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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2090/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli E
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
17/08/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio. I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sezzadio (AL) il 01/09/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 20, Parte II - Serie A, Anno 2012. Dall'unione è nata, in data 03/02/2017, la figlia , ancora minore. Per_1
Con sentenza n. 173 del 17/04/2023, veniva pronunciato il divorzio tra le parti dal Tribunale di Vercelli. Le condizioni stabilite in sede di divorzio prevedevano l'affidamento condiviso della minore figlia ad entrambi i genitori con residenza principale anagrafica presso la madre;
il padre poteva tenere con sé la bambina a weekend alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 19:00, oltre a festività civili e religiose alternate e quindici giorni di vacanze estive anche non consecutivi;
per quanto concerne il mantenimento, i genitori si impegnavano a mantenere attivo un conto corrente cointestato sul quale ciascuno avrebbe versato mensilmente un importo non inferiore a euro 350,00, da utilizzare per le necessità della figlia. Dal momento che le condizioni di cui sopra non risultano più attuali, le parti sono pervenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di richiedere la modifica delle stesse. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 3 DISPONE
La parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 173 del 17/04/2023, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia continui ad essere affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza principale anagrafica presso la madre. Tuttavia, quando il Sig.
si troverà in Italia, la Minore starà con ciascun genitore secondo una modalità Parte_1 paritaria, ovvero: lunedì e martedì con la mamma, mercoledì e giovedì con il papà, venerdì, sabato e domenica con la mamma, e così via per alternanza. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori nel precipuo interesse della figlia e avuto riguardo agli impegni scolastici e ludico-ricreativi della stessa. Le festività civili e religiose saranno alternate (dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro; Festività Pasquali alternate). La Festa del Papà e il compleanno del papà saranno trascorsi con lo stesso indipendentemente dalla calendarizzazione e qualora il padre si trovi in Italia. Idem per la Festa della Mamma e il compleanno della mamma. Il compleanno di sarà ad anni Per_1 alterni con ciascun genitore, laddove possibile. Le vacanze estive prevederanno almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore. Se dormirà lontano dal genitore Per_1 con cui si trova, questi comunicherà all'altro il luogo in cui la minore pernotterà. 2. DÀ ATTO dell'impegno dei genitori ad introdurre nella vita della figlia eventuali compagne o compagni con gradualità e comunque dopo essersi confrontati l'un l'altro. 3. DISPONE che Sig. , a titolo di concorso per il mantenimento della figlia, versi Parte_1
(entro il giorno 20 di ogni mese) sul conto corrente cointestato la somma di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
Sezione Civile
N. R.G. VG 2090/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli E
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
17/08/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio. I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sezzadio (AL) il 01/09/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 20, Parte II - Serie A, Anno 2012. Dall'unione è nata, in data 03/02/2017, la figlia , ancora minore. Per_1
Con sentenza n. 173 del 17/04/2023, veniva pronunciato il divorzio tra le parti dal Tribunale di Vercelli. Le condizioni stabilite in sede di divorzio prevedevano l'affidamento condiviso della minore figlia ad entrambi i genitori con residenza principale anagrafica presso la madre;
il padre poteva tenere con sé la bambina a weekend alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 19:00, oltre a festività civili e religiose alternate e quindici giorni di vacanze estive anche non consecutivi;
per quanto concerne il mantenimento, i genitori si impegnavano a mantenere attivo un conto corrente cointestato sul quale ciascuno avrebbe versato mensilmente un importo non inferiore a euro 350,00, da utilizzare per le necessità della figlia. Dal momento che le condizioni di cui sopra non risultano più attuali, le parti sono pervenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di richiedere la modifica delle stesse. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 3 DISPONE
La parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 173 del 17/04/2023, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia continui ad essere affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza principale anagrafica presso la madre. Tuttavia, quando il Sig.
si troverà in Italia, la Minore starà con ciascun genitore secondo una modalità Parte_1 paritaria, ovvero: lunedì e martedì con la mamma, mercoledì e giovedì con il papà, venerdì, sabato e domenica con la mamma, e così via per alternanza. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori nel precipuo interesse della figlia e avuto riguardo agli impegni scolastici e ludico-ricreativi della stessa. Le festività civili e religiose saranno alternate (dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro; Festività Pasquali alternate). La Festa del Papà e il compleanno del papà saranno trascorsi con lo stesso indipendentemente dalla calendarizzazione e qualora il padre si trovi in Italia. Idem per la Festa della Mamma e il compleanno della mamma. Il compleanno di sarà ad anni Per_1 alterni con ciascun genitore, laddove possibile. Le vacanze estive prevederanno almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore. Se dormirà lontano dal genitore Per_1 con cui si trova, questi comunicherà all'altro il luogo in cui la minore pernotterà. 2. DÀ ATTO dell'impegno dei genitori ad introdurre nella vita della figlia eventuali compagne o compagni con gradualità e comunque dopo essersi confrontati l'un l'altro. 3. DISPONE che Sig. , a titolo di concorso per il mantenimento della figlia, versi Parte_1
(entro il giorno 20 di ogni mese) sul conto corrente cointestato la somma di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
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