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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/09/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2434/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/5/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LARA BINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/b, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti. Per_ 2) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori, con suo collocamento esclusivo presso la madre, con la quale continuerà ad abitare nella casa coniugale di proprietà della madre della Sig.ra
alla quale pertanto verrà altresì assegnata;
Pt_1
3) Il padre potrà vedere la figlia, sempre nel rispetto delle esigenze e dei bisogni della minore, presso l'abitazione della madre, tenuta in considerazione anche la sua tenerissima età, previo accordo con quest'ultima.
4) La Sig.ra vanta una condizione reddituale di circa €. 9.800,00 annui, mentre il Sig. Pt_1 percepisce attualmente uno stipendio mensile medio di €. 1.200,00. Parte_2
5) Stante il collocamento praticamente esclusivo della figlia minore con la madre, nonché la
1 condizione reddituale di quest'ultima, il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Pt_1 contribuzione al mantenimento della figlia, tramite bonifico bancario entro il giorno 15, la somma mensile di €. 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, tra cui sono da annoverarsi quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, scolastiche, ricreative e sportive secondo la previsione del Protocollo d'Intesa approvato dal CNF. La Sig.ra viene autorizzata dal Sig. alla presentazione di richiesta dell'assegno Pt_1 Parte_2 unico nella misura del 100%. 6) Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra le parti ricorrenti, con richiesta della Sig.ra di ammissione al gratuito patrocinio, vantando i requisiti normativamente Pt_1 previsti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 2/6/2023, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Massarosa (LU) in data 2/6/2023, debitamente trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 20, Parte 1, dell'Anno 2023, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/5/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LARA BINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/b, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti. Per_ 2) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori, con suo collocamento esclusivo presso la madre, con la quale continuerà ad abitare nella casa coniugale di proprietà della madre della Sig.ra
alla quale pertanto verrà altresì assegnata;
Pt_1
3) Il padre potrà vedere la figlia, sempre nel rispetto delle esigenze e dei bisogni della minore, presso l'abitazione della madre, tenuta in considerazione anche la sua tenerissima età, previo accordo con quest'ultima.
4) La Sig.ra vanta una condizione reddituale di circa €. 9.800,00 annui, mentre il Sig. Pt_1 percepisce attualmente uno stipendio mensile medio di €. 1.200,00. Parte_2
5) Stante il collocamento praticamente esclusivo della figlia minore con la madre, nonché la
1 condizione reddituale di quest'ultima, il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Pt_1 contribuzione al mantenimento della figlia, tramite bonifico bancario entro il giorno 15, la somma mensile di €. 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, tra cui sono da annoverarsi quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, scolastiche, ricreative e sportive secondo la previsione del Protocollo d'Intesa approvato dal CNF. La Sig.ra viene autorizzata dal Sig. alla presentazione di richiesta dell'assegno Pt_1 Parte_2 unico nella misura del 100%. 6) Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra le parti ricorrenti, con richiesta della Sig.ra di ammissione al gratuito patrocinio, vantando i requisiti normativamente Pt_1 previsti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 2/6/2023, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Massarosa (LU) in data 2/6/2023, debitamente trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 20, Parte 1, dell'Anno 2023, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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