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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2204/2020 R.G.
T R I B U N A L E D I T E R A M O
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2204/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
, nata in [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv. ti Alberto Boccacci (C.F.: ) del foro di Macerata C.F._2
iscritto nell'albo Forense della Repubblica Ceca al n. 15552, elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo Studio del primo in Camerino Via Le Mosse 61;
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede nella Controparte_1
P.IVA_ Repubblica delle Isole Marshall (identificativo fiscale n. ), rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Pettine;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 264/2020 (n. R.G. 667/2020)
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
1) accertare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano nell'emanazione del decreto ingiuntivo opposto e, di conseguenza, dichiararne la nullità;
2) in via subordinata revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per essere
stata accertata da altra autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, l'inesistenza del credito vantato dalla società opposta e posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
3) in via ancora più subordinata respingere la domanda nel merito per infondatezza della pretesa. Con vittoria di spese e competenze di lite in ogni caso”.
Per parte opposta:
“Conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia, contrariis rejectis: rigettare l'opposizione proposta dalla IG.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 264/2020 del 04.04.2020, n. 667/2020 R.G. TRIB. TE, confermando il medesimo, con ogni conseguente effetto di legge. Condannare comunque l'attrice / opponente alla rifusione delle spese di lite, oltre CPA, IVA ed accessori di legge”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 31.7.2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 264/2020 (n. R.G. 667/2020), con cui il Tribunale di
Teramo le ha ingiunto il pagamento, in favore di , dell'importo complessivo pari Controparte_1 ad € 820.000,00, oltre interessi come da domanda e spese per il procedimento monitorio, liquidate in
€ 870,00 per esborsi ed € 5.441,00 per compensi d'avvocato, in relazione al credito risultante dal contratto di mutuo stipulato in data 5.1.2008 tra la parte ingiunta e la (la quale ha Controparte_2
poi ceduto il credito alla odierna parte opposta), oggetto, poi, di ricognizione di debito del 3.7.2013.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto la carenza di giurisdizione del giudice italiano, essendo stato il contratto di mutuo posto alla base della pretesa creditoria stipulata in Repubblica Ceca, tra una società praghese e una persona ivi residente, dovendosi applicare il disposto di cui all'art. 7 del
Regolamento n. 1215/2012 secondo cui “una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in maniera contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio”, che, nel caso di specie, corrisponderebbe al luogo in cui ha sede la società mutuante.
Ha contestato, inoltre, la debenza dell'importo ingiunto, atteso che sulla medesima pretesa, azionata dal cedente nei confronti dell'odierna opponente, è già intervenuta una sentenza passata in giudicato pronunciata dal Tribunale Circoscrizionale di Praga il cui riconoscimento automatico in Italia è disposto dalla L. n. 218/1995, nonché l'insussistenza del credito in ragione della impossibilità di ricondurre la sottoscrizione apposta nel contratto di mutuo alla stessa In ogni caso, ha Parte_1 disconosciuto la firma ad essa riferita tanto nel contratto di mutuo del 5.1.2008 quanto del riconoscimento di debito del 3.7.2013.
Con comparsa depositata in data 29.12.2020, si è costituita la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha dedotto, in particolare, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, essendo l'opponente residente in Italia, come dichiarato negli atti di causa. Sull'eccezione di giudicato straniero e presunta violazione del principio del ne bis in idem, ha precisato come la richiamata sentenza del Tribunale di Praga avesse avuto ad oggetto unicamente il contratto di mutuo del 2008, non contenendo alcun accertamento in ordine al riconoscimento di debito sottoscritto da Parte_1
in data 3.7.2010. Formulava, pertanto, istanza di verificazione sul contratto di mutuo e relativo riconoscimento di debito.
All'esito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 10.2.2021, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, articolata ex art. 648 c.p.c. e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
Successivamente, all'udienza del 21.10.2021, ritenuto di non dover procedere alla verificazione della sottoscrizione per essere stata la questione già scrutinata con sentenza passata in giudicato e reputata, quindi, la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.4.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'11.12.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte opponente.
Va rilevato che il criterio di collegamento indicato dalla parte opponente nell'art. 7 del Regolamento europeo n. 1215/2012, che fa riferimento al luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, risulta applicabile laddove la persona convenuta dinanzi all'organo giurisdizionale di uno Stato membro sia domiciliata in un diverso Stato membro. Nel caso di specie, invece, la sig.ra Parte_1
formalmente attrice ma sostanzialmente convenuta, ha dichiarato di essere residente in [...], risultando conseguentemente applicabile l'art. 3 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la disciplina del diritto internazionale privato, secondo cui “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”.
Dalle considerazioni che precedono, si evince l'infondatezza dell'eccezione preliminare formulata dall'opponente.
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'opposizione si rivela fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dall'esame della documentazione di causa risulta che il contratto di mutuo posto alla base della pretesa esercitata dalla società opposta in sede monitoria è stato oggetto di accertamento giudiziale nell'ambito di una controversia intercorsa tra e dinanzi al Parte_1 Persona_1
Tribunale circoscrizionale di Praga. In particolare, la sentenza di primo grado, intervenuta il 2.3.2016, poi confermata da organo collegiale il 31.8.2016, ha acclarato, mediante perizia grafologica, che la firma apposta al contratto di mutuo del 5.1.2008 non fosse riconducibile a presentando Parte_1
molteplici profili di differenziazione rispetto alla sua sottoscrizione autografa (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo di parte opponente). Le risultanze probatorie emerse nel corso del processo hanno permesso altresì di stabilire che al momento della conclusione del contratto non si trovava sul territorio Parte_1
della Repubblica Ceca, dove è stato concluso il contratto, ma soggiornava a Chelyabinsk, in Russia, dove trascorreva le festività natalizie insieme alla propria famiglia.
Ebbene, in relazione agli effetti di sentenze straniere nel nostro ordinamento, l'art. 64 della L. n.
218/1995 prevede quanto segue “la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: […] d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata”. La legge dispone, pertanto, il riconoscimento automatico dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, senza necessità di incardinare apposite procedure di delibazione. Sul punto, l'art. 36 del Regolamento UE n. 1215/2012, statuisce ulteriormente che “la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare”.
Nel caso di specie, la sentenza emessa il 2.3.2016 dal Tribunale circoscrizionale di Praga in primo grado è divenuta definitiva, a seguito della conferma statuita in appello dal Tribunale municipale di
Praga in data 31.8.2016, come risulta dall'attestazione apposta in data 7.11.2016 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte opponente). Ne consegue che, avendo la presente controversia ad oggetto il medesimo rapporto di mutuo, deve ritenersi definitivo l'accertamento sulla non autenticità della sottoscrizione ad opera di anche nel presente giudizio. Del resto, la circostanza che la Parte_1 Controparte_1
[...
non avesse preso parte al procedimento incardinatosi in Repubblica Ceca, peraltro nemmeno contestata dalla parte opposta, non può escludere l'efficacia della richiamata sentenza straniera, trattandosi di una cessionaria del medesimo credito.
Vanno, altresì, disattese le contestazioni mosse dalla società opposta, in relazione alla mancata verifica dell'autografia della firma dell'opponente contenuta nell'atto di riconoscimento di debito del
3.7.2013 (cfr. all. 2 fascicolo di parte opposta). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma determinano un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o della ricognizione è dispensato dall'onere di provare, sub specie facti,
l'esistenza del rapporto fondamentale (cfr. Cass. III, n. 24451/2020; Cass. II, n. 6353/2022; Cass. I,
n. 2091/2022). Conseguentemente, in base ai principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697 c.c., anche la prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (cfr. Cass. III, n. 21098/2013).
Ne discende, altresì, che l'efficacia vincolante della promessa o della ricognizione viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non sia mai sorto, o sia invalido, o si sia estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (cfr. Cass. I, n. 2091/2022).
Applicando i richiamati principi alla presente fattispecie, è evidente che la parte opponente abbia fornito piena prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale sotteso alla ricognizione di debito, non essendo la sottoscrizione apposta al contratto di mutuo riconducibile alla stessa Parte_1
D'altro canto, il giudizio intervenuto davanti al Giudice, ben avrebbe potuto investire anche l'accertamento della autenticità della ricognizione di debito relativa al medesimo titolo, dal momento che trattavasi di scrittura intervenuta prima dell'instaurazione del procedimento e prima della sentenza di primo grado.
Infatti, "il giudicato sostanziale - che si verifica nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 cod. proc. civ.) incide sul diritto fatto valere (art. 2909 cod. civ.) - è - in base al principio del divieto "del ne bis in idem", che ha un fondamentale rilievo per l'ordinamento giuridico, in quanto espressione della certezza del diritto - intangibile, nei limiti di quanto forma oggetto dei giudicato stesso, e cioè del dedotto e dei deducibile" (Cass. civ., 12 dicembre 1995, n. 12701), e, di conseguenza, "in relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito) al titolare di un diritto di credito de quale si sia già giudicato, è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto quando essa miri ad ottenerne una diversa quantificazione in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione” (Cass. civ., 16 marzo 1996, n. 2205)
In definitiva, l'opposizione risulta fondata e merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e vengono liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe indicate nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, in ragione della scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG. 2204/2020, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 264/2020 (n. R.G.
667/2020);
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 870,00 per esborsi ed € 14.598,00, per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alberto Boccacci dichiaratosi antistatario.
Teramo, 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
T R I B U N A L E D I T E R A M O
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2204/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
, nata in [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv. ti Alberto Boccacci (C.F.: ) del foro di Macerata C.F._2
iscritto nell'albo Forense della Repubblica Ceca al n. 15552, elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo Studio del primo in Camerino Via Le Mosse 61;
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede nella Controparte_1
P.IVA_ Repubblica delle Isole Marshall (identificativo fiscale n. ), rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Pettine;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 264/2020 (n. R.G. 667/2020)
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
1) accertare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano nell'emanazione del decreto ingiuntivo opposto e, di conseguenza, dichiararne la nullità;
2) in via subordinata revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per essere
stata accertata da altra autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, l'inesistenza del credito vantato dalla società opposta e posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
3) in via ancora più subordinata respingere la domanda nel merito per infondatezza della pretesa. Con vittoria di spese e competenze di lite in ogni caso”.
Per parte opposta:
“Conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia, contrariis rejectis: rigettare l'opposizione proposta dalla IG.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 264/2020 del 04.04.2020, n. 667/2020 R.G. TRIB. TE, confermando il medesimo, con ogni conseguente effetto di legge. Condannare comunque l'attrice / opponente alla rifusione delle spese di lite, oltre CPA, IVA ed accessori di legge”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 31.7.2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 264/2020 (n. R.G. 667/2020), con cui il Tribunale di
Teramo le ha ingiunto il pagamento, in favore di , dell'importo complessivo pari Controparte_1 ad € 820.000,00, oltre interessi come da domanda e spese per il procedimento monitorio, liquidate in
€ 870,00 per esborsi ed € 5.441,00 per compensi d'avvocato, in relazione al credito risultante dal contratto di mutuo stipulato in data 5.1.2008 tra la parte ingiunta e la (la quale ha Controparte_2
poi ceduto il credito alla odierna parte opposta), oggetto, poi, di ricognizione di debito del 3.7.2013.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto la carenza di giurisdizione del giudice italiano, essendo stato il contratto di mutuo posto alla base della pretesa creditoria stipulata in Repubblica Ceca, tra una società praghese e una persona ivi residente, dovendosi applicare il disposto di cui all'art. 7 del
Regolamento n. 1215/2012 secondo cui “una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in maniera contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio”, che, nel caso di specie, corrisponderebbe al luogo in cui ha sede la società mutuante.
Ha contestato, inoltre, la debenza dell'importo ingiunto, atteso che sulla medesima pretesa, azionata dal cedente nei confronti dell'odierna opponente, è già intervenuta una sentenza passata in giudicato pronunciata dal Tribunale Circoscrizionale di Praga il cui riconoscimento automatico in Italia è disposto dalla L. n. 218/1995, nonché l'insussistenza del credito in ragione della impossibilità di ricondurre la sottoscrizione apposta nel contratto di mutuo alla stessa In ogni caso, ha Parte_1 disconosciuto la firma ad essa riferita tanto nel contratto di mutuo del 5.1.2008 quanto del riconoscimento di debito del 3.7.2013.
Con comparsa depositata in data 29.12.2020, si è costituita la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha dedotto, in particolare, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, essendo l'opponente residente in Italia, come dichiarato negli atti di causa. Sull'eccezione di giudicato straniero e presunta violazione del principio del ne bis in idem, ha precisato come la richiamata sentenza del Tribunale di Praga avesse avuto ad oggetto unicamente il contratto di mutuo del 2008, non contenendo alcun accertamento in ordine al riconoscimento di debito sottoscritto da Parte_1
in data 3.7.2010. Formulava, pertanto, istanza di verificazione sul contratto di mutuo e relativo riconoscimento di debito.
All'esito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 10.2.2021, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, articolata ex art. 648 c.p.c. e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
Successivamente, all'udienza del 21.10.2021, ritenuto di non dover procedere alla verificazione della sottoscrizione per essere stata la questione già scrutinata con sentenza passata in giudicato e reputata, quindi, la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.4.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'11.12.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte opponente.
Va rilevato che il criterio di collegamento indicato dalla parte opponente nell'art. 7 del Regolamento europeo n. 1215/2012, che fa riferimento al luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, risulta applicabile laddove la persona convenuta dinanzi all'organo giurisdizionale di uno Stato membro sia domiciliata in un diverso Stato membro. Nel caso di specie, invece, la sig.ra Parte_1
formalmente attrice ma sostanzialmente convenuta, ha dichiarato di essere residente in [...], risultando conseguentemente applicabile l'art. 3 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la disciplina del diritto internazionale privato, secondo cui “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”.
Dalle considerazioni che precedono, si evince l'infondatezza dell'eccezione preliminare formulata dall'opponente.
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'opposizione si rivela fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dall'esame della documentazione di causa risulta che il contratto di mutuo posto alla base della pretesa esercitata dalla società opposta in sede monitoria è stato oggetto di accertamento giudiziale nell'ambito di una controversia intercorsa tra e dinanzi al Parte_1 Persona_1
Tribunale circoscrizionale di Praga. In particolare, la sentenza di primo grado, intervenuta il 2.3.2016, poi confermata da organo collegiale il 31.8.2016, ha acclarato, mediante perizia grafologica, che la firma apposta al contratto di mutuo del 5.1.2008 non fosse riconducibile a presentando Parte_1
molteplici profili di differenziazione rispetto alla sua sottoscrizione autografa (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo di parte opponente). Le risultanze probatorie emerse nel corso del processo hanno permesso altresì di stabilire che al momento della conclusione del contratto non si trovava sul territorio Parte_1
della Repubblica Ceca, dove è stato concluso il contratto, ma soggiornava a Chelyabinsk, in Russia, dove trascorreva le festività natalizie insieme alla propria famiglia.
Ebbene, in relazione agli effetti di sentenze straniere nel nostro ordinamento, l'art. 64 della L. n.
218/1995 prevede quanto segue “la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: […] d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata”. La legge dispone, pertanto, il riconoscimento automatico dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, senza necessità di incardinare apposite procedure di delibazione. Sul punto, l'art. 36 del Regolamento UE n. 1215/2012, statuisce ulteriormente che “la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare”.
Nel caso di specie, la sentenza emessa il 2.3.2016 dal Tribunale circoscrizionale di Praga in primo grado è divenuta definitiva, a seguito della conferma statuita in appello dal Tribunale municipale di
Praga in data 31.8.2016, come risulta dall'attestazione apposta in data 7.11.2016 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte opponente). Ne consegue che, avendo la presente controversia ad oggetto il medesimo rapporto di mutuo, deve ritenersi definitivo l'accertamento sulla non autenticità della sottoscrizione ad opera di anche nel presente giudizio. Del resto, la circostanza che la Parte_1 Controparte_1
[...
non avesse preso parte al procedimento incardinatosi in Repubblica Ceca, peraltro nemmeno contestata dalla parte opposta, non può escludere l'efficacia della richiamata sentenza straniera, trattandosi di una cessionaria del medesimo credito.
Vanno, altresì, disattese le contestazioni mosse dalla società opposta, in relazione alla mancata verifica dell'autografia della firma dell'opponente contenuta nell'atto di riconoscimento di debito del
3.7.2013 (cfr. all. 2 fascicolo di parte opposta). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma determinano un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o della ricognizione è dispensato dall'onere di provare, sub specie facti,
l'esistenza del rapporto fondamentale (cfr. Cass. III, n. 24451/2020; Cass. II, n. 6353/2022; Cass. I,
n. 2091/2022). Conseguentemente, in base ai principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697 c.c., anche la prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (cfr. Cass. III, n. 21098/2013).
Ne discende, altresì, che l'efficacia vincolante della promessa o della ricognizione viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non sia mai sorto, o sia invalido, o si sia estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (cfr. Cass. I, n. 2091/2022).
Applicando i richiamati principi alla presente fattispecie, è evidente che la parte opponente abbia fornito piena prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale sotteso alla ricognizione di debito, non essendo la sottoscrizione apposta al contratto di mutuo riconducibile alla stessa Parte_1
D'altro canto, il giudizio intervenuto davanti al Giudice, ben avrebbe potuto investire anche l'accertamento della autenticità della ricognizione di debito relativa al medesimo titolo, dal momento che trattavasi di scrittura intervenuta prima dell'instaurazione del procedimento e prima della sentenza di primo grado.
Infatti, "il giudicato sostanziale - che si verifica nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 cod. proc. civ.) incide sul diritto fatto valere (art. 2909 cod. civ.) - è - in base al principio del divieto "del ne bis in idem", che ha un fondamentale rilievo per l'ordinamento giuridico, in quanto espressione della certezza del diritto - intangibile, nei limiti di quanto forma oggetto dei giudicato stesso, e cioè del dedotto e dei deducibile" (Cass. civ., 12 dicembre 1995, n. 12701), e, di conseguenza, "in relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito) al titolare di un diritto di credito de quale si sia già giudicato, è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto quando essa miri ad ottenerne una diversa quantificazione in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione” (Cass. civ., 16 marzo 1996, n. 2205)
In definitiva, l'opposizione risulta fondata e merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e vengono liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe indicate nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, in ragione della scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG. 2204/2020, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 264/2020 (n. R.G.
667/2020);
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 870,00 per esborsi ed € 14.598,00, per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alberto Boccacci dichiaratosi antistatario.
Teramo, 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo