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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4574 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
in persona del curatore, dott.ssa Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Marcello Penta, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 142;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in CP_1
virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Antonella Ardito e Maria Grazia Vasaturo, con i quali elettivamente domicilia in Milano alla Pizza Castello n. 1;
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Milano, il - Parte_1
premettendo che la società ha stipulato con la società un Parte_1 CP_1
contratto di affiliazione commerciale ed un contratto di subaffitto di ramo di azienda, relativo all'esercizio commerciale sito all'interno dell' di Pt_3
Marcianise, che in virtù del contratto di subaffitto di ramo di azienda la Parte_1 corrispondeva alla a titolo di deposito cauzionale la somma di € CP_1
39.000,00, che i contratti stipulati con la venivano risolti a seguito CP_1 della dichiarazione di fallimento della ai sensi dell'art. 72 della legge Parte_1
fallimentare, e che, pertanto, la ha riconsegnato il ramo di azienda alla Parte_1
– ha chiesto al Tribunale adito di condannare la alla CP_1 CP_1 restituzione in suo favore della somma di € 39.000,00 corrisposta a titolo di deposito cauzionale, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita la resistente, la quale ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità
e/o improcedibilità della domanda, in quanto l'autorizzazione del giudice delegato alla proposizione dell'azione riguarda unicamente l'azione proposta dinanzi al
Tribunale di Milano, nonché l'inammissibilità del procedimento ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dovendosi applicare il rito locatizio e l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito, la resistente ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo la sussistenza di un maggior credito in compensazione.
In particolare, la resistente ha eccepito che la ricorrente, dopo la risoluzione dei contratti a seguito della dichiarazione di fallimento, ha ritardato la consegna degli immobili, sia dell' di Marcianise che del Centro Commerciale di Livorno Pt_3
“Le fonti del corallo” e che in ragione dei detti ritardi la per evitare CP_1
la risoluzione dei contratti con i concedenti ha continuato a versare in loro favore sia i canoni di affitto che le spese generali per complessivi € 41.806,83.
Inoltre, la resistente ha eccepito di essere titolare di un credito nei confronti della ricorrente accertato nel giudizio di opposizione allo stato passivo avente rg 488 del 2018, definito con provvedimento del 5.6.19, per l'importo di € 34.974,51 a titolo di fornitura di merce ed € 19.549,11 per canoni non pagati fino al mese di settembre 2017, per un totale complessivo di € 54.523,62, precisando che già in questo giudizio la ricorrente aveva chiesto di porre in compensazione quanto dovuto a titolo di restituzione del deposito cauzionale, ma il giudice ha rigettato la domanda non essendo stata fornita dalla curatela prova del pagamento del deposito cauzionale, risultando nel contratto di subaffitto solo un impegno in tale senso. La resistente ha eccepito, infine, la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente.
Con provvedimento del 12.10.2022 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e la ricorrente è stata onerata alla instaurazione della procedura di mediazione.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, la causa meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 27.1.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e procedibilità della domanda proposta dalla ricorrente.
In particolare, con riguardo al difetto di autorizzazione del giudice delegato eccepito dalla resistente, va osservato che la proposizione della presente domanda
è stata autorizzata e che tale autorizzazione risulta valida anche per il presente giudizio anche se il Tribunale di Milano inizialmente adito si è dichiarato incompetente.
Come, invero, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la riassunzione del processo non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, bensì la prosecuzione di quello inizialmente instaurato” (Cass. 7392/08).
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va evidenziato che la resistente ha eccepito, in primo luogo, la sussistenza di un giudicato esterno in relazione alla domanda proposta nel presente giudizio, in quanto nel procedimento avente rg 488/2018 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord di opposizione allo stato passivo, l'odierna ricorrente ha eccepito in compensazione del credito vantato dalla odierna resistente la restituzione del deposito cauzionale oggetto del presente giudizio, eccezione non accolta per mancanza di prova del pagamento della somma indicata a titolo di deposito cauzionale.
Tale eccezione è priva di fondamento. Invero, l'art. 96, ultimo comma, della legge fallimentare, stabilisce che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ne consegue che i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, sono adottati dal giudice delegato non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare (v. Cass. n. 19940/06;
27709/20; Cass. 8010/2022).
Superata l'eccezione di giudicato esterno proposta dalla resistente, occorre verificare se in questa sede la resistente può eccepire la compensazione del credito vantato dalla ricorrente con crediti dalla stessa vantati nei suoi confronti.
Come detto, la resistente, in primo luogo, eccepisce in compensazione il credito di
€ 54.523,62, a titolo di fornitura di merce e per canoni non pagati, oggetto di accertamento in sede fallimentare.
Ebbene, tale credito non può essere opposto in compensazione in questa sede, atteso che la ha aderito al concorso dei creditori in sede fallimentare, CP_1 ottenendo, all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso, il riconoscimento del proprio credito chirografario nella misura opposta in compensazione nel presente giudizio e, pertanto, la stessa avrà diritto a soddisfare la propria pretesa esclusivamente in sede di riparto fallimentare ed in quota percentuale sull'attivo residuo, non potendo far valere, neppure in via di eccezione, il proprio controcredito in sedi alternative, altrimenti risulterebbe compromesso il principio della par condicio creditorum.
Invero, come condivisibilmente rilevato dalla ricorrente, l'ammissibilità della compensazione in questione determinerebbe la violazione della par condicio creditorum, oltre che un danno per la massa, in quanto consentirebbe, per un verso, al creditore concorsuale di opporre al fallimento l'intero proprio credito, laddove quest'ultimo dovrebbe invece trovare eventuale riconoscimento e soddisfazione in mera moneta fallimentare, impedendo al contempo alla procedura di recuperare attivo alla massa.
L'odierna resistente, poi, ha eccepito in compensazione anche un ulteriore credito di € 41.806,83, quale somma corrisposta ai concedenti a titolo di affitto e spese generali per il ritardo dell'odierna ricorrente nella riconsegna degli immobili sia dell' di Marcianise che del Centro Commerciale di Livorno. Pt_3
Sul punto, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché si rimanga nell'ambito dell'eccezione riconvenzionale (si veda, in proposito, già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3337 del
20/05/1986 e poi numerose altre antecedenti e successive, fino a Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 14418 del 07/06/2013)” con la conseguenza che “la deduzione di un maggior credito opposta dal debitore di un fallito, convenuto con azione di adempimento dal curatore, determina l'attrazione dell'intera controversia nella competenza del tribunale fallimentare, solo quando il convenuto abbia richiesto in via riconvenzionale, previa compensazione a norma dell'art. 56 legge fallimentare, la condanna del fallimento al pagamento della differenza, mentre se
l'eccezione è fatta valere al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela, di essa può conoscere il giudice adito in sede ordinaria, secondo i criteri dettati dagli artt. 34 e 35 cod. proc. civ., ancorché il credito opposto non abbia formato oggetto di verifica da parte del giudice delegato” (Cass.
14615/16).
Nel caso di specie, la resistente ha formulato solo una eccezione di compensazione, senza proporre domanda di condanna della ricorrente al pagamento dell'eccedenza, finalizzata, quindi, al solo scopo di paralizzare la domanda proposta.
Tuttavia, l'eccezione di compensazione proposta dalla resistente non può essere accolta, in quanto non ricorrono le condizioni per far ricadere sulla subaffittuaria, sebbene morosa nella riconsegna degli immobili, le somme corrisposte alla concedente per affitto e spese generali, riguardanti il contratto principale stipulato dall'odierna resistente che resta autonomo rispetto al contratto secondario, tenuto anche conto che la subconcedente potrebbe richiedere i canoni di affitto e le spese accessorie alla subaffittuaria sino alla riconsegna nella misura prevista dal contratto di subaffitto, in applicazione di quanto previsto per le locazioni dall'art. 1591 c.c., salva la prova del maggior danno. Ciò detto in merito alle eccezioni di compensazione proposte dalla resistente, va rilevato che il credito vantato dalla ricorrente risulta provato.
Invero, il pagamento della somma di € 39.000,00 a titolo di deposito cauzionale per il contratto di subaffitto relativo all' di Marcianise, oltre a non essere Pt_3
contestato dalla resistente, risulta anche provato.
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione proposta dalla resistente, atteso che il diritto ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale è divenuto esigibile a partire dal sessantesimo giorno successivo al rilascio, avvenuto in data
22.12.2017, come prescritto nel contratto di subaffitto, e la ricorrente ha chiesto la restituzione del deposito cauzionale prima con pec inviata alla resistente in data
21.3.2018 e poi con la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale di Milano in data 17.7.2020, giudizio riassunto con la presente domanda, a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Milano.
Per tutto quanto detto, la domanda va accolta con condanna della resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 39.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di parte attrice. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, pronunciando sulle domande proposte così provvede:
a) condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 39.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 27.1.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4574 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
in persona del curatore, dott.ssa Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Marcello Penta, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 142;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in CP_1
virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Antonella Ardito e Maria Grazia Vasaturo, con i quali elettivamente domicilia in Milano alla Pizza Castello n. 1;
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Milano, il - Parte_1
premettendo che la società ha stipulato con la società un Parte_1 CP_1
contratto di affiliazione commerciale ed un contratto di subaffitto di ramo di azienda, relativo all'esercizio commerciale sito all'interno dell' di Pt_3
Marcianise, che in virtù del contratto di subaffitto di ramo di azienda la Parte_1 corrispondeva alla a titolo di deposito cauzionale la somma di € CP_1
39.000,00, che i contratti stipulati con la venivano risolti a seguito CP_1 della dichiarazione di fallimento della ai sensi dell'art. 72 della legge Parte_1
fallimentare, e che, pertanto, la ha riconsegnato il ramo di azienda alla Parte_1
– ha chiesto al Tribunale adito di condannare la alla CP_1 CP_1 restituzione in suo favore della somma di € 39.000,00 corrisposta a titolo di deposito cauzionale, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita la resistente, la quale ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità
e/o improcedibilità della domanda, in quanto l'autorizzazione del giudice delegato alla proposizione dell'azione riguarda unicamente l'azione proposta dinanzi al
Tribunale di Milano, nonché l'inammissibilità del procedimento ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dovendosi applicare il rito locatizio e l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito, la resistente ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo la sussistenza di un maggior credito in compensazione.
In particolare, la resistente ha eccepito che la ricorrente, dopo la risoluzione dei contratti a seguito della dichiarazione di fallimento, ha ritardato la consegna degli immobili, sia dell' di Marcianise che del Centro Commerciale di Livorno Pt_3
“Le fonti del corallo” e che in ragione dei detti ritardi la per evitare CP_1
la risoluzione dei contratti con i concedenti ha continuato a versare in loro favore sia i canoni di affitto che le spese generali per complessivi € 41.806,83.
Inoltre, la resistente ha eccepito di essere titolare di un credito nei confronti della ricorrente accertato nel giudizio di opposizione allo stato passivo avente rg 488 del 2018, definito con provvedimento del 5.6.19, per l'importo di € 34.974,51 a titolo di fornitura di merce ed € 19.549,11 per canoni non pagati fino al mese di settembre 2017, per un totale complessivo di € 54.523,62, precisando che già in questo giudizio la ricorrente aveva chiesto di porre in compensazione quanto dovuto a titolo di restituzione del deposito cauzionale, ma il giudice ha rigettato la domanda non essendo stata fornita dalla curatela prova del pagamento del deposito cauzionale, risultando nel contratto di subaffitto solo un impegno in tale senso. La resistente ha eccepito, infine, la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente.
Con provvedimento del 12.10.2022 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e la ricorrente è stata onerata alla instaurazione della procedura di mediazione.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, la causa meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 27.1.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e procedibilità della domanda proposta dalla ricorrente.
In particolare, con riguardo al difetto di autorizzazione del giudice delegato eccepito dalla resistente, va osservato che la proposizione della presente domanda
è stata autorizzata e che tale autorizzazione risulta valida anche per il presente giudizio anche se il Tribunale di Milano inizialmente adito si è dichiarato incompetente.
Come, invero, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la riassunzione del processo non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, bensì la prosecuzione di quello inizialmente instaurato” (Cass. 7392/08).
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va evidenziato che la resistente ha eccepito, in primo luogo, la sussistenza di un giudicato esterno in relazione alla domanda proposta nel presente giudizio, in quanto nel procedimento avente rg 488/2018 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord di opposizione allo stato passivo, l'odierna ricorrente ha eccepito in compensazione del credito vantato dalla odierna resistente la restituzione del deposito cauzionale oggetto del presente giudizio, eccezione non accolta per mancanza di prova del pagamento della somma indicata a titolo di deposito cauzionale.
Tale eccezione è priva di fondamento. Invero, l'art. 96, ultimo comma, della legge fallimentare, stabilisce che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ne consegue che i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, sono adottati dal giudice delegato non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare (v. Cass. n. 19940/06;
27709/20; Cass. 8010/2022).
Superata l'eccezione di giudicato esterno proposta dalla resistente, occorre verificare se in questa sede la resistente può eccepire la compensazione del credito vantato dalla ricorrente con crediti dalla stessa vantati nei suoi confronti.
Come detto, la resistente, in primo luogo, eccepisce in compensazione il credito di
€ 54.523,62, a titolo di fornitura di merce e per canoni non pagati, oggetto di accertamento in sede fallimentare.
Ebbene, tale credito non può essere opposto in compensazione in questa sede, atteso che la ha aderito al concorso dei creditori in sede fallimentare, CP_1 ottenendo, all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso, il riconoscimento del proprio credito chirografario nella misura opposta in compensazione nel presente giudizio e, pertanto, la stessa avrà diritto a soddisfare la propria pretesa esclusivamente in sede di riparto fallimentare ed in quota percentuale sull'attivo residuo, non potendo far valere, neppure in via di eccezione, il proprio controcredito in sedi alternative, altrimenti risulterebbe compromesso il principio della par condicio creditorum.
Invero, come condivisibilmente rilevato dalla ricorrente, l'ammissibilità della compensazione in questione determinerebbe la violazione della par condicio creditorum, oltre che un danno per la massa, in quanto consentirebbe, per un verso, al creditore concorsuale di opporre al fallimento l'intero proprio credito, laddove quest'ultimo dovrebbe invece trovare eventuale riconoscimento e soddisfazione in mera moneta fallimentare, impedendo al contempo alla procedura di recuperare attivo alla massa.
L'odierna resistente, poi, ha eccepito in compensazione anche un ulteriore credito di € 41.806,83, quale somma corrisposta ai concedenti a titolo di affitto e spese generali per il ritardo dell'odierna ricorrente nella riconsegna degli immobili sia dell' di Marcianise che del Centro Commerciale di Livorno. Pt_3
Sul punto, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché si rimanga nell'ambito dell'eccezione riconvenzionale (si veda, in proposito, già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3337 del
20/05/1986 e poi numerose altre antecedenti e successive, fino a Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 14418 del 07/06/2013)” con la conseguenza che “la deduzione di un maggior credito opposta dal debitore di un fallito, convenuto con azione di adempimento dal curatore, determina l'attrazione dell'intera controversia nella competenza del tribunale fallimentare, solo quando il convenuto abbia richiesto in via riconvenzionale, previa compensazione a norma dell'art. 56 legge fallimentare, la condanna del fallimento al pagamento della differenza, mentre se
l'eccezione è fatta valere al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela, di essa può conoscere il giudice adito in sede ordinaria, secondo i criteri dettati dagli artt. 34 e 35 cod. proc. civ., ancorché il credito opposto non abbia formato oggetto di verifica da parte del giudice delegato” (Cass.
14615/16).
Nel caso di specie, la resistente ha formulato solo una eccezione di compensazione, senza proporre domanda di condanna della ricorrente al pagamento dell'eccedenza, finalizzata, quindi, al solo scopo di paralizzare la domanda proposta.
Tuttavia, l'eccezione di compensazione proposta dalla resistente non può essere accolta, in quanto non ricorrono le condizioni per far ricadere sulla subaffittuaria, sebbene morosa nella riconsegna degli immobili, le somme corrisposte alla concedente per affitto e spese generali, riguardanti il contratto principale stipulato dall'odierna resistente che resta autonomo rispetto al contratto secondario, tenuto anche conto che la subconcedente potrebbe richiedere i canoni di affitto e le spese accessorie alla subaffittuaria sino alla riconsegna nella misura prevista dal contratto di subaffitto, in applicazione di quanto previsto per le locazioni dall'art. 1591 c.c., salva la prova del maggior danno. Ciò detto in merito alle eccezioni di compensazione proposte dalla resistente, va rilevato che il credito vantato dalla ricorrente risulta provato.
Invero, il pagamento della somma di € 39.000,00 a titolo di deposito cauzionale per il contratto di subaffitto relativo all' di Marcianise, oltre a non essere Pt_3
contestato dalla resistente, risulta anche provato.
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione proposta dalla resistente, atteso che il diritto ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale è divenuto esigibile a partire dal sessantesimo giorno successivo al rilascio, avvenuto in data
22.12.2017, come prescritto nel contratto di subaffitto, e la ricorrente ha chiesto la restituzione del deposito cauzionale prima con pec inviata alla resistente in data
21.3.2018 e poi con la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale di Milano in data 17.7.2020, giudizio riassunto con la presente domanda, a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Milano.
Per tutto quanto detto, la domanda va accolta con condanna della resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 39.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di parte attrice. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, pronunciando sulle domande proposte così provvede:
a) condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 39.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 27.1.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco