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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3920/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1
Frattamaggiore alla Via M. Stanzione n. 133, presso lo studio dell'avv. Raffaella Crispino che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; CP_1
APPELLATO CONTUMACE nonché in persona del p.t., elett.te dom.to in alla Piazza Controparte_2 CP_3 CP_2
Municipio – Palazzo San Giacomo presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 2244/22, depositata in Cancelleria in data 22.10.2022 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG
n. 5033/2019.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2244/22, depositata in cancelleria il
[...]
22.10.2022 emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 5033/2019.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
02820130015668401000, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta CP_1 prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace dichiarava “cessata la materia del contendere” ex art. 4 d.l. n. 119/2018
(recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito in l. n. 136/2018.
L'appellante ha evidenziato: a) che la domanda andava dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 2022; nonché b) nel merito, la legittimità delle notifiche della cartella e dell'intimazione di pagamento e che pertanto alcuna prescrizione era maturata.
Si è costituito il aderendo alle eccezioni di parte appellante. Controparte_2
Seppur ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 20.03.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. 3
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
In applicazione della citata norma, dunque, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SS.UU. è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
3920/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2244/22 depositata in cancelleria il 22.10.2022, emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord a definizione del procedimento RG n. 5033/2019, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3920/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1
Frattamaggiore alla Via M. Stanzione n. 133, presso lo studio dell'avv. Raffaella Crispino che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; CP_1
APPELLATO CONTUMACE nonché in persona del p.t., elett.te dom.to in alla Piazza Controparte_2 CP_3 CP_2
Municipio – Palazzo San Giacomo presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 2244/22, depositata in Cancelleria in data 22.10.2022 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG
n. 5033/2019.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2244/22, depositata in cancelleria il
[...]
22.10.2022 emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 5033/2019.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
02820130015668401000, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta CP_1 prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace dichiarava “cessata la materia del contendere” ex art. 4 d.l. n. 119/2018
(recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito in l. n. 136/2018.
L'appellante ha evidenziato: a) che la domanda andava dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 2022; nonché b) nel merito, la legittimità delle notifiche della cartella e dell'intimazione di pagamento e che pertanto alcuna prescrizione era maturata.
Si è costituito il aderendo alle eccezioni di parte appellante. Controparte_2
Seppur ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 20.03.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. 3
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
In applicazione della citata norma, dunque, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SS.UU. è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
3920/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2244/22 depositata in cancelleria il 22.10.2022, emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord a definizione del procedimento RG n. 5033/2019, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione