Articolo 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 143
Articolo 7Articolo 9
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7 marzo 1992
Art. 8. 1. La decorazione consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco; il centro e' in smalto verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta "Al merito del lavoro" con l'indicazione dell'anno. Essa e' conforme al disegno annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167 , come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120 .
2. Per i lavoratori italiani all'estero sul rovescio della decorazione sono aggiunte le parole "all'estero".
3. La decorazione e' portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro. Il nastro puo' essere portato senza la stella.
Nota all' art. 8 e all' art. 11:
- Il R.D. n. 3167/1923 istituisce la decorazione della "Stella al merito del lavoro".
Entrata in vigore il 7 marzo 1992