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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 8997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8997 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa AU AR
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°5119 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alfano Marco, presso il cui studio sito in C.F._2
Scafati (SA) alla via M. D'Ungheria n. 102 elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
, , rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Anna Paola Bellistri, , ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castellammare di
Stabia (NA) alla via Luigi Denza n. 24;
APPELLATA
E
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.10.2025 i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, impugnava la sentenza n. Parte_1 19519/2024 del Giudice di Pace di con la quale veniva rigettata CP_2
l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso la cartella esattoriale n. 10020230011528714001, con integrale compensazione delle spese processuali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza deducendo l'omessa valutazione da parte del Giudice di Pace riguardo -all'eccepita- insussistenza della notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella esattoriale impugnata.
Per questo motivo, ed in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accogliere l'appello e per l'effetto annullare la cartella esattoriale n.
10020230011528714001, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Alfano dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'appellata che Controparte_3 contestava la domanda dell'appellante chiedendone il rigetto, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Bellistri dichiaratosi antistatario.
Benché regolarmente citata, sceglieva di restare contumace l'appellata
Controparte_2
All'udienza del 07.10.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni – rinunziando ai termini di cui all'art. 352 cpc – ed il
Tribunale assegnava la causa a sentenza.
----
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto. Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione. Tanto premesso, giova in primo luogo rilevare che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1)
l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 l. n. 689/81 (come modificato dall'art. 7 Dlgs 150/2011) , esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1,
c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (sul punto cfr. Cassazione civile sez. II 22/02/2010 n. 4139).
Nel caso di specie, l'opponente nel giudizio di primo grado per un verso contestava l'intervenuto decorso del termine prescrizionale e per altro verso si doleva dell'omessa notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella impugnata. Orbene, se i motivi di opposizione relativi alla prescrizione del credito – integranti un'opposizione ex art. 615 co 2 cpc - risultano esaminati, non può ritenersi altrettanto per le doglianze relative all'omessa notifica del verbale di accertamento, non prese in considerazione dalla pronuncia del Giudice di Pace.
Al riguardo, va rilevato che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa portata dalla cartella esattoriale è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Pertanto, non essendosi costituito in giudizio l'ente impositore
( , onerato della produzione della documentazione Controparte_2 attestante la regolarità della notifica dei verbali di accertamento, deve ritenersi inesistente detta notificazione, con conseguente accoglimento della domanda e annullamento della cartella esattoriale n.
10020230011528714001.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
AU AR definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 5119/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione ex art. 7 Dlgs 150/2011 proposta da Parte_1
e per l'effetto dichiara la nullità della cartella esattoriale
[...]
n. 10020230011528714001 • condanna l' e la Controparte_3 CP_2
in solido, alla refusione delle spese processuali del primo
[...] grado di giudizio in favore di che liquida in Parte_1 euro 70,00 per spese vive ed in euro 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Marco Alfano;
• condanna l' e la Controparte_3 CP_2
in solido, alla refusione delle spese processuali del
[...] secondo grado di giudizio in favore di che Parte_1 liquida in euro 91,50 per spese vive ed in euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Marco Alfano.
Napoli, 9.10.2025 Il Giudice
dott.ssa AU AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa AU AR
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°5119 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alfano Marco, presso il cui studio sito in C.F._2
Scafati (SA) alla via M. D'Ungheria n. 102 elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
, , rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Anna Paola Bellistri, , ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castellammare di
Stabia (NA) alla via Luigi Denza n. 24;
APPELLATA
E
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.10.2025 i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, impugnava la sentenza n. Parte_1 19519/2024 del Giudice di Pace di con la quale veniva rigettata CP_2
l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso la cartella esattoriale n. 10020230011528714001, con integrale compensazione delle spese processuali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza deducendo l'omessa valutazione da parte del Giudice di Pace riguardo -all'eccepita- insussistenza della notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella esattoriale impugnata.
Per questo motivo, ed in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accogliere l'appello e per l'effetto annullare la cartella esattoriale n.
10020230011528714001, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Alfano dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'appellata che Controparte_3 contestava la domanda dell'appellante chiedendone il rigetto, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Bellistri dichiaratosi antistatario.
Benché regolarmente citata, sceglieva di restare contumace l'appellata
Controparte_2
All'udienza del 07.10.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni – rinunziando ai termini di cui all'art. 352 cpc – ed il
Tribunale assegnava la causa a sentenza.
----
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto. Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione. Tanto premesso, giova in primo luogo rilevare che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1)
l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 l. n. 689/81 (come modificato dall'art. 7 Dlgs 150/2011) , esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1,
c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (sul punto cfr. Cassazione civile sez. II 22/02/2010 n. 4139).
Nel caso di specie, l'opponente nel giudizio di primo grado per un verso contestava l'intervenuto decorso del termine prescrizionale e per altro verso si doleva dell'omessa notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella impugnata. Orbene, se i motivi di opposizione relativi alla prescrizione del credito – integranti un'opposizione ex art. 615 co 2 cpc - risultano esaminati, non può ritenersi altrettanto per le doglianze relative all'omessa notifica del verbale di accertamento, non prese in considerazione dalla pronuncia del Giudice di Pace.
Al riguardo, va rilevato che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa portata dalla cartella esattoriale è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Pertanto, non essendosi costituito in giudizio l'ente impositore
( , onerato della produzione della documentazione Controparte_2 attestante la regolarità della notifica dei verbali di accertamento, deve ritenersi inesistente detta notificazione, con conseguente accoglimento della domanda e annullamento della cartella esattoriale n.
10020230011528714001.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
AU AR definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 5119/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione ex art. 7 Dlgs 150/2011 proposta da Parte_1
e per l'effetto dichiara la nullità della cartella esattoriale
[...]
n. 10020230011528714001 • condanna l' e la Controparte_3 CP_2
in solido, alla refusione delle spese processuali del primo
[...] grado di giudizio in favore di che liquida in Parte_1 euro 70,00 per spese vive ed in euro 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Marco Alfano;
• condanna l' e la Controparte_3 CP_2
in solido, alla refusione delle spese processuali del
[...] secondo grado di giudizio in favore di che Parte_1 liquida in euro 91,50 per spese vive ed in euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Marco Alfano.
Napoli, 9.10.2025 Il Giudice
dott.ssa AU AR