Sentenza 6 luglio 2018
Massime • 2
Il danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, consistente nell'omessa valutazione della ripercussione negativa del tardivo ritrovamento del bagaglio sulla prosecuzione del periodo di vacanza).
L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005, è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'organizzatore del pacchetto turistico responsabile del danno cagionato dal vettore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2018, n. 17724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17724 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2018 |
Testo completo
ORIGINALE 17724-2018 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CONSUMATORE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 12772/2016 Cron.17724 TERZA SEZIONE CIVILE Rep. C.
1. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente Ud. 05/02/2018 - Rel. Consigliere PU Dott. ANTONELLA DI FLORIO Consigliere Dott. MARIO CIGNA Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI ha pronunciato la seguente للسه SENTENZA sul ricorso 12772-2016 proposto da: NI GI, AT AR NN, domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONELLA SAPORITO giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti 2018 contro 363 DOMINA VIP TRAVEL S.R.L. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione DAVID WALTER, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, 1 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANIA PATTARINI giusta procura speciale а margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 21342/2015 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 19/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore л о Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato CRISTINA ADDUCCI per delega;
udito l'Avvocato FRANCESCO MAINETTI per delega orale 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. IO ET e LA NN RA evocarono in giudizio dinanzi al giudice di pace di Bologna il tour operator Domina Vip Travel srl e, deducendo di aver acquistato presso una locale agenzia di viaggi un pacchetto vacanze predisposto dalla società, chiedevano il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del bagaglio ed alla forzata anticipazione della partenza.
2. Il giudice di pace accolse parzialmente la domanda;
il Tribunale di Bologna respinse l'appello principale degli odierni ricorrenti ed accolse l'appello incidentale della società per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza i ET - RA affidandosi a due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 cpc. Ha resistito con controricorso la Domina Vip Travel Srl. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360 n° 3 cpc, la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nonché del Digs 206/2005, del Digs 111/1995 e della L. 1084/1977 che aveva ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1970 relativa al contratto di m viaggio;
con il secondo motivo, ex art. 350 n° 5 cpc, censurano inoltre l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, consistente nella negativa ripercussione del mancato reperimento del bagaglio sulla seconda parte del periodo di vacanza che era stato parzialmente pregiudicato.
2. I motivi devono essere congiuntamente esaminati e sono entrambi fondati. Si osserva preliminarmente che la materia dei pacchetti turistici era specificamente regolamentata, all'epoca dei fatti ( contratto stipulato per il periodo 6-13 Agosto 2005 ), dal Digs 111/95 attuativo della 3 Direttiva 90/314/CEE, poi abrogato dal Dlvo 206/2005 entrato in vigore il 23.10.2005. La Legge n. 1084/77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di Bruxelles del 23.4.1970 , richiamata dal Tribunale di Bologna in motivazione, disciplina il "contratto di viaggio" ed il Dlgs 111/1995 che, pure, ad essa si riferisce ( v. artt. 15 e 16 ) deve ritenersi prevalente, in termini di specialità, per il caso in esame. Infatti la normativa con esso introdotta ha regolamentato proprio il crescente fenomeno del "viaggio vacanza tutto compreso", connotato da "finalità turistica" (o "scopo di piacere") che "non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero" (cfr. Cass. 16315/2007 ). L'oggetto della controversia, dunque, - circoscritto alla domanda di - risarcimento del danno complessivamente subito dai ricorrenti, acquirenti di un pacchetto vacanza organizzato dalla Domina Vip Travel Spa, in ragione del ritardo con il quale venne loro recapitato il bagaglio dal vettore aereo di cui la società si era avvalsa - deve essere ricondotto, per ciò che interessa in questa sede, all'applicazione dell'art. 14 co 2 del Dlgs 111/1995 che prevede, per il mancato esatto adempimento della complessiva prestazione acquistata, che "l'organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti". Al riguardo, questa Corte ha affermato, proprio in un caso analogo a quella in esame, che "l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile 4 esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.” ( cfr. Cass. 5531/2008 ); ed è stato altresì chiarito, sempre in occasione dell'inadempimento di altri soggetti giuridici ingaggiati per fornire la complessiva prestazione pattuita che "sia il venditore che l'organizzatore di viaggi "tutto compreso" rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa "in eligendo" o "in vigilando", ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore." ( cfr. Cass. 22619/2012; e, già in precedenza, Cass. 25369/2009 ). Per completezza, vale la pena precisare che l'esonero di responsabilità previsto dall'art. 17 co 1 Dlgs 111/1995 non è applicabile ai casi in cui l'inadempimento foriero di danni provenga da altri prestatori di servizi coinvolti nell'organizzazione, in quanto la norma è letteralmente riferita soltanto alle ipotesi di cui ai precedenti artt. 15 e 16 ( con esclusione, dunque, dell'art. 14) ed al "fatto di un terzo", tale dovendosi considerare un soggetto del tutto estraneo alla "costruzione" del pacchetto turistico.
3. Il Tribunale di Bologna, riferendosi soltanto alla normativa riguardante il contratto di viaggio ( v. pag. 9 della sentenza ) e non tenendo conto della disciplina vigente nella specifica materia, ha escluso ogni responsabilità dell'organizzatore/venditore, ritenendo che la diligenza ravvisata nella sua condotta lo esentasse dall' obbligo risarcitorio dedotto: in tal modo, da una parte è stata del tutto ignorata la disciplina specifica del Dlgs 111/1995, e dall'altra non è stata affatto valutata la gravità e tollerabilità dell'inadempimento e delle conseguenze che da ciò derivarono ai ricorrenti, anche in relazione alla causa ( "scopo di piacere") del contratto stipulato ( cfr. Cass. 7256/2012; Cass. 14662/2015).
4. E, al riguardo, anche il secondo motivo - con il quale la sentenza viene censurata ex art. 360 n° 5 cpc deve ritenersi fondato, non risultando affatto esaminato il disagio e la ripercussione negativa che la perdita del 5 bagaglio, ritrovato soltanto dopo circa 15 giorni da quando doveva essere vacanza che i riconsegnato, ebbe sulla prosecuzione del periodo di ricorrenti avevano organizzato in altra località.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Bologna in persona di diverso giudice che provvederà ad un nuovo esame della controversia sulla base dei seguenti principi di diritto:" l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi." "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti ". Il Tribunale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
16 cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna, in persona dich Shar e diverso giudice, per un nuovo esame della controversia e per la decisione sulte spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 5.2.2018 IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonella glorio IL PRESIDENTE Maria RG IA C Funzionario Ordiziano bomoceno HATTISTA POSITATO IN CANCELLERIA - 6 LUG. 2018. Funzionario Giudiziario Incenzo BATTISTA 7