Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2018, n. 17724
CASS
Sentenza 6 luglio 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 5 febbraio 2018, dalla Terza Sezione Civile, presieduta dalla Dott.ssa Maria Margherita Chiarini. Le parti in causa erano un gruppo di consumatori, che avevano richiesto il risarcimento per danni derivanti dalla perdita del bagaglio durante un viaggio organizzato, e un tour operator, che si opponeva sostenendo di aver agito con diligenza. I ricorrenti lamentavano la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo riguardante l'impatto negativo della perdita del bagaglio sulla loro vacanza.

La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che il Tribunale di Bologna aveva erroneamente escluso la responsabilità dell'organizzatore, ignorando la specifica normativa sui pacchetti turistici (Dlgs 111/1995). La Corte ha ribadito che l'organizzatore è tenuto a risarcire i danni subiti dal consumatore, anche se la responsabilità è ascrivibile a terzi, come il vettore aereo. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di considerare il danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", riconoscendo la necessità di un nuovo esame da parte di un diverso giudice, che dovrà valutare il danno subito dai ricorrenti in base ai principi di correttezza e buona fede.

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Il danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, consistente nell'omessa valutazione della ripercussione negativa del tardivo ritrovamento del bagaglio sulla prosecuzione del periodo di vacanza).

L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005, è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'organizzatore del pacchetto turistico responsabile del danno cagionato dal vettore).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2018, n. 17724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17724
Data del deposito : 6 luglio 2018

Testo completo