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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 11187 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1 ricorrente, con l'avvocato Paolo Luciano Ferrari
e
Controparte_1 resistente, contumace
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente come in ricorso introduttivo.
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 5 1. Lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 3 ottobre 2025 (di seguito, per Parte_1 semplicità: chiedeva fosse fissata udienza di comparizione ex art. 281 undecies c.p.c. al fine Pt_1 di poter convenire in giudizio nella sua qualità di socio unico della società City Controparte_1
Park s.r.l., perché fosse accertata l'estinzione a far data dal 2 marzo 2023 della società Parte_2
, e l'avvenuto trasferimento a far data dal 2 marzo 2023 al , socio unico della
[...] CP_1
City Park s.r.l. al momento dell'estinzione, gli immobili tuttora intestati nei registri catastali ed immobiliari alla predetta società e riportati nel catasto dei fabbricati di VA (BG) al foglio
8 mappali: -- 2349, via San Giorgio sn, piano T, area urbana di mq. 4870, -- 2347 sub. 701 via San
Giorgio sn piano T, area urbana di mq. 8340, -- 2347 sub. 702 via San Giorgio sn piano T, area urbana di mq. 1750, -- 2347 sub. 703 via San Giorgo sn piano T, area urbana di mq. 1900; perché fosse ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere il provvedimento nonché al dirigente del Catasto di volturare il trasferimento, con esonero dei medesimi da ogni responsabilità al riguardo;
con vittoria delle spese di lite.
La ricorrente esponeva, in sintesi: a) di essere titolare del credito di € 196.219,30, oltre interessi dal 17 settembre 2014 al saldo e spese legali, nei confronti della società City Park s.r.l., accertato definitivamente dalla sentenza n. 2381/2021 emessa il 29 settembre 2021 dal Tribunale di Brescia
(l'appello avverso la quale era stato dichiarato estinto dalla Corte di Appello di Brescia con ordinanza in data 9 luglio 2025); b) che a garanzia del credito di cui sopra era stata iscritta ipoteca giudiziale fino all'importo di € 230.000,00 sui beni immobili della debitrice in CO (BG); c) che nelle more del giudizio la debitrice City Park s.r.l., in liquidazione dal 22 febbraio 2018, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 2 marzo 2013; d) che alla data della cancellazione socio unico della City Park
s.r.l. risultava il sig. e) che secondo il costante insegnamento della Controparte_1 giurisprudenza di legittimità a seguito dell'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci.
Il resistente pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, venendo Controparte_1 conseguentemente dichiarato contumace.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava il ricorrente a precisare le proprie conclusioni;
quindi, espletata la discussione orale della causa ai sensi del novellato art. 281 terdecies c.p.c., la causa veniva infine rimessa al collegio per la decisione ai sensi della norma citata.
pagina 2 di 5 2. La competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa.
Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 168/2003, avendo la controversia ad oggetto (tra l'altro)
l'accertamento dell'estinzione della società di capitali City Park s.r.l., avente sede in Pontoglio,
Comune sito nel distretto della Corte di Appello di Brescia.
3. L'accertamento dell'estinzione della società e del trasferimento al socio dei beni non compresi nel bilancio di liquidazione.
Osserva in proposito il collegio che la parte ricorrente ha fornito la piena prova della propria legittimazione e della fondatezza delle proprie domande;
ed invero la parte ricorrente ha fornito la prova documentale:
a) della propria legittimazione attiva e del proprio interesse ad agire, avendo prodotto la prova di essere cessionaria in blocco dei crediti di (cfr. doc. 4 di parte ricorrente), la quale Controparte_2 aveva ottenuto l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili della City Park s.r.l. in CO
(cfr. doc. 6 di parte ricorrente) e sentenza definitiva di condanna della debitrice al pagamento della somma di € 196.219,30, oltre spese legali e interessi (cfr. docc. 7 e 8 di parte ricorrente);
b) del fatto che City Park s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese in data 2 marzo 2023,
e che a tale data socio unico della società era il sig. il quale rivestiva tale qualità Controparte_1 dalla data del 25 novembre 2022 (cfr. visura storica di City Park s.r.l. sub doc. 9 di parte ricorrente);
c) della circostanza che pur dopo l'estinzione della società City Park a tutt'oggi i beni immobili di
CO risultano tuttora ad essa intestati (cfr. visura catastale ed ispezione ipotecaria sub docc. 12 e
13 di parte ricorrente).
Orbene, tanto premesso, osserva il Collegio che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora dall'estinzione della società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale … i diritti e i beni non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa” (cfr. SS.UU., sent. n. 6070 del 12 marzo 2013 e successive conformi;
da ultimo Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11411 del 29 aprile 2024).
pagina 3 di 5 Di conseguenza sono fondate le domande dirette all'accertamento dell'estinzione della società
[...] alla data del 2 marzo 2023 e al trasferimento dei beni immobili tuttora ad essa intestati in CP_3 favore del socio unico nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di C.F._1 trascrivere il provvedimento nonché al dirigente del Catasto di volturare il trasferimento, con esonero dei medesimi da ogni responsabilità al riguardo.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
il resistente andrà quindi condannato a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, in ragione dei valori medi commisurati alle cause di valore indeterminato, complessità bassa, in complessivi € 8.679,00, di cui € 7.616,00 per compensi ed € 1.063,00 per anticipazioni, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento delle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 accerta l'estinzione della società City Park s.r.l. ; accerta l'avvenuto trasferimento in Parte_2 favore del predetto nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), a fare data dal 2 marzo 2023, dei seguenti beni immobili, già di titolarità di C.F._1
City Park s.r.l.: immobili riportati al fg. 8 del catasto dei fabbricati di VA (BG):
mappale 2349, via San Giorgio snc, piano T, area urbana di mq. 4870,
mappale 2347 sub. 701, via San Giorgio snc, piano T, area urbana di mq. 8340,
mappale 2347 sub. 702, via San Giorgio snc, piano T, area urbana di mq. 1750,
mappale 2347 sub. 703, via San Giorgo snc, piano T, area urbana di mq. 1900; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere il provvedimento, con esonero del medesimo da ogni responsabilità al riguardo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di complessivi €
8.679,00, di cui € 7.616,00 per compensi ed € 1.063,00 per anticipazioni, oltre 15 % per spese generali,
IVA e CPA, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 19 dicembre 2025.
pagina 4 di 5 Il giudice estensore Il Presidente
dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 11187 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1 ricorrente, con l'avvocato Paolo Luciano Ferrari
e
Controparte_1 resistente, contumace
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente come in ricorso introduttivo.
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 5 1. Lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 3 ottobre 2025 (di seguito, per Parte_1 semplicità: chiedeva fosse fissata udienza di comparizione ex art. 281 undecies c.p.c. al fine Pt_1 di poter convenire in giudizio nella sua qualità di socio unico della società City Controparte_1
Park s.r.l., perché fosse accertata l'estinzione a far data dal 2 marzo 2023 della società Parte_2
, e l'avvenuto trasferimento a far data dal 2 marzo 2023 al , socio unico della
[...] CP_1
City Park s.r.l. al momento dell'estinzione, gli immobili tuttora intestati nei registri catastali ed immobiliari alla predetta società e riportati nel catasto dei fabbricati di VA (BG) al foglio
8 mappali: -- 2349, via San Giorgio sn, piano T, area urbana di mq. 4870, -- 2347 sub. 701 via San
Giorgio sn piano T, area urbana di mq. 8340, -- 2347 sub. 702 via San Giorgio sn piano T, area urbana di mq. 1750, -- 2347 sub. 703 via San Giorgo sn piano T, area urbana di mq. 1900; perché fosse ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere il provvedimento nonché al dirigente del Catasto di volturare il trasferimento, con esonero dei medesimi da ogni responsabilità al riguardo;
con vittoria delle spese di lite.
La ricorrente esponeva, in sintesi: a) di essere titolare del credito di € 196.219,30, oltre interessi dal 17 settembre 2014 al saldo e spese legali, nei confronti della società City Park s.r.l., accertato definitivamente dalla sentenza n. 2381/2021 emessa il 29 settembre 2021 dal Tribunale di Brescia
(l'appello avverso la quale era stato dichiarato estinto dalla Corte di Appello di Brescia con ordinanza in data 9 luglio 2025); b) che a garanzia del credito di cui sopra era stata iscritta ipoteca giudiziale fino all'importo di € 230.000,00 sui beni immobili della debitrice in CO (BG); c) che nelle more del giudizio la debitrice City Park s.r.l., in liquidazione dal 22 febbraio 2018, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 2 marzo 2013; d) che alla data della cancellazione socio unico della City Park
s.r.l. risultava il sig. e) che secondo il costante insegnamento della Controparte_1 giurisprudenza di legittimità a seguito dell'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci.
Il resistente pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, venendo Controparte_1 conseguentemente dichiarato contumace.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava il ricorrente a precisare le proprie conclusioni;
quindi, espletata la discussione orale della causa ai sensi del novellato art. 281 terdecies c.p.c., la causa veniva infine rimessa al collegio per la decisione ai sensi della norma citata.
pagina 2 di 5 2. La competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa.
Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 168/2003, avendo la controversia ad oggetto (tra l'altro)
l'accertamento dell'estinzione della società di capitali City Park s.r.l., avente sede in Pontoglio,
Comune sito nel distretto della Corte di Appello di Brescia.
3. L'accertamento dell'estinzione della società e del trasferimento al socio dei beni non compresi nel bilancio di liquidazione.
Osserva in proposito il collegio che la parte ricorrente ha fornito la piena prova della propria legittimazione e della fondatezza delle proprie domande;
ed invero la parte ricorrente ha fornito la prova documentale:
a) della propria legittimazione attiva e del proprio interesse ad agire, avendo prodotto la prova di essere cessionaria in blocco dei crediti di (cfr. doc. 4 di parte ricorrente), la quale Controparte_2 aveva ottenuto l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili della City Park s.r.l. in CO
(cfr. doc. 6 di parte ricorrente) e sentenza definitiva di condanna della debitrice al pagamento della somma di € 196.219,30, oltre spese legali e interessi (cfr. docc. 7 e 8 di parte ricorrente);
b) del fatto che City Park s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese in data 2 marzo 2023,
e che a tale data socio unico della società era il sig. il quale rivestiva tale qualità Controparte_1 dalla data del 25 novembre 2022 (cfr. visura storica di City Park s.r.l. sub doc. 9 di parte ricorrente);
c) della circostanza che pur dopo l'estinzione della società City Park a tutt'oggi i beni immobili di
CO risultano tuttora ad essa intestati (cfr. visura catastale ed ispezione ipotecaria sub docc. 12 e
13 di parte ricorrente).
Orbene, tanto premesso, osserva il Collegio che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora dall'estinzione della società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale … i diritti e i beni non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa” (cfr. SS.UU., sent. n. 6070 del 12 marzo 2013 e successive conformi;
da ultimo Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11411 del 29 aprile 2024).
pagina 3 di 5 Di conseguenza sono fondate le domande dirette all'accertamento dell'estinzione della società
[...] alla data del 2 marzo 2023 e al trasferimento dei beni immobili tuttora ad essa intestati in CP_3 favore del socio unico nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di C.F._1 trascrivere il provvedimento nonché al dirigente del Catasto di volturare il trasferimento, con esonero dei medesimi da ogni responsabilità al riguardo.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
il resistente andrà quindi condannato a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, in ragione dei valori medi commisurati alle cause di valore indeterminato, complessità bassa, in complessivi € 8.679,00, di cui € 7.616,00 per compensi ed € 1.063,00 per anticipazioni, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento delle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 accerta l'estinzione della società City Park s.r.l. ; accerta l'avvenuto trasferimento in Parte_2 favore del predetto nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), a fare data dal 2 marzo 2023, dei seguenti beni immobili, già di titolarità di C.F._1
City Park s.r.l.: immobili riportati al fg. 8 del catasto dei fabbricati di VA (BG):
mappale 2349, via San Giorgio snc, piano T, area urbana di mq. 4870,
mappale 2347 sub. 701, via San Giorgio snc, piano T, area urbana di mq. 8340,
mappale 2347 sub. 702, via San Giorgio snc, piano T, area urbana di mq. 1750,
mappale 2347 sub. 703, via San Giorgo snc, piano T, area urbana di mq. 1900; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere il provvedimento, con esonero del medesimo da ogni responsabilità al riguardo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di complessivi €
8.679,00, di cui € 7.616,00 per compensi ed € 1.063,00 per anticipazioni, oltre 15 % per spese generali,
IVA e CPA, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 19 dicembre 2025.
pagina 4 di 5 Il giudice estensore Il Presidente
dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5