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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/10/2024, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. ssa Antonella Soro, all'udienza del 3.10.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N R.G.1192/2023 tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Benedetto per procura Parte_1
alle liti, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Manno per procura alle liti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Roma, Via Cesare
Beccaria n. 29
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 9.06.2023, IL ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che aveva negato la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice CP_1 del lavoro l'accertamento delle condizioni sanitarie con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
Parte convenuta resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni.
1 Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge, il giudice disponeva una nuova consulenza all'esito della quale, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
In via preliminare va precisato che per la struttura dell'odierno procedimento, quale mera fase oppositiva della prima fase ex art. 445 bis, I comma c.p.c., è limitata all'accertamento dei requisiti medici e non può avere ad oggetto la condanna a costituire e corrispondere la prestazione.
Tanto premesso, la domanda è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Il CTU dott. ha presentato valutazioni ritenute valide e condivisibili dal giudice. Persona_1
L'ausiliario ha posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella resa dal primo consulente confermando il quadro pluripatologico eterogeneo ad evidente impatto funzionale.
Rispetto al primo accertamento ha tuttavia evidenziato la gravità della patologia neurologica, determinata da una encefalopatia vascolare cronica con sindrome atassica ingravescente, che ha determinato, con il tempo, un progressivo e lento ipertono degli arti superiori e dei muscoli degli arti inferiori finendo per compromettere l'autonomia dei gesti quotidiani e la deambulazione, tanto che il ricorrente è costretto a muoversi in carrozzina sia nell'ambiente domestico che fuori.
Ha pertanto ravvisato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1 L. 18/80 con decorrenza dall'8.9.2023 allorquando il quadro clinico si è aggravato rispetto alla domanda e agli accertamenti svolti nella fase sommaria.
La reciproca soccombenza delle parti determina la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Il consulente, come detto, ha infatti riconosciuto la prestazione a seguito dell'aggravamento delle patologie con decorrenza posteriore a quella richiesta mediante l'istanza amministrativa ante causam.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in applicazione dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , disattesa ogni diversa Parte_1
istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 con decorrenza dall'8.9.2023;
- compensa le spese tra le parti;
- pone a carico dell' le spese di CTU come da separato decreto. CP_1
2 Così deciso in Civitavecchia, 3.10.2024
Il Gop
Dott.ssa Antonella Soro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. ssa Antonella Soro, all'udienza del 3.10.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N R.G.1192/2023 tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Benedetto per procura Parte_1
alle liti, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Manno per procura alle liti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Roma, Via Cesare
Beccaria n. 29
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 9.06.2023, IL ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che aveva negato la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice CP_1 del lavoro l'accertamento delle condizioni sanitarie con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
Parte convenuta resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni.
1 Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge, il giudice disponeva una nuova consulenza all'esito della quale, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
In via preliminare va precisato che per la struttura dell'odierno procedimento, quale mera fase oppositiva della prima fase ex art. 445 bis, I comma c.p.c., è limitata all'accertamento dei requisiti medici e non può avere ad oggetto la condanna a costituire e corrispondere la prestazione.
Tanto premesso, la domanda è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Il CTU dott. ha presentato valutazioni ritenute valide e condivisibili dal giudice. Persona_1
L'ausiliario ha posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella resa dal primo consulente confermando il quadro pluripatologico eterogeneo ad evidente impatto funzionale.
Rispetto al primo accertamento ha tuttavia evidenziato la gravità della patologia neurologica, determinata da una encefalopatia vascolare cronica con sindrome atassica ingravescente, che ha determinato, con il tempo, un progressivo e lento ipertono degli arti superiori e dei muscoli degli arti inferiori finendo per compromettere l'autonomia dei gesti quotidiani e la deambulazione, tanto che il ricorrente è costretto a muoversi in carrozzina sia nell'ambiente domestico che fuori.
Ha pertanto ravvisato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1 L. 18/80 con decorrenza dall'8.9.2023 allorquando il quadro clinico si è aggravato rispetto alla domanda e agli accertamenti svolti nella fase sommaria.
La reciproca soccombenza delle parti determina la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Il consulente, come detto, ha infatti riconosciuto la prestazione a seguito dell'aggravamento delle patologie con decorrenza posteriore a quella richiesta mediante l'istanza amministrativa ante causam.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in applicazione dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , disattesa ogni diversa Parte_1
istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 con decorrenza dall'8.9.2023;
- compensa le spese tra le parti;
- pone a carico dell' le spese di CTU come da separato decreto. CP_1
2 Così deciso in Civitavecchia, 3.10.2024
Il Gop
Dott.ssa Antonella Soro
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