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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 693 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
IA SR (c.f. ), con l'avv. CALDERISI ROBERTA C.F._1
RICORRENTE contro
IE SO, (c.f. ) C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.10.2024
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
SR IA adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione personale dal marito, precisando nel corso della causa le conclusioni come segue: assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria della prole;
affidamento super-esclusivo dei figli minori;
visite paterne da regolamentare con delega ai Servizi Sociali competenti, previa valutazione della capacità genitoriale del resistente;
obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre la somma mensile di Euro 900,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie relative ai minori individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
disporre in merito all'assegno separativo, l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al reperimento di stabile e adeguata occupazione da parte della stessa
– domanda successivamente rinunciata.
Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, il resistente rimaneva contumace.
Il 18 Luglio 2023 si teneva l'udienza presidenziale nella quale le parti venivano autorizzate a vivere separate e veniva disposto, in via provvisoria ed urgente, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, con domiciliazione presso la stessa;
la regolamentazione delle visite, compatibilmente con le esigenze dei minori e secondo il programma formulato dal Servizio Sociale di Rimini, cui veniva affidata la sorveglianza della famiglia e dei rapporti padre-figli; veniva posto a carico del padre un assegno mensile di euro 900,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
non veniva invece previsto alcun assegno in favore della moglie, siccome dotata di adeguata capacità di lavoro.
Alla successiva udienza del 24.10.2024, la causa era trattenuta in decisione.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dall'insistere nella domanda di separazione da parte della ricorrente, sia dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
Per quanto attiene al regime di affidamento e di collocazione dei minori IS (29.11.2011), RA
(08.12.2012)e KO (14.08.2017), stante il perdurante disinteresse del padre, confermato dalla contumacia nel presente procedimento, deve essere disposto il regime di affido super-esclusivo già disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti resi all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi il
18 luglio 2023. Pertanto, i minori vengono affidati in via super-esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater, III comma c.c. -cui sono riservate le decisioni in materia di salute, educazione, istruzione,
2 fissazione della residenza abituale, passaporto o altro documento valido per l'espatrio- e collocati stabilmente presso quest'ultima a cui, quindi, viene assegnata la casa coniugale.
Riguardo alle visite padre-figli, stante la vigilanza del Servizio Sociale di Rimini -già disposta in sede di provvedimenti provvisori e urgenti- si dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé compatibilmente con le esigenze dei minori, secondo il programma di visite formulato dal Servizio
Sociale di Rimini.
Il padre, genitore non collocatario, è ovviamente tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, sostenuto in via diretta dalla madre con la quale convivono.
Quanto alla misura del contributo, occorre prendere in esame la condizione economica delle parti, come rappresentata dalla ricorrente, la quale afferma di essersi dedicata a lavori saltuari, mentre il marito manteneva la famiglia, lavorando presso una cooperativa artigiana, con uno stipendio di circa
1.900,00 euro mensili;
la contumacia del resistente non ha consentito di acquisire elementi di segno contrario rispetto alla rappresentazione della capacità lavorativa del padre, confermata dalla sua ancora giovane età.
Tenuto conto delle esigenze dei figli, della loro età e dei compiti di accudimento degli stessi, gravanti in modo pressoché esclusivo sulla madre, il Collegio stima equo prevedere l'assegno mensile di Euro
900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, in ossequio al principio di proporzionalità nella partecipazione dei genitori al mantenimento della propria prole;
tali spese seguiranno il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da IA SR nei confronti di IE SO, ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi SR IA nata a [...] il
29.07.1979 e SO IE nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in Tunis Ville (NIa), in data 01/01/2010;
2. Assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad abitarla unitamente alla prole;
3. Affida i figli minori IS, RA e KO in via super -esclusiva alla madre, riservando espressamente al genitore affidatario anche le decisioni in materia di salute, educazione, istruzione, fissazione della residenza abituale, passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
4. Dispone che il padre possa vedere i figli previo accordo con la madre e nel rispetto dei tempi e delle esigenze dei minori o secondo la regolamentazione disposta dal Servizio Sociale di
Rimini, cui è già affidata la sorveglianza della famiglia e dei rapporti padre-figli;
3 5. Pone a carico di SO IE l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 900,00, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
le spese straordinarie relative ai figli, come individuate e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. Condanna SO IE al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente,
che si liquidano in euro 2.906,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.03.2025
Il Presidente Relatore
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 693 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
IA SR (c.f. ), con l'avv. CALDERISI ROBERTA C.F._1
RICORRENTE contro
IE SO, (c.f. ) C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.10.2024
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
SR IA adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione personale dal marito, precisando nel corso della causa le conclusioni come segue: assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria della prole;
affidamento super-esclusivo dei figli minori;
visite paterne da regolamentare con delega ai Servizi Sociali competenti, previa valutazione della capacità genitoriale del resistente;
obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre la somma mensile di Euro 900,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie relative ai minori individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
disporre in merito all'assegno separativo, l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al reperimento di stabile e adeguata occupazione da parte della stessa
– domanda successivamente rinunciata.
Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, il resistente rimaneva contumace.
Il 18 Luglio 2023 si teneva l'udienza presidenziale nella quale le parti venivano autorizzate a vivere separate e veniva disposto, in via provvisoria ed urgente, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, con domiciliazione presso la stessa;
la regolamentazione delle visite, compatibilmente con le esigenze dei minori e secondo il programma formulato dal Servizio Sociale di Rimini, cui veniva affidata la sorveglianza della famiglia e dei rapporti padre-figli; veniva posto a carico del padre un assegno mensile di euro 900,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
non veniva invece previsto alcun assegno in favore della moglie, siccome dotata di adeguata capacità di lavoro.
Alla successiva udienza del 24.10.2024, la causa era trattenuta in decisione.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dall'insistere nella domanda di separazione da parte della ricorrente, sia dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
Per quanto attiene al regime di affidamento e di collocazione dei minori IS (29.11.2011), RA
(08.12.2012)e KO (14.08.2017), stante il perdurante disinteresse del padre, confermato dalla contumacia nel presente procedimento, deve essere disposto il regime di affido super-esclusivo già disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti resi all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi il
18 luglio 2023. Pertanto, i minori vengono affidati in via super-esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater, III comma c.c. -cui sono riservate le decisioni in materia di salute, educazione, istruzione,
2 fissazione della residenza abituale, passaporto o altro documento valido per l'espatrio- e collocati stabilmente presso quest'ultima a cui, quindi, viene assegnata la casa coniugale.
Riguardo alle visite padre-figli, stante la vigilanza del Servizio Sociale di Rimini -già disposta in sede di provvedimenti provvisori e urgenti- si dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé compatibilmente con le esigenze dei minori, secondo il programma di visite formulato dal Servizio
Sociale di Rimini.
Il padre, genitore non collocatario, è ovviamente tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, sostenuto in via diretta dalla madre con la quale convivono.
Quanto alla misura del contributo, occorre prendere in esame la condizione economica delle parti, come rappresentata dalla ricorrente, la quale afferma di essersi dedicata a lavori saltuari, mentre il marito manteneva la famiglia, lavorando presso una cooperativa artigiana, con uno stipendio di circa
1.900,00 euro mensili;
la contumacia del resistente non ha consentito di acquisire elementi di segno contrario rispetto alla rappresentazione della capacità lavorativa del padre, confermata dalla sua ancora giovane età.
Tenuto conto delle esigenze dei figli, della loro età e dei compiti di accudimento degli stessi, gravanti in modo pressoché esclusivo sulla madre, il Collegio stima equo prevedere l'assegno mensile di Euro
900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, in ossequio al principio di proporzionalità nella partecipazione dei genitori al mantenimento della propria prole;
tali spese seguiranno il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da IA SR nei confronti di IE SO, ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi SR IA nata a [...] il
29.07.1979 e SO IE nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in Tunis Ville (NIa), in data 01/01/2010;
2. Assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad abitarla unitamente alla prole;
3. Affida i figli minori IS, RA e KO in via super -esclusiva alla madre, riservando espressamente al genitore affidatario anche le decisioni in materia di salute, educazione, istruzione, fissazione della residenza abituale, passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
4. Dispone che il padre possa vedere i figli previo accordo con la madre e nel rispetto dei tempi e delle esigenze dei minori o secondo la regolamentazione disposta dal Servizio Sociale di
Rimini, cui è già affidata la sorveglianza della famiglia e dei rapporti padre-figli;
3 5. Pone a carico di SO IE l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 900,00, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
le spese straordinarie relative ai figli, come individuate e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. Condanna SO IE al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente,
che si liquidano in euro 2.906,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.03.2025
Il Presidente Relatore
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
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