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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2024, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 4284/2023 R.G.
TRA rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2023, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'accertamento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile resa nell'ambito del giudizio di atp n. rg. 1605 del 2021.
Con memoria in data 26 giugno 2023 si costituiva l chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso.
Ritenuta l'ammissibilità dell'azione (cfr. Cass. n. 3538 del 2014), nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella specie, dall'estratto contributivo depositato da parte ricorrente risulta che alla data della domanda amministrativa (30.10.2020) così come nell'anno 2021 l'istante ha avuto un reddito pari ad euro 5.592,60 superiore a quello richiesto dalla legge ( pari ad euro 4.931,29) per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Gli è che la domanda amministrativa costituisce un requisito concorrente insieme con quello sanitario e reddituale per il riconoscimento del diritto;
detta domanda pertanto conserva il proprio valore solo quando venga accertata l'esistenza anche degli altri requisiti, mentre, ove uno di essi manchi o sopravvenga solo dopo l'originario accertamento negativo, il beneficio non può decorrere da epoca anteriore alla presentazione di una nuova domanda amministrativa, che impone una nuova verifica della sussistenza dei requisiti economico e sanitario e che, in caso affermativo, comporta la decorrenza del diritto dal mese successivo a quello della sua presentazione ( cfr., in termini, Cass.
n.23359 del 2021)
E poiché è incontestato che l'istante pone a base dell'odierno ricorso la domanda amministrativa presentata nel 2020 alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo
152 disp att cpc.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Torre Annunziata, 5.11.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 4284/2023 R.G.
TRA rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2023, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'accertamento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile resa nell'ambito del giudizio di atp n. rg. 1605 del 2021.
Con memoria in data 26 giugno 2023 si costituiva l chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso.
Ritenuta l'ammissibilità dell'azione (cfr. Cass. n. 3538 del 2014), nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella specie, dall'estratto contributivo depositato da parte ricorrente risulta che alla data della domanda amministrativa (30.10.2020) così come nell'anno 2021 l'istante ha avuto un reddito pari ad euro 5.592,60 superiore a quello richiesto dalla legge ( pari ad euro 4.931,29) per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Gli è che la domanda amministrativa costituisce un requisito concorrente insieme con quello sanitario e reddituale per il riconoscimento del diritto;
detta domanda pertanto conserva il proprio valore solo quando venga accertata l'esistenza anche degli altri requisiti, mentre, ove uno di essi manchi o sopravvenga solo dopo l'originario accertamento negativo, il beneficio non può decorrere da epoca anteriore alla presentazione di una nuova domanda amministrativa, che impone una nuova verifica della sussistenza dei requisiti economico e sanitario e che, in caso affermativo, comporta la decorrenza del diritto dal mese successivo a quello della sua presentazione ( cfr., in termini, Cass.
n.23359 del 2021)
E poiché è incontestato che l'istante pone a base dell'odierno ricorso la domanda amministrativa presentata nel 2020 alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo
152 disp att cpc.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Torre Annunziata, 5.11.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo