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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 27602 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.vg. 27602 /2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI Parte_1
BENEDETTO MILENA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCAGLIONE Controparte_1 MONICA che lo rappresenta e difende con l'avv. MOMIGLIANO ANDREA GUIDO in virtù di procura in atti ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: l 31/03/2009, il 31/03/2009 e il 31/03/2009. Per_1 Per_2 Per_3
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il e Parte_1 [...] hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1
bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlie e alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto delle minori manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che le riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocazione Per_1 Per_2 Per_3
prevalente ed anagrafica presso la madre in Nichelino (TO), Via Vittorio Alfieri n. 6, ove le minori hanno già assunto residenza anagrafica.
I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza delle figlie presso di loro.
Tutte le scelte relative alla straordinaria amministrazione dovranno invece essere condivise dai genitori. In particolare, le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle necessità di ciascuna figlia.
PRENDE ATTO che i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre, seguendo preminentemente i desideri delle minori e compatibilmente con i loro impegni scolastici e ludici.
Sono comunque fatti salvi i tempi di permanenza minima presso il padre indicati nei punti successivi,
i quale potranno in ogni caso subire modifiche determinate dai turni lavorativi dello stesso, da comunicarsi con un anticipo di almeno dieci giorni:
- a fine settimana alternati dal venerdì (dall'uscita da scuola) alla domenica sera dopo cena, con accompagnamento a cura del padre presso la casa materna;
- un pomeriggio infrasettimanale (giovedì, dall'uscita da scuola) seguito da pernottamento nella settimana il cui weekend è di spettanza materna;
il venerdì mattina le figlie si recheranno presso i rispettivi istituti scolastici;
- un pomeriggio infrasettimanale (giovedì dall'uscita da scuola), nella settimana il cui weekend è di spettanza paterna;
dopo la cena il padre curerà l'accompagnamento delle figlie presso la casa materna.
Con riferimento ad entrambi i genitori:
- nel periodo natalizio: le figlie trascorreranno la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre) con un genitore e la settimana di Capodanno (dal 30 dicembre al 6 gennaio) con l'altro, alternandole ogni anno;
- nel periodo pasquale: ad anni alterni le figlie trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- ulteriori periodi di vacanze scolastiche: le figlie trascorreranno le festività scolastiche ad anni alterni con uno dei genitori, i quali si impegnano, quanto più possibile, a fare in modo che venga seguita un'equa suddivisione tra loro;
- periodo estivo: le figlie trascorreranno due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione del calendario visite ordinario sovra indicato, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- il giorno del compleanno delle minori, ad anni alterni con uno dei due genitori;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore: le figlie trascorreranno l'intera giornata con il genitore festeggiato.
DISPONE che il signor corrisponda mensilmente alla GN , a titolo di contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento delle tre figlie, la somma complessiva di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c intestato alla GN
e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2025). Pt_1
I genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie, così come individuate e disciplinate (in punto onere di preventiva concertazione, se non necessitate, e di documentazione) dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino siglato il 15.03.2016, che quivi si richiama nella sua interezza.
PRENDE ATTO che la somma erogata a titolo di Assegno Unico Universale, ovvero qualsivoglia beneficio di welfare statale equivalente che dovesse nel tempo sostituire/modificare/integrare detto contributo, sarà suddivisa in ragione del 50% tra le parti, a far data dal mese successivo al deposito del ricorso.
PRENDE ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio documento.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano ad espletare entro trenta giorni dal deposito del ricorso le pratiche occorrenti per la ripartizione al 50% dell'Assegno Unico Universale.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano altresì, entro trenta giorni dall'avvenuto accredito pro quota dell'Assegno Unico Universale sui rispettivi conti correnti personali, ad estinguere il conto corrente cointestato sovra evocato, suddividendo il saldo attivo al 50% ciascuno.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.vg. 27602 /2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI Parte_1
BENEDETTO MILENA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCAGLIONE Controparte_1 MONICA che lo rappresenta e difende con l'avv. MOMIGLIANO ANDREA GUIDO in virtù di procura in atti ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: l 31/03/2009, il 31/03/2009 e il 31/03/2009. Per_1 Per_2 Per_3
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il e Parte_1 [...] hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1
bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlie e alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto delle minori manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che le riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocazione Per_1 Per_2 Per_3
prevalente ed anagrafica presso la madre in Nichelino (TO), Via Vittorio Alfieri n. 6, ove le minori hanno già assunto residenza anagrafica.
I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza delle figlie presso di loro.
Tutte le scelte relative alla straordinaria amministrazione dovranno invece essere condivise dai genitori. In particolare, le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle necessità di ciascuna figlia.
PRENDE ATTO che i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre, seguendo preminentemente i desideri delle minori e compatibilmente con i loro impegni scolastici e ludici.
Sono comunque fatti salvi i tempi di permanenza minima presso il padre indicati nei punti successivi,
i quale potranno in ogni caso subire modifiche determinate dai turni lavorativi dello stesso, da comunicarsi con un anticipo di almeno dieci giorni:
- a fine settimana alternati dal venerdì (dall'uscita da scuola) alla domenica sera dopo cena, con accompagnamento a cura del padre presso la casa materna;
- un pomeriggio infrasettimanale (giovedì, dall'uscita da scuola) seguito da pernottamento nella settimana il cui weekend è di spettanza materna;
il venerdì mattina le figlie si recheranno presso i rispettivi istituti scolastici;
- un pomeriggio infrasettimanale (giovedì dall'uscita da scuola), nella settimana il cui weekend è di spettanza paterna;
dopo la cena il padre curerà l'accompagnamento delle figlie presso la casa materna.
Con riferimento ad entrambi i genitori:
- nel periodo natalizio: le figlie trascorreranno la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre) con un genitore e la settimana di Capodanno (dal 30 dicembre al 6 gennaio) con l'altro, alternandole ogni anno;
- nel periodo pasquale: ad anni alterni le figlie trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- ulteriori periodi di vacanze scolastiche: le figlie trascorreranno le festività scolastiche ad anni alterni con uno dei genitori, i quali si impegnano, quanto più possibile, a fare in modo che venga seguita un'equa suddivisione tra loro;
- periodo estivo: le figlie trascorreranno due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione del calendario visite ordinario sovra indicato, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- il giorno del compleanno delle minori, ad anni alterni con uno dei due genitori;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore: le figlie trascorreranno l'intera giornata con il genitore festeggiato.
DISPONE che il signor corrisponda mensilmente alla GN , a titolo di contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento delle tre figlie, la somma complessiva di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c intestato alla GN
e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2025). Pt_1
I genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie, così come individuate e disciplinate (in punto onere di preventiva concertazione, se non necessitate, e di documentazione) dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino siglato il 15.03.2016, che quivi si richiama nella sua interezza.
PRENDE ATTO che la somma erogata a titolo di Assegno Unico Universale, ovvero qualsivoglia beneficio di welfare statale equivalente che dovesse nel tempo sostituire/modificare/integrare detto contributo, sarà suddivisa in ragione del 50% tra le parti, a far data dal mese successivo al deposito del ricorso.
PRENDE ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio documento.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano ad espletare entro trenta giorni dal deposito del ricorso le pratiche occorrenti per la ripartizione al 50% dell'Assegno Unico Universale.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano altresì, entro trenta giorni dall'avvenuto accredito pro quota dell'Assegno Unico Universale sui rispettivi conti correnti personali, ad estinguere il conto corrente cointestato sovra evocato, suddividendo il saldo attivo al 50% ciascuno.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.