Decreto cautelare 11 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/06/2025, n. 5668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5668 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05668/2025REG.PROV.COLL.
N. 01102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2025, proposto da
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Eva Ferretti e l’avvocato -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l’originario ricorrente, odierno appellato, ha chiesto l’annullamento:
-- della -OMISSIS- contenuta nel verbale n. 2 del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2024 dell’Istituto comprensivo “-OMISSIS-” di Laterza, esclusivamente nella seguente parte: “Illustra, inoltre, i sondaggi dei genitori, svoltisi nei giorni 16 e 17 dicembre c.a., relativamente alla prosecuzione della settimana corta fino alla fine dell’anno scolastico, inserita nella revisione del P.T.O.F. 2024/2025 già deliberata dal collegio docenti. Nella fattispecie, il 79,6% dei genitori della scuola primaria e l’87,6% dei genitori della scuola secondaria di I grado esprimono parere favorevole al Ai sensi di legge, si dichiara che la seguente copia informatica, della quale viene contestualmente eseguito il deposito per via telematica, tratta con modalità telematiche dall'esemplare presente nel fascicolo informatico, reso disponibile dai servizi informatici e telematici del competente plesso giurisdizionale, e' conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale. proseguimento della settimana corta. Il Dirigente informa altresì di aver acquisto il parere favorevole del Sindaco alla prosecuzione della settimana corta per una programmazione formativa uniforme sul territorio ”, (… ) “ivi compresa la prosecuzione della settimana corta fino alla fine delle lezioni” ;
-nonché, di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
Il primo giudice ha accolto il ricorso.
In particolare, il TAR espone che con il primo motivo di ricorso, la parte ha prospettato la violazione, ad opera dell’Amministrazione resistente, della legge n. 107/2015, deducendo in particolare che la scuola non poteva mutare in corso d’anno il proprio P.T.O.F., pena la violazione dell’affidamento dei genitori rispetto all’offerta formativa in precedenza proposta.
Ha ritenuto il TAR detta doglianza meritevole di accoglimento.
Il giudice di prime cure ha rilevato che l’art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015 dispone che “ Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa ”, il quale “ può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre ”.
Secondo il TAR, la disposizione normativa individua un limite temporale gravante sull’Amministrazione scolastica nell’esercizio del potere rimodulatorio del contenuto del proprio Piano triennale di offerta formativa, espressamente richiamando il mese di ottobre “dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento”.
Richiamando giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il primo giudice ha argomentato che, se da un lato è indiscutibile la facoltà per ciascuna Amministrazione scolastica di modificare discrezionalmente il proprio Piano di offerta formativa, dall’altro è comunque necessario che tale rimodulazione avvenga con tempistiche tali da mettere i destinatari di tale offerta - ossia gli alunni e le rispettive famiglie - nelle concrete condizioni di poter valutare e ponderare, proprio tenendo conto delle diverse offerte formative avanzate dai vari Istituti scolastici, la scelta in merito a dove effettuare l’iscrizione dello studente per l’anno scolastico successivo.
Nel caso di specie, evidenzia il TAR, in disparte la sperimentazione della settimana corta deliberata in data 23 ottobre 2024, il Consiglio dell’Istituto resistente, con delibera del 19 dicembre 2024, ha posto a regime tale diversa modalità di svolgimento delle lezioni per tutto il residuo anno scolastico, effettuando così una radicale modifica del proprio P.T.O.F., non già a partire dall’anno successivo (2025/2026), ma già con riguardo all’anno scolastico ancora in itinere.
La decisione dell’Istituto risulterebbe dunque contrastare, secondo il primo giudice, con la previsione di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, costituendo una vera e propria violazione del procedimento di modifica del P.T.O.F. ad opera dell’Amministrazione.
Alla luce di quanto precede, il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e, pertanto, lo ha accolto con riferimento al primo motivo formulato dalla parte, con conseguente parziale annullamento della -OMISSIS- del 19 dicembre 2024, adottata dal Consiglio dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Laterza con verbale n. 2, nella parte in cui è stata approvata la revisione del Piano dell’offerta formativa dell’Istituto in riferimento all’anno scolastico 2024/2025, nonché la prosecuzione della settimana corta sino alla fine del medesimo anno, la parziale caducazione assorbendo le ulteriori censure sollevate.
Avverso la sentenza impugnata in data 10 febbraio 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio -OMISSIS-.
In data 27 febbraio 2025 ha depositato memoria -OMISSIS-.
In data 28 febbraio 2025 ha depositato memoria il Ministero appellante.
Con ordinanza cautelare n. 850/2025 è stata accolta la domanda interinale di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, così motivando:
“(….) Rilevato che con decreto monocratico n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza di misure cautelari presidenziali e, per l’effetto, sospesa interinalmente la sentenza appellata;
Ritenuto, per nei limiti dell’accertamento propri della fase cautelare e impregiudicati gli approfondimenti riservati alla fase di merito, di ravvisare indizi di fondatezza nella domanda cautelare, tenuto conto che lo svolgimento della sperimentazione del nuovo orario scolastico delle lezioni, seguita da un’amplissima condivisione delle famiglie degli alunni interessati, non appare evidenziare profili di illegittimità sotto il profilo procedimentale, tenuto conto che la decisione di procedere con la sperimentazione del nuovo orario è avvenuta entro il mese di ottobre 2024;
Ritenuto altresì, quanto al periculum in mora, che nel bilanciamento degli interessi appare prevalente l’esigenza di tutelare il regolare proseguimento dell’anno scolastico, tenuto anche conto del suo stato di avanzamento in continuazione con la precedente fase di sperimentazione;
Ritenuto pertanto nelle more, anche al fine di mantenere la res adhuc integra fino alla decisione di merito, di accogliere l’istanza cautelare e di fissare contestualmente il prosieguo della trattazione all’udienza pubblica del 10 giugno 2025(….)”;
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 12 della L. n. 107/2015, per come interpretata dal Consiglio di Stato.
Con il primo motivo, argomenta l’appellante che la decisione del primo giudice sarebbe errata e merita di essere riformata.
Il Tribunale avrebbe obliterato del tutto i passaggi procedimentali sottesi alla variazione in discussione, nonché ogni considerazione anche rispetto alle ragioni sottese alla modifica in disamina. Sia il comma 12 che il comma 14 della legge n. 107 del 2015 affermano espressamente, evidenzia l’appellante, che il piano è rivedibile annualmente e che può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
Prevedendo la stessa norma primaria disciplinatrice della materia la modificabilità dello strumento programmatorio, non potrebbe assolutamente ritenersi che l’avvenuta approvazione del piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2022-2025 da parte del Consiglio di istituto nella seduta del 22 dicembre del 2021, previa elaborazione del Collegio dei docenti nella seduta del 14 dicembre 2021, abbia ingenerato il legittimo affidamento a che, nel triennio di riferimento, sarebbe rimasta invariata la durata della settimana scolastica su sei giorni e non invece ridotta a cinque.
Da quanto premesso, discenderebbe l’erroneità della sentenza di prime cure nell’aver ritenuto il termine di cui all’art. della legge. n. 107/2015 come termine perentorio, anziché ordinatorio.
Peraltro, conferma la natura ordinatoria del termine del 31 ottobre 2024, posto dalla legge n. 107/2015 anche la circolare MIM n. 39343 del 27.09.2024.
Sulla legittimità del passaggio alla “settimana corta”. Autonomia didattica dell’amministrazione scolastica
Con il secondo motivo, sottolinea l’appellante che l’azione proposta dall’originario ricorrente verte su scelte altamente discrezionali dell’azione amministrativa.
La scelta operata dall’amministrazione con la delibera impugnata sarebbe pienamente legittima e rientrante a pieno titolo nell’autonomia dell’amministrazione scolastica.
Al fine di permettere agli istituti scolastici di perseguire gli obiettivi previsti, assume fondamentale rilevanza la predisposizione, da parte di ciascun Istituto Scolastico, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Anche dal tenore letterale della norma di cui si assume la violazione, emergerebbe come tra i compiti attribuiti dalla legge al PTOF rientri anche la determinazione dei giorni di svolgimento delle lezioni, di modo che queste possano perfettamente adeguarsi all’offerta didattica proposta dalla scuola. Difatti, la formulazione dell’orario scolastico costituisce parte integrante dell’offerta formativa proposta da ciascun Istituto scolastico.
Sulla violazione del principio del legittimo affidamento in capo ai soggetti che avevano assunte le proprie determinazioni sulla base dell’Offerta formativa dell’Istituto. Violazione di legge, eccesso di potere e falsa rappresentazione della realtà.
Con il terzo motivo, rammenta l’appellante che parte ricorrente censura l’impugnata delibera sotto il profilo della violazione del principio del legittimo affidamento in capo ai soggetti che avevano assunto le proprie determinazioni sulla base dell’offerta formativa dell’Istituto.
Nella fattispecie, tuttavia, la scelta del modello organizzativo della settimana corta è stata compiuta con il supporto di un’adeguata istruttoria, previa consultazione del consiglio di istituto e del collegio dei docenti, entrambi detentori di potere deliberante ed incisivo sull’organizzazione e sul funzionamento didattico ed esplicitando le ragioni dell’opzione, finalizzata all’allineamento del modulo settimanale agli standard nazionali, regionali ed europei, nel pieno rispetto del monte ore annuale previsto dal curricolo nazionale per le singole discipline ed attività obbligatorie.
Rilievo sarebbe stato attribuito, altresì, al parere delle famiglie la cui consultazione è avvenuta attraverso la somministrazione di un sondaggio, al fine di renderle partecipi al processo di definizione del nuovo assetto organizzativo sia per la sua sperimentazione che per la sua conferma, sebbene l’esercizio del potere decisionale del Consiglio di Istituto in ordine alla variazione della calendarizzazione delle lezioni non sia vincolato dal previo assenso della maggioranza dei genitori. L’appellante ritiene che il richiamo ex adverso effettuato al principio di affidamento sia del tutto inconferente.
Perché possa dirsi leso il principio del ragionevole affidamento sarebbe infatti necessario che vi sia un atto amministrativo che riconosca un vantaggio al privato in maniera inequivoca e che tale affidamento (su vantaggio conseguito in buona fede) si sia consolidato nel tempo, sì da ingenerare, in capo allo stesso cittadino, una sorta di consapevolezza in ordine alla sua stessa stabilità.
Sarebbe per converso evidente che non possa ritenersi il legittimo affidamento delle famiglie rispetto all’articolazione dell’orario scolastico su 6 giorni.
Si soggiunge che le motivazioni poste alla base del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure sono rappresentative della posizione di una sola famiglia, mentre il sondaggio ha confermato che la maggioranza delle famiglie ha aderito al modello organizzativo ormai adottato a livello nazionale, ovvero alla settimana corta, trovando lo stesso più consono alle esigenze dei minori e delle rispettive famiglie.
Avallare le tesi difensive dell’originario ricorrente significherebbe sostenere, prosegue l’appellante, che l’organizzazione della scuola pretesa da una famiglia debba prevalere sul modello di scuola condiviso dalla restante collettività scolastica, composta di numerosi studenti, famiglie, personale scolastico, così sacrificando l’interesse dei più in nome dell’interesse di uno.
Logica, quest’ultima, del tutto estranea al necessario bilanciamento di interessi che deve imperniare i rapporti intercorrenti tra Pubblica Amministrazione e collettività.
Sulla violazione del principio di partecipazione, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà procedimentale; sviamento di potere e falsa rappresentazione della realtà
Con il quarto motivo, in merito alle doglianze mosse ex adverso sull’utilizzo per l’espletamento dei sondaggi della piattaforma google a suo dire di dubbia trasparenza, evidenzia l’appellante che occorre limitarsi ad osservare che i sondaggi in questione sono stati realizzati sulla piattaforma istituzionale che viene utilizzata dalle famiglie per controllare le assenze degli alunni, i compiti assegnati e per inoltrare tutte le comunicazioni ufficiali.
Gli esiti dei sondaggi sono stati resi pubblici, né mai è giunta alla scuola alcuna istanza di accesso agli atti per effettuare delle verifiche in merito.
Pertanto, ribadito che spetta al CDI e non alle famiglie deliberare sulla modifica del PTOF, e che tutte le doglianze in merito mosse dal ricorrente paiono palesemente infondate, deve rilevarsi come pur spettando esclusivamente al CDI di adottare la relativa delibera, nel caso che ci occupa sono state comunque consultate tutte le famiglie interessate dalla modifica, con la massima pubblicità e trasparenza.
Quindi, nessuna lesione del legittimo affidamento sembrerebbe rinvenibile nel caso di specie, considerato che la decisione impugnata è stata preceduta da una ampia, approfondita e graduale istruttoria, per cui tutte le componenti scolastiche sono state messe pienamente a conoscenza della situazione e delle possibili modifiche.
Anche alla luce di tali considerazioni, emerge la piena legittimità della delibera impugnata in primo grado, erroneamente annullata dal TAR Lecce
Sul difetto di motivazione
Argomenta l’appellante che in materia di programmazione scolastica, gli atti di pianificazione costituiscono atti con finalità generali e contenuto altamente discrezionale, con la conseguenza che l’obbligo di motivare le scelte pianificatorie ivi espresse è adeguatamente e sufficientemente soddisfatto con l’indicazione dei criteri generali e di massima che presiedono alla redazione degli stessi.
L’assidua interlocuzione avvenuta relativamente alla “settimana corta” tra famiglie e scuola, preceduta da una fase di sperimentazione funzionale all’esigenza di adattamento, impedisce di affermare che gli interessati, primo fra tutti il ricorrente, non siano a conoscenza delle ragioni alla base della delibera impugnata.
L’appello è fondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica e giuridica.
Nel merito, si rileva che, sebbene la -OMISSIS- del Consiglio di Istituto sia intervenuta il 19 dicembre 2024, questa è stata preceduta dallo svolgimento della sperimentazione del nuovo orario scolastico delle lezioni avvenuta entro il mese di ottobre 2024 e seguita da un’amplissima condivisione delle famiglie degli alunni interessati.
In disparte la natura perentoria ovvero ordinatoria del termine previsto dalla legge n. 107/2015, non può non rilevarsi come sia stata rispettata un lato la previsione del comma 12 dell’articolo 1 della stessa legge, nella parte in cui prevede che il piano triennale dell’offerta formativa possa essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, dall’altro non preclusa la possibilità, in caso di eventuale dissenso, di procedere all’iscrizione presso altri istituti.
Tali profili di ragionevolezza valgono ad escludere, di conseguenza, la sussistenza di un legittimo affidamento al mantenimento della settimana scolastica su sei giorni, stante l’autonomia e la discrezionalità amministrativa che presiedono alle scelte di rimodulazione degli orari in capo all’organizzazione scolastica – peraltro in linea con gli standard largamente adottati nelle istituzioni scolastiche nazionali – pure disciplinata dalle procedure previste dalla legge, nonché dalla ragionevolezza dei tempi nei quali è intervenuta la decisione, ampiamente anticipata dall’effettuazione della sperimentazione.
Sotto un primo profilo, quindi, il citato comma 12 consente di procedere a modifiche anche in corso anno e non solo prima dell’inizio dell’anno scolastico e tale dato è noto prima delle iscrizioni, fermo restando che poi il procedimento di modifica deve svolgersi, come in concreto avvenuto, secondo un percorso graduato (prima sperimentazione e poi decisione finale) e ragionevole.
In merito va pure sottolineato come la scelta del nuovo modello organizzativo sia avvenuta con un’amplissima condivisione della maggioranza dei genitori e del personale interessato, secondo criteri di rispetto nella necessaria trasparenza attraverso i canali della piattaforma istituzionale in uso corrente.
Tale elemento è stato utilizzato in aggiunta alla già avvenuta decisione di procedere alla sperimentazione e si è trattato di una consultazione informale che non deve rispettare i rigidi parametri dei procedimenti amministrativi, risultando comunque chiaro il favor per la modifica dell’orario settimanale.
L’appello, pertanto, va accolto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.