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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5497 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4539/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura alle Parte_1 C.F._1 liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso, dall' avv. ANTONIO
GIUDICE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._2
Sarno alla Via Rivo Cerola, n. 16;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Persona_1
Barano d'Ischia del 14.3.2018 (rep. n. 33646), dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
1 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla memoria di costituzione e risposta, dall'avv. ANTONIO D'AURIA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4 suo studio, sito in Roccapiemonte (SA) al corso Mario Pagano, n. 155;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 4.11.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data
6.4.2022, conveniva in giudizio la onde sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo CTP in € 40.208,93 - e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato all'abitazione, arrecati, a seguito dell'esondazione dell' verificatasi nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2021, al Controparte_3 fabbricato di sua proprietà, sito nel Comune di Pagani alla via Filettine n. 278 e/o 280 (ora via
NT PO IO), riportato in catasto al foglio 2, n. 1468. Assumeva il ricorrente che, a seguito dell'esondazione dell'Alveo, l'acqua aveva invaso i locali di sua proprietà, stazionando per più giorni nei locali cantinati e al piano rialzato del fabbricato, raggiungendo un livello di circa 1,10 mt;
proseguiva che tale fenomeno aveva arrecato danni alle pavimentazioni con sollevamento delle mattonelle, all'intonaco delle pareti, all'impianto elettrico, alle porte e alla mobilia - in particolare ai mobili della cucina, al tavolo da pranzo, al divano e ad altri arredi - nonché agli elettrodomestici, tra cui al frigorifero, al congelatore, all'aspirapolvere, all'idropulitrice, al computer, al compressore, alla saldatrice, al trapano a percussione, al martello pneumatico, alla motosega e al tagliasiepe. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma del dott. agronomo Pt_2
, richiamata in ricorso, il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco n. 2029 del 10.3.2021,
[...] nonché atti di provenienza dell'unità immobiliare in oggetto, oltre ad articoli di giornale e fotografie allegate alla perizia stessa.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva CP_1 del ricorrente e la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
, dell'Autorità di Bacino e del Comune territorialmente competente;
Controparte_2
e, nel merito, il carattere eccezionale dell'evento, invocando anche il concorso del fatto colposo dell'attore, che non aveva rispettato l'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini. Contestava, infine, il quantum della domanda e chiedeva il rigetto della stessa in quanto inammissibile, infondata e non provata in fatto e in diritto.
Il , chiamato in causa dal ricorrente a seguito delle eccezioni formulate dalla si CP_2 CP_1 costituiva a sua volta, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato
2 esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita e la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, sia in fatto che in diritto, contestando la valenza probatoria della consulenza tecnica di parte e dei preventivi prodotti.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.11.2025, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, risultante dai documenti in atti
(cfr. atto di compravendita per notaio del 23.3.2005, permesso di costruire n. Persona_2
705 anno 2010 prot. 0032046/2008 e concessione edilizia in sanatoria n. 280/1995).
Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, essendovi in atti la prova che il ricorrente, in data 9.1.2024, ha trasmesso una proposta di negoziazione assistita nei confronti delle odierne parti resistenti, rimasta priva di riscontro: risulta, quindi, assolto l'onere incombente sulla parte ricorrente in ordine alla condizione di procedibilità della domanda proposta in questa sede.
Per completezza, va evidenziato che il Collegio condivide le valutazioni già espresse dal giudice delegato nel verbale di udienza del 4.6.2024 - che fa proprie - circa la regolarità della presentazione della domanda di mediazione da parte del difensore munito di procura alle liti, condividendo le argomentazioni utilizzate sia in ordine alla necessaria presenza della parte solo all'incontro di mediazione, sia alle conseguenze dell'eventuale presentazione, seppure irregolare, dell'istanza.
La legittimazione passiva degli Enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare,
a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dai resistenti in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017; T.S.A.P. n.
71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata
3 nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga provato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 9 e 10 marzo 2021 l'alveo Comune CP_3 esondava, provocando l'allagamento dell'immobile per cui è causa.
Tali circostanze, risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi e dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco del 10.3.2021.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato che, al momento dei fatti, le acque provenienti dall'alveo Comune CP_3 avevano invaso l'abitazione del ricorrente, ristagnando per giorni nei locali allagati, mentre dal verbale dei Vigili del Fuoco del 10.3.2021 risulta che la squadra intervenne “per danni d'acqua in genere - straripamenti/esondazioni”, provvedendo allo svuotamento dei vani mediante motopompe a causa della persistente presenza di acqua e fango.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni, che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito al corso d'acqua in questione - contrariamente a quanto dedotto dalla resistente esclude tale natura e, quindi, il “caso CP_1 fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Né può ritenersi idonea, in senso contrario, la documentazione prodotta dalla la Controparte_1 quale ha richiamato relazioni e note amministrative relative a eventi meteorici verificatisi nei giorni
28 e 29 ottobre 2015, dunque ampiamente antecedenti ai fatti di causa, occorsi nei giorni 9 e 10
4 marzo 2021. Tali allegati, oltre a riferirsi ad altre annualità e a differenti contesti idrografici, non risultano in alcun modo pertinenti all'alveo per cui è causa e, quindi, non sono idonei a dimostrare l'asserita eccezionalità dell'evento oggetto del presente giudizio.
In ordine ai danni subiti, il ricorrente, richiamando la perizia depositata in atti, ha lamentato danni al fabbricato, distinti in danni alla struttura e alla muratura (sollevamento e deterioramento del pavimento con necessità di sostituzione;
distacco e degrado dell'intonaco interno con rifacimento;
rifacimento dell'impianto elettrico) e danni al mobilio e alle suppellettili (cucina in truciolato, tavolo da pranzo, frigorifero, congelatore, due porte interne, aspirapolvere, idropulitrice, compressore, saldatrice, trapano a percussione, computer, martello pneumatico), quantificandoli complessivamente in € 40.208,93.
Dalla documentazione prodotta e dalle risultanze istruttorie emerge, con sufficiente certezza, che l'immobile oggetto di causa è stato effettivamente interessato dall'esondazione verificatasi nel marzo 2021. Il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco n. 2029 del 10.3.2021 attesta che nei locali seminterrati dell'abitazione “…vi erano al momento circa un metro di acqua, accumulatasi nella nottata a causa dell'esondazione del canale idrico denominato ”. I Controparte_3
Vigili del Fuoco hanno riportato, inoltre, che l'acqua “si accumulava nei locali molto rapidamente, travolgendo tutto ciò che si poneva davanti e impedendo qualsiasi operazione di recupero”, e che l'intervento è consistito nell'aspirazione dell'acqua mediante motopompe, con raccomandazione al proprietario di sottoporre l'impianto elettrico a verifica da parte di tecnico abilitato prima della riattivazione.
Tali circostanze hanno trovato piena conferma anche nelle deposizioni rese in sede di prova delegata dai testi escussi: il teste ha dichiarato di essersi recato sul posto Testimone_1 durante l'esondazione, precisando che “l'acqua stava invadendo la strada e poi è entrata nel piano sottostrada dell'abitazione del sig. raggiungendo un'altezza di circa un metro”, Pt_1 aggiungendo di aver visto “i mobili e gli attrezzi pieni d'acqua e danneggiati”. Analoga conferma proviene dalle dichiarazioni del teste , autore della consulenza di parte, il quale ha Parte_2 riferito di aver effettuato il sopralluogo “il giorno successivo all'esondazione”, constatando “i segni dell'acqua sulle pareti del piano sottostrada e i danni alle suppellettili”, oltre ad aver richiesto “alcuni preventivi” sulla base dei quali ha, poi, stimato i danni indicati nella relazione.
Alla luce delle predette risultanze, è, dunque, dimostrata la verificazione dell'allagamento e il conseguente danneggiamento dei locali seminterrati e dei beni ivi presenti;
non può, tuttavia, ritenersi provato, nei termini e nell'entità indicati nella perizia di parte, l'ammontare complessivo del danno lamentato.
La consulenza tecnica redatta dal dott. , pur corredata da rilievi fotografici e da una Parte_2
5 distinta di stima, non può essere condivisa né sotto il profilo metodologico né sotto quello probatorio. In primo luogo, il consulente ha fondato la quantificazione esclusivamente su preventivi di spesa e non su documentazione contabile (fatture, ricevute o quietanze di acquisto o riparazione), né risultano agli atti gli ordini di fornitura o le attestazioni di effettivo pagamento dei lavori di ripristino o sostituzione dei beni danneggiati. L'elaborato, dunque, costituisce una mera stima teorica dei danni e non già l'attestazione dei costi effettivamente sostenuti per il ripristino.
Inoltre, il perito, con riferimento ai danni strutturali, non ha chiarito i criteri utilizzati per la determinazione dei prezzi unitari, né ha indicato i prezzari o le fonti utilizzate, sicché non è possibile verificare la congruità delle somme riportate rispetto al reale stato dei luoghi. L'elenco dei lavori edilizi (rifacimento pavimenti, intonaci, impianto elettrico), poi, non è accompagnato da una puntuale descrizione tecnica del tipo di materiali preesistenti, della loro vetustà e della reale necessità di integrale sostituzione, risultando per tali ragioni la valutazione del perito di parte standardizzata e astratta. Anche per quanto concerne i beni mobili e le attrezzature, il consulente si è limitato ad effettuare una quantificazione sulla base dell'indicazione dei beni fornita dal proprietario
(atteso che non tutti i beni indicati risultano raffigurati nelle fotografie in atti) e di quelli che il proprietario gli ha indicato come “irrecuperabili” (cfr. perizia pag. 7); nella quantificazione, poi, il consulenza si è limitato a riportare i valori dei beni desunti da preventivi di sostituzione, senza tenere conto dell'obsolescenza o dell'effettivo valore residuo dei beni danneggiati e senza produrre documentazione attestante il costo di acquisto dei beni stessi.
Le fotografie allegate alla perizia - alcune delle quali coincidono con quelle scattate dai Vigili del
Fuoco - documentano la presenza di copiosa acqua nei locali seminterrati, mentre l'altezza dell'acqua risulta di pochissimi centimetri nelle foto relative al piano terra in cui era ubicata la cucina. Inoltre, sebbene, dalle foto emerga la compromissione di alcuni arredi e suppellettili, tuttavia, le immagini non consentono di ricostruire con precisione la tipologia e l'entità dei beni presenti (come indicati nella perizia), né i danni effettivamente da essi riportati, non consentendo di distinguere i beni riparabili da quelli divenuti totalmente inservibili.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
6 “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Giova, peraltro, evidenziare, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Ciò posto, sebbene alla luce delle carenze probatorie evidenziate sopra, non sia possibile riconoscere al ricorrente il risarcimento richiesto in ricorso, questo Collegio, a fronte del comprovato allagamento soprattutto dei locali seminterrati dell'abitazione e del conseguente danneggiamento ivi delle murature e delle finiture interne, risultanti anche dal rapporto dei Vigili del Fuoco, oltre che dai rilievi fotografici ritiene che ricorrano i presupposti per riconoscere al ricorrente il risarcimento per i danni subiti dal fabbricato.
La liquidazione di tali danni, tuttavia, avuto riguardo alla mancanza di documenti inerenti ai costi sostenuti per il ripristino, alle carenze probatorie riscontrate nella consulenza di parte - fondata su meri preventivi e priva di riscontri contabili o di puntuali riferimenti ai materiali preesistenti -, all'impossibilità di verificare la congruità dei costi indicati, nonché al verificarsi di danni al fabbricato prevalentemente nei locali seminterrati, è ritenuta congrua, anche alla luce della composizione tecnica del collegio, nella misura del 25% dell'importo complessivamente richiesto dalla parte, pari ad € 5.576,23 (pari al 25% di € 22.305,35).
Per quanto concerne i danni al mobilio e alle suppellettili, invece, il Collegio ritiene che non sia possibile riconoscere il danno a tutti i beni indicati nella perizia di parte (cucina, tavolo, frigorifero, congelatore, 2 porte, aspirapolvere, idropulitrice, compressore, saldatrice, trapano, computer e martello pneumatico), atteso che nessuno dei testi ha fatto espresso riferimento alla presenza di tali beni nei locali allagati, che essi non sono distintamente riconoscibili dalle foto allegate in atti e che dal verbale dei Vigili del Fuoco, ad eccezione dei mobili della cucina, sono indicati come
7 “suppellettili, mobilio e varie attrezzature elettriche”.
Non è possibile, quindi, ritenere provato che all'interno dei locali del ricorrente vi fossero tutti i beni mobili indicati nella perizia di parte.
Inoltre, come già evidenziato, non emerge in modo chiaro quali beni siano divenuti totalmente inservibili e quali invece potessero essere riparati.
Dalle foto allegate alla relazione dei Vigili del Fuoco, peraltro, emerge in modo chiaro il danneggiamento di alcuni mobiletti vetusti presenti nel seminterrato, mentre la cucina posta al piano terra risulta integra e solo in parte danneggiata nei cassetti e in uno sportello;
anche il frigorifero, poi, sebbene nella foto sia collocato a terra, non è verosimile che sia caduto a causa dell'allagamento dell'immobile e non può ritenersi provato il suo danneggiamento, vista anche la scarsissima quantità di acqua raffigurata a terra.
Dagli atti, tuttavia, emerge che comunque i ricorrenti hanno subito anche un danno al mobilio e alle suppellettili ivi presenti. Ritiene, quindi, il Collegio anche alla luce della sua composizione tecnica che tale danno possa essere equitativamente liquidato, sulla base anche di quanto risulta dalle fotografie in atti, in € 1.000,00.
Al fine di escludere la risarcibilità del danno non può, infine, essere accolta l'eccezione della resistente di violazione della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, CP_1 atteso che la circostanza, seppure astrattamente rilevante, non risulta idoneamente dimostrata da parte della sulla quale incombeva il relativo onere probatorio. CP_1
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo), in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, gli enti resistenti, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non hanno fornito alcuna prova documentale della distanza dell'immobile dagli argini del corso d'acqua, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale (cfr. Controparte_1
8 sentenza n. 4306/2022), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte degli Enti resistenti.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al Sarno i torrenti Cavaiola e Solofrana, Controparte_3 inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Ebbene, sulla base dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n.
183/1989 sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle Controparte_1 competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Dunque, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria custode delle CP_1 acque fluviali e risponde pertanto dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n. 16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della sono Controparte_1 stati recentemente affermati dal TSAP: la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di
9 difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
Per completezza, va osservato che ferma la responsabilità della alla luce della duplice CP_1 veste di acqua pubblica e di opera di bonifica del corso d'acqua in oggetto, che rientra nel comprensorio consortile ed è inserito nella piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, anche il è in linea generale responsabile dei danni che ne siano conseguiti: è, CP_2 infatti, pacifico che, ove il utilizzi le acque di un corso d'acqua, costituente elemento CP_2 integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, questi è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e, quindi, risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va, infatti, integrato con gli artt. 3, comma 4
(“per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i di ”) e art. 8 (“i CP_2 CP_2 [...]
provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere Controparte_2 pubbliche di bonifica integrale”) della n 23/1985. E tale quadro normativo non è CP_4 mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n.
4 del 25.2.2003.
Inoltre, anche in virtù dell'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass.,
SS.UU. Ord. n. 15574/2021), secondo cui l'inclusione di un'asta nel comprensorio di bonifica del ne comporta l'attribuzione in gestione, anche in difetto di un atto di devoluzione formale, CP_2 il Collegio ritiene sussistente la legittimazione passiva del : in base alla legislazione, CP_2 anche regionale, vigente, si è in presenza di un'espressa attribuzione di funzioni e responsabilità dalla ai Consorzi, il che rende irrilevante verificare se, in concreto, il abbia o CP_1 CP_2 meno proceduto alla predisposizione di un piano di classifica e di contribuzione consortile, esigendone il pagamento. E' opportuno ricordare la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n.
67/2006, che, in analoga fattispecie, ha sostenuto che: “Il di bonifica che utilizzi acque di CP_2 un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del
10 comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso
d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione…..; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della
(ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per CP_1 omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al del comprensorio, ove non abbia provveduto CP_2 alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua”.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la ed il vanno, in definitiva, Controparte_1 CP_2 condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di €
6.576,23.
Sul detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (10 marzo 2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In merito alla regolazione delle spese di lite, il limitato accoglimento della domanda induce a compensarle per 2/3, con condanna della e del , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, avv. NT Giudice, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1 del , disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, in Controparte_5 parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
1) condanna la e il , in Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore
11 del ricorrente, della somma di € 6.576,23, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (10 marzo 2021) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la e il Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, a rimborsare al ricorrente il restante 1/3 Controparte_2 delle spese che si liquidano in € 268,00 per spese documentate ed € 850,00, per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione all'avv. NT Giudice per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4539/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura alle Parte_1 C.F._1 liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso, dall' avv. ANTONIO
GIUDICE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._2
Sarno alla Via Rivo Cerola, n. 16;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Persona_1
Barano d'Ischia del 14.3.2018 (rep. n. 33646), dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
1 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla memoria di costituzione e risposta, dall'avv. ANTONIO D'AURIA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4 suo studio, sito in Roccapiemonte (SA) al corso Mario Pagano, n. 155;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 4.11.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data
6.4.2022, conveniva in giudizio la onde sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo CTP in € 40.208,93 - e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato all'abitazione, arrecati, a seguito dell'esondazione dell' verificatasi nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2021, al Controparte_3 fabbricato di sua proprietà, sito nel Comune di Pagani alla via Filettine n. 278 e/o 280 (ora via
NT PO IO), riportato in catasto al foglio 2, n. 1468. Assumeva il ricorrente che, a seguito dell'esondazione dell'Alveo, l'acqua aveva invaso i locali di sua proprietà, stazionando per più giorni nei locali cantinati e al piano rialzato del fabbricato, raggiungendo un livello di circa 1,10 mt;
proseguiva che tale fenomeno aveva arrecato danni alle pavimentazioni con sollevamento delle mattonelle, all'intonaco delle pareti, all'impianto elettrico, alle porte e alla mobilia - in particolare ai mobili della cucina, al tavolo da pranzo, al divano e ad altri arredi - nonché agli elettrodomestici, tra cui al frigorifero, al congelatore, all'aspirapolvere, all'idropulitrice, al computer, al compressore, alla saldatrice, al trapano a percussione, al martello pneumatico, alla motosega e al tagliasiepe. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma del dott. agronomo Pt_2
, richiamata in ricorso, il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco n. 2029 del 10.3.2021,
[...] nonché atti di provenienza dell'unità immobiliare in oggetto, oltre ad articoli di giornale e fotografie allegate alla perizia stessa.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva CP_1 del ricorrente e la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
, dell'Autorità di Bacino e del Comune territorialmente competente;
Controparte_2
e, nel merito, il carattere eccezionale dell'evento, invocando anche il concorso del fatto colposo dell'attore, che non aveva rispettato l'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini. Contestava, infine, il quantum della domanda e chiedeva il rigetto della stessa in quanto inammissibile, infondata e non provata in fatto e in diritto.
Il , chiamato in causa dal ricorrente a seguito delle eccezioni formulate dalla si CP_2 CP_1 costituiva a sua volta, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato
2 esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita e la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, sia in fatto che in diritto, contestando la valenza probatoria della consulenza tecnica di parte e dei preventivi prodotti.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.11.2025, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, risultante dai documenti in atti
(cfr. atto di compravendita per notaio del 23.3.2005, permesso di costruire n. Persona_2
705 anno 2010 prot. 0032046/2008 e concessione edilizia in sanatoria n. 280/1995).
Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, essendovi in atti la prova che il ricorrente, in data 9.1.2024, ha trasmesso una proposta di negoziazione assistita nei confronti delle odierne parti resistenti, rimasta priva di riscontro: risulta, quindi, assolto l'onere incombente sulla parte ricorrente in ordine alla condizione di procedibilità della domanda proposta in questa sede.
Per completezza, va evidenziato che il Collegio condivide le valutazioni già espresse dal giudice delegato nel verbale di udienza del 4.6.2024 - che fa proprie - circa la regolarità della presentazione della domanda di mediazione da parte del difensore munito di procura alle liti, condividendo le argomentazioni utilizzate sia in ordine alla necessaria presenza della parte solo all'incontro di mediazione, sia alle conseguenze dell'eventuale presentazione, seppure irregolare, dell'istanza.
La legittimazione passiva degli Enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare,
a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dai resistenti in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017; T.S.A.P. n.
71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata
3 nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga provato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 9 e 10 marzo 2021 l'alveo Comune CP_3 esondava, provocando l'allagamento dell'immobile per cui è causa.
Tali circostanze, risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi e dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco del 10.3.2021.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato che, al momento dei fatti, le acque provenienti dall'alveo Comune CP_3 avevano invaso l'abitazione del ricorrente, ristagnando per giorni nei locali allagati, mentre dal verbale dei Vigili del Fuoco del 10.3.2021 risulta che la squadra intervenne “per danni d'acqua in genere - straripamenti/esondazioni”, provvedendo allo svuotamento dei vani mediante motopompe a causa della persistente presenza di acqua e fango.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni, che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito al corso d'acqua in questione - contrariamente a quanto dedotto dalla resistente esclude tale natura e, quindi, il “caso CP_1 fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Né può ritenersi idonea, in senso contrario, la documentazione prodotta dalla la Controparte_1 quale ha richiamato relazioni e note amministrative relative a eventi meteorici verificatisi nei giorni
28 e 29 ottobre 2015, dunque ampiamente antecedenti ai fatti di causa, occorsi nei giorni 9 e 10
4 marzo 2021. Tali allegati, oltre a riferirsi ad altre annualità e a differenti contesti idrografici, non risultano in alcun modo pertinenti all'alveo per cui è causa e, quindi, non sono idonei a dimostrare l'asserita eccezionalità dell'evento oggetto del presente giudizio.
In ordine ai danni subiti, il ricorrente, richiamando la perizia depositata in atti, ha lamentato danni al fabbricato, distinti in danni alla struttura e alla muratura (sollevamento e deterioramento del pavimento con necessità di sostituzione;
distacco e degrado dell'intonaco interno con rifacimento;
rifacimento dell'impianto elettrico) e danni al mobilio e alle suppellettili (cucina in truciolato, tavolo da pranzo, frigorifero, congelatore, due porte interne, aspirapolvere, idropulitrice, compressore, saldatrice, trapano a percussione, computer, martello pneumatico), quantificandoli complessivamente in € 40.208,93.
Dalla documentazione prodotta e dalle risultanze istruttorie emerge, con sufficiente certezza, che l'immobile oggetto di causa è stato effettivamente interessato dall'esondazione verificatasi nel marzo 2021. Il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco n. 2029 del 10.3.2021 attesta che nei locali seminterrati dell'abitazione “…vi erano al momento circa un metro di acqua, accumulatasi nella nottata a causa dell'esondazione del canale idrico denominato ”. I Controparte_3
Vigili del Fuoco hanno riportato, inoltre, che l'acqua “si accumulava nei locali molto rapidamente, travolgendo tutto ciò che si poneva davanti e impedendo qualsiasi operazione di recupero”, e che l'intervento è consistito nell'aspirazione dell'acqua mediante motopompe, con raccomandazione al proprietario di sottoporre l'impianto elettrico a verifica da parte di tecnico abilitato prima della riattivazione.
Tali circostanze hanno trovato piena conferma anche nelle deposizioni rese in sede di prova delegata dai testi escussi: il teste ha dichiarato di essersi recato sul posto Testimone_1 durante l'esondazione, precisando che “l'acqua stava invadendo la strada e poi è entrata nel piano sottostrada dell'abitazione del sig. raggiungendo un'altezza di circa un metro”, Pt_1 aggiungendo di aver visto “i mobili e gli attrezzi pieni d'acqua e danneggiati”. Analoga conferma proviene dalle dichiarazioni del teste , autore della consulenza di parte, il quale ha Parte_2 riferito di aver effettuato il sopralluogo “il giorno successivo all'esondazione”, constatando “i segni dell'acqua sulle pareti del piano sottostrada e i danni alle suppellettili”, oltre ad aver richiesto “alcuni preventivi” sulla base dei quali ha, poi, stimato i danni indicati nella relazione.
Alla luce delle predette risultanze, è, dunque, dimostrata la verificazione dell'allagamento e il conseguente danneggiamento dei locali seminterrati e dei beni ivi presenti;
non può, tuttavia, ritenersi provato, nei termini e nell'entità indicati nella perizia di parte, l'ammontare complessivo del danno lamentato.
La consulenza tecnica redatta dal dott. , pur corredata da rilievi fotografici e da una Parte_2
5 distinta di stima, non può essere condivisa né sotto il profilo metodologico né sotto quello probatorio. In primo luogo, il consulente ha fondato la quantificazione esclusivamente su preventivi di spesa e non su documentazione contabile (fatture, ricevute o quietanze di acquisto o riparazione), né risultano agli atti gli ordini di fornitura o le attestazioni di effettivo pagamento dei lavori di ripristino o sostituzione dei beni danneggiati. L'elaborato, dunque, costituisce una mera stima teorica dei danni e non già l'attestazione dei costi effettivamente sostenuti per il ripristino.
Inoltre, il perito, con riferimento ai danni strutturali, non ha chiarito i criteri utilizzati per la determinazione dei prezzi unitari, né ha indicato i prezzari o le fonti utilizzate, sicché non è possibile verificare la congruità delle somme riportate rispetto al reale stato dei luoghi. L'elenco dei lavori edilizi (rifacimento pavimenti, intonaci, impianto elettrico), poi, non è accompagnato da una puntuale descrizione tecnica del tipo di materiali preesistenti, della loro vetustà e della reale necessità di integrale sostituzione, risultando per tali ragioni la valutazione del perito di parte standardizzata e astratta. Anche per quanto concerne i beni mobili e le attrezzature, il consulente si è limitato ad effettuare una quantificazione sulla base dell'indicazione dei beni fornita dal proprietario
(atteso che non tutti i beni indicati risultano raffigurati nelle fotografie in atti) e di quelli che il proprietario gli ha indicato come “irrecuperabili” (cfr. perizia pag. 7); nella quantificazione, poi, il consulenza si è limitato a riportare i valori dei beni desunti da preventivi di sostituzione, senza tenere conto dell'obsolescenza o dell'effettivo valore residuo dei beni danneggiati e senza produrre documentazione attestante il costo di acquisto dei beni stessi.
Le fotografie allegate alla perizia - alcune delle quali coincidono con quelle scattate dai Vigili del
Fuoco - documentano la presenza di copiosa acqua nei locali seminterrati, mentre l'altezza dell'acqua risulta di pochissimi centimetri nelle foto relative al piano terra in cui era ubicata la cucina. Inoltre, sebbene, dalle foto emerga la compromissione di alcuni arredi e suppellettili, tuttavia, le immagini non consentono di ricostruire con precisione la tipologia e l'entità dei beni presenti (come indicati nella perizia), né i danni effettivamente da essi riportati, non consentendo di distinguere i beni riparabili da quelli divenuti totalmente inservibili.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
6 “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Giova, peraltro, evidenziare, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Ciò posto, sebbene alla luce delle carenze probatorie evidenziate sopra, non sia possibile riconoscere al ricorrente il risarcimento richiesto in ricorso, questo Collegio, a fronte del comprovato allagamento soprattutto dei locali seminterrati dell'abitazione e del conseguente danneggiamento ivi delle murature e delle finiture interne, risultanti anche dal rapporto dei Vigili del Fuoco, oltre che dai rilievi fotografici ritiene che ricorrano i presupposti per riconoscere al ricorrente il risarcimento per i danni subiti dal fabbricato.
La liquidazione di tali danni, tuttavia, avuto riguardo alla mancanza di documenti inerenti ai costi sostenuti per il ripristino, alle carenze probatorie riscontrate nella consulenza di parte - fondata su meri preventivi e priva di riscontri contabili o di puntuali riferimenti ai materiali preesistenti -, all'impossibilità di verificare la congruità dei costi indicati, nonché al verificarsi di danni al fabbricato prevalentemente nei locali seminterrati, è ritenuta congrua, anche alla luce della composizione tecnica del collegio, nella misura del 25% dell'importo complessivamente richiesto dalla parte, pari ad € 5.576,23 (pari al 25% di € 22.305,35).
Per quanto concerne i danni al mobilio e alle suppellettili, invece, il Collegio ritiene che non sia possibile riconoscere il danno a tutti i beni indicati nella perizia di parte (cucina, tavolo, frigorifero, congelatore, 2 porte, aspirapolvere, idropulitrice, compressore, saldatrice, trapano, computer e martello pneumatico), atteso che nessuno dei testi ha fatto espresso riferimento alla presenza di tali beni nei locali allagati, che essi non sono distintamente riconoscibili dalle foto allegate in atti e che dal verbale dei Vigili del Fuoco, ad eccezione dei mobili della cucina, sono indicati come
7 “suppellettili, mobilio e varie attrezzature elettriche”.
Non è possibile, quindi, ritenere provato che all'interno dei locali del ricorrente vi fossero tutti i beni mobili indicati nella perizia di parte.
Inoltre, come già evidenziato, non emerge in modo chiaro quali beni siano divenuti totalmente inservibili e quali invece potessero essere riparati.
Dalle foto allegate alla relazione dei Vigili del Fuoco, peraltro, emerge in modo chiaro il danneggiamento di alcuni mobiletti vetusti presenti nel seminterrato, mentre la cucina posta al piano terra risulta integra e solo in parte danneggiata nei cassetti e in uno sportello;
anche il frigorifero, poi, sebbene nella foto sia collocato a terra, non è verosimile che sia caduto a causa dell'allagamento dell'immobile e non può ritenersi provato il suo danneggiamento, vista anche la scarsissima quantità di acqua raffigurata a terra.
Dagli atti, tuttavia, emerge che comunque i ricorrenti hanno subito anche un danno al mobilio e alle suppellettili ivi presenti. Ritiene, quindi, il Collegio anche alla luce della sua composizione tecnica che tale danno possa essere equitativamente liquidato, sulla base anche di quanto risulta dalle fotografie in atti, in € 1.000,00.
Al fine di escludere la risarcibilità del danno non può, infine, essere accolta l'eccezione della resistente di violazione della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, CP_1 atteso che la circostanza, seppure astrattamente rilevante, non risulta idoneamente dimostrata da parte della sulla quale incombeva il relativo onere probatorio. CP_1
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo), in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, gli enti resistenti, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non hanno fornito alcuna prova documentale della distanza dell'immobile dagli argini del corso d'acqua, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale (cfr. Controparte_1
8 sentenza n. 4306/2022), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte degli Enti resistenti.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al Sarno i torrenti Cavaiola e Solofrana, Controparte_3 inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Ebbene, sulla base dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n.
183/1989 sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle Controparte_1 competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Dunque, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria custode delle CP_1 acque fluviali e risponde pertanto dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n. 16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della sono Controparte_1 stati recentemente affermati dal TSAP: la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di
9 difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
Per completezza, va osservato che ferma la responsabilità della alla luce della duplice CP_1 veste di acqua pubblica e di opera di bonifica del corso d'acqua in oggetto, che rientra nel comprensorio consortile ed è inserito nella piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, anche il è in linea generale responsabile dei danni che ne siano conseguiti: è, CP_2 infatti, pacifico che, ove il utilizzi le acque di un corso d'acqua, costituente elemento CP_2 integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, questi è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e, quindi, risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va, infatti, integrato con gli artt. 3, comma 4
(“per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i di ”) e art. 8 (“i CP_2 CP_2 [...]
provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere Controparte_2 pubbliche di bonifica integrale”) della n 23/1985. E tale quadro normativo non è CP_4 mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n.
4 del 25.2.2003.
Inoltre, anche in virtù dell'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass.,
SS.UU. Ord. n. 15574/2021), secondo cui l'inclusione di un'asta nel comprensorio di bonifica del ne comporta l'attribuzione in gestione, anche in difetto di un atto di devoluzione formale, CP_2 il Collegio ritiene sussistente la legittimazione passiva del : in base alla legislazione, CP_2 anche regionale, vigente, si è in presenza di un'espressa attribuzione di funzioni e responsabilità dalla ai Consorzi, il che rende irrilevante verificare se, in concreto, il abbia o CP_1 CP_2 meno proceduto alla predisposizione di un piano di classifica e di contribuzione consortile, esigendone il pagamento. E' opportuno ricordare la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n.
67/2006, che, in analoga fattispecie, ha sostenuto che: “Il di bonifica che utilizzi acque di CP_2 un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del
10 comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso
d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione…..; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della
(ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per CP_1 omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al del comprensorio, ove non abbia provveduto CP_2 alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua”.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la ed il vanno, in definitiva, Controparte_1 CP_2 condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di €
6.576,23.
Sul detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (10 marzo 2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In merito alla regolazione delle spese di lite, il limitato accoglimento della domanda induce a compensarle per 2/3, con condanna della e del , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, avv. NT Giudice, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1 del , disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, in Controparte_5 parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
1) condanna la e il , in Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore
11 del ricorrente, della somma di € 6.576,23, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (10 marzo 2021) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la e il Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, a rimborsare al ricorrente il restante 1/3 Controparte_2 delle spese che si liquidano in € 268,00 per spese documentate ed € 850,00, per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione all'avv. NT Giudice per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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