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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RB Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25.07.2024, da
1) Parte_1
nato/a IN (CO) il 30.11.1948
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...], VIA BEREGAZZO, 28
con gli Avvocati ADALGISA ADINOLFI e ALESSANDRA BARTULLI
contro
2) CP_1
1 nato/a MA DI ST (NA) il 18.07.1949
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...], CASALE S. GIOVANNI, 1
con gli Avvocati LUCIO BERGO e LAURA COLOMBO
premesso che:
- il procedimento si radicava come contenzioso;
- le Parti, all'udienza del 16.09.2025, hanno individuato una proposta conciliativa, confluita in conclusioni congiunte,
letto il ricorso/l'istanza in corso di causa congiuntamente proposto/a dalle parti sopraindicate, volto/a a conseguire il recepimento da parte del Tribunale dei seguenti accordi:
1) Conferma di tutte le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1384/2015 dell'08.09.2015, passata in giudicato il 26.07.2016, incluso:
- assegnazione della casa coniugale per intero alla resistente, in quanto collocataria del figlio
; Per_1
- riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra nell'importo CP_1 rivalutato di € 467,00=;
- riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il figlio a favore della madre nell'importo Per_1 rivalutato di € 350,00=.
2) Il signor potrà provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a Parte_1
casa coniugale e del circostante giardino, incaricando imprese di sua fiducia e comunicando, con congruo anticipo, a mezzo sms o mail, alla signora le date del sopralluogo e dell'eventuale CP_1 inizio lavori. Resta inteso che gli accessi alla casa sia per i sopralluoghi sia per l'esecuzione dei lavori avverranno solo ed esclusivamente nei periodi di assenza di , al fine di non alternarne Per_1
il relativo equilibrio e routine, previa individuazione in anticipo di tali momenti. Il signor Parte_1 potrà presenziare esclusivamente ai sopralluoghi. La signora dal canto suo, si impegna a CP_1
riscontrare le predette comunicazioni, entro tre giorni, comunicando, al signor , le date e Parte_1 gli orari in cui sarà possibile accedere all'immobile sia per i sopralluoghi sia per l'esecuzione dei
2 lavori. In ogni caso, la signora dovrà indicare due date alternative, entro un mese dalla CP_1 richiesta del signor , sia per i sopralluoghi sia per l'esecuzione dei lavori, per il possibile Parte_1 accesso, fatta salva l'imprescindibile assenza di . Per_1
3) Le spese straordinarie per saranno suddivise al 50% come da sentenza di separazione tra Per_1
i due genitori, salvo quelle che il Giudice Tutelare ha posto e porrà a carico dello stesso . Per_1
4) Spese legali integralmente compensate tra le Parti, con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 16.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa RB Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RB Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25.07.2024, da
1) Parte_1
nato/a IN (CO) il 30.11.1948
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...], VIA BEREGAZZO, 28
con gli Avvocati ADALGISA ADINOLFI e ALESSANDRA BARTULLI
contro
2) CP_1
1 nato/a MA DI ST (NA) il 18.07.1949
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...], CASALE S. GIOVANNI, 1
con gli Avvocati LUCIO BERGO e LAURA COLOMBO
premesso che:
- il procedimento si radicava come contenzioso;
- le Parti, all'udienza del 16.09.2025, hanno individuato una proposta conciliativa, confluita in conclusioni congiunte,
letto il ricorso/l'istanza in corso di causa congiuntamente proposto/a dalle parti sopraindicate, volto/a a conseguire il recepimento da parte del Tribunale dei seguenti accordi:
1) Conferma di tutte le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1384/2015 dell'08.09.2015, passata in giudicato il 26.07.2016, incluso:
- assegnazione della casa coniugale per intero alla resistente, in quanto collocataria del figlio
; Per_1
- riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra nell'importo CP_1 rivalutato di € 467,00=;
- riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il figlio a favore della madre nell'importo Per_1 rivalutato di € 350,00=.
2) Il signor potrà provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a Parte_1
casa coniugale e del circostante giardino, incaricando imprese di sua fiducia e comunicando, con congruo anticipo, a mezzo sms o mail, alla signora le date del sopralluogo e dell'eventuale CP_1 inizio lavori. Resta inteso che gli accessi alla casa sia per i sopralluoghi sia per l'esecuzione dei lavori avverranno solo ed esclusivamente nei periodi di assenza di , al fine di non alternarne Per_1
il relativo equilibrio e routine, previa individuazione in anticipo di tali momenti. Il signor Parte_1 potrà presenziare esclusivamente ai sopralluoghi. La signora dal canto suo, si impegna a CP_1
riscontrare le predette comunicazioni, entro tre giorni, comunicando, al signor , le date e Parte_1 gli orari in cui sarà possibile accedere all'immobile sia per i sopralluoghi sia per l'esecuzione dei
2 lavori. In ogni caso, la signora dovrà indicare due date alternative, entro un mese dalla CP_1 richiesta del signor , sia per i sopralluoghi sia per l'esecuzione dei lavori, per il possibile Parte_1 accesso, fatta salva l'imprescindibile assenza di . Per_1
3) Le spese straordinarie per saranno suddivise al 50% come da sentenza di separazione tra Per_1
i due genitori, salvo quelle che il Giudice Tutelare ha posto e porrà a carico dello stesso . Per_1
4) Spese legali integralmente compensate tra le Parti, con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 16.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa RB Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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