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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/10/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
LA MI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6132 dell'anno 2019
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Vito Parte_1
de Pinto, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
in persona di suo procuratore Controparte_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Vicente
Pucillo, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo CP_2
RI e ET OR, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale CONVENUTA
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale dell'udienza dell'8.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato fra il 22.10 e il 15.11.2019, il ha quivi Parte_1
convenuto la , il e la CP_2 CP_3 Controparte_1
deducendo quanto segue.
Il giorno 27.10.2018, intorno alle ore 12.30, si trovava ad essere trasportato, unitamente a tale , sul rimorchio OMAT SUD Per_1
targato AD043L, trainato dalla trattrice agricola LAMBORGHINI
targata AR230L, nell'occasione condotta dal entrambi di CP_3
proprietà della e assicurati per la responsabilità civile CP_2
derivante dalla circolazione con la , che, in agro di CP_1
Molfetta, percorrevano la strada vicinale Padula con direzione verso la via Bisceglie. I tre provenivano da un fondo rustico nel quale avevano raccolto olive, che avevano caricato sul rimorchio,
ed erano intenti a trasportarle presso un frantoio per la
2 molitura. <
[il convoglio] entrava in collisione con l'autovettura Jeep
Wrangler tg. DM942JR, di proprietà della sig.ra CP_4
e condotta dal sig. Di
[...] Persona_2
Pa conseguenza < Pt_1
veniva sbalzato sulla sede stradale, rimanendo privo di
[...]
sensi>>. L'attore veniva quindi trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, <
diagnosticato uno shock emorragico da rottura di milza in politrauma della strada>>. Le lesioni in tal modo riportate dal hanno comportato un lungo periodo di invalidità Parte_1
temporanea e, all'esito, grave invalidità permanente, che hanno prodotto: danno non patrimoniale alla salute, il cui risarcimento,
con la personalizzazione che si giustifica nel caso, è
quantificabile, alla stregua <
Tribunale di Milano>>, nella complessiva somma di € 193.937,00;
danni patrimoniali - da perdita di reddito per la diminuita capacità di produrlo, nella misura di € 25.155,00; per spese mediche, nella misura di € 398,00; <
ai familiari durante la degenza ospedaliera>>, nella misura di €
81,80;>, nella misura di € 300,00;
<
assicurativa>>, nella misura di € 5.166,72 - per un totale di €
31.101,52. Il 7.8.2019 la ravvisando nell'accaduto un CP_1
concorso di colpa dell'attore, ha liquidato in suo favore la complessiva somma di € 65.000,00, che il ritenendola Parte_1
non satisfattiva, ha comunicato di trattenere in acconto al maggiore credito risarcitorio vantato. Nessun esito ha dato il
Pa procedimento di negoziazione assistita di seguito esperito dal
3 medesimo prima della introduzione del presente giudizio. Pt_1
L'attore chiede quindi condannarsi i convenuti in solido al pagamento in suo favore del residuo risarcimento che assume spettargli, pari ad € 160.038,52 o alla diversa somma a ritenersi di giustizia, <>.
Si è astenuto dal costituirsi in giudizio il sicché ne CP_3
è stata dichiarata la contumacia con l'ordinanza resa all'udienza del 24.2.2020, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti;
si sono invece tempestivamente costituiti in giudizio gli altri due convenuti: la con CP_2
comparsa di risposta depositata il 30.1.2020 e la sua compagnia assicurativa con comparsa di risposta depositata il giorno seguente.
Entrambe resistono alla domanda attorea, opponendo il carattere integralmente satisfattivo del pagamento già eseguito dall'Assicurazione, a motivo, per un verso, del concorrente apporto, con il tamponamento posto in essere dal conducente dell'altra autovettura, che alla causazione dell'infortunio del ha dato la condotta imprudente tenuta dallo stesso, Parte_1
con il farsi trasportare quale passeggero a bordo di un mezzo che non era a ciò abilitato, e, per altro verso, dell'ammontare esorbitante e non provato del risarcimento richiesto, sia per il danno biologico sia per i danni patrimoniali.
Nel costituirsi in giudizio, la aveva altresì proposto CP_2
domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore, di risarcimento dei danni riportati dal rimorchio, in misura pari alla spesa di € 3.500,00 oltre ad IVA preventivata per la sua riparazione, ma a tale domanda ha poi dichiarato di rinunciare
4 con le note di trattazione scritta depositate ex art. 221, co. 2
e 4, d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 il 23.9.2020 in vista dell'udienza figurata del 28.9.2020, per essere stata nel frattempo integralmente risarcita dalla stessa . Pt_2
La domanda attorea è proposta da terzo trasportato nei confronti dell'<
al momento del sinistro>>: dunque in forza dell'art. 141 cod.ass.
(d.l.vo n. 209/2005) – anche espressamente richiamato dal
[...]
al quarto rigo di pagina 4 della sua comparsa Pt_1
conclusionale - che sancisce il diritto del trasportato medesimo ad essere risarcito dei danni subiti < prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro>>.
Né è dall'attore avanzata cumulativa domanda di accertamento della responsabilità del suo vettore nella causazione dell'incidente.
Tanto, ad avviso di questo giudicante, comporta il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio – rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (v. ex plurimis Cass.
9.2.2021 n. 3136) - del rimasto CP_3
contumace, mero conducente della trattrice agricola sul cui rimorchio l'attore viaggiava e che questi ha ciononostante inteso coinvolgere nella causa instaurata all'unico titolo dell'art. 141
cod.ass.
Correttamente il ha invece promosso il giudizio anche Parte_1
nei confronti della proprietaria del veicolo sul quale lo CP_2
stesso si trovava ad essere trasportato, oltre che della sua compagnia assicurativa, essendo oramai pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione della qualità
5 di litisconsorte necessario rivestita dal proprietario del veicolo assicurato, a bordo del quale l'attore danneggiato era trasportato, rispetto alla domanda proposta ex art. 141 cod.ass.,
ancorché non già ai fini dell'accertamento della sua responsabilità nella causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, co. 3, c.c., che nella specie non trova luogo, bensì al mero fine della opponibilità della sentenza anche nei suoi confronti in funzione del rapporto interno fra assicurato e assicuratore (v. Cass. 23.6.2021 n. 17963, poi richiamata da
Cass. 14.9.2022 n. 27078, per le quali <
promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del ... litisconsorzio [necessario stabilito dall'art. 144,
co. 3, cod.ass. fra l'assicuratore e il "responsabile del danno",
<> e non con il conducente non proprietario,] che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde ... dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro)>>. Non ignora questo giudicante l'esistenza di pronunce, anche del Supremo
Collegio, p.es. Cass. 25.8.2025 n. 23822, che non ravvisano difetto di legittimazione passiva in capo al conducente non proprietario convenuto in giudizio nell'azione esercitata ex art. 141 cod.ass. e sembrano anzi ritenere litisconsorte necessario anch'esso, le quali tuttavia questo giudicante non condivide, in quanto del tutto immotivatamente incoerenti con la ragione giustificatrice della come sopra reputata necessità di estendere il contraddittorio al di là della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, testualmente individuata dalla norma quale unico
6 soggetto passivo della domanda del terzo trasportato, ravvisata dalle citate Cass. n. 17963/2021 e n. 27078/2022 nella necessità
di accertare con efficacia di giudicato il rapporto assicurativo,
così che la decisione sia opponibile al suo titolare, che è
soltanto il proprietario e non anche il conducente).
Con ciò che il ha nella specie optato per far valere Parte_1
le sue ragioni risarcitorie avvalendosi della tutela c.d.
rafforzata che al terzo trasportato è accordata dall'art. 141
cod.ass. in aggiunta ai rimedi ordinari, gli oneri probatori che gli fanno carico quale attore a mente dell'art. 1697, co. 1, c.c.
vengono a circoscriversi alla mera dimostrazione <
storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto>> (Cass.
5.7.2017 n. 16477, più di recente ribadita da Cass. 11.9.2025 n. 25033), a seguito della quale il diritto al risarcimento del terzo trasportato è suscettibile di rimanere in toto escluso soltanto per effetto della contraria dimostrazione della riconducibilità dell'incidente a conseguenza di caso fortuito, che Le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito doversi identificare con le <
condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli>>,
ivi compreso il veicolo antagonista (Cass., SS.UU., 30.11.2022 n.
35318).
Nel caso del presente giudizio, l'accadimento del sinistro con le modalità come sopra prospettate nell'atto di citazione e con il conseguente prodursi di lesioni in pregiudizio della salute del
è incontroverso, oltre ad essere documentato, quanto Parte_1
al fatto, dal rapporto di servizio a suo tempo redatto da una pattuglia dell'allora Polizia Municipale di Molfetta, che si trovò
7 ad intervenire sul posto poco dopo il verificarsi dell'evento, e,
quanto alle lesioni, dalla relativa documentazione medica, quivi prodotti dall'attore in copia telematica, la cui conformità
all'originale non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
Non è qui questione di caso fortuito.
Di modo che la prova dei fatti costitutivi del credito risarcitorio vantato dal è, sotto il profilo dell'an, Parte_1
pienamente assolta;
ed infatti l'Assicurazione ha già liquidato in suo favore, per complessivo risarcimento dei danni occorsi, la suddetta somma di € 65.000,00: per cui qui si discute soltanto del quantum del risarcimento spettante, al fine di determinare se la somma già pagata sia o meno esaustiva e, in caso negativo, a quanto ulteriormente ammonti il risarcimento dovuto.
A tale fine occorre innanzitutto stabilire se ed eventualmente in quale misura ricorra in capo al il concorso di colpa Parte_1
invocato dai convenuti, il cui accertamento non può certamente ritenersi precluso dall'opzione esercitata dal danneggiato per l'azione ex art. 141 cod.ass., la quale consente bensì di prescindere dall'accertamento della colpa altrui, ma certo non anche dall'accertamento di profili di colpa propria dello stesso danneggiato, cui sempre s'impone al giudice di procedere pure d'ufficio in forza dell'art. 1227, co. 1, c.c., applicabile anche in materia di responsabilità extracontrattuale in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 2056 c.c. (v. ex plurimis
Cass. 28.4.2025 n. 11138), diversamente traducendosi la previsione dello strumento di cui all'art. 141 cod.ass. in un ingiustificabile privilegio.
8 Ebbene, insegna la Suprema Corte che, <
circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno>> (Cass. 30.7.2025 n. 21896).
Nella specie, il si faceva nell'occasione trasportare Parte_1
all'interno di un fragile <>, adibito ad uso esclusivo di <> e non anche promiscuamente al trasporto di persone - così come si ricava dalla carta di circolazione e dalle fotografie versate in atti dalla , CP_1
in copia informatica la cui conformità all'originale non è
contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., e come a suo tempo accertato dalla Polizia Municipale di Molfetta nel su menzionato rapporto - trainato a rimorchio dalla trattrice agricola condotta dal . CP_3
È riferito in detto rapporto che il tamponamento di questo cassone, a cui ha dato luogo il conducente dell'altro automezzo coinvolto nell'incidente, ne ha provocato il ribaltamento, per effetto del quale è allegato nello stesso atto di citazione che
9 veniva sbalzato sulla sede stradale, Parte_1
rimanendo privo di sensi>>, dovendosi con ciò necessariamente presumere che l'attore viaggiava nel rimorchio precariamente accovacciato sul cumulo di olive caricatevi, privo di qualsivoglia dispositivo di ancoraggio, di cui il cassone non era dotato per sua destinazione d'uso.
Le parti si sono molto affannate a dibattere se l'attore stesse o meno in quel momento lavorando per la se si fosse o meno CP_2
sistemato in quella posizione per disposizione del suo caposquadra pacificamente all'epoca dipendente della , se la CP_3 CP_2
avesse o meno adeguatamente formato i suoi dipendenti. CP_2
Senonché, anche a mente del principio della indifferenza del titolo del trasporto sancito dal secondo comma dell'art. 122
cod.ass., ciò deve ritenersi che esse abbiano fatto del tutto inutilmente, dacché:
- la capacità di percepire l'estrema pericolosità di viaggiare nella maniera in cui il viaggiava al momento del Parte_1
tamponamento non richiede alcuna preventiva formazione professionale, così da parte del come da parte del CP_3 [...]
, e deve invece reputarsi patrimonio della comune Pt_1
esperienza di ogni persona adulta minimamente avveduta, ancorché
poco o niente affatto istruita;
- è peraltro inveterata giurisprudenza del Supremo Collegio che <il principio di cui all'art. 1227 c.c. ... della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento del soggetto danneggiato, si applica pur quando costui sia incapace d'intendere o di volere per minore età o per altra causa>> (Cass. 10.2.2205
10 n. 2704);
- ove pure l'attore stesse lavorando per la e fosse stato CP_2
il suo caposquadra ad impartirgli l'ordine di viaggiare CP_3
nel cassone, sopra il carico di olive, la patente violazione dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c. lo legittimava a rifiutarsi di farlo (v. Cass., Lav., 15.10.2021 n.
2835); e, nel momento in cui egli ha invece prestato il proprio consenso, si è in tal modo consapevolmente prestato a cooperare alla causazione del suo stesso infortunio con la colpevole condotta del , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, CP_3
co. 1, c.c.
L'assoluta evidenza del rischio al quale il si è così Parte_1
liberamente sottoposto – liberamente, deve ritenersi, quand'anche si trattasse di un ordine impartitogli dal suo superiore nell'ambito di un rapporto di lavoro, attesi come innanzi la manifesta illiceità dell'ordine e così il diritto dell'attore,
che questi non ha inteso esercitare, di negare la condotta richiesta – induce a ripartire la responsabilità della creazione della situazione di pericolo dalla quale è poi scaturito l'evento dannoso in pari misura fra vettore e trasportato e dunque a quantificare nel 50% la misura di abbattimento del risarcimento che l'attore ha diritto di pretendere.
Vanno a questo punto verificate la quantificazione e la spettanza delle singole voci di danno di cui il chiede il Parte_1
risarcimento.
Con riguardo ai danni non patrimoniali, l'attore chiede il risarcimento del solo danno biologico, alla salute, e non anche del danno morale;
chiede peraltro che il risarcimento del danno
11 biologico sia personalizzato rispetto ai valori determinati dalle tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, avuto riguardo alla speciale incidenza, in sostanza, che le lesioni sofferte hanno avuto sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartiene per l'appunto il danno biologico, espressamente contemplato dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n. 209/2005 proprio nella materia di cui qui si tratta, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, con previsione a cui deve poi attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, per cui il danno biologico è costituito dalla
<
della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità
di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2,
cit.), a risarcirsi nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può
essere giustificato, in via di personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una speciale incidenza della menomazione, particolarmente rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima.
Ed è in effetti statuizione della Suprema Corte (tuttora valida
12 per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025 per i sinistri verificatisi a decorrere dal 5.3.2025) a cui questo giudicante ritiene di aderire, che <
del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità
psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli [a motore] e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal tribunale di
Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>>
(Cass.
7.6.2011 n. 12408).
La consulenza tecnica d'ufficio medico-legale che è stata qui disposta sulla persona del ha determinato in Parte_1
complessivi 135 giorni la invalidità temporanea, di cui 95 al 100%
e 40 al 50%, e in 22 punti percentuali la invalidità permanente derivate in suo pregiudizio dall'incidente per cui è causa.
L'attore contesta tali conclusioni, in quanto divergono da quelle rassegnate dalla propria consulente nella relazione offerta in comunicazione con l'atto di citazione, che ha invece stimato in complessivi 147 giorni la invalidità temporanea, di cui 87 al 100%
e 60 al 50%, e in 30 punti percentuali la invalidità permanente occorse;
ed anzi assume che una c.t.u. neppure avrebbe dovuto essere disposta, se non al fine di stabilire se spettasse o meno personalizzazione del risarcimento, in quanto, sulla diversa valutazione della c.t.p., v'è stata, in sede delle trattative intercorse con l'Assicurazione anteriormente alla causa,
convergenza anche da parte del medico incaricato dalla Compagnia
13 - come si sarebbe potuto riscontrare ove fosse stata accolta l'istanza qui formulata dal di ordine di esibizione Parte_1
ex art. 210 c.p.c. della relazione del fiduciario della CP_1
– e sul punto si era già formata la prova in applicazione del principio di non contestazione sancito dall'art. 115, co. 1,
c.p.c., quivi contestandosi dall'Assicurazione unicamente la spettanza o meno della personalizzazione.
Tali obiezioni appaiono prive di pregio.
Quand'anche, infatti, attraverso l'esibizione della relazione del consulente della Compagnia – che comunque inammissibilmente l'attore ha chiesto in giudizio ordinarsi ad essa ex art. 210
c.p.c., in assenza della prova ed anche soltanto della allegazione di avere in precedenza inutilmente esercitato il diritto di accesso agli atti attribuitogli dall'art. 122 cod.ass. (v. fra le più recenti Cass. 10.1.2024 n. 982) – si fosse avuta documentale conferma della circostanza che il fiduciario della abbia CP_1
a suo tempo condiviso la stima delle invalidità operata dalla consulente del , ciò non avrebbe qui potuto avere alcun Parte_1
effetto vincolante né per l'Assicurazione (v. Cass. 29.10.2015 n.
22117 e Cass. 24.9.2013 n. 21827, che non consta siano mai state contraddette) né tanto meno per la coobbligata;
e non CP_2
sarebbe potuto valere ad ovviare alla necessità di accertare nel giudizio, all'attualità, la consistenza del pregiudizio alla salute sofferto dall'attore per effetto dell'incidente oggetto di causa, l'unico fatto sul quale, alla stregua delle difese spiegate dai convenuti, può reputarsi formata la prova ex art. 115, co. 1,
c.p.c., essendo invero che al spetti un risarcimento Parte_1
complessivamente pari ad € 65.000,00 e non valutazioni di terzi
14 poste a base di una proposta transattiva che non ha trovato accettazione: è difatti consolidata massima della giurisprudenza di legittimità che < risarcitoria formulata dall'assicuratore per la r.c.a., ai sensi dell'art. 148 d.lg. n.
209 del 2005, la quale non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio, e il pagamento della relativa somma non esonerano il danneggiato che agisca in giudizio, ritenendo non congruo l'importo ricevuto nella fase stragiudiziale, dagli oneri di allegazione e di prova incombenti sulla parte attrice>> (Cass. 27.11.2015 n. 24205).
Questo giudicante condivide e fa proprie, in quanto coerentemente ed esaurientemente motivate, le su riportate conclusioni raggiunte dal c.t.u., che l'attore del resto per null'altro come innanzi contesta che per il fatto di divergere da quelle della sua consulente, che anche il consulente della avrebbe CP_1
condiviso.
Consegue che, trattandosi nella specie di lesione macropermanente,
cioè eccedente i 9 punti percentuali, ancorché causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, deve farsi applicazione della più recente riformulazione delle suddette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile
del Tribunale di Milano il 4.6.2024, cosicché ammonta alla complessiva somma di € 101.238,90, di cui € 13.225,00 per danno biologico da invalidità temporanea ed € 88.013,90 per danno biologico da invalidità permanente, con una maggiorazione del 30%
a titolo di personalizzazione, avuto riguardo alla incidenza sulla qualità della vita più grave rispetto alla norma, che, in ragione delle attitudini lavorative esclusivamente manuali pacificamente
15 possedute dal danneggiato, si reputa doversi attribuire nel caso ai postumi permanenti del politrauma del quale l'attore è stato vittima, il risarcimento che per l'intero può complessivamente liquidarsi ad oggi in favore del che aveva 49 anni Parte_1
all'epoca dell'infortunio, per danno non patrimoniale.
Con riguardo ai danni patrimoniali, l'attore chiede poi risarcirsi in suo favore l'ulteriore complessiva somma di € 31.101,52, così
determinata: € 25.155,00 per perdita di reddito e/o della capacità
di produrlo;
€ 398,00 per spese mediche;
€ 81,80 <
spese di viaggio ai familiari durante la degenza ospedaliera>>; €
300,00 per la <>; € 5.166,72 <
assistenza legale nella trattazione della pratica assicurativa>>,
nella fase che ha preceduto il presente giudizio ed ha condotto al pagamento da parte della della somma di € 65.000,00, CP_1
con espressa esclusione di alcun importo per spese legali.
Quanto alla prima posta (€ 25.155,00), il ha chiarito Parte_1
nella comparsa conclusionale la formulazione della relativa richiesta, così sinteticamente formulata nell'atto di citazione e a cui nessun altro riferimento è stato fatto nelle successive difese: <€ 25.155,00 ex art. 137 n. Cod. Assic. (€ 458,00 x 13 x
30 x 14,083 : 100)>>.
È ivi dedotto in proposito che, al fine di determinare l'ammontare dei <danni patrimoniali subiti dall'attore a seguito della riduzione della sua capacità lavorativa>>, <<è stato adottato il parametro residuale di cui al terzo comma della norma>> e dunque
<è stato preso come parametro economico il triplo dell'importo della pensione sociale dell'epoca (€ 458,00), moltiplicando l'importo per 13 mensilità annue della pensione, per 30, che
16 costituisce la diminuita capacità lavorativa, e per 14,083 che costituisce il coefficiente di rivalutazione della rendita (RD
1403/1922) in base all'età del danneggiato (anni 49)>>.
Senonché, insegna la Suprema Corte che <
patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c. ass., può essere consentito solo quando ... [si] accerti ... che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato>> (Cass. 12.10.2018 n. 25370).
Ebbene, lo stesso attore ha depositato nel costituirsi in giudizio certificato dell Controparte_5
in data 24.10.2019, dal quale si ricava che
[...]
al momento del sinistro oggetto del giudizio era assunto a tempo determinato dalla quale bracciante agricolo – dall'11 fino CP_2
al 31.10.2018, benché la sostenga di averlo licenziato già CP_2
il precedente 24.10 - e fin dall'anno 2000 ha prestato, ancorché
ad intermittenza, attività di lavoro subordinato, nel settore edile e nel settore agricolo, ora in forza di contratti a tempo indeterminato ora in forza di contratti a tempo determinato, quale carpentiere, stuccatore-decoratore, muratore, intonacatore,
manovale, bracciante;
dopo di che si è astenuto dal produrre qualsivoglia documentazione attestante i redditi percepiti.
Deriva, da un lato, che non v'è dimostrazione della equiparabilità
17 del ad un disoccupato, ai fini della invocata Parte_1
applicazione del criterio residuale del triplo dell'assegno sociale, dall'altro lato, che non sono soddisfatti gli oneri probatori richiesti dall'applicazione del primo comma dell'art. 137 cod.ass., a cui dovrebbe primariamente farsi luogo: sicché
nulla può essere riconosciuto a risarcimento per tale voce.
Va del pari rigettata la richiesta di rimborso della somma di €
81,80 per spese di viaggio sostenute da familiari dell'attore durante la sua degenza ospedaliera, che non è offerta prova che siano state sostenute dal e lo stesso è a dire per la Parte_1
somma di € 300,00, richiesta <>.
Va per contro risarcito il danno patrimoniale costituito dagli esborsi che l'attore ha documentato di avere sostenuto per spese mediche, per l'intero ammontare richiesto di € 398,00.
Ed anche la somma di € 5.166,72 che il ha parimenti Parte_1
documentato di avere corrisposto al suo difensore per l'assistenza legale prestatagli < trattazione della pratica assicurativa>> va per intero riconosciuta a rimborso, essendo unanime statuizione della giurisprudenza di legittimità che <
spese sostenute per l'assistenza di consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa,
con la conseguenza che, ai fini del loro riconoscimento, è
sufficiente l'allegazione dell'avvenuto esborso e la documentazione del relativo importo, potendo quest'ultimo essere sindacato dal giudice solo in relazione all'avvenuta prova della relativa quantificazione, ma non ai fini dell'esclusione della rilevanza del sostenimento ai fini della tutela del diritto fatto
18 valere dal danneggiato>> (Cass.
1.8.2025 n. 22241 da ultimo).
Ammonta allora alla complessiva somma di € 5.564,72 l'ulteriore risarcimento che per l'intero può complessivamente liquidarsi in favore dell'attore per i danni non patrimoniali.
La sommatoria del risarcimento per l'intero spettante per il danno non patrimoniale e del risarcimento per l'intero spettante per i danni non patrimoniali dà l'importo di € 106.803,62; dopo di che tale importo deve essere dimidiato in ragione del contributo causale che il ha dato al prodursi dei danni sofferti Parte_1
con la sua stessa condotta: con il risultato che spetterebbe in concreto all'attore un risarcimento complessivamente pari alla somma di € 53.401,81, che è inferiore alla somma di € 65.000,00
già ricevuta dalla CP_1
Consegue che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti del , la domanda attorea, di pagamento di un CP_3
maggiore risarcimento, va rigettata nei confronti degli altri due convenuti, e . CP_1 CP_2
Nulla va disposto per spese di causa nei confronti del CP_3
che, essendo rimasto contumace non ne ha sostenute;
esse seguono invece la soccombenza nei confronti degli altri due convenuti,
sicché gravano nei loro confronti sull'attore, nella misura liquidata in dispositivo, ivi compresa la spesa di c.t.u., che va definitivamente posta a suo carico per l'intero ammontare.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. LA MI, definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da Parte_1
19 nei confronti della in Pt_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, di e CP_2
di così provvede, rigettata o assorbita ogni Controparte_3
altra istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3
;
[...]
- rigetta la domanda attorea nei confronti degli altri due convenuti;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dell'attore per il suo intero ammontare;
- condanna l'attore a pagare le spese di patrocinio in favore della e di che si Controparte_1 CP_2
liquidano, per ciascuna di esse, nella complessiva somma di €
14.103,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 25.10.2025
Il G.O.T.
dott. LA MI
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
LA MI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6132 dell'anno 2019
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Vito Parte_1
de Pinto, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
in persona di suo procuratore Controparte_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Vicente
Pucillo, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo CP_2
RI e ET OR, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale CONVENUTA
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale dell'udienza dell'8.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato fra il 22.10 e il 15.11.2019, il ha quivi Parte_1
convenuto la , il e la CP_2 CP_3 Controparte_1
deducendo quanto segue.
Il giorno 27.10.2018, intorno alle ore 12.30, si trovava ad essere trasportato, unitamente a tale , sul rimorchio OMAT SUD Per_1
targato AD043L, trainato dalla trattrice agricola LAMBORGHINI
targata AR230L, nell'occasione condotta dal entrambi di CP_3
proprietà della e assicurati per la responsabilità civile CP_2
derivante dalla circolazione con la , che, in agro di CP_1
Molfetta, percorrevano la strada vicinale Padula con direzione verso la via Bisceglie. I tre provenivano da un fondo rustico nel quale avevano raccolto olive, che avevano caricato sul rimorchio,
ed erano intenti a trasportarle presso un frantoio per la
2 molitura. <
[il convoglio] entrava in collisione con l'autovettura Jeep
Wrangler tg. DM942JR, di proprietà della sig.ra CP_4
e condotta dal sig. Di
[...] Persona_2
Pa conseguenza < Pt_1
veniva sbalzato sulla sede stradale, rimanendo privo di
[...]
sensi>>. L'attore veniva quindi trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, <
diagnosticato uno shock emorragico da rottura di milza in politrauma della strada>>. Le lesioni in tal modo riportate dal hanno comportato un lungo periodo di invalidità Parte_1
temporanea e, all'esito, grave invalidità permanente, che hanno prodotto: danno non patrimoniale alla salute, il cui risarcimento,
con la personalizzazione che si giustifica nel caso, è
quantificabile, alla stregua <
Tribunale di Milano>>, nella complessiva somma di € 193.937,00;
danni patrimoniali - da perdita di reddito per la diminuita capacità di produrlo, nella misura di € 25.155,00; per spese mediche, nella misura di € 398,00; <
ai familiari durante la degenza ospedaliera>>, nella misura di €
81,80;
<
assicurativa>>, nella misura di € 5.166,72 - per un totale di €
31.101,52. Il 7.8.2019 la ravvisando nell'accaduto un CP_1
concorso di colpa dell'attore, ha liquidato in suo favore la complessiva somma di € 65.000,00, che il ritenendola Parte_1
non satisfattiva, ha comunicato di trattenere in acconto al maggiore credito risarcitorio vantato. Nessun esito ha dato il
Pa procedimento di negoziazione assistita di seguito esperito dal
3 medesimo prima della introduzione del presente giudizio. Pt_1
L'attore chiede quindi condannarsi i convenuti in solido al pagamento in suo favore del residuo risarcimento che assume spettargli, pari ad € 160.038,52 o alla diversa somma a ritenersi di giustizia, <>.
Si è astenuto dal costituirsi in giudizio il sicché ne CP_3
è stata dichiarata la contumacia con l'ordinanza resa all'udienza del 24.2.2020, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti;
si sono invece tempestivamente costituiti in giudizio gli altri due convenuti: la con CP_2
comparsa di risposta depositata il 30.1.2020 e la sua compagnia assicurativa con comparsa di risposta depositata il giorno seguente.
Entrambe resistono alla domanda attorea, opponendo il carattere integralmente satisfattivo del pagamento già eseguito dall'Assicurazione, a motivo, per un verso, del concorrente apporto, con il tamponamento posto in essere dal conducente dell'altra autovettura, che alla causazione dell'infortunio del ha dato la condotta imprudente tenuta dallo stesso, Parte_1
con il farsi trasportare quale passeggero a bordo di un mezzo che non era a ciò abilitato, e, per altro verso, dell'ammontare esorbitante e non provato del risarcimento richiesto, sia per il danno biologico sia per i danni patrimoniali.
Nel costituirsi in giudizio, la aveva altresì proposto CP_2
domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore, di risarcimento dei danni riportati dal rimorchio, in misura pari alla spesa di € 3.500,00 oltre ad IVA preventivata per la sua riparazione, ma a tale domanda ha poi dichiarato di rinunciare
4 con le note di trattazione scritta depositate ex art. 221, co. 2
e 4, d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 il 23.9.2020 in vista dell'udienza figurata del 28.9.2020, per essere stata nel frattempo integralmente risarcita dalla stessa . Pt_2
La domanda attorea è proposta da terzo trasportato nei confronti dell'<
al momento del sinistro>>: dunque in forza dell'art. 141 cod.ass.
(d.l.vo n. 209/2005) – anche espressamente richiamato dal
[...]
al quarto rigo di pagina 4 della sua comparsa Pt_1
conclusionale - che sancisce il diritto del trasportato medesimo ad essere risarcito dei danni subiti < prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro>>.
Né è dall'attore avanzata cumulativa domanda di accertamento della responsabilità del suo vettore nella causazione dell'incidente.
Tanto, ad avviso di questo giudicante, comporta il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio – rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (v. ex plurimis Cass.
9.2.2021 n. 3136) - del rimasto CP_3
contumace, mero conducente della trattrice agricola sul cui rimorchio l'attore viaggiava e che questi ha ciononostante inteso coinvolgere nella causa instaurata all'unico titolo dell'art. 141
cod.ass.
Correttamente il ha invece promosso il giudizio anche Parte_1
nei confronti della proprietaria del veicolo sul quale lo CP_2
stesso si trovava ad essere trasportato, oltre che della sua compagnia assicurativa, essendo oramai pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione della qualità
5 di litisconsorte necessario rivestita dal proprietario del veicolo assicurato, a bordo del quale l'attore danneggiato era trasportato, rispetto alla domanda proposta ex art. 141 cod.ass.,
ancorché non già ai fini dell'accertamento della sua responsabilità nella causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, co. 3, c.c., che nella specie non trova luogo, bensì al mero fine della opponibilità della sentenza anche nei suoi confronti in funzione del rapporto interno fra assicurato e assicuratore (v. Cass. 23.6.2021 n. 17963, poi richiamata da
Cass. 14.9.2022 n. 27078, per le quali <
promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del ... litisconsorzio [necessario stabilito dall'art. 144,
co. 3, cod.ass. fra l'assicuratore e il "responsabile del danno",
<> e non con il conducente non proprietario,] che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde ... dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro)>>. Non ignora questo giudicante l'esistenza di pronunce, anche del Supremo
Collegio, p.es. Cass. 25.8.2025 n. 23822, che non ravvisano difetto di legittimazione passiva in capo al conducente non proprietario convenuto in giudizio nell'azione esercitata ex art. 141 cod.ass. e sembrano anzi ritenere litisconsorte necessario anch'esso, le quali tuttavia questo giudicante non condivide, in quanto del tutto immotivatamente incoerenti con la ragione giustificatrice della come sopra reputata necessità di estendere il contraddittorio al di là della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, testualmente individuata dalla norma quale unico
6 soggetto passivo della domanda del terzo trasportato, ravvisata dalle citate Cass. n. 17963/2021 e n. 27078/2022 nella necessità
di accertare con efficacia di giudicato il rapporto assicurativo,
così che la decisione sia opponibile al suo titolare, che è
soltanto il proprietario e non anche il conducente).
Con ciò che il ha nella specie optato per far valere Parte_1
le sue ragioni risarcitorie avvalendosi della tutela c.d.
rafforzata che al terzo trasportato è accordata dall'art. 141
cod.ass. in aggiunta ai rimedi ordinari, gli oneri probatori che gli fanno carico quale attore a mente dell'art. 1697, co. 1, c.c.
vengono a circoscriversi alla mera dimostrazione <
storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto>> (Cass.
5.7.2017 n. 16477, più di recente ribadita da Cass. 11.9.2025 n. 25033), a seguito della quale il diritto al risarcimento del terzo trasportato è suscettibile di rimanere in toto escluso soltanto per effetto della contraria dimostrazione della riconducibilità dell'incidente a conseguenza di caso fortuito, che Le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito doversi identificare con le <
condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli>>,
ivi compreso il veicolo antagonista (Cass., SS.UU., 30.11.2022 n.
35318).
Nel caso del presente giudizio, l'accadimento del sinistro con le modalità come sopra prospettate nell'atto di citazione e con il conseguente prodursi di lesioni in pregiudizio della salute del
è incontroverso, oltre ad essere documentato, quanto Parte_1
al fatto, dal rapporto di servizio a suo tempo redatto da una pattuglia dell'allora Polizia Municipale di Molfetta, che si trovò
7 ad intervenire sul posto poco dopo il verificarsi dell'evento, e,
quanto alle lesioni, dalla relativa documentazione medica, quivi prodotti dall'attore in copia telematica, la cui conformità
all'originale non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
Non è qui questione di caso fortuito.
Di modo che la prova dei fatti costitutivi del credito risarcitorio vantato dal è, sotto il profilo dell'an, Parte_1
pienamente assolta;
ed infatti l'Assicurazione ha già liquidato in suo favore, per complessivo risarcimento dei danni occorsi, la suddetta somma di € 65.000,00: per cui qui si discute soltanto del quantum del risarcimento spettante, al fine di determinare se la somma già pagata sia o meno esaustiva e, in caso negativo, a quanto ulteriormente ammonti il risarcimento dovuto.
A tale fine occorre innanzitutto stabilire se ed eventualmente in quale misura ricorra in capo al il concorso di colpa Parte_1
invocato dai convenuti, il cui accertamento non può certamente ritenersi precluso dall'opzione esercitata dal danneggiato per l'azione ex art. 141 cod.ass., la quale consente bensì di prescindere dall'accertamento della colpa altrui, ma certo non anche dall'accertamento di profili di colpa propria dello stesso danneggiato, cui sempre s'impone al giudice di procedere pure d'ufficio in forza dell'art. 1227, co. 1, c.c., applicabile anche in materia di responsabilità extracontrattuale in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 2056 c.c. (v. ex plurimis
Cass. 28.4.2025 n. 11138), diversamente traducendosi la previsione dello strumento di cui all'art. 141 cod.ass. in un ingiustificabile privilegio.
8 Ebbene, insegna la Suprema Corte che, <
circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno>> (Cass. 30.7.2025 n. 21896).
Nella specie, il si faceva nell'occasione trasportare Parte_1
all'interno di un fragile <>, adibito ad uso esclusivo di <> e non anche promiscuamente al trasporto di persone - così come si ricava dalla carta di circolazione e dalle fotografie versate in atti dalla , CP_1
in copia informatica la cui conformità all'originale non è
contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., e come a suo tempo accertato dalla Polizia Municipale di Molfetta nel su menzionato rapporto - trainato a rimorchio dalla trattrice agricola condotta dal . CP_3
È riferito in detto rapporto che il tamponamento di questo cassone, a cui ha dato luogo il conducente dell'altro automezzo coinvolto nell'incidente, ne ha provocato il ribaltamento, per effetto del quale è allegato nello stesso atto di citazione che
9 veniva sbalzato sulla sede stradale, Parte_1
rimanendo privo di sensi>>, dovendosi con ciò necessariamente presumere che l'attore viaggiava nel rimorchio precariamente accovacciato sul cumulo di olive caricatevi, privo di qualsivoglia dispositivo di ancoraggio, di cui il cassone non era dotato per sua destinazione d'uso.
Le parti si sono molto affannate a dibattere se l'attore stesse o meno in quel momento lavorando per la se si fosse o meno CP_2
sistemato in quella posizione per disposizione del suo caposquadra pacificamente all'epoca dipendente della , se la CP_3 CP_2
avesse o meno adeguatamente formato i suoi dipendenti. CP_2
Senonché, anche a mente del principio della indifferenza del titolo del trasporto sancito dal secondo comma dell'art. 122
cod.ass., ciò deve ritenersi che esse abbiano fatto del tutto inutilmente, dacché:
- la capacità di percepire l'estrema pericolosità di viaggiare nella maniera in cui il viaggiava al momento del Parte_1
tamponamento non richiede alcuna preventiva formazione professionale, così da parte del come da parte del CP_3 [...]
, e deve invece reputarsi patrimonio della comune Pt_1
esperienza di ogni persona adulta minimamente avveduta, ancorché
poco o niente affatto istruita;
- è peraltro inveterata giurisprudenza del Supremo Collegio che <il principio di cui all'art. 1227 c.c. ... della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento del soggetto danneggiato, si applica pur quando costui sia incapace d'intendere o di volere per minore età o per altra causa>> (Cass. 10.2.2205
10 n. 2704);
- ove pure l'attore stesse lavorando per la e fosse stato CP_2
il suo caposquadra ad impartirgli l'ordine di viaggiare CP_3
nel cassone, sopra il carico di olive, la patente violazione dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c. lo legittimava a rifiutarsi di farlo (v. Cass., Lav., 15.10.2021 n.
2835); e, nel momento in cui egli ha invece prestato il proprio consenso, si è in tal modo consapevolmente prestato a cooperare alla causazione del suo stesso infortunio con la colpevole condotta del , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, CP_3
co. 1, c.c.
L'assoluta evidenza del rischio al quale il si è così Parte_1
liberamente sottoposto – liberamente, deve ritenersi, quand'anche si trattasse di un ordine impartitogli dal suo superiore nell'ambito di un rapporto di lavoro, attesi come innanzi la manifesta illiceità dell'ordine e così il diritto dell'attore,
che questi non ha inteso esercitare, di negare la condotta richiesta – induce a ripartire la responsabilità della creazione della situazione di pericolo dalla quale è poi scaturito l'evento dannoso in pari misura fra vettore e trasportato e dunque a quantificare nel 50% la misura di abbattimento del risarcimento che l'attore ha diritto di pretendere.
Vanno a questo punto verificate la quantificazione e la spettanza delle singole voci di danno di cui il chiede il Parte_1
risarcimento.
Con riguardo ai danni non patrimoniali, l'attore chiede il risarcimento del solo danno biologico, alla salute, e non anche del danno morale;
chiede peraltro che il risarcimento del danno
11 biologico sia personalizzato rispetto ai valori determinati dalle tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, avuto riguardo alla speciale incidenza, in sostanza, che le lesioni sofferte hanno avuto sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartiene per l'appunto il danno biologico, espressamente contemplato dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n. 209/2005 proprio nella materia di cui qui si tratta, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, con previsione a cui deve poi attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, per cui il danno biologico è costituito dalla
<
della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità
di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2,
cit.), a risarcirsi nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può
essere giustificato, in via di personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una speciale incidenza della menomazione, particolarmente rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima.
Ed è in effetti statuizione della Suprema Corte (tuttora valida
12 per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025 per i sinistri verificatisi a decorrere dal 5.3.2025) a cui questo giudicante ritiene di aderire, che <
del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità
psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli [a motore] e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal tribunale di
Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>>
(Cass.
7.6.2011 n. 12408).
La consulenza tecnica d'ufficio medico-legale che è stata qui disposta sulla persona del ha determinato in Parte_1
complessivi 135 giorni la invalidità temporanea, di cui 95 al 100%
e 40 al 50%, e in 22 punti percentuali la invalidità permanente derivate in suo pregiudizio dall'incidente per cui è causa.
L'attore contesta tali conclusioni, in quanto divergono da quelle rassegnate dalla propria consulente nella relazione offerta in comunicazione con l'atto di citazione, che ha invece stimato in complessivi 147 giorni la invalidità temporanea, di cui 87 al 100%
e 60 al 50%, e in 30 punti percentuali la invalidità permanente occorse;
ed anzi assume che una c.t.u. neppure avrebbe dovuto essere disposta, se non al fine di stabilire se spettasse o meno personalizzazione del risarcimento, in quanto, sulla diversa valutazione della c.t.p., v'è stata, in sede delle trattative intercorse con l'Assicurazione anteriormente alla causa,
convergenza anche da parte del medico incaricato dalla Compagnia
13 - come si sarebbe potuto riscontrare ove fosse stata accolta l'istanza qui formulata dal di ordine di esibizione Parte_1
ex art. 210 c.p.c. della relazione del fiduciario della CP_1
– e sul punto si era già formata la prova in applicazione del principio di non contestazione sancito dall'art. 115, co. 1,
c.p.c., quivi contestandosi dall'Assicurazione unicamente la spettanza o meno della personalizzazione.
Tali obiezioni appaiono prive di pregio.
Quand'anche, infatti, attraverso l'esibizione della relazione del consulente della Compagnia – che comunque inammissibilmente l'attore ha chiesto in giudizio ordinarsi ad essa ex art. 210
c.p.c., in assenza della prova ed anche soltanto della allegazione di avere in precedenza inutilmente esercitato il diritto di accesso agli atti attribuitogli dall'art. 122 cod.ass. (v. fra le più recenti Cass. 10.1.2024 n. 982) – si fosse avuta documentale conferma della circostanza che il fiduciario della abbia CP_1
a suo tempo condiviso la stima delle invalidità operata dalla consulente del , ciò non avrebbe qui potuto avere alcun Parte_1
effetto vincolante né per l'Assicurazione (v. Cass. 29.10.2015 n.
22117 e Cass. 24.9.2013 n. 21827, che non consta siano mai state contraddette) né tanto meno per la coobbligata;
e non CP_2
sarebbe potuto valere ad ovviare alla necessità di accertare nel giudizio, all'attualità, la consistenza del pregiudizio alla salute sofferto dall'attore per effetto dell'incidente oggetto di causa, l'unico fatto sul quale, alla stregua delle difese spiegate dai convenuti, può reputarsi formata la prova ex art. 115, co. 1,
c.p.c., essendo invero che al spetti un risarcimento Parte_1
complessivamente pari ad € 65.000,00 e non valutazioni di terzi
14 poste a base di una proposta transattiva che non ha trovato accettazione: è difatti consolidata massima della giurisprudenza di legittimità che < risarcitoria formulata dall'assicuratore per la r.c.a., ai sensi dell'art. 148 d.lg. n.
209 del 2005, la quale non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio, e il pagamento della relativa somma non esonerano il danneggiato che agisca in giudizio, ritenendo non congruo l'importo ricevuto nella fase stragiudiziale, dagli oneri di allegazione e di prova incombenti sulla parte attrice>> (Cass. 27.11.2015 n. 24205).
Questo giudicante condivide e fa proprie, in quanto coerentemente ed esaurientemente motivate, le su riportate conclusioni raggiunte dal c.t.u., che l'attore del resto per null'altro come innanzi contesta che per il fatto di divergere da quelle della sua consulente, che anche il consulente della avrebbe CP_1
condiviso.
Consegue che, trattandosi nella specie di lesione macropermanente,
cioè eccedente i 9 punti percentuali, ancorché causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, deve farsi applicazione della più recente riformulazione delle suddette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile
del Tribunale di Milano il 4.6.2024, cosicché ammonta alla complessiva somma di € 101.238,90, di cui € 13.225,00 per danno biologico da invalidità temporanea ed € 88.013,90 per danno biologico da invalidità permanente, con una maggiorazione del 30%
a titolo di personalizzazione, avuto riguardo alla incidenza sulla qualità della vita più grave rispetto alla norma, che, in ragione delle attitudini lavorative esclusivamente manuali pacificamente
15 possedute dal danneggiato, si reputa doversi attribuire nel caso ai postumi permanenti del politrauma del quale l'attore è stato vittima, il risarcimento che per l'intero può complessivamente liquidarsi ad oggi in favore del che aveva 49 anni Parte_1
all'epoca dell'infortunio, per danno non patrimoniale.
Con riguardo ai danni patrimoniali, l'attore chiede poi risarcirsi in suo favore l'ulteriore complessiva somma di € 31.101,52, così
determinata: € 25.155,00 per perdita di reddito e/o della capacità
di produrlo;
€ 398,00 per spese mediche;
€ 81,80 <
spese di viaggio ai familiari durante la degenza ospedaliera>>; €
300,00 per la <>; € 5.166,72 <
assistenza legale nella trattazione della pratica assicurativa>>,
nella fase che ha preceduto il presente giudizio ed ha condotto al pagamento da parte della della somma di € 65.000,00, CP_1
con espressa esclusione di alcun importo per spese legali.
Quanto alla prima posta (€ 25.155,00), il ha chiarito Parte_1
nella comparsa conclusionale la formulazione della relativa richiesta, così sinteticamente formulata nell'atto di citazione e a cui nessun altro riferimento è stato fatto nelle successive difese: <€ 25.155,00 ex art. 137 n. Cod. Assic. (€ 458,00 x 13 x
30 x 14,083 : 100)>>.
È ivi dedotto in proposito che, al fine di determinare l'ammontare dei <danni patrimoniali subiti dall'attore a seguito della riduzione della sua capacità lavorativa>>, <<è stato adottato il parametro residuale di cui al terzo comma della norma>> e dunque
<è stato preso come parametro economico il triplo dell'importo della pensione sociale dell'epoca (€ 458,00), moltiplicando l'importo per 13 mensilità annue della pensione, per 30, che
16 costituisce la diminuita capacità lavorativa, e per 14,083 che costituisce il coefficiente di rivalutazione della rendita (RD
1403/1922) in base all'età del danneggiato (anni 49)>>.
Senonché, insegna la Suprema Corte che <
patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c. ass., può essere consentito solo quando ... [si] accerti ... che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato>> (Cass. 12.10.2018 n. 25370).
Ebbene, lo stesso attore ha depositato nel costituirsi in giudizio certificato dell Controparte_5
in data 24.10.2019, dal quale si ricava che
[...]
al momento del sinistro oggetto del giudizio era assunto a tempo determinato dalla quale bracciante agricolo – dall'11 fino CP_2
al 31.10.2018, benché la sostenga di averlo licenziato già CP_2
il precedente 24.10 - e fin dall'anno 2000 ha prestato, ancorché
ad intermittenza, attività di lavoro subordinato, nel settore edile e nel settore agricolo, ora in forza di contratti a tempo indeterminato ora in forza di contratti a tempo determinato, quale carpentiere, stuccatore-decoratore, muratore, intonacatore,
manovale, bracciante;
dopo di che si è astenuto dal produrre qualsivoglia documentazione attestante i redditi percepiti.
Deriva, da un lato, che non v'è dimostrazione della equiparabilità
17 del ad un disoccupato, ai fini della invocata Parte_1
applicazione del criterio residuale del triplo dell'assegno sociale, dall'altro lato, che non sono soddisfatti gli oneri probatori richiesti dall'applicazione del primo comma dell'art. 137 cod.ass., a cui dovrebbe primariamente farsi luogo: sicché
nulla può essere riconosciuto a risarcimento per tale voce.
Va del pari rigettata la richiesta di rimborso della somma di €
81,80 per spese di viaggio sostenute da familiari dell'attore durante la sua degenza ospedaliera, che non è offerta prova che siano state sostenute dal e lo stesso è a dire per la Parte_1
somma di € 300,00, richiesta <>.
Va per contro risarcito il danno patrimoniale costituito dagli esborsi che l'attore ha documentato di avere sostenuto per spese mediche, per l'intero ammontare richiesto di € 398,00.
Ed anche la somma di € 5.166,72 che il ha parimenti Parte_1
documentato di avere corrisposto al suo difensore per l'assistenza legale prestatagli < trattazione della pratica assicurativa>> va per intero riconosciuta a rimborso, essendo unanime statuizione della giurisprudenza di legittimità che <
spese sostenute per l'assistenza di consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa,
con la conseguenza che, ai fini del loro riconoscimento, è
sufficiente l'allegazione dell'avvenuto esborso e la documentazione del relativo importo, potendo quest'ultimo essere sindacato dal giudice solo in relazione all'avvenuta prova della relativa quantificazione, ma non ai fini dell'esclusione della rilevanza del sostenimento ai fini della tutela del diritto fatto
18 valere dal danneggiato>> (Cass.
1.8.2025 n. 22241 da ultimo).
Ammonta allora alla complessiva somma di € 5.564,72 l'ulteriore risarcimento che per l'intero può complessivamente liquidarsi in favore dell'attore per i danni non patrimoniali.
La sommatoria del risarcimento per l'intero spettante per il danno non patrimoniale e del risarcimento per l'intero spettante per i danni non patrimoniali dà l'importo di € 106.803,62; dopo di che tale importo deve essere dimidiato in ragione del contributo causale che il ha dato al prodursi dei danni sofferti Parte_1
con la sua stessa condotta: con il risultato che spetterebbe in concreto all'attore un risarcimento complessivamente pari alla somma di € 53.401,81, che è inferiore alla somma di € 65.000,00
già ricevuta dalla CP_1
Consegue che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti del , la domanda attorea, di pagamento di un CP_3
maggiore risarcimento, va rigettata nei confronti degli altri due convenuti, e . CP_1 CP_2
Nulla va disposto per spese di causa nei confronti del CP_3
che, essendo rimasto contumace non ne ha sostenute;
esse seguono invece la soccombenza nei confronti degli altri due convenuti,
sicché gravano nei loro confronti sull'attore, nella misura liquidata in dispositivo, ivi compresa la spesa di c.t.u., che va definitivamente posta a suo carico per l'intero ammontare.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. LA MI, definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da Parte_1
19 nei confronti della in Pt_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, di e CP_2
di così provvede, rigettata o assorbita ogni Controparte_3
altra istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3
;
[...]
- rigetta la domanda attorea nei confronti degli altri due convenuti;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dell'attore per il suo intero ammontare;
- condanna l'attore a pagare le spese di patrocinio in favore della e di che si Controparte_1 CP_2
liquidano, per ciascuna di esse, nella complessiva somma di €
14.103,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 25.10.2025
Il G.O.T.
dott. LA MI
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