Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 22848/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22848/2021,
promossa da
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede in Napoli, alla via Riviera di Parte_2
Chiaia, n. 256, P.IVA: elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro P.IVA_1
Direzionale Isola F12, presso lo studio dell'Avv. Giulio di Gioia (C.F.:
), che, in unione anche disgiunta all'Avv. Milena Monica De C.F._1
Nicola (C.F.: ), la rappresentano e difendono in questo C.F._2 procedimento, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
(C.F. e P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., , con sede legale in Napoli Controparte_2
(NA), alla Via del Cassano, n. 457, elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE), alla via Mastrantuono, n. 28, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Di Paola (C.F.: pagina 1 di 11
Foro di Napoli, che la rappresentano e difendono in questo procedimento, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: fornitura e acquisto di merci.
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate, i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi ed il Giudice, con ordinanza del 13-1-2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta appare solo parzialmente fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Il Tribunale di Napoli emetteva, in favore della richiedente in data Controparte_1
12-7-2021, il decreto ingiuntivo n. 5417/2021, oggetto dell'instaurato e presente giudizio di opposizione, notificato alla in data 14-7-2021, Parte_1 con il quale si ingiungeva a quest'ultima “di pagare al ricorrente, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 16531,07 per la causale di cui al ricorso, con gli interessi ex DL.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché le spese e competenze di questo procedimento, che si liquidano nella somma di euro 145,50 per spese ed euro 540,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge”.
Con atto di citazione del 21-9-2021, la proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 5417/2021, chiedendo di: in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato richiesto e concesso per un importo maggiore (somma algebrica erronea) di quello asseritamente dovuto e richiesto (domanda poi rinunciata in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.); sempre in via preliminare, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, rigettarsi l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, siccome infondata in fatto ed in diritto, non ricorrendone i presupposti di legge;
in via principale, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto e in diritto (domanda precisata in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.); nel merito, accertare e dichiarare che nulla deve la Parte_1
pagina 2 di 11 alla e, per l'effetto, rigettare ogni domanda avanzata Parte_1 Controparte_1 nei suoi confronti siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova;
in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi che risultasse un credito della società opposta nei confronti della dichiararlo Parte_1 compensato, nei limiti dell'importo eventualmente accertato e fino a concorrenza dello stesso, con parte del maggior credito vantato dalla nei Parte_1 confronti della e di cui al decreto ingiuntivo n. 4097/2020 del 10-7- Controparte_1
2020, emesso dal Tribunale di Napoli, provvisoriamente esecutivo;
condannare la
[...] al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c; con vittoria di spese e CP_1 compenso professionale come per legge, da attribuirsi agli avvocati anticipatari.
Con comparsa dell'11-1-2022, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 chiedeva: in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, per non essere l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
in subordine, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per non essere l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, quanto meno per l'importo di € 5.723,00 ovvero per tutte le fatture non oggetto di contestazione processuale;
nel merito, in via principale, rigettare 1'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, sfornita di prova, temeraria e speculativa e confermare1'opposto decreto ingiuntivo;
sempre nel merito, in via subordinata, previo accertamento del credito vantato dalla condannare la Controparte_1 Parte_1 al pagamento dell'importo di € 16.531,07, ovvero al pagamento del
[...] diverso importo, maggiore o minore ritenuto di Giustizia, oltre interessi moratori ex lege, spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio;
condannare, ex art. 96, 3 co. c.p.c., la con vittoria di Parte_1 spese e competenze professionali ex lege all'Avvocato Giuliano Palma, anticipatario.
Successivamente, giusta revoca mandato dell'11-3-2024 precedentemente conferito all'Avv. Giuliano Palma, e nuovo mandato conferito agli Avvocati Giuseppe Di Paola e
, parte opposta depositava comparsa del 10-5-2024 di costituzione di Parte_3 nuovo difensore in sostituzione, con la quale i nuovi difensori si riportavano a tutti gli atti di causa e alle ivi spiegate difese.
Con ordinanza del 17-2-2022, il Giudice, viste le richieste avanzate dalle parti con note scritte (il cui deposito era stato autorizzato con ordinanza del 7-1-2022): concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 5417/2021, limitatamente alla somma di € 5.723,00; assegnava alle parti i termini di cui all'art.183, co. 6, nn. 1, 2 e 3
c.p.c.
Con ordinanza del 22-06-2023, il Giudice, viste le depositate memorie ex art. 183, co. 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. e le successive note scritte depositate dalle parti (il cui deposito era pagina 3 di 11 stato autorizzato con decreto del 17-5-2023), rigettando le richieste istruttorie avanzate dalla sola parte opposta, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13-1-2025, successivamente sostituita (con decreto dell'11-12-2024) con deposito di note scritte.
Con ordinanza del 13-1-2025, viste le note scritte depositate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La chiedeva e otteneva ingiunzione di pagamento della somma di € Controparte_1
16.531,07 (oltre interessi, spese e competenze di lite), nei confronti della
[...] quale corrispettivo degli acquisti e degli interventi di officina Parte_1 che, nel corso degli anni, la odierna opponente avrebbe effettuato presso la CP_1
per diverse migliaia di euro. A sostegno della richiesta ingiuntiva l'odierna
[...] opposta depositava le seguenti fatture: fattura n. 1107 di € 452,00 del 27/09/2011; n. 986 di € 8.954,00 del 24/11/2011; n. 147 di € 93,00 del 06/03/2012; n. 319 di € 566,99 del
15/05/2012; n. 610 di € 681,00 del 24/08/2012; n. 646 di € 300,00 del 10/09/2012; n.
142 di € 1.210,00 del 22/11/2012; n. 896 di € 386,00 del 17/12/2012; n. 200 di € 188,44 del 29/03/2013; n. 316 di € 269,00 del 21/05/2013; n. 832 di € 77,08 del 07/10/2013; n.
468 di € 3.072,00 del 07/10/2013.
La con atto di citazione del 21-9-2021, proponeva Parte_1 opposizione: eccependo la nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché infondato e temerario, in quanto la società opposta non vanterebbe alcun credito nei confronti della opponente, “non avendo mai effettuato, nell'interesse di questa, né “gli interventi di officina”, né gli “acquisti” indicati nelle copie delle fatture poste a base del d.i. opposto”; contestando ex art. 2719 c.c. la conformità all'originale delle fatture;
disconoscendo ex art. 214 e ss. c.p.c. la sigla apposta alla fattura n. 986/2011
” e lo “scarabocchio” apposto in calce alla Parte_4 fattura nella casella destinatario;
contestando che la società opponente abbia mai commesso gli interventi di officina di cui alle copie delle fatture depositate;
contestando che la società opponente abbia mai ricevuto la merce indicata nelle fatture nn. 319/12 di
€ 566,99, 832/2013 di € 77,08 e 142/2012 di € 1210,00; eccependo che tutto il rapporto di fornitura dedotto in giudizio è assolutamente inesistente, oltre che contestato, non costituendo le fatture valido elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite;
eccependo che le scritture contabili depositate non costituiscono prova del rapporto dedotto, in quanto sono soggette ex art. 2710 c.c. al libero apprezzamento del giudice;
in caso di eventuale accertamento del credito dell'opposta, eccependo la compensazione dello stesso con quello vantato dalla opponente, nei confronti della opposta, di cui al pagina 4 di 11 decreto ingiuntivo n. 4032/2020 del 10-07-2020, emesso dal Tribunale di Napoli, provvisoriamente esecutivo.
Successivamente, con comparsa dell'11-1-2022, si costituiva in giudizio la CP_1
eccependo: l'assoluta genericità dei disconoscimenti effettuati da parte opponente
[...] in merito ad alcune fatture depositate;
la mancata specifica contestazione del rapporto dedotto;
l'irrilevanza ai fini compensativi del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. 4032/2020, comunque opposto. Pertanto, l'opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, in favore del procuratore costituito anticipatario.
In primo luogo, necessario è soffermarsi sulla fondatezza della richiesta creditoria avanzata da parte opposta, soprattutto in punto di adempimento del relativo onere probatorio.
In punto di diritto, occorre sottolineare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime dell'allegazione e della prova
(cfr.: Cass., n. 17371/2003; Cass., n. 6421/2003): oggetto del giudizio di opposizione, quindi, è (non tanto la legittimità e la validità del decreto ingiuntivo opposto, ma) la fondatezza o infondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.: Cass., n. 15026/2005; Cass., n. 15186/2003; Cass., n. 6663/2002).
Tale assunto implica che il diritto della parte ingiungente deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza/persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.: Cass., n. 20613/2011), perché essa, nel giudizio di opposizione, è parte sostanzialmente attrice, sebbene formalmente convenuta. Così, in applicazione dei principi probatori generali in tema di inadempimento, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il preteso creditore- opposto è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato;
con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore-opponente, che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr.: Cass.,
SS.UU., n. 13533/01; Cass., n. 9439/08; Cass., n. 15677/09; Cass., n. 3373/10; Cass., n.
15659/11; Cass., n. 7530/12).
Al contempo, però, tali principi devono essere coordinati con l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c., in applicazione del quale la mancata o generica presa di posizione da parte del convenuto-opponente, nei termini di decadenza pagina 5 di 11 processuali (ossia, in sede di citazione, posto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente è formalmente attrice, ma sostanzialmente convenuta), sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto ex art. 115, co. 1, c.p.c. una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati dal creditore-opposto del tutto pacifici (cfr.:
Tribunale Monza, sez. I, n. 498/2014): la generica deduzione di assenza di prova senza negazione specifica del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr.: Cass., n. 17889/2020).
Ora, nel presente giudizio, come antecedentemente esposto, l'opposta ha basato la propria pretesa sulle fatture commerciali depositate.
Le fatture commerciali, com'è noto, costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emesse, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore-opposto (cfr.: Tribunale Bari, sez. II, n. 3803/2024; Corte appello Napoli, sez. VII, n. 4300/2023; Tribunale Roma, sez. XVII, N. 14274/2023; Cass., n. 15328/2018; Cass., n. 8615/2006): conseguentemente, nel caso di specie, in applicazione dell'art. 2697 c.c., era onere della opposta (attrice in senso sostanziale) provare la fonte del suo diritto, Controparte_1 limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre era onere della opponente (convenuta in senso sostanziale) Parte_1 provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi della pretesa azionata col ricorso monitorio per decreto ingiuntivo.
Tuttavia, proprio la necessità di coordinare l'art. 2697 c.c. con il principio di non contestazione ex art. 115, co. 1, c.p.c. (cfr.: Cass., n. 5356/2009) consente di affermare che, se è vero che la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è altrettanto vero che la mancata contestazione specifica della stessa può comportare il citato effetto della relevatio ab onere probandi (cfr.: Tribunale Napoli, sez. II, n. 1561/2023; Corte appello
Lecce, sez. II, n. 1111/2021): la mancata o generica contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra opposto e opponente, fonte del diritto di credito a tutela del quale si è agito in giudizio, consente di ritenere la fattura - sebbene documento di parte - valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (Tribunale Pisa, sez. I, n. 671/2021;
Tribunale Napoli, sez. XII, n. 5425/2020; Cass., n. 13651/2006).
pagina 6 di 11 Orbene, nella fattispecie, in merito alle contestazioni sollevate dalla opponente
[...] in sede di citazione, si osserva quanto segue. Parte_1
Da un lato, l'opponente: ha disconosciuto in modo specifico ex art. 214 c.p.c. la sigla apposta sulla fattura n. 986/2011, ma a fronte di detto disconoscimento parte opposta non ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., sicché detto documento non è utilizzabile ai fini decisori;
ha contestato specificamente solo le fatture nn. 319/2012,
832/2013 e 142/2012 affermando di non aver mai ricevuto la merce ivi indicata, sicché,
a fronte di tale contestazione, tali fatture - documento di parte - non costituiscono valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (consegna della merce), di cui l'opposta non ha fornito ulteriore prova. Conseguentemente, il credito risultante dalle fatture nn. 986/2011, 319/2012, 832 2013 e 142/2012 deve ritenersi non accertato.
Dall'altro lato, e per il resto, l'opponente: si è limitata a negare genericamente l'esistenza del rapporto dedotto in giudizio, affermando che tutte le copie delle fatture depositate in atti “non rappresentano in alcun modo prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ivi esposto, né dimostrazione alcuna del fondamento della pretesa”, senza, però, validamente contestare, in modo specifico, l'esistenza del rapporto dal quale origina la pretesa creditoria azionata in via monitoria;
si è limitata a contestare genericamente (non rispettando i canoni di specificità richiesti dal legislatore, come evidenziato da questo Giudicante nell'ordinanza del 22-6-2023), la conformità agli originali ex art. 2719 c.c. delle fatture depositate. Conseguentemente, in applicazione dei sopracitati richiami giurisprudenziali, il credito risultante dalle altre fatture commerciali depositate deve ritenersi pacifico, perché non contestato.
In definitiva, al di fuori delle fatture specificamente contestate (nn. 986/2011, 319/2012,
832/2013 e 142/2012), l'opposizione proposta da si fonda Parte_1 sull'assunto generico per cui mancherebbe la prova del credito fatto valere con la richiesta di ingiunzione, senza che sia stata prospettata una diversa e alternativa rappresentazione di quei fatti e di quelle circostanze che la società creditrice ha posto a fondamento del ricorso monitorio: in questa ottica, quindi, ricorre quanto la giurisprudenza afferma in via costante, ossia che il sostenere che di un fatto manchi la prova non equivale, di per sé, ad affermare che quel fatto è da ritenere contestato (cfr.:
Cass., sez. VI, n. 17889/2020).
Quindi, alla luce della documentazione versata in atti, del comportamento processuale delle parti e del tenore degli atti difensivi, in applicazione congiunta degli artt. 2697 c.c.
e 115, co. 1, c.p.c. deve ritenersi essere stata parzialmente fornita prova del rapporto sottostante, fonte del diritto di credito della cui esistenza e legittimità si discute. In particolare, si ribadisce, dal credito accertato deve essere ritenuto escluso: il credito risultante dalla fattura n. 986/2011, la cui sigla è stata oggetto di specifico pagina 7 di 11 disconoscimento, a fronte del quale parte opposta non ha avanzato alcuna istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; il credito risultante dalle fatture nn. 319/2012, 832/2013
e 142/2012, oggetto di specifica contestazione, a fronte della quale parte opposta non ha fornito prova della avvenuta consegna a parte opponente della merce ivi indicata.
In conclusione, gli esiti dell'istruttoria documentale consentono di poter affermare la parziale legittimità della pretesa di pagamento azionata dalla ne Controparte_1 discende la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 5417/2021 e la condanna di parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, del credito accertato, quantificato in
€ 5.723,00. Alla luce del credito accertato in favore della opposta deve essere Controparte_1 valutata la eccezione di compensazione sollevata in via subordinata dalla opponente
Parte_1
L'opponente, in via subordinata, nella ipotesi di accertamento di un credito della società opposta, chiedeva di dichiararlo compensato, nei limiti dell'importo eventualmente accertato e fino a concorrenza dello stesso, con parte del maggior credito vantato dalla nei confronti della di cui al decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 4097/2020 del 10-7-2020 emesso dal Tribunale di Napoli, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 1-2-2021 dal Tribunale di Napoli nel successivo giudizio di opposizione (r.g. n. 16810/2020).
Trattasi di una domanda di accertamento del proprio credito opposto in compensazione, al fine di paralizzare la pretesa avversaria e come tale rientra nell'alveo dell'eccezione riconvenzionale. Infatti, la proposizione della opposizione introduce, come è noto, il giudizio sull'accertamento del credito oggetto del monitorio, nel cui ambito l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può fare valere anche i fatti estintivi o modificativi del credito oggetto della ingiunzione: il che è avvenuto nel caso di specie, posto che la
Centro Ricambi per paralizzare la richiesta monitoria, in via subordinata Parte_1 ha contrapposto una pretesa creditoria propria della quale ha anche chiesto l'accertamento.
In punto di diritto, affinché possa operare la compensazione, occorre che siano osservati i requisiti prescritti dall'art. 1243, co. 1, c.c. per la compensazione legale (ossia,
l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza), che quindi devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale;
considerando comunque che l'art. 1243, co. 2, c.c. consente, peraltro, al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Tuttavia, in entrambi i casi, occorre che il controcredito sia certo nella sua esistenza e cioè non controverso (cfr.: Cass., SS.UU., n.
23225/2016). pagina 8 di 11 Orbene, la eccezione di compensazione sollevata da parte opponente deve essere rigettata, in quanto il credito opposto in compensazione - anche in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - deve essere certo, liquido ed esigibile oppure di facile e pronta liquidazione nell'ambito del medesimo giudizio (cfr.: Tribunale Trani, n.
914/2023; Tribunale Palermo, sez. lav., n. 187/2022; Tribunale Roma, sez. XI, n.
18618/2015): conseguentemente, non può essere portato in compensazione un credito, il cui accertamento sia oggetto di separato giudizio, salvo che sia stato accertato con sentenza passata in giudicato (cfr.: Tribunale Belluno, sez. I, n. 133/2022). Ma nel caso di specie non ricorrono condizioni di compensabilità, posto che il giudizio di opposizione (r.g. n. 16810/2020) al decreto ingiuntivo n. 4097/2020 non è stato ancora definito con una sentenza passata in cosa giudicata.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato, perché emesso per l'importo di € 16.531,07, che non è interamente dovuto, spettando alla la minore somma di € 5.723,00: Controparte_1 conseguentemente, la va condannata al pagamento, in Parte_1 favore dell'opposta, della somma di € 5.723,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza e fino al saldo.
In ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva quanto segue.
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione (che si apre con l'opposizione) fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato tenendo conto l'esito finale del giudizio Sulla base di tale assunto, la costante giurisprudenza afferma, allora, che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto-opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr.: Corte appello Napoli, sez. VIII, n.
2977/2024; Corte appello Napoli, sez. VIII, n. 3727/2022; Tribunale Milano, sez. XIII,
n. 13/2020; Tribunale Bari, sez. II, n. 975/2014; Cass., sez. III, n. 14764/2007).
Conseguentemente, il parziale accoglimento dell'opposizione comporta, nel caso di specie: da un lato, la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, posto che, ove la somma chiesta con il ricorso monitorio sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr.: Cass., sez. I, n. 19120/2009); pagina 9 di 11 dall'altro lato, le spese di lite della fase monitoria restano a carico della parte opponente- ingiunta, secondo quanto già disposto nel decreto ingiuntivo opposto.
E in virtù della disposta compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, non merita accoglimento la domanda, proposta dalla creditrice
[...]
di condanna della per lite temeraria ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art. 96, co. 3, c.p.c. Costituendo la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. una forma particolare di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, non può farsi luogo all'applicazione della predetta norma, quando siano riconosciute, anche solo parzialmente, le ragioni fatte valere, venendo in tale ipotesi a mancare il presupposto della totale soccombenza, peraltro accompagnata da un particolare stato soggettivo (cfr.: Cass., sez. II, n.
13181/1992).
Nel caso in esame, avendo trovato accoglimento, sia pure parziale, l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo emesso nei Parte_1 suoi confronti, ne consegue il rigetto della richiesta di condanna per responsabilità aggravata formulata nei riguardi della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 22848/2021, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5417/2021 adottato dal Tribunale di Napoli in data 12-7-2021;
- condanna la l pagamento, in favore della Parte_1 Parte_1 CP_1
della somma pari ad € 5.723,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002
[...] dalla scadenza delle fatture e fino al saldo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione;
- -dispone che le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, sia poste a carico della Parte_1
Così deciso in Napoli, il 4-4-2025
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Stravino) pagina 10 di 11 Il presente provvedimento è stato predisposto in collaborazione con il
Russo.
, dott. Mirko Controparte_3
pagina 11 di 11