Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10661/2021 e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Umberto De Filippo, presso il cui studio, sito in Pomigliano d'Arco, alla via
Nazionale delle Puglie, P.co Amici, Fabb. A2/d, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, giusta CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Vincenzo Palmisano, presso il cui studio, sito in Ostuni, al viale Pola n. 64, è elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
E
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_2 Controparte_3
p.t., società rappresentate e difese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marco Stasi, presso il cui studio, sito in Brindisi, alla via Foggia snc, sono elettivamente domiciliate
PARTI CONVENUTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., società Controparte_4
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
1
presso il cui studio, sito in Napoli, alla piazza Donn'Anna n. 9, è CP_5
elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 17.2.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: di aver Parte_1
acquistato un soggiorno presso il Villaggio Baganoyo - Pigest s.r.l. di Contrada Bruscata in Sibari, Cassano sullo Ionio (CS) per il periodo di una settimana, dal 19.8.2018 al
26.8.2018; di aver stipulato il contratto turistico presso la che Controparte_2
entrambe le società - la e la - erano soggette alla direzione ed al CP_1 CP_2
coordinamento della che il 23.8.2018, alle ore 16:00 circa, nel Controparte_3
percorrere a piedi un vialetto interno al villaggio, composto da due file di mattonelle prefabbricate in cemento, aveva perso l'equilibrio cadendo al suolo a causa di un elemento della detta pavimentazione che, al suo passaggio, si era spostato dal suo alloggio in quanto non saldamente fissato;
che a causa della caduta aveva subito lesioni, in particolare al piede destro;
di avere immediatamente comunicato l'accaduto all'ufficio accoglienza del villaggio prima di recarsi all'Ospedale Trebisacce di Cosenza, ove le era stata diagnosticata la frattura lievemente scomposta del V metatarso e dove le era stato quindi immobilizzato l'arto con una prognosi di 30 giorni;
che il giorno successivo all'evento aveva dovuto necessariamente interrompere la vacanza assieme al proprio nucleo familiare, facendo ritorno nella propria residenza di Giugliano in Campania, dando inizio al periodo di convalescenza che si era protratto sino al 13.4.2019, data della accertata guarigione con postumi;
che, in ragione delle inadeguate condizioni del villaggio ove era
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
stata ospitata, aveva subito un danno personale da vacanza rovinata;
che per le lesioni personali subite, in ragione del danno biologico in misura del 4% e del periodo di invalidità temporanea vissuto, aveva diritto ad un risarcimento pari ad € 9.527,00; di avere altresì diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, correlato al mancato godimento della vacanza, che andava quantificato in una somma non inferiore al valore del suo costo, pari ad € 2.290,00.
Tanto premesso ed esposto concludeva affinché la la e la CP_1 Controparte_2
fossero dichiarate responsabili per il sinistro e fossero condannate in Controparte_3
solido a risarcirla della somma di € 11.817,00 o dell'importo maggiore o minore ritenuto congruo all'esito dell'istruttoria.
Si costituivano congiuntamente in giudizio la e la Controparte_2 Controparte_3
che, contestando la fondatezza della domanda, assumevano: che la né CP_3
aveva la gestione del villaggio Bagamoyo, né vendeva servizi turistici, né stipulava contratti o aveva contatti di alcun genere con clienti e viaggiatori, ed era quindi del tutto estranea alla vicenda;
che la aveva svolto un mero ruolo da Controparte_2
intermediaria nella prenotazione e nella vendita del singolo servizio turistico consistente nel soggiorno acquistato dall'attrice presso la struttura ricettiva Il Bagamoyo, che veniva gestita dal 2018 dalla che nemmeno poteva parlarsi di vendita di un pacchetto CP_1
turistico in quanto era stata effettuata la prenotazione del solo soggiorno;
che il sinistro si era verificato in pieno giorno e che, tenuto conto di quanto riferito dalla in ordine CP_1
al buono stato di manutenzione del vialetto, doveva ritenersi che la causa della caduta fosse da ricondursi in via esclusiva alla distrazione dell'attrice; che il contratto concluso tra la e la per la commercializzazione della struttura Controparte_2 CP_1
prevedeva un esonero della prima da ogni responsabilità in caso di contestazioni relative ai servizi forniti dalla struttura ricettiva.
Ciò posto, concludevano per l'integrale rigetto della domanda e che, in caso di accertata responsabilità della questa fosse manlevata dalla Controparte_2 CP_1
Si costituiva la la quale deduceva: di gestire in maniera continuativa ed CP_1
autonoma dal 2018 la struttura ricettiva denominata Il Bagamoyo, sita in C.da Bruscata, in Sibari, che veniva solo commercializzata dalla per la vendita in Controparte_2
esclusiva dei soggiorni;
che la sig.ra era caduta nel suo quarto giorno di Parte_1
vacanza, in piena luce solare, lungo un vialetto che aveva già più volte percorso nei
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
precedenti giorni e che, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, era in buono stato di manutenzione;
che, pertanto, la caduta era da ricondursi a colpa esclusiva dell'istante; di aver stipulato una polizza con la denominata Controparte_4 CP_6
, avente validità dal 13.6.2018 al 13.6.2019, che la garantiva anche dalla
[...]
responsabilità civile per danni eventualmente cagionati a terzi.
Tanto premesso, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della predetta compagnia assicurativa, concludeva per il rigetto della domanda attorea e che, in caso di suo accoglimento, fosse tenuta indenne dagli effetti negativi del giudizio dalla
[...]
o che fosse comunque accolta la sua domanda di regresso nei confronti CP_4
della predetta compagnia.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_4
la quale esponeva: la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che la
[...]
polizza stipulata dalla aveva ad oggetto il risarcimento di danni causati a terzi CP_1
nell'esercizio dell'attività di gestione della struttura turistica e non anche dalla proprietà dell'immobile ove l'assicurata svolgeva la propria attività (proprietà che apparteneva alla la quale solo doveva essere considerata tenuta allo svolgimento di lavori di CP_7
manutenzione straordinaria, come il rifacimento della pavimentazione sconnessa dei viali del villaggio); che, pertanto, in relazione alla pretesa risarcitoria azionata dalla
[...]
doveva ritenersi non operante la polizza assicurativa;
che la causa della caduta Parte_1
doveva ricondursi ad una distrazione dell'attrice, quanto meno a titolo di concorso di colpa.
Concludeva per l'integrale rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale deferito all'attrice, escussione di due testi e l'espletamento di una C.T.U. medico-legale, il procedimento era rinviato per la precisazione delle conclusioni ed era riservato in decisione con ordinanza del 20.2.2025.
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito indicati, dovendo essere riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice medesima.
Innanzitutto, occorre chiarire la natura della responsabilità ascrivibile alla per CP_1
il sinistro occorso nella giornata del 23.8.2018 presso il villaggio Il Bagamoyo di Sibari, affinché possano essere correttamente valutate le prove assunte nel corso del giudizio.
Si ritiene che la fattispecie oggetto di causa debba essere ricondotta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Ciò in quanto il sinistro che
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
ha visto coinvolta parte attrice si è verificato a causa della presenza di un blocco di cemento non fissato al terreno che, al passaggio della donna, si era spostato dal suo alloggio provocandone la perdita di equilibrio e, quindi, la caduta al suolo.
La pertanto, per sua stessa ammissione tenuta alla gestione “in maniera CP_1
continuativa ed autonoma” della struttura recettiva, benché non proprietaria della stessa, era certamente titolare del potere e dovere di controllo sull'intera struttura al fine di evitare che nella stessa si creassero situazioni di rischio per i terzi. La predetta convenuta deve dunque considerarsi custode di tutti gli spazi messi a disposizione della clientela, ivi compresi dei vialetti interni al villaggio.
Da ciò consegue che ai sensi dell'art. 2051 c.c., colui che agisce in giudizio ha l'onere di provare, oltre al danno subito, la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo verificatosi, a prescindere da ogni connotato di colpa in capo al custode. In particolare, deve essere fornita la prova che il danno lamentato, secondo il principio della regolarità causale, con ragionevole certezza sia stato provocato dalla cosa in custodia.
Il teste , marito dell'attrice, con dichiarazioni lineari e coerenti, ha Testimone_1
descritto la dinamica del sinistro occorso allorché lui e la moglie, assieme al figlio, si stavano recando in spiaggia percorrendo un vialetto del villaggio. In particolare, ha raccontato che sua moglie, che camminava davanti a lui, aveva messo il piede su un blocco di cemento che componeva la passerella che, non fissato correttamente al suolo, le aveva fatto perdere l'equilibrio facendola cadere in avanti.
Costituisce elemento confermativo dell'accadimento riferito la circostanza – non contestata dalla stessa – che l'attrice ed il marito, ancor prima di recarsi in CP_8
ospedale, abbiano immediatamente riferito al personale della struttura quanto accaduto.
Tale immediata comunicazione ha pertanto messo in condizione il personale della CP_1
di verificare con immediatezza lo stato dei luoghi e, in particolare, la presenza di un elemento basculante della passerella. A fronte di tale concreta possibilità, la predetta parte convenuta nel corso del giudizio non ha fornito alcuna prova dimostrativa che, contrariamente a quanto dichiarato dal teste attoreo, la passerella percorsa dalla
[...]
non presentasse alcun elemento di criticità. Sul punto le dichiarazioni rese dalla Parte_1
teste sono prive di significativa rilevanza probatoria, non Testimone_2
avendo la stessa svolto alcun personale e diretto accertamento dello stato dei luoghi
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
nell'immediatezza dei fatti.
Peraltro, la circostanza relativa all'instabilità di uno degli elementi della passerella appare verosimile anche in ragione delle risultanze delle fotografie prodotte da parte attrice, da cui emerge il non esatto allineamento dei blocchi di cemento, che rende quindi ipotizzabile che uno o più di essi potesse non essere correttamente saldato al terreno.
Le risultanze istruttorie che comprovano la riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate dalla parte attrice all'infortunio per come descritto nella domanda risultano poi corroborate dalle risultanze della consulenza tecnica medico-legale del dott.
Persona_1
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Si accerta in consulenza, sulla base della documentazione sanitaria allegata e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, che la dinamica lesiva descritta in citazione risulta compatibile con le lesioni traumatiche riscontrate.
Il CTU dott. ha rilevato che i postumi invalidanti permanenti derivanti dalla Persona_1
compromissione anatomica e funzionale accertata sono in rapporto causale con la natura e la tipologia dell'evento dannoso dedotto in giudizio.
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo, unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di ritenere dimostrato il nesso di causalità materiale tra la caduta al suolo e lesioni riportate dalla Parte_1
6 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
rappresentate da “frattura a carico della base del V metatarso piede destro”, nonché del nesso di causalità giuridica intercorrente tra l'evento lesivo ed i postumi stabilizzati del processo patologico.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita compatibili con la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro descritto nell'atto introduttivo.
Il corredo probatorio, complessivamente considerato, consente ragionevolmente di affermare che le lesioni riportate dalla siano causalmente riconducibili alla Parte_1
caduta determinata dalla condizione di non piena stabilità della passerella percorsa dalla donna.
La parte attrice ha dunque assolto all'onere probatorio concernente l'evento dannoso (la caduta), il suo rapporto di causalità con il bene in custodia ed il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile la verificazione dell'incidente effettivamente occorso.
Ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, la società non ha fornito alcun CP_1
elemento probatorio da cui potersi ricavare che la situazione di pericolo, rappresentata dall'instabilità del blocco di cemento costituente la passerella, sia stata cagionata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In definitiva, quindi, può affermarsi che la convenuta sia responsabile, quale CP_1
custode dell'area in cui si verificava il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite dall'attrice per effetto dell'accadimento dannoso.
La predetta parte convenuta, invocando il principio di autoresponsabilità gravante su ciascun individuo, ha ritenuto di poter attribuire alla condotta imprudente della danneggiata una quota di responsabilità nella produzione dell'evento.
Sotto tale profilo, pur accertata l'esistenza del nesso eziologico, è necessario stabilire se l'evento in questione sia derivato o meno in parte dal comportamento dell'attrice e in particolare se, usando l'ordinaria diligenza, la stessa avrebbe potuto limitare il danno;
se ci sia cioè spazio per l'applicazione della normativa dettata dall'art. 1227 c.c., comma 1.
Va rilevato infatti che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia,
7 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08.05.2008, n. 11227; Cass. 06/07/2006, n.
15384).
Se è vero, precisa la Suprema Corte che “il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2
Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (cfr. Cass. n. 2477/2018).
Nella fattispecie in esame, non può negarsi che ove l'attrice avesse prestato maggiore attenzione nel percorrere la passerella, si sarebbe avveduta che i blocchi di cemento non erano perfettamente allineati (come appare visibile nelle fotografie) e, quindi, avrebbe potuto ipotizzare che taluno di essi non fosse propriamente fissato al terreno. D'altronde, il sinistro si è verificato al quarto giorno della vacanza, fatto che rende altamente verosimile che l'attrice avesse già percorso quella passerella – circostanza nemmeno espressamente negata dalla donna nel corso del suo interrogatorio formale (“non ricordo bene se su quel vialetto ero già passata in precedenza, c'erano vari percorsi per arrivare al mare;
forse c'ero passata una volta sola prima della caduta”) – e che già conoscesse le caratteristiche ed il livello di attenzione necessario per attraversare quel passaggio.
Conseguentemente, se da una parte non può ritenersi completamente reciso il nesso di causa fra la cosa e il danno, posto che la condotta della danneggiata non si sovrappone alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva del danno,
(vedasi, sul punto, Cass n. 25028/2019), dall'altra pare evidente che la condotta della
[...]
abbia concorso ex art. 1227 c.c., alla causazione dell'evento, anche tenendo Parte_1
conto che, secondo la consolidata giurisprudenza, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle misure di cautela normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di fatto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento negligente del medesimo nel dinamismo causale del danno. (Cass. n.
8 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
9315/2019 e 17873/2020).
La Corte di Cassazione precisa infatti, in relazione alla specifica situazione oggetto di causa, che “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno" (cfr. Cass. n.
287/2015; n. 27724/2018).
Alla luce di tali considerazioni nonché tenuto conto dei richiamati principi di diritto, pur affermandosi la responsabilità della convenuta nella causazione del danno CP_1
oggetto della pretesa risarcitoria, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, un concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso nella misura del 50% con conseguente riduzione, in pari misura, della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno.
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione
9 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
[...]
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal Parte_1
consulente tecnico dott. Persona_1
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U..
Circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
10 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato una
“sindrome algo-disfunzionale a carico della V articolazione metatarso-falangea, piede destro, in esiti di lesioni fratturative”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attrice dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente in Persona_1
una percentuale del 3% di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in ITP di 43 giorni al 75% e di 30 giorni al 50% e di 20 giorni al 25%.
Poiché si tratta di lesioni che, pur essendo suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, non derivano tuttavia da evento dannoso scaturente dalla circolazione di autoveicoli, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai nettamente dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non
11 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ..
La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
Con riguardo componente di danno morale derivante da lesione della salute occorre evidenziare che tale pregiudizio consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è
12 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 50 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 43 di ITP al 75% → € 3.708,75
- gg. 30 di ITP al 50% → € 1.725,00
- gg. 20 di ITP al 25% → 575,00
13 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
- danno biologico permanente al 3% → € 3.550,00
Pertanto, va stimato in € 6.008,75 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
3.550,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 9.558,75.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata allegata, né provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto, poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo sono da ritenersi debitamente e
14 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
congruamente inglobati nella valutazione del danno biologico.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, tenuto conto del concorso di colpa in misura del 50%, la deve essere condannata a corrispondere alla parte CP_1
attrice, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, l'importo complessivo di €
4.779,37.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (23.8.2018), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
La va altresì condannata al risarcimento del danno patrimoniale, CP_1
corrispondente alla metà del valore delle spese mediche documentate, pari ad € 322,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
15 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
In ordine al profilo del risarcimento del danno da “vacanza rovinata” è valevole rilevare che l'art. 47 del Codice del Turismo definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”, a patto che l'inadempimento sia “di non scarsa importanza”.
Ai sensi dell'art. 47 del Codice del Turismo, per potersi avvalere della tutela risarcitoria garantita, è necessario che la vacanza rovinata per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste sia quella connessa all'acquisto di un “pacchetto turistico”, le cui caratteristiche sono fissate dall'art. 34 dello stesso codice. In particolare, il
“pacchetto” deve avere ad oggetto «i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche» risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi venduti a un prezzo forfettario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio. Questi ultimi debbono costituire, «per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico». In virtù del contratto all inclusive stipulato dal turista-consumatore, la finalità di vacanza e di svago entra a far parte del contenuto negoziale, costituendo elemento caratterizzante della causa del contratto stesso e obbligando, così, il venditore/organizzatore a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi. L'eventuale inadempimento di questa obbligazione determina il risarcimento del danno da vacanza rovinata, configurabile esclusivamente in relazione al contratto di viaggio, il cui oggetto è il godimento delle utilità promesse dal tour operator e/o dall'agenzia di viaggi venditrice del pacchetto.
Deve poi rilevarsi che, con l'introduzione del Codice del Turismo nel 2011 (d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79), il legislatore ha individuato le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata nell'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, specificando che l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza e definendo il danno da vacanza rovinata, che viene ad essere collegato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta. Orbene, quanto alla risarcibilità del danno da vacanza rovinata va rilevato che l'art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il danno da vacanza rovinata come un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta, fermo restando che l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Il danno per il turista connesso alla mancata realizzazione del
16 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
programma di viaggio può assumere valenza anche sotto il profilo patrimoniale (per esempio in caso di perdita del bagaglio, ritardo del volo aereo che provoca la perdita della coincidenza con conseguente acquisto di altro biglietto o soggiorno in hotel, ecc.). Il danno non patrimoniale invece attiene agli aspetti biologici, morali ed esistenziali connessi alle problematiche incontrate nel corso della vacanza.
Il danno da vacanza rovinata consiste, quindi, nella perdita di un'occasione di svago e di riposo. Tale voce di danno genericamente ricondotta all'art. 2059 c.c. che disciplinava e disciplina il danno non patrimoniale limitando la risarcibilità del danno non patrimoniale
“nei casi previsti dalla legge”, è stata regolata in modo più completo dal d.lgs. 79/2011.
L'ordinamento appresta particolare tutela al turista/consumatore, quale contraente debole, specificamente statuita dal Codice del Turismo (decreto legislativo 23 maggio 2011 n.
79) che ha ampliato e specificato la tutela già fornita nel Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206).
Ai sensi dell'art. 43, primo comma, Codice del Turismo, in caso di inadempimento o inesatto adempimento (si considera inesatto adempimento, per espressa previsione di
Legge, la difformità degli standard qualitativi del servizio promessi e pubblicizzati),
l'organizzatore e/o l'intermediario sono entrambi tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità.
L'articolo 43, al secondo comma, prevede anche che l'organizzatore o l'intermediario che si avvalgono di altri prestatori di servizi siano comunque tenuti al risarcimento del danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalsa.
Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore ed in base alla quale ha effettuato la scelta (artt. 36-38 Cod.
Tur.). Dunque, a titolo meramente esemplificativo: la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco e così via.
In linea generale, laddove uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte o se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell'offerta e/o nel contratto, l'organizzatore è tenuto a risponderne. Ne risponde anche se la responsabilità è da attribuirsi ad uno dei soggetti prestatori dei singoli servizi compresi nel pacchetto (art. 45 Cod. Tur.).
17 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
A nulla rileva il fatto che la struttura alberghiera non sia di proprietà dell'organizzatore
(come in alcuni casi può verificarsi, come anche in quello in esame). Parimenti irrilevante il fatto che il viaggio si effettui con le compagnie aeree;
ovvero ancora la circostanza che le escursioni sul posto non siano eseguite con mezzi di proprietà dell'organizzatore.
In ogni caso, infatti, il tour operator è responsabile dei terzi prestatori dei servizi compresi nel programma di viaggio (art. 43 Cod. Tur.).
Il medesimo principio vale nel caso in cui, in conseguenza dell'inadempimento, si verificano danni alla persona, come nel caso non infrequente di sinistro stradale durante uno spostamento in loco previsto nel programma di viaggio (art. 44 Cod. Tur). In tal modo il consumatore turista è agevolato per avere un unico referente contrattuale,
l'organizzatore che ha predisposto il pacchetto di viaggio da lui acquistato (direttamente o tramite un'agenzia di viaggi, che svolge il ruolo dell'intermediario nella vendita).
L'apertura del Codice del Turismo è stata successivamente contemperata attraverso una serie di interventi giurisprudenziali che hanno chiarito e delineato, nei diversi aspetti e profili, il concetto di danno da vacanza rovinata.
La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che: “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n.
90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non 4 patrimoniale è risarcibile. Tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito” (cfr. Corte cassazione, sezione III, sentenza
11 maggio 2012 n. 7256). Inoltre,“Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime
(precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso” (cfr. Corte Cassazione, sezione III, sentenza 14 luglio 2015 n. 14662).
18 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
Quanto all'onere della prova, in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale vige la regola generale per cui il danno deve essere provato e allegato. Tuttavia, nel caso di danno da vacanza rovinata, ricorrendo un'ipotesi di inadempimento contrattuale del tour operator o del venditore (a seconda di quando sorge l'inadempimento contrattuale), secondo la giurisprudenza, il turista è tenuto a provare il solo contratto di viaggio, allegando le circostanze dell'inadempimento di controparte, col conseguente diritto del consumatore ad ottenere anche il risarcimento del danno diverso e ulteriore rispetto a quello patrimoniale, giacché è già insito nella stipulazione stessa del contratto che esso risponda ad un'utilità quale il riposo, lo svago e la fuga dalla realtà quotidiana. Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva 90/314 CEE costituisce uno dei casi previsti dalla legge ex art
2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti” (Cass. civ. Sez. III Sent., 06/07/2018, n. 17724).
Tutto ciò premesso in punto di diritto, ritornando al caso di specie, può certamente ritenersi dimostrato l'avvenuto acquisto, da parte della famiglia dell'attrice, di un pacchetto turistico;
la dicitura “all inclusive” presente nel contratto stipulato con la
è chiaramente indicativa di tale circostanza. Controparte_2
Tuttavia, in relazione al fattore che, unitamente alla disattenzione dell'attrice, ha concorso a provocare la sua caduta – l'instabilità di un blocco di cemento che componeva la passerella di uno dei vialetti del villaggio –, opina il Tribunale che, avuto riguardo alla natura dei servizi turistici venduti, non si sia configurato un inadempimento “di non scarsa importanza”. Tanto si considera anche in ragione dell'acclarato concorso di colpa dell'attrice, che ha avuto una chiara e significativa incidenza sulla causazione del sinistro occorso.
In conclusione, deve escludersi che sussistano i presupposti per accogliere la pretesa risarcitoria relativa al danno da vacanza rovinata.
Le domande azionate nei confronti della e della Controparte_2 Controparte_3
vanno quindi disattese.
Infine, deve essere accolta la domanda di garanzia avanzata dalla convenuta CP_1
19 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
nei confronti di essendo stato dimostrato il rapporto Controparte_4
assicurativo e la previsione della fattispecie in esame tra quelle coperte da assicurazione: nel contratto di polizza assicurativa depositato in atti, infatti, figura Controparte_6
anche la “Garanzia Base – R.C.T.”, in base alla quale la compagnia “si obbliga a tenere indenne l'Assicurato […] di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente l'esercizio della Struttura recettiva assicurata”
(cfr. art.
3.1. delle Condizioni Generali).
Pertanto, la deve essere condannata a manlevare la Controparte_9 CP_1
delle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni e spese processuali, in virtù della presente sentenza.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Tenuto conto della comunanza di interessi tra tutte le società convenute, legata ai dei rapporti di collaborazione tra la e la ed alla partecipazione in CP_1 Controparte_2
quest'ultima società da parte della sussistono ragioni giustificative Controparte_3
per compensare integralmente le spese di lite tra tali parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , a titolo Parte_1
di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 4.779,37, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva, ed a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 322,50, oltre interessi dalla domanda al saldo;
• rigetta la domanda risarcitoria per danno da vacanza rovinata;
20 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10661/2021
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1
favore di delle spese processuali che si liquidano in € 264,00 per Parte_1
esborsi e € 3.500,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Umberto De Filippo, dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico della le spese di C.T.U., già separatamente CP_1
liquidate;
• condanna a manlevare la convenuta da Controparte_4 CP_1
tutto quanto la stessa è tenuta a pagare, a titolo risarcitorio, per spese legali e di C.T.U., in virtù della presente sentenza;
• compensa le spese processuali tra le parti convenute.
Così deciso in Aversa in data 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
21