1994, n. 417; sentenza 25-2-1988, n. 217), in adempimento di un «dovere, gravante sulla collettività» (sentenza 5-6-2000, n. 176; sentenza 17-2-1987, n. 49), «al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)» (sentenza 11-6-2014, n. 168), e che il concreto soddisfacimento di tale diritto viene assicurato, attribuendo ai soggetti appartenenti a categorie particolarmente disagiate «una posizione preferenziale» nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, «compatibilmente con la effettiva disponibilità di alloggi nei diversi territori» (sentenza 23-5-2008, n. 166). Il diritto alla casa, perciò, non può tradursi nel diritto di occupare, arbitrariamente, ossia in mancanza di un apposito titolo abilitativo, costituito da un provvedimento amministrativo di assegnazione, ovvero di una specifica posizione legittimante, prevista dalla legge, un alloggio pubblico a proprio piacimento, ancorché l'occupante abbia i requisiti soggettivi di accesso al beneficio. Non da ultimo lo stato di necessità può valere come esimente della responsabilità penale, e, sul piano civilistico, al fine di esonerare da responsabilità per danni
(art. 2045 c.c.), ma non dà titolo ad un diritto soggettivo di occupare un immobile altrui. Al lume delle considerazioni sinora diffuse, non sussistendo il diritto del ricorrente ad ottenere od a subentrare nell'assegnazione o, comunque, a detenere l'alloggio in questione, le domande principali esperite vanno disattese ed il decreto di rilascio deve essere confermato, previa declaratoria di rigetto della domanda sollevata da parte attrice. La necessità che i contratti stipulati da una pubblica amministrazione rivestano la forma scritta esclude la possibilità che si sia ingenerato un qualche legittimo affidamento. L'eventuale sussistenza dei requisiti reddituali per l'assegnazione appare del tutto irrilevante nella presente sede necessitando l'esperimento dell'ordinario iter amministrativo per l'assegnazione, anche in regolarizzazione, col peculiare procedimento di competenza dell' . La domanda tesa, CP_2 in sostanza, ad ottenere una regolarizzazione sul piano amministrativo della propria situazione abitativa ed a reperire un alloggio, va dichiarata inammissibile per difetto della condizione dell'azione data dalla cd. possibilità giuridica. Come ha chiarito il giudice della
6 giurisdizione (Cass. civ., S.U., 8 marzo 2012, n. 3623), l'opposizione proposta da parte dall' occupante e rivolta a sostenere la sussistenza dei requisiti per conseguire la regolarizzazione del rapporto, si ricollega ad una posizione non di diritto soggettivo ma di interesse legittimo,
e spetta di conseguenza alla cognizione del giudice amministrativo, poiché la suddetta regolarizzazione rientra nei poteri pubblicistici dell'ente, in esito ad un procedimento amministrativo analogo a quello di assegnazione dell'immobile (T.A.R. Lazio, Roma, Sez.
III, sentenza 29 ottobre 2013 n. 9248). La disciplina di cui alla legge n. 431 del 1998 non è, del resto, applicabile agli alloggi dell'edilizia economica e popolare ex art. 1, comma 2,lett. B della citata normativa così come previsto, in precedenza, dall'art. 26 della legge n. 392 del
1978. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come d'ufficio, ai sensi del d.m. n. 55 e succ. mod. del 2014, con applicazione dei minimi tariffari.”
3.- ha proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, E_ mentre l ha Controparte_5 chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.- Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in quanto il giudice si sarebbe erroneamente soffermato sul tema della giurisdizione non oggetto di controversia.
Il motivo è privo di pregio.
La preliminare e corretta ricostruzione del Tribunale in ordine al riparto di giurisdizione – questione peraltro rilevabile d'ufficio – non inficia la decisione impugnata in quanto attiene all'esame di una questione ad essa pregiudiziale.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione perché il Giudice avrebbe fatto riferimento a circostanze mai dedotte in giudizio;
il giudice avrebbe confuso l'ampliamento con il subentro, in quanto l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario si verificherebbe a seguito di instaurazione della convivenza more uxorio ai sensi dell'art. 12 co. 4 L.R. 12/99 e che, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'invocare un contratto di fatto. Il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che l'ampliamento richiede una specifica richiesta, in quanto sarebbe richiesta solo una comunicazione informale e, dunque, anche tramite censimenti anagrafico – reddituali;
pertanto, nessun riconoscimento dell'avvenuto ampliamento sarebbe richiesto. Secondo l'appellante, l'ente si limiterebbe ad accertare, a seguito dell'ampliamento già avvenuto, se si sono verificate cause di decadenza. Con il terzo motivo il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non sussistenti le condizioni necessarie per il subentro, in quanto l'ampliamento del nucleo sarebbe stato comunicato attraverso i menzionati censimenti. L'appellante, infatti, adduce che la convivenza more uxorio si porrebbe a fondamento del suo diritto a subentrare nell'assegnazione, senza alcuna elusione della procedura di assegnazione.
Con il quarto motivo la parte deduce l'errore del giudice di primo grado nell'affermare la mancata realizzazione del diritto al subentro nell'assegnazione in assenza di contratto di locazione. Secondo la parte il Tribunale lamenterebbe l'assenza della titolarità del contratto di locazione in capo a , a cui la sarebbe subentrata. CP_4 Pt_1
Con il quinto motivo l'appellante contesta quanto affermato dal Tribunale sulla necessità di un'istanza di ampliamento;
al contrario ritiene sufficiente una comunicazione effettuata in qualunque modo. La parte censura il riferimento all'assistenza morale e materiale in quanto già insite nella convivenza more uxorio. Il giudice di primo grado avrebbe errato
7 nell'escludere la sussistenza di una convivenza more uxorio tra la e che Pt_1 CP_4 sarebbe accertata anche dal Tribunale del Riesame
Detti motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, vertendo sul diritto dell'odierna appellante al subentro nell'immobile sito in al Viale CP_1 P. Togliatti n.108, scala Q, int.3, di proprietà dell' CP_2
La Legge regionale n. 12/1999 e, in particolare, l'art. 12 al comma 1 espressamente prevede:
“ Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.”. Successivamente, ai commi 4 e 5 del predetto articolo si sancisce che “
4. Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente.
5. L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente gestore.”.
Alla luce delle disposizioni in esame, l'appello non è fondato.
A seguito di legittima assegnazione, l'originario contratto di locazione prevedeva come parte il sig. . In data 11.05.2010, l' ha dato atto dell'avvenuto ampliamento Parte_2 CP_2 del nucleo familiare con l'ingresso del figlio . In data 08.07.2011 decedeva il CP_4
e, dunque, l'immobile continuava ad essere legittimamente occupato dal di Parte_2 lui figlio, già presente nel nucleo familiare. In data 19.01.2012 la trasferiva la propria Pt_1 residenza all'interno dell'immobile in oggetto;
successivamente, nel mese di ottobre 2012 il lasciava l'immobile che continuava ad essere occupato dalla CP_4 Pt_1
Questa Corte rileva innanzitutto, in fatto, che non vi è prova della sussistenza della convivenza more uxorio posta a fondamento della domanda dell'appellante. Infatti, il periodo di convivenza risulta esiguo, di circa dieci mesi (si tratterebbe del periodo che va da gennaio 2012 ad ottobre 2012). Peraltro, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, in sede penale il Tribunale del Riesame non ha accertato la sussistenza della convivenza ma ha affermato che “sulla base degli accertamenti compiuti non par dubbio che l'indagata sia entrata in possesso dell'immobile in quanto ospitata da e quindi con il consenso CP_4 del legittimo possessore (…)”. La mera temporanea convivenza, comprovata dal certificato di residenza, in assenza di comunicazione all'Ente non è idonea a radicare il diritto al subentro in capo all'odierna appellante.
Come chiarito dalla Suprema Corte, difatti, (Cass. Sez.3, ordinanza n. 34161 del 2019) «In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di uno dei soggetti indicati nell'art. 12, comma 4, della l.r. Lazio n. 12 del 1999 deve essere immediatamente comunicato, ai sensi del successivo comma 5, all'ente gestore, affinché quest'ultimo possa verificare, nei successivi tre mesi, che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione; ne consegue che, in caso di mancata comunicazione, come in quello - normativamente previsto - di comunicazione non veritiera, tale ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro all'assegnatario medesimo
8 nel rapporto locatizio». Risponde, difatti, ad «elementare canone logico di interpretazione ed è pienamente condivisibile l'assunto […] secondo cui a maggior ragione deve ritenersi ostativa al prodursi di tali effetti la totale omissione di tale comunicazione (Cass. sez. 3, Sentenza n. 549 del 11/01/2023).
Nel caso di specie, quindi, non solo non vi è mai stato un provvedimento di ampliamento del nucleo familiare in favore della ma non risulta neanche una rituale richiesta rivolta Pt_1 all'Ente gestore da parte dell'assegnatario. Né può rilevare a tal fine la dichiarazione di residenza della in quanto avente come destinatario un soggetto terzo rispetto al rapporto Pt_1 locativo.
In conclusione, i motivi sono infondati e vanno rigettati.
Con il sesto motivo la parte lamenta il richiamo del giudice di prime cure al diritto alla casa e allo stato di necessità in quanto mai sostenuti dalla parte. Inoltre, deduce l'erroneo richiamo ai requisiti reddituali richiesti per regolarizzare l'iter amministrativo per l'assegnazione; il thema decidendum sarebbe il preteso diritto della a subentrare nella locazione quale Pt_1 convivente more uxorio del precedente assegnatario. Peraltro, la parte afferma la competenza del in ordine all'iter di assegnazione sia ordinario che in regolarizzazione, mentre CP_1 all' competerebbe la materia dei subentri. CP_2
Il motivo è privo di pregio e deve essere rigettato stante la connessione con i precedenti motivi.
Non vi è dubbio che il thema decidendum sia il preteso diritto dell'appellante al subentro e come tale è stato affrontato dal giudice di prime cure, mentre le considerazioni sul diritto alla casa e sullo stato di necessità effettuate dal Tribunale sono da intendersi quali argomenti ad abundatiam per escludere oltre il diritto rivendicato dall'appellante, anche l'eventuale diritto ad ottenere l'alloggio, non come soggetto subentrante ma come titolare dei requisiti richiesti dalla normativa al fine dell'assegnazione.
5.- In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere rigettato. E_
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 14934/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, così E_ provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata E_
, che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 1.458,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 3.4.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
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