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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1237/2024 promossa da:
Parte_1 Parte_2
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il
[...] P.IVA_1
Difensore GUIDA ROBERTA
Appellante
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
LARGO PO 21052 BUSTO ARSIZIO presso il Difensore PERONI CESARE
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. La vicenda nasce dal rapporto professionale tra l'Adv. Stabilito Controparte_1
(in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione professionale "ATP Studio
Legale Internazionale") e la Parte_3
culminato in una disputa sui compensi professionali dovuti per prestazioni
[...]
legali rese nel periodo settembre-dicembre 2022. Il Giudice di Pace di Piacenza, con sentenza n. 342/2024 pubblicata il 13.06.2024, condannava la società al pagamento di
€ 2.727,00 oltre oneri di legge, in parziale accoglimento della domanda dell'avvocato
. CP_1
Proponeva appello parziale la , limitatamente al punto 7 della Parte_3
motivazione (quantum debeatur), mentre l' ha proposto appello CP_2 CP_1
incidentale ex art. 334 c.p.c.
Lamenta la Società errores in iudicando e vizio di motivazione della sentenza di
Contr primo grado, osservando che l'attività professionale dell' si è articolata in CP_1
tre distinte prestazioni: i) Attività stragiudiziale (incarico 01/09/2022): Consulenza su questioni relative alla società agricola, con esame di documentazione, incontri in presenza e online, scambio di corrispondenza e rilascio di pareri orali;
ii)
Procedimento di mediazione: Attivazione di procedura di mediazione obbligatoria nei confronti di un confinante ( , con le relative fasi di attivazione, Persona_1
negoziazione e conciliazione;
iii) Ulteriore consulenza (incarico 22/11/2022):
Valutazione su presunta responsabilità professionale di altro legale, con esame di voluminosi atti giudiziali. Censura pertanto i numerosi errori di calcolo compiuti dal giudice di prime cure, che: in relazione all'attività sub i), ha quantificato il compenso in € 1.205,00, corrispondente allo scaglione € 26.001-52.000 del DM 55/2014, quando pagina 2 di 5 invece lo scaglione corretto sarebbe stato € 5.201-26.000, da cui un compenso di €
993,00; in relazione all'attività sub ii) avrebbe riconosciuto € 1.522,00 e che, parametri alla mano, corrisponderebbero a tutte e tre le fasi della mediazione (attivazione: €
221,00; negoziazione: € 441,00; conciliazione: € 860,00) nonostante la fase di conciliazione non sia mai stata svolta per assenza della controparte;
sicché sarebbero dovuti solo € 662,00 (€ 221 + € 441); infine, avrebbe compiuto un ulteriore errore di calcolo aggiungendo e poi sottraendo l'acconto di € 1.500,00 (€ 1.843,00 lordi) anziché
dedurlo soltanto. Sicché il compenso residuo effettivamente dovuto all'avv. CP_1
sarebbe di Euro 155,00 oltre accessori (Attività stragiudiziale: € 993,00; + Mediazione
(solo fasi effettivamente svolte): € 662,00 = € 1.655,00; - acconto € 1.500,00 = 155,00)
2. Resiste e svolge appello incidentale l'avv. , osservando che l'attività CP_1
stragiudiziale riguardava quattro diverse controversie di complessità media/alta; che l'analisi della corrispondenza consentirebbe di evidenziare il carattere d'urgenza delle prestazioni;
che l'attività è stata particolarmente impegnativa, protraendosi in un arco temporale significativo (quarto trimestre 2022), ed implicando l'esame di numerosi documenti trasmessi dal cliente, lo svolgimento di diversi incontri sia in presenza che online, e un fitto scambio di corrispondenze e pareri. Osserva altresì che una liquidazione “omnia” dell'attività stragiudiziale violerebbe i dettami del DM 55/2014
e sarebbe sostanzialmente sotto i minimi;
infine, che l'acconto era già stato dedotto nella nota 7/2023 ("Onorario € 5.210 netto fondo spese € 1.500") e quindi non era possibile dedurlo una seconda volta. Conclude pertanto chiedendo la condanna della società al pagamento della Nota 6/23: € 862,48 al netto della ritenuta d'acconto; della
Nota 7/23: € 4.568,04 (o in subordine € 2.425,04) al netto della ritenuta d'acconto; della
Nota 8/23: € 2.134,98 al netto della ritenuta d'acconto; per complessivi € 7.565,50.
3. L'appello principale è infondato. Il capo della sentenza in cui il g.d.p. afferma che l'attività professionale per cui è causa risulta essere stata interamente svolta non pagina 3 di 5 è oggetto di specifica impugnazione e sul punto deve quindi ritenersi formato il giudicato interno.
4. L'appello incidentale è parzialmente fondato. Va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di liquidazione dei compensi
professionali dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, il criterio del decisum previsto
dall'art. 5, comma 1, D.M. 55/2014, secondo cui nelle cause di pagamento e risarcimento danni
si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, è applicabile esclusivamente alla
liquidazione dei compensi a carico del soccombente. Nel rapporto tra avvocato e cliente trovano
invece applicazione i commi 2 e 3 del medesimo articolo, in base ai quali il giudice deve
verificare la sussistenza di una eventuale manifesta sproporzione tra il petitum formale e
l'effettivo valore della controversia, desumibile dai sostanziali interessi in contrasto. In tale
valutazione, il giudice dispone di una generale facoltà discrezionale, derivante dal
richiamo normativo al "valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente
diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti", che gli
consente di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della
prestazione e alla concreta valenza economica della controversia […]Tale valutazione
deve essere compiuta dal giudice attraverso un'indagine specifica volta a verificare la manifesta
sproporzione tra il valore formale e quello sostanziale della causa, al fine di stabilire se l'importo
oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo per la liquidazione
del compenso professionale.” (Cassazione civile 29/01/2024 n.2627). In esito a tale valutazione, il compenso esposto dall'adv. appare non pienamente in linea CP_1
con i parametri di legge e i principi suddetti;
avuto riguardo alle evidenze documentali in atti, e in particolare alla complessità dell'attività svolta, al fatto che talune attività non sono state effettivamente svolte (fase conciliativa della mediazione,
pacificamente), si ritiene congruo rideterminare l'importo dei compensi ancora dovuti all'adv. nella misura di Euro 3.500,00 oltre IVA e accessori, già dedotto CP_1
pagina 4 di 5 l'acconto di Euro 1.500,00 oltre IVA e accessori. In tal misura si condanna l'appellante al pagamento;
spese compensate per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A parziale riforma della sentenza di primo grado,
Contr Accerta e dichiara il diritto dell' al pagamento, per Controparte_1
l'opera prestata in favore dell'odierna appellante, di complessivi Euro 5.000,00 oltre
IVA e accessori, inclusi acconti già percepiti per Euro 1.500,00 oltre IVA e accessori;
e per l'effetto condanna l'appellante
[...]
Contr al pagamento, in favore dell Parte_4
, del residuo importo di Euro 3.500,00 oltre IVA e accessori, Controparte_1
con interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Spese interamente compensate
Piacenza, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1237/2024 promossa da:
Parte_1 Parte_2
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il
[...] P.IVA_1
Difensore GUIDA ROBERTA
Appellante
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
LARGO PO 21052 BUSTO ARSIZIO presso il Difensore PERONI CESARE
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. La vicenda nasce dal rapporto professionale tra l'Adv. Stabilito Controparte_1
(in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione professionale "ATP Studio
Legale Internazionale") e la Parte_3
culminato in una disputa sui compensi professionali dovuti per prestazioni
[...]
legali rese nel periodo settembre-dicembre 2022. Il Giudice di Pace di Piacenza, con sentenza n. 342/2024 pubblicata il 13.06.2024, condannava la società al pagamento di
€ 2.727,00 oltre oneri di legge, in parziale accoglimento della domanda dell'avvocato
. CP_1
Proponeva appello parziale la , limitatamente al punto 7 della Parte_3
motivazione (quantum debeatur), mentre l' ha proposto appello CP_2 CP_1
incidentale ex art. 334 c.p.c.
Lamenta la Società errores in iudicando e vizio di motivazione della sentenza di
Contr primo grado, osservando che l'attività professionale dell' si è articolata in CP_1
tre distinte prestazioni: i) Attività stragiudiziale (incarico 01/09/2022): Consulenza su questioni relative alla società agricola, con esame di documentazione, incontri in presenza e online, scambio di corrispondenza e rilascio di pareri orali;
ii)
Procedimento di mediazione: Attivazione di procedura di mediazione obbligatoria nei confronti di un confinante ( , con le relative fasi di attivazione, Persona_1
negoziazione e conciliazione;
iii) Ulteriore consulenza (incarico 22/11/2022):
Valutazione su presunta responsabilità professionale di altro legale, con esame di voluminosi atti giudiziali. Censura pertanto i numerosi errori di calcolo compiuti dal giudice di prime cure, che: in relazione all'attività sub i), ha quantificato il compenso in € 1.205,00, corrispondente allo scaglione € 26.001-52.000 del DM 55/2014, quando pagina 2 di 5 invece lo scaglione corretto sarebbe stato € 5.201-26.000, da cui un compenso di €
993,00; in relazione all'attività sub ii) avrebbe riconosciuto € 1.522,00 e che, parametri alla mano, corrisponderebbero a tutte e tre le fasi della mediazione (attivazione: €
221,00; negoziazione: € 441,00; conciliazione: € 860,00) nonostante la fase di conciliazione non sia mai stata svolta per assenza della controparte;
sicché sarebbero dovuti solo € 662,00 (€ 221 + € 441); infine, avrebbe compiuto un ulteriore errore di calcolo aggiungendo e poi sottraendo l'acconto di € 1.500,00 (€ 1.843,00 lordi) anziché
dedurlo soltanto. Sicché il compenso residuo effettivamente dovuto all'avv. CP_1
sarebbe di Euro 155,00 oltre accessori (Attività stragiudiziale: € 993,00; + Mediazione
(solo fasi effettivamente svolte): € 662,00 = € 1.655,00; - acconto € 1.500,00 = 155,00)
2. Resiste e svolge appello incidentale l'avv. , osservando che l'attività CP_1
stragiudiziale riguardava quattro diverse controversie di complessità media/alta; che l'analisi della corrispondenza consentirebbe di evidenziare il carattere d'urgenza delle prestazioni;
che l'attività è stata particolarmente impegnativa, protraendosi in un arco temporale significativo (quarto trimestre 2022), ed implicando l'esame di numerosi documenti trasmessi dal cliente, lo svolgimento di diversi incontri sia in presenza che online, e un fitto scambio di corrispondenze e pareri. Osserva altresì che una liquidazione “omnia” dell'attività stragiudiziale violerebbe i dettami del DM 55/2014
e sarebbe sostanzialmente sotto i minimi;
infine, che l'acconto era già stato dedotto nella nota 7/2023 ("Onorario € 5.210 netto fondo spese € 1.500") e quindi non era possibile dedurlo una seconda volta. Conclude pertanto chiedendo la condanna della società al pagamento della Nota 6/23: € 862,48 al netto della ritenuta d'acconto; della
Nota 7/23: € 4.568,04 (o in subordine € 2.425,04) al netto della ritenuta d'acconto; della
Nota 8/23: € 2.134,98 al netto della ritenuta d'acconto; per complessivi € 7.565,50.
3. L'appello principale è infondato. Il capo della sentenza in cui il g.d.p. afferma che l'attività professionale per cui è causa risulta essere stata interamente svolta non pagina 3 di 5 è oggetto di specifica impugnazione e sul punto deve quindi ritenersi formato il giudicato interno.
4. L'appello incidentale è parzialmente fondato. Va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di liquidazione dei compensi
professionali dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, il criterio del decisum previsto
dall'art. 5, comma 1, D.M. 55/2014, secondo cui nelle cause di pagamento e risarcimento danni
si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, è applicabile esclusivamente alla
liquidazione dei compensi a carico del soccombente. Nel rapporto tra avvocato e cliente trovano
invece applicazione i commi 2 e 3 del medesimo articolo, in base ai quali il giudice deve
verificare la sussistenza di una eventuale manifesta sproporzione tra il petitum formale e
l'effettivo valore della controversia, desumibile dai sostanziali interessi in contrasto. In tale
valutazione, il giudice dispone di una generale facoltà discrezionale, derivante dal
richiamo normativo al "valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente
diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti", che gli
consente di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della
prestazione e alla concreta valenza economica della controversia […]Tale valutazione
deve essere compiuta dal giudice attraverso un'indagine specifica volta a verificare la manifesta
sproporzione tra il valore formale e quello sostanziale della causa, al fine di stabilire se l'importo
oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo per la liquidazione
del compenso professionale.” (Cassazione civile 29/01/2024 n.2627). In esito a tale valutazione, il compenso esposto dall'adv. appare non pienamente in linea CP_1
con i parametri di legge e i principi suddetti;
avuto riguardo alle evidenze documentali in atti, e in particolare alla complessità dell'attività svolta, al fatto che talune attività non sono state effettivamente svolte (fase conciliativa della mediazione,
pacificamente), si ritiene congruo rideterminare l'importo dei compensi ancora dovuti all'adv. nella misura di Euro 3.500,00 oltre IVA e accessori, già dedotto CP_1
pagina 4 di 5 l'acconto di Euro 1.500,00 oltre IVA e accessori. In tal misura si condanna l'appellante al pagamento;
spese compensate per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A parziale riforma della sentenza di primo grado,
Contr Accerta e dichiara il diritto dell' al pagamento, per Controparte_1
l'opera prestata in favore dell'odierna appellante, di complessivi Euro 5.000,00 oltre
IVA e accessori, inclusi acconti già percepiti per Euro 1.500,00 oltre IVA e accessori;
e per l'effetto condanna l'appellante
[...]
Contr al pagamento, in favore dell Parte_4
, del residuo importo di Euro 3.500,00 oltre IVA e accessori, Controparte_1
con interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Spese interamente compensate
Piacenza, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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