Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2735/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
Il Tri bunal e, in com posi zione coll egi al e nell e persone dei seguenti m agi strati: dott. Stefano Bill et Presidente dott.ssa Gi uli a GAgi ulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a causa civile di prim o grado iscritt a al n. r.g. 2 735/2022 avent e ad oggett o la cessazione degli effetti civili del m at rimonio promossa da:
C .F. nato a [...] ont edera il 28 giugno Parte_1 C.F._1
1962 , residente i n C erreto Guidi (FI) , vi a Dei Colli n. 31/B , rappresent ato e difes o dall'avvocata Silvia Bozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Pisa, vi a S an ANco n. 105 , giusta procura i n atti
R ICORR ENTE
contro
C.F. , nat a a Firenze il 26 april e Controparte_1 C.F._2
1961 e resi dente in B uggi ano (P T), vi a B orgo a Buggiano n. 7, rappresent ata e di fes a dall'avvocato Andrea Betti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Prat o, pi azza M ercat al e n. 135, giusta p rocura in at ti
RES ISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1
1. Con ricorso depositat o il 17 ottobre 2022 , il sig. ha chi esto la Parte_1
pronunci a dell a cess azione degl i effet ti civil i del m atri moni o contratt o in S est o
FiTI no (FI) i n dat a 3 s ett embre 1988 con l a si g.ra Controparte_1 esponendo che dall'unione è nata la figlia maggiorenne ed economicamente indipendent e (nat a il 22 giugno 1989 ) e precisando che non vi era Persona_1
stat a al cuna form a di riconcili azione t ra i coniugi a far dat a dal l 'udienza di com pari zione dei coniugi davanti al Presi dent e del Tri bunal e di ST a (udi enza del
17 giugno 2021) nell a procedura di separazi one personal e (R.G. n. 110/ 202 1) nell'ambito del quale era stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza parzial e n. 141/2022 , gi à pass at a i n giudi cato.
Il ri corrent e ha alt res ì chi est o di accert are che “non sussi ste a carico del Sig. Pt_1
alcun obbligo a corr ispondere al la Sig.ra ssegni di vorzili, né a provveder e CP_1 al sostentamento materiale e/o alimentare di quest'ultima”.
Si è costitui ta in giudizi o l a si g.ra aderendo alla pronunci a di Controparte_1
cessazione degli effet ti ci vili del m at rimonio m a chiedendo di condannare i l ricorrente al pagamento di un assegno divorzile dell'importo di euro 3.100 mensili e al risarcim ent o del danno conseguente all a vi ol azi one del dovere di fedeltà coniugal e e d el dovere di coabit azi one.
Vanam ente esperi t o il t ent ati vo di conci liazi one, assunti gli opport uni provvedim ent i provvisori ed urgent i, il gi udi ce della fase presidenzi al e ha dispost o la prosecuzione del giudi zio dinanzi al giudi ce i struttore assegnando i termi ni per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 10, legge 1 dicembre 1970 n. 898.
Nel corso del gi udi zi o, è st at a es cussa l a prova t estim oni al e ri chi est a dalle parti .
Lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazi one del le conclusi oni, con ordi nanza del 18 dicem bre 2024, la gi udi ce istruttri ce ha rim ess o la caus a al Col legi o per l a decisi one previ a concessi one dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In sede di precis azione dell e concl usioni, le parti hanno i nsistito per l'accoglimento delle rispettive istanze istruttorie non ammesse.
Prel iminarment e, d evono, pert ant o, essere nuovament e rigett at e t ali i stanze att es a la loro i nammissi bili tà, ri chi am ando per relati onem il contenuto dell'ordinanza resa il 8 novembre 2023.
2 3. La dom anda di divorzio è fondat a e m erit a accoglim ent o.
Deve infatti rit enersi provat a, anche in ragione del t empo t rascorso dall a pronunci a dell a separazione personal e, l 'impossi bil ità di una ri costruzi one dell a comunione mat eri al e e spi ritual e tra i coniugi.
Sussist ono, dunque, i pres upposti di legge per l a pronunci a di cessazione degli effetti ci vili del m atrimonio ex art. 3, n. 2, l ettera b, dell a legge 898 del 1970.
4. Quanto all a dom anda di as segno divorzi le, occorre osservare che l e Sezioni Unit e dell a Cort e di C as s azione, con sent enza n. 18287 del 2018, al fine di forni re un'interpretazione “più coer ente con i l quadro costituzi onal e di ri feriment o costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, hanno rilevato la necessità di superare la consoli dat a giuris prudenza che aveva afferm ato l a nat ura m eram ent e assist enzi ale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della dom anda, che prevedeva l a rigi da bipartizione del gi udi zio tra l a fase riservat a all'individuazione dei criteri attributivi e quella destinata all'analisi dei criteri det erminativi dell a domanda.
Quanto alla natura dell'assegno divorzile, la Suprema Corte, rilevando come “l o sciogli mento del vincol o incide s ullo st atus ma non cancella tutti gli eff ett i e l e conseguenze dell e s celt e e dell e modali tà di reali zzazione del la vita f amil iar e” e valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, ha ritenut o di ri conos cere al contri buto periodico una funzione composit a e, quindi, natura sia assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia compensativo -perequativa (considerando il cont ri buto pe rsonale ed economi co dato da ci ascun coniuge all a condi zione dell a fam igli a ed al la formazione del pat rimonio di ent rambi i partner) si a risarcitori a
(avuto riguardo al le ragioni dell a decisione).
Il fondam ent o di tal e conclusi one è da rinveni re, secondo l e Sezi oni Unit e, nell a necessit à di garantire ri levanza, anche nell a fase dello scioglim ent o del m at rimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contri but o fornit o dal coni uge economicament e più debol e alla f ormazi one del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindi cato contri buto è frutt o dell e decisioni comuni, adott ate in sede di cost ituzi one dell a comunit à f amili are, riguardanti i ruoli endofamili ari i n rel azione all'assolvi ment o dei doveri indicati nel l'art. 143 c.c. Tali decisi oni costitui scono
3 l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base dell e quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scel ta di unirsi e di sci ogli ersi dal matri monio”.
Il pri ncipio di di ritt o enunci at o dall e Sezioni Unit e, che questo C oll egio int ende condivi dere, consent e dunque al gi udi ce di merit o di accertare l a fondat ezza dell a dom anda di ass egno di vorzi le all a luce dell e risult anze dell e scelt e operat e dall e parti i n cost anza di mat rimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
Nel la concret a appl icazi one di tal i pri nci pi occorre in primo l uogo accert are l'esistenza e la quantificazione dell'entità “dello squilibrio det erminato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi att ri buiti al giudi ce e ciò “nonost ant e l a nat ura prevalent ement e disponibil e dei di ritt i in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale dell e parti occorre quindi val utare se sussista una sperequazi one e i n presenza dell a stessa verificare “i l parametro sull a base del qual e deve essere fondat o
l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla val utazi one, del t utt o equi ordi nat a degl i indicatori con tenuti nella prima part e dell 'art. 5, comma 6, in quanto ri levatori della declinazi one del principi o di solidari età, posto a bas e del giudi zio rel ativi sti co e comparativo di adeguatez za”.
Dat a la natura perequati vo -compensati va dell 'assegno divorzil e, che si affi anca all a natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dett ato dal r affronto oggetti vo dell e condi zioni economi co pat rimoni ali dell e parti”
“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economi cament e pi ù debol e alla formazi one del patri moni o comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle pot enziali tà f uture”.
In altri termini, accertata l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione reddituale e pat rimoni ale delle part i, occorrerà veri fi care se la disparit à economico -redditual e sia frutto dell e s celt e condi vis e assunte in costanza di m at ri monio all a luce del contri buto dat o da ci as cun coni uge al l a form azione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durat a del vincolo coniugal e, chi ave di l et tura di tutt i gli altri crit eri di valut azione, che assum e una ril evanza pregnant e. È infat ti di imm ediat a evidenza che m aggi ore
4 sarà stata la durata del matrimonio, più rilevante sarà stato l'apporto di ciascuno all a form azi one dell e s ost anze com uni e allo sviluppo dell e capacità redditual i dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo fam iliare.
4.1. Appli cando tali pri nci pi al caso di speci e, devono i n prim o luogo es sere ricost ruit e le condi zi oni economi che e reddituali dell e parti.
4.1.1. Quanto all e condi zioni economi che del ri corrente, dagli atti di causa ris ult a quanto segue.
Il sig. vi ve in un imm obil e condott o i n locazi one per il qual e Parte_1
corri sponde un canone mensil e di euro 250 (cfr. doc. n. 8 ri corso); non è tit olare di diritt i reali su beni i mmobili o beni m obi li regi strati .
Ha prestat o attività l avorativa con cont rat to di lavoro a t empo indetermi nat o per l a soci et à Codyeco S.p.A. percependo redditi da l avoro di pendenti per compl essi vi euro 116.223,38 (cfr. certifi cazione uni ca 202 3 ), arri vando a percepire nell 'anno
2023 un netto in bus t a paga m ensil e di 8.898 euro (cfr. accredito per stipendio di giugno 2023 risultante dall'unico estratto conto dell'anno 2023 prodotto dal ricorrent e, doc. B all . m emoria ex art. 183, comm a 6, secondo termine, c.p.c. ).
In esecuzione del propri o rapporto di l avoro, usufruiva dei seguenti benefits: auto aziendal e, pc e tel efono cellul are (cfr. l ettera di l icenzi am ent o prodott a in dat a 11 novembre 2024).
Con l e not e s cri tte deposit at e in sostituzione dell'udi enza di precisazione delle concl usioni, i l ricorrent e ha docum entat o di essere st ato licenzi ato per giust ifi cato motivo oggett ivo con decorrenza dal 30 giugno 2024 e di percepire l 'indennit à
NASpI per euro 474 euro (cfr. docum ent az ione allegata all e note deposit at e i n dat a
11 novembre 2024).
Il ricorrent e è ti tol are del conto corrent e n. 3025277/ 9 presso Banca di C ambi ano
1884 , con saldo creditore all a data del 31 marzo 2022 di euro 5.625,89 (doc. B all . memori a ex art . 183, comma 6, s econdo t erm ine, c.p.c.).
Ha di chi arat o di es sere obbligato al pagam ent o di una rata di 362 euro per l a restituzione di un fi nanzi am ent o cont ratt o per la soci età Sel l a S.p.A. , che si era impegnato a d onorare m edi ant e cessi one del qui nto dello stipendio (doc. E all . memori a ex art . 183, comma 6, s econdo t erm ine, c.p.c.).
5 Ha di chi arat o , m a non document ato , di essere tenuto al pa gam ento di una rat a mensile di euro 216 per l a restit uzi one di un finanzi am ent o contratt o con Il Pt_2
ricorrent e si è i nfatti limit ato a produrre una fotografi a di un boll ettino post al e per il pagam ento di una rat a , i n ass enza del la copia del relativo contratto , non può però dirsi provat a l a pers istenza del rapporto obbli gat orio (doc. E all. memoria ex art .
183, comm a 6, s econdo t ermine, c.p.c.).
4.1.1.1. Alcuni elementi inducono a dubitare dell'attendibilità delle d ichiarazioni del ri corrent e circa l e propri e condi zi oni economiche e reddit uali .
Va considerat o che, nell 'imporre ai coniugi nei procedim enti di separazione o divorzio di presentare non solo “la di chiarazione personal e dei redditi”, ma anche
“ogni document azione r el ativa ai l oro redditi e al l oro patrimonio personal e e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che gi unge sino al dovere di fornire all a controparte el em ent i contrari al proprio interesse.
Questa deroga ai principi che disciplinano in generale l'attività difensiva – oggi positivizzata nell'art. 473-bi s.18 c.p.c. – trova il suo fondamento, anche dal punto di vist a costituzi onal e, nei part icolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto m at rim onial e (art . 29 C ost.).
La sanzi one processual e di com port amenti che si sott raggono al parti col are obbligo di l ealt à così indivi duat o non può che essere l a valut azione del gi udi cant e (art. 116
c.p.c.) del “cont egno” del singolo coniuge nel procedimento separativo. Tale comportamento processuale deve essere valutato, ai sensi dell'art. 116 c. p.c., non consent endo al C ol legi o di det erminare con l a dovut a esatt ezza qual e si a l a proporzi one t ra l e condi zioni economi che complessive dell e part i (t ra le t ant e
Tri bunal e Roma, s ez. I, 19 m aggi o 2017; Tri bunal e di Pist oi a n. 712 del 2022).
Nel caso di s peci e, i n os sequio ai richiamati princi pi di di ritto, occorre rilevare che, con ordinanza del 13 giugno 2023, l a gi udice ist rutt ri ce aveva chiesto all e part i di produrre in all egat o all a m emori a ex art. 183, comm a 6, secondo t ermine, c.p.c.: “l e dichiarazioni dei r edditi degli ulti mi tre anni (ove non gi à in atti), nonché tutti gli estratto/ i del /i conto/i cor rente/i int est ati , coi ntestati anche a terzi o con delega di firma dell'ultimo triennio (ove non già in atti) e documentazione attestante, all'attualità, i suddetti deposito/i tit oli, polizze assi curati ve e qualsiasi alt ra f or ma di risparmio/ investi mento”.
6 Part e ri corrent e ha invece prodotto solo delle certificazioni uni che (e non l e dichiarazioni dei redditi , dal le quali potrebbe em ergere la titolarit à di reddit i ulteriori rispett o a quelli da l avoro di pendente con la società Codyeco S.p.A.) e ha omesso di produrre gli est rat ti cont o del conto corrent e l ui int est ato rel ativi al periodo i nt ercorrente tra i l m es e di april e 2022 (compreso) e i l mese di sett embre
2023 (compreso; l' ul timo est ratto cont o dell 'anno 2022 prodot to è al mese di m arzo
2022, doc. B all. memori a ex art. 183, comm a 6, secondo t erm ine, c.p.c.) ad eccezione del sol o es tratto cont o relat ivo al mese di luglio 202 3 (doc. B al l. memori a ex art . 183, comm a 6, s econdo t ermine, c.p.c.).
Tale omissione non consente l'esatta ricostruzione del le movimentazioni del conto corrente i nt est ato al r icorrent e, operazione fondam e ntal e per un'attendi bil e ricost ruzione dell e s ue condi zioni economiche e reddituali.
Occorre alt resì consi derare che, pur avendo docum ent at o i l proprio li cenzi am ento avvenuto nel mese di giugno 202 4, il ricorrente ha om esso di docum entare – e finanche di all egare – l 'import o dell e somme ri cevute a tit ol o di t rat tam ento di fi ne di rapporto e i ndennità sost itutiva di m ancato preavviso (cfr. l ettera di licenzi amento).
Tale lacuna assertiva e probatoria impedisce un'attendibile ricostruzione delle condi zioni economi che e reddituali del ri corrente che, ex art. 116, com ma 2, c.p.c., devono presum ersi più floride di quell e da cost ui dichi arat e.
4.1.2. La si g.ra vi ve in un im mobi le condot to i n l ocazione Controparte_1
corri spondendo un canone m ensil e di euro 240, com prensivo di oneri condomi ni al i
(cfr. doc. n. 5 fasc. resist ente).
Costituendosi i n gi udizi o, l a resi stent e h a docum ent ato di aver prest at o att ivit à lavorativa com e com mess a di banco , con cont ratto a t empo i ndeterminat o a t em po parzial e ori zzont al e , per l a dit ta “Il P ane di C ecco di B al dacci ni ANco” fino al
7 gennaio 2022. La resist ente ha infatti prodotto una com uni cazione di cessazi one del rapport o l avorati vo , t rasm ess a il 12 gennai o 2022, dalla qual e risul tava che l a sig.ra aveva prest ato attivi tà l avorat iva dal 1 m arzo 2015 al 7 gennaio 2022 CP_1
(e non “com e operai a” “per al cuni m esi ”, come di chi arato nell a c om pars a di cost ituzione pag. n. 9), dat a in cui sarebbe st ata li cenziata per gi usti fi cat o m otivo soggetti vo (doc. n. 8 e 9 fasc. resist ent e).
Solo a seguito dell e cont est azi oni di part e ricorrent e, l a resist ente ha deposit ato , con la comparsa di costituzione davanti alla giudice istruttrice, una “rettifica” della
7 com uni cazi one, tras mess a il 29 maggi o 2023, da cui risult a una diversa dat a di i ni zi o del rapport o l avorati vo ovvero il 12 l ugli o 2021 e una di versa dat a di cessazione del rapporto ovvero il 31 di cem bre 2021 (doc. n. 13 fasc. resist ent e).
Va però osservato che, c on l a com parsa di costit uzione i n fase presidenzi al e, l a resistente aveva prodotto un'unica busta paga (quella di luglio 2021 ) dalla quale risul ta come data di ass unzione i l “12 l uglio 2021 ” ma com e dat a di a nzi ani tà di accant onam ento d el trattamento di fi ne rapporto quella del “1 marzo 20 15”, cui corrisponde infatti un'anzianità di servizio di 6 anni e 5 mesi (cfr. doc. n. 9 fasc. resist ent e). È evidente, qui ndi , che la resistent e prest ava att i vità l avorativa per il medesimo datore di lavoro già nell'anno 2015.
La resist ent e ha di chiarat o di non essere titol are di di ritti real i su beni immobili o beni m obil e r egist rat i m a è propri et aria di un cavallo per il qual e ha di chi arat o di sost enere la spes a m ensi le di euro 2 70 ol tre spese straordinari e .
È tit olare del cont o corrent e n. 4582 presso B anco BP M con sal do creditore all a dat a del 30 giugno 20 23 di euro 3.010 (doc. n. 16 fasc. resist ent e) .
Come risulta dall'esame degli estratti conto prodotti, riceve occasionalmente un sost egno economico dall a propria fami gli a di origi ne . In parti col are, si osservano plurimi bonifici i n entrat a di im porti variabil i tra i 50 e i 200 euro , effet tuati da
(frat ello della resi st ent e, escusso come t est e all 'udi enza del 21 Persona_2
marzo 2024) con causal e “cont ributo”, “contribut o spese”, “quota affitto” .
La resist ent e h a di chiarat o di aver benefi ci ato del reddit o di cittadinanza dall'anno
2021 all'anno 2023 per un importo mensile di circa 500 (cfr. movimentazioni
Postepay all egato al l a m emori a ex art . 183, comm a 6, secondo termine, c.p.c.).
4.1.3. Sull a s cort a di t ali elem enti complessi vament e considerati , risult a provat a l'esistenza di uno squilibrio tra le condizioni economiche e reddituali delle parti .
Le condi zioni patri moni ali e reddituali del ri corrent e risul tano compl essivament e migliori di q uelle della resist ente.
4.2. È però ragionevole rit enere che tal e disparit à redditual e derivi sol o in part e dall e scelt e condi vis e dai coniugi i n cost anza di matrim oni o.
Invero, sebbene non ri sulti provat o che la resistente abbia sacri fi cato le propri e aspi razioni professionali per l e esigenze dell a famigl i a, non risult a contestato che cost ei si sia occupat a in modo preval ent e de l l'accudim ent o e dell 'educazione del l a figli a e della gesti one dell a cas a nel periodo intercorrent e tra i l 1994 e il 2000 .
8 4.2.1. Sotto il primo profilo, non può di rsi raggiunt a l a prova che l a m ogli e abbi a rinunciat o al propri o rapport o di lavoro alle dipendenze dell a soci et à GU S.p.A. per soddi sfare la ri chies ta del m ari to di occuparsi del di occuparsi a tem po pi eno dell a figlia e dell a cas a famili are.
La ci rcost anza è st at a sm entit a d al test e a cont roprova di part e r i corrente Per_3
– della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – che ha dichiarato: “i n
[...]
quel t empo loro abit avano a SE e lui lavorava a santa C roce, i o gli dissi <la matti na devi alzarti presto e t orni tardi la sera sar megli o che u ti trasf eris ca qua con l a ua famiglia> e lui mi disse di no, che ne avevano parlato con la mogli e
e che all a fine avevano optat o che era meglio restare lì perché l ei aveva un buon lavoro che era bene che non las ci asse e quindi pref eri va spendersi di pi ù lui facen d o avanti e i ndi etro piut tosto che l ei si li cenziasse, preciso l ei si poteva li cenzi are per venir via e invece ni ent e” (cfr. verbale dell'udienza del 9 aprile 2024). Il teste ha chi arito che, per quant o a s ua conoscenza, l a resi stent e non presentò le propri e dimissi oni dall a soci et à GU S.p.A. su richi est a del marit o (“neanche quest o mi risult a perché lei ri mas e a l avoro finché la GU non cambiò gestione passando da agli arabi e l ei con la nuova gestione no fu ri assu nta quindi non f u CP_2 una sua deci sione quell a di las ciare la ditta, ma la ditt a non la conf ermò”, cfr. verbale dell'udienza del 9 aprile 2024).
Il teste e il t est e (del la cui att endi bilit à non vi è mot ivo Per_3 Testimone_1
di dubit are, anche perché è l 'unico t est e non l egato da un rapporto parentale con le parti ) hanno inoltre es clus o che l a r esi st ent e abbi a utili zzat o la somm a di denaro percepita a titolo di indennit à per l a cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell a GU S .p.A., su ri chi est a del m arit o, per fi nanzi are l a costi tuzione dell a societ à "Ri fi nizione It ali ana" , gestit a dal m arito;
ent ram bi i t es ti hanno i nfatt i dichiarato che, per quanto a loro conoscenza, quando decise di intraprendere t al e attività im prenditori al e , il ri corrent e benefi ci ò del sost egno economi co del propri o padre (cfr. verbal e dell 'udi enza del 9 aprile 2024).
La conclusione non risult a smentit a dall e dichiarazioni dei t est i e Persona_1
rispettivamente figlia del l e part i e frat ello dell a resi stent e, che sono Persona_2
risul tat i del tutto inattendibili (cfr. verbal e di udienza del 21 marzo 2024) .
Quanto alla test e va oss ervato che: è i ncont est ato che costei nutr a un fort e Pt_1
risentim ento nei confronti del propri o padre (escussa com e test e nel gi udi zio di separazione, la sig.ra ha dichiarato “La teste risponde: è vero che Persona_1
9 è dal dicembr e 2020 abb iamo i nt errott o ogni rapporto ma non sono st ata io a vol erl o, l ui no ha mai provat o a ri cost ruire il rapport o, non mi ha mai cercato, solo alcune volt e tramit e mio marit o sul posto di lavoro e chiedeva informazioni su di me, è success o tutt o a caus a di un lit igio nato perché non mi pi aceva il suo comportamento con mia madre, era un continuo fare dispetti, io gliel'ho fatto presente che non mi piaceva quel comportament o, e dalla quel la vol ta non ci si amo più parlati, non l'ho più visto né sentito”, cfr. doc. n. 10 prodotto dalla resistente); ha riferito su ci rcost anze accadut e quan do aveva sol o sei anni , asserendone l a verit à senza most rare alcuna incert ezza , nemm eno sott o i l profi lo temporal e, sebbene sia ragionevol e ritenere che – considerata l'età che aveva l a t est e all 'epoca e il t empo trascorso – l a t es te non ne potesse conservare un così chi aro ri cordo dirett o;
ha dichiarato che l a m adre “ha i niziat o a svolgere atti vità lavorativa in f avore della ditta " Il Pane di C ecco di B al dacci ni ANco" con mansione di operaia dal
Luglio 2021 e che detta occupazione è cessata nel mese di Di cembre 2021” mentre dall a docum entazione i n atti ri sult a che l a resist ent e ha i niziato a prest are attivit à lavorativa com e commess a di banco per tal e ditta gi à nel 2015 (doc. n. 9 fas c. resist ent e).
Anche il t est e è apparso soggettivam ent e inatt endibi le e Persona_2
oggettivam ent e non credibil e. Va i nfatti osservat o che (com e risult a dagl i est ratti conto prodotti dall a resist ente) costui, olt re ad essere l egato da un rapporto di strett a parent ela con la resis tent e, s osti ene economicam ent e la sorell a;
è quindi ragionevole rit enere che cost ui nutra un int eres se – seppur di m ero fatto – all 'accoglim ento dell a dom anda di ass egno divorzil e. Occorre alt resì ril evare che, com e l a teste Pt_1
anche il t est e ha di chiarato il falso quanto ha conferm ato che l a resi stent e CP_1
aveva “ini ziat o a s volger e atti vità lavorat iva in f avor e dell a di tta “Il Pane di C ecco di Baldacci ni Fr ances co" con mansione di operaia dal Luglio 2021 e che dett a occupazi one è cess at a nel mes e di Di cembre 2021” (cfr. verbale di udienza del 21 marzo 2024).
4.2. 2. S ebbene non s ia s tat a fornita l a prova del concordat o sacri fi cio dell e proprie aspett ati ve professi onali per l e esigenze dell a famigl ia, non risulta cont estat o che l a resist ent e si si a occupata in via escl usi va d el l'accudim ent o dell a figlia e dell a gest ion e della casa nel peri odo int ercorrent e t ra l a cessazi one del suo rapport o lavorativo pres so GU S.p.A. e l a sua assunzione presso l a soci et à New Madras
S.r.l. nell'anno 2000.
10 Non vi è i nvece prova che, dopo la cessazione di t al e ul tim o rapport o l avorativo nell'anno 2006 e fino all'anno 2015 (quando è stata assunta dalla ditta Il Pane di
Cecco di Bal daccini AN co ) cost ei non abbi a prestat o at tivit à l avorati va per dedicarsi in vi a es clusiva all 'accudim ento dell a prol e e all a gestione dell a casa , ciò anche i n considerazione del fatt o che, all 'epoca , l a fi gli a dell e parti aveva gi à com piuto sedi ci anni .
4.3. Risulta pacifico, perché non contestato, che l a resistente è pri va di redditi adeguati ed è ragionevole ritenere che costei versi nell'oggettiva impossibilità di procurarsel i, tenut o conto dell a sua et à anagrafica (quasi 64 anni) , della ci rcost anza che l a resi stent e ha trascorso lunghi peri odi fuori da l mercat o del lavoro e dell a notoria situazione di sofferenza dell'odierno mercato del lavoro.
È qui ndi presum ibil e che l a resi stent e abbia i ncont rato e incontri t uttora concret e difficoltà a reperire un'attività lavorativa tale da assicurarle redditi adeg uati.
4.4. In considerazione dell e accertat e attual i condi zioni economi che dell e part i , tenuto conto che lo s quilibrio esis tente t ra t ali condi zioni , considerato il cont ributo fornit o dall a resist ente all a cres cit a della prol e e all a gestione dell a casa coni ugal e, considerat a l a durata del m atri moni o (28 anni, tenut o conto che - è i ncont rovers o - la cessazione della convivenza coniugale è avvenuta nell' anno 2016), valorizzata alt resì la funzi one assist enzi ale dell'assegno di vorzile , spett a all a sig.ra il CP_1
diritt o all a percezione di un ass egno divorzi le.
Non ri sult a ost ativa all a percezione di un assegno di vorzil e l a dedott a e non provat a convivenza more uxorio t ra l a sig.ra ed il si g. La t em poranea CP_1 Persona_4
coabit azione dell a resistent e con il sig. (che risult a essere da t empo cess at a , Per_4
cfr. doc. dal n. 4 al n. 7 fas c. resist ent e ) non può infat ti di per sé essere considerat a sufficiente a dimostrare l'esistenza di una stabile comunione di vita con un nuovo com pagno, caratt eri zzata dall a condivi sione di nuovi bisogni , interessi , abitudini di vita e rel azioni soci ali.
Il C oll egio stim a equo det erm inare l'im porto dell' assegno di vorzi le in 400 m ens ili, oltre ri valut azione annual e ISTAT , dat i i redditi dell e part i com e accert ati nel present e gi udi zio e accert ata la concret a capacit à del ri corrente di far front e con l e sost anze al rel ativo esborso. In proposit o, occorre prendere in considerazi one anche le presum ibili somm e che il ri corrente avrà percepit o a titolo di TFR e di indennit à di m ancato preavvis o e il tratt am ent o pensionisti co al qual e cost ui può aspirare i n considerazione dell a propri a anzi anità di servi zio .
11 4.5. Quanto all a decorrenza dell 'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispett o al quale l a pronunci a del gi udi ce ha effi cacia cost it utiva, decorre dal passaggio in gi udi cato dell a st at uizione di risol uzione del vincol o coniugal e, rim anendo fermi per il peri odo pregresso i provvedim enti provvisori che disciplinavano l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. (sentenza Tribunal e di
ST a n. 144/2024 ).
A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma 13, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostitui to dall 'art . 8 dell a l egge 6 m arzo 1987 n.
74, conferendo al gi udi ce il p otere di di sporre, in relazi one all e ci rcost anze del caso concret o, ed anche in ass enza di speci fi ca richi est a, la decorrenza dell o stesso assegno dall a dat a dell a dom anda di divorzi o: peralt ro il giudice, ove s i avval ga di tal e pot ere, è tenuto a mot ivare adeguat am ent e la propri a decisi one.
Nel caso di specie, non s ussi stono el em enti suffi ci ent i a giustifi care una di vers a decorrenza, né s ono stat i all egati . La decorrenza dell 'assegno divorzil e deve pert anto essere fiss ata dall a dat a del passaggio in gi udi c ato dell a decisione sullo stat us.
5. La domanda di risarcimento del danno conseguent e a vi olazione dei doveri fam ili ari propost a dalla resi stent e è inam missibil e (come gi à corret tam ente ril evato dall a giudice ist rutt rice con ordinanza del 13 giugno 2023).
La dom anda di di vorzi o (propost a prim a dell 'ent rata in vigore del nuovo rit o in mat eri a di persone, minorenni e famigli e) e quell a risarcit ori e sono i nvero sogget te a rit i diversi e non s ono cumul abili nel medesim o giudi zio, att eso che, t rattandosi di cause tra l e stess e parti e connesse solo parzialm ente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40, nel t est o novell ato dall a l egge 26 novembre 1990 n. 353, consent e il cumul o nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordi nazi one” o “forte” (artt. 31, 32, 34,
35 e 36 c.p.c.), st abil endo che l e st esse, cumulati vam ent e propost e o successi vamente riunite, d evono essere trattat e secondo il rito ordi nari o, s alv a l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenzi al e (t ra l e tante, C ass. civ., sez. I, 8 settem bre 2014 n. 18870, 24 dicembre 2014 n. 27386, 29 genn ai o 2010 n. 2155).
12 6. È appena il caso di oss ervare che si pal esa del tutt o inamm i ssibil e perché t ardiva la domanda di condanna del ricorrente “al la corresponsi one di 1/3 del TFR matur ato al moment o del la er ogazi one” che parrebbe essere stata formulata dalla resistente, ben ol tre il mat urare delle preclusi oni assertive e probat orie (pag. 8 comparsa concl usional e).
7. La soccombenza reciproca gi usti fi ca l a compensazione del le spese di l ite t ra l e parti e il rigett o dell a dom anda ris arcitori a ex art . 96 c.p.c. propost a dall a resi stent e nell a propria m emori a di repli ca ex art . 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pist oi a i n composi zione collegi al e, defi niti vam ent e decidendo:
a) pronunci a la cess azione degli effett i ci vili del mat rim onio contratt o tra i signori e i n SE Fi TI no (FI) il 3 sett embre 1988; Parte_1 Controparte_1
b) ordina l'annot azione dell a s ent enza nei regist ri dello St ato civil e del Com une di
SE FiTIno (FI) (atto n. 130, part e II, seri e A, anno 1988);
c) determi na in euro 400 m ensili l 'ammontare del l'assegno divorzil e dovut o dal si g. in favore dell a si g.ra da corri spondere entro i l Parte_1 Controparte_1
giorno 25 di ci as cun mes e, con decorrenza dal passaggi o i n gi udi cat o della sent enza non defini tiva di ces sazione degli effetti civil i del m at rimoni o (fermi rest ando per il pregresso i prov vedimenti assunti all'esito del gi udi zi o di separazi one) e successi vo adeguam ento autom ati co annual e secondo gli i ndi ci del costo dell a vita calcolati dall'ISTAT;
d) di chiara inamm iss ibil i l e ult eri ori dom ande propost e dall a resist ente;
e) compensa le spes e legali t ra le parti;
f) ri getta l a domanda ris arcitoria ex art. 96 c.p.c. propost a dal l a resist ent e.
ST a, così decis o nell a camera di consiglio del 2 7 marzo 2025.
La Gi udi ce Il P resident e
LI GA giulo Stef ano Bill et
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