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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/07/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2682/2021 in persona del Giudice Alex Tarneller ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. , con l'avv. FINK INGO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
(C.F. , con l'avv. POZZA PAOLO CP_1 C.F._2
(C.F. , con l'avv. POZZA PAOLO CP_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA
Oggetto: divisione
Conclusioni congiunte delle parti preso atto che la parte attrice signora quale comproprietaria per Parte_1
2/4 della p.f. 957/6 in CC Bressanone, ai sensi dell'art. 1111 C.C. e parte convenuta giusta decreto di trasferimento 8.3.2024 Tribunale di CP_2
Bolzano emesso dal Giudice Massimiliano Segarizzi nella procedura esecutiva
RGE 92/2022, divenuta proprietaria per l'intero della p.m. 2 della p.ed. 1085 in
P.T. 1293/II, C.C. Bressanone, della p.m. 2 della p.ed. 1086 in P.T. 1294/II, C.C.
Bressanone e della quota di 1/2 della p.f. 957/6 in P.T. 957/II, C.C. Bressanone, già per la metà indivisa intestati a , intendono congiuntamente chiedere lo CP_1
scioglimento della comunione ed accertato che il terreno in comproprietà è di comoda divisibilità in natura, ordinarsi con sentenza lo scioglimento della pagina 1 di 3 comunione assegnando ai comproprietari le parti corrispondenti alla quota di proprietà, voglia il Giudice adito assegnare la nuova p.m. 4 alla p.m.1, la nuova p.m. 5 alla p.m. 2 ed assegnare il cortile quale proprietà indivisa alle p.m.1, 2 e 3 e ordinare la rispettiva intavolazione sulla p.ed. 1085 - p.t 1293/II in CC Bressanone, particelle così individuate e riconosciute dalle parti per effetto della variazione della divisione materiale del giardino in seguito alla cancellazione delle p.f. 957/6 in CC Bressanone come da documentazione dimessa da 14 a 24.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice, proprietaria della metà indivisa della p.f. 957/6 in CC Bressanone ha evocato avanti a questo Tribunale i convenuti, proprietari rispettivamente della quota di un quarto, per chiedere lo scioglimento della comunione.
La predetta particella fondiaria costituisce, di fatto, il giardino pertinenziale dell'edificio insistente sulla p.ed. 1085 CC Bressanone, particella divisa in porzioni materiali che sono di proprietà delle parti.
In corso di causa le parti hanno trovato una soluzione amichevole per la divisione, nell'ambito della quale hanno provveduto, preliminarmente, a rimuovere situazioni edilizie e catastali non del tutto conformi. L'accordo di divisione consiste nell'estinzione della particella fondiaria del giardino, con aggregazione della superficie alla particella edificiale, e nella assegnazione della nuova p.m. 4 all'attrice, della nuova p.m. 5 alla convenuta , e nella formazione dell'area CP_2
cortilizia come parte comune alle p.m. 1, 2 e 3, il tutto come da piano di divisione doc. 22. 23, 24, presente nel fascicolo processuale telematico giusta deposito di parte attrice d.d. 23/07/2025.
Le parti hanno reso la dichiarazione relativa alla c.d. conformità urbanistica (v. doc. 21) e hanno prodotto documentazione relativa alla c.d. conformità catastale (v. deposito 06/05/25.
pagina 2 di 3 Pertanto, nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti. Va dato atto che non sono previsti dei conguagli e che non vi è luogo a procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale.
Nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. a scioglimento della comunione sulla p.f. 957/6 in P.T. 957/II, C.C. Bressanone, accertata la comoda divisibilità, previa estinzione della particella e modificando il piano divisione della p.ed. 1085 in P.T. 1293/II in CC Bressanone come da come da piano di divisione doc. 22. 23, 24, deposito di parte attrice d.d. 23/07/2025 nel fascicolo processuale telematico, da ritenersi parte integrante, assegna a. la nuova p.m. 4 alla sig.ra Parte_1
b. la nuova p.m. 5 alla sig.ra , CP_2
c. il cortile quale parte comune alle p.m.1, 2 e 3, ordinando la rispettiva intavolazione in p.ed. 1085 - p.t 1293/II in CC Bressanone,
2. nulla sulle spese.
31/07/2025
Il Giudice
Alex Tarneller
(firma digitale)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2682/2021 in persona del Giudice Alex Tarneller ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. , con l'avv. FINK INGO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
(C.F. , con l'avv. POZZA PAOLO CP_1 C.F._2
(C.F. , con l'avv. POZZA PAOLO CP_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA
Oggetto: divisione
Conclusioni congiunte delle parti preso atto che la parte attrice signora quale comproprietaria per Parte_1
2/4 della p.f. 957/6 in CC Bressanone, ai sensi dell'art. 1111 C.C. e parte convenuta giusta decreto di trasferimento 8.3.2024 Tribunale di CP_2
Bolzano emesso dal Giudice Massimiliano Segarizzi nella procedura esecutiva
RGE 92/2022, divenuta proprietaria per l'intero della p.m. 2 della p.ed. 1085 in
P.T. 1293/II, C.C. Bressanone, della p.m. 2 della p.ed. 1086 in P.T. 1294/II, C.C.
Bressanone e della quota di 1/2 della p.f. 957/6 in P.T. 957/II, C.C. Bressanone, già per la metà indivisa intestati a , intendono congiuntamente chiedere lo CP_1
scioglimento della comunione ed accertato che il terreno in comproprietà è di comoda divisibilità in natura, ordinarsi con sentenza lo scioglimento della pagina 1 di 3 comunione assegnando ai comproprietari le parti corrispondenti alla quota di proprietà, voglia il Giudice adito assegnare la nuova p.m. 4 alla p.m.1, la nuova p.m. 5 alla p.m. 2 ed assegnare il cortile quale proprietà indivisa alle p.m.1, 2 e 3 e ordinare la rispettiva intavolazione sulla p.ed. 1085 - p.t 1293/II in CC Bressanone, particelle così individuate e riconosciute dalle parti per effetto della variazione della divisione materiale del giardino in seguito alla cancellazione delle p.f. 957/6 in CC Bressanone come da documentazione dimessa da 14 a 24.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice, proprietaria della metà indivisa della p.f. 957/6 in CC Bressanone ha evocato avanti a questo Tribunale i convenuti, proprietari rispettivamente della quota di un quarto, per chiedere lo scioglimento della comunione.
La predetta particella fondiaria costituisce, di fatto, il giardino pertinenziale dell'edificio insistente sulla p.ed. 1085 CC Bressanone, particella divisa in porzioni materiali che sono di proprietà delle parti.
In corso di causa le parti hanno trovato una soluzione amichevole per la divisione, nell'ambito della quale hanno provveduto, preliminarmente, a rimuovere situazioni edilizie e catastali non del tutto conformi. L'accordo di divisione consiste nell'estinzione della particella fondiaria del giardino, con aggregazione della superficie alla particella edificiale, e nella assegnazione della nuova p.m. 4 all'attrice, della nuova p.m. 5 alla convenuta , e nella formazione dell'area CP_2
cortilizia come parte comune alle p.m. 1, 2 e 3, il tutto come da piano di divisione doc. 22. 23, 24, presente nel fascicolo processuale telematico giusta deposito di parte attrice d.d. 23/07/2025.
Le parti hanno reso la dichiarazione relativa alla c.d. conformità urbanistica (v. doc. 21) e hanno prodotto documentazione relativa alla c.d. conformità catastale (v. deposito 06/05/25.
pagina 2 di 3 Pertanto, nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti. Va dato atto che non sono previsti dei conguagli e che non vi è luogo a procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale.
Nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. a scioglimento della comunione sulla p.f. 957/6 in P.T. 957/II, C.C. Bressanone, accertata la comoda divisibilità, previa estinzione della particella e modificando il piano divisione della p.ed. 1085 in P.T. 1293/II in CC Bressanone come da come da piano di divisione doc. 22. 23, 24, deposito di parte attrice d.d. 23/07/2025 nel fascicolo processuale telematico, da ritenersi parte integrante, assegna a. la nuova p.m. 4 alla sig.ra Parte_1
b. la nuova p.m. 5 alla sig.ra , CP_2
c. il cortile quale parte comune alle p.m.1, 2 e 3, ordinando la rispettiva intavolazione in p.ed. 1085 - p.t 1293/II in CC Bressanone,
2. nulla sulle spese.
31/07/2025
Il Giudice
Alex Tarneller
(firma digitale)
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