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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/03/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 284/2024, estensore dott. Antenore, discussa all'udienza collegiale del 12/12/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSARI MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA COSSERIA, 2 MILANO presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura di Stato, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO, presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “a) ferme restando tutte le altre statuizioni di merito della Sentenza n. 284/2024 resa dal Tribunale di Monza-sez. Lavoro, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 anche per l'anno scolastico 2022/23 e dunque per ulteriori € 500,00, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in questione ai soli insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato;
b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a mettere a disposizione dell'appellante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 (ovvero altra equivalente), con accredito sulla stessa di un importo nominale spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a €
500,00; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile l'attribuzione della carta del docente, si chiede che
i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, vengano condannati a corrispondere all'appellante la somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
c) in riforma del capo della sentenza di primo grado riguardante la liquidazione dei compensi professionali del procedimento, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, alla rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio, da liquidarsi nella misura di € 245,00 per spese ed €
pagina 1 di 5 4.599,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
d) con vittoria di spese (€ 73,50) e competenze anche del secondo grado di giudizio, spese generali (15%), CPA e
Iva, oltre successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte appellata: “In via principale: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello avversario con conferma integrale della sentenza di primo grado per infondatezza del gravame avversario. In ogni caso con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 284/2024, nelle sette cause riunite proposte da altrettanti insegnanti precari per ottenere il riconoscimento della carta docenti in relazione a svariati anni scolastici in cui avevano ricevuti incarichi annuali, ha accolto le domande alla luce della pronuncia di legittimità n. 29961/2023, con la eccezione – per quel che ancora rileva – del bonus per l'a.s. 2022/2023 richiesto dall'odierno appellante, con la motivazione che egli, in detto anno scolastico, aveva svolto il periodo di formazione e prova ai fini dell'assunzione in ruolo e pertanto la carta docenti gli spettava già in forza dell'art. 3 del DPCM 28/11/2016. Cont Ha poi liquidato le spese di lite, ponendole a carico del , determinandole, tenuto conto del disposto dell'art. 151 co. 2 disp.att. c.p.c. e del carattere seriale delle controversie in € 1.648 per compensi, con applicazione dell'aumento del 10% per ogni soggetto oltre al primo, ed in € 245 per spese, con distrazione.
Ha proposto appello solo con due motivi. Parte_1 La prima censura attiene al diritto al bonus anche per l'anno scolastico 2022/2023. L'art. 3 del DPCM 28/11/2016 afferma che “la carta docenti è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova…”; nell'a.s. in questione l'appellante ha stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 co. 9 bis del d.l. 73/2021, per cui, pur svolgendo l'anno di formazione e prova, il contratto non era a tempo indeterminato. Il interpreta l'art. 3 dando rilievo alla sussistenza di un contratto a tempo indeterminato, per CP_1 cui se il docente, pur svolgendo l'anno di formazione e prova, è titolare di un contatto a tempo determinato, non riconosce il bonus. Sussisteva, pertanto, l'interesse ad agire dell'appellante. Sotto altro profilo, con il ricorso di primo grado il docente ha esposto di non essere mai stato messo nelle condizioni di poter richiedere la carta per l'anno in questione, né il ministero ha allegato di aver messo a sua disposizione la carta docenti per tale anno. Con il secondo motivo ha impugnato la statuizione relativa alle spese di lite, rilevando che la liquidazione operata dal primo giudice risulta inferiore ai minimi tariffari. Per consolidata giurisprudenza, l'art. 4 co. 2 del DM n. 55/2014 (laddove prevede l'aumento in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale) trova applicazione, in caso di più cause riunite, solo dal momento dell'avvenuta riunione, mentre per le attività compiute prima della riunione va liquidato un distinto compenso per ciascuna delle singole cause. La liquidazione per le attività ante riunione debbono essere liquidate in misura non inferiore ai minimi tariffari, in quanto l'art. 151 disp.att.c.p.c. consente la diminuzione sotto i valori medi, ma mai al di sotto dei minimi. Il Tribunale, invece, ha liquidato un importo ben al di sotto dei minimi che si appalesa come lesivo della dignità e decoro del professionista.
pagina 2 di 5 Secondo l'appellante sono dovute: il minimo tabellare per la fase di studio (cause di lavoro, valore fino a € 1.100): € 444 e per la fase introduttiva (€ 213), da moltiplicarsi per 7 (numero delle cause riunite), per un totale di € 4.599, posto che la riunione è avvenuta dopo la prima udienza di ciascuna delle cause. Ha pertanto concluso chiedendo la condanna del e dell' al pagamento delle CP_1 CP_3 spese di lite di primo grado nella misura di € 4.599, oltre a € 245 per anticipazioni.
Ha resistito il , difendendo la pronuncia del Tribunale, argomentando in relazione ad entrambi CP_1 i motivi di appello. In particolare, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite, ha evidenziato come uno solo dei ricorrenti in primo grado abbia impugnato la sentenza, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, anche con riguardo al capo che ha regolamentato le spese del giudizio, in relazione agli altri lavoratori.
All'udienza del 12 dicembre 2024 nessuno è comparso per il e la causa è stata discussa dal CP_1 solo difensore dell'appellante e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Va accolto il primo motivo di gravame, relativo alla sussistenza del diritto al riconoscimento del bonus
“carta docenti” per l'anno scolastico 2022/2023. Il Collegio richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., il recente intervento interpretativo della
Corte di Cassazione (Cass. ordinanza n. 29961 del 27.10.2023) ove, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., sono stati pronunciati i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione
pagina 3 di 5 delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, i rilievi dell'appellante, come sopra riassunti, sono fondati.
In primo luogo, deve darsi atto che il docente ha dimostrato la permanenza nel sistema scolastico, essendo egli, ora, insegnante di ruolo, come risulta dallo stato matricolare agli atti.
Deve poi rilevarsi che il , costituendosi in primo grado, ha espressamente affermato che CP_1 Pt_1 non ha ricevuto il bonus per l'anno scolastico in questione in quanto docente precario (cfr. pag. 2 ultimo cpv, memoria di costituzione in primo grado), circostanza, quest'ultima, comprovata dallo stato matricolare prodotto dal , dal quale si evince che per l'anno scolastico in questione era titolare CP_1 di un incarico di supplenza annuale. Sussistono, pertanto, tutti i requisiti individuati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra richiamata, per il riconoscimento del bonus richiesto anche per l'a.s. 2022/2023. Non porta a diversa soluzione il rilievo del che ha sottolineato come il d.l. n. 69/2023 abbia CP_1 disposto, all'art. 15, il riconoscimento anche in favore dei docenti precari della “carta docenti” a partire dall'anno 2023. Infatti, l'art. 1 co. 121 L. n. 107/2015 che ha disciplinato la materia e che l'art. 15 richiama, espressamente dispone che la carta, dell'importo di 500 euro, è riconosciuta per ciascun anno scolastico;
è, quindi, evidente che – essendo tale decreto è entrato in vigore nel giugno 2023 - non può far riferimento che all'anno scolastico 2023/2024, non potendo far retroagire i propri effetti ad un periodo precedente.
E' solo parzialmente fondato il secondo motivo di gravame.
Il Collegio rileva che la sentenza di primo grado è stata impugnata dal solo , sicchè nei confronti Pt_1 degli altri ricorrenti in primo grado la stessa è passata in giudicato e non possono essere oggetto di modificazione le statuizioni che li concernono, incluse quelle relative alla liquidazione delle spese di lite. Ne consegue che la doglianza proposta, che lamenta la mancata liquidazione in via separata dei compensi relativi alla fase ante riunione, è fondata e va accolta relativamente alla sola posizione processuale dell'odierno appellante, e non, come sostenuto nel ricorso di appello, in relazione anche a quella di tutti gli altri docenti.
La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di compensi professionali previsti dal D.M. n. 55/2014, in conformità all'art. 4, comma secondo, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (ordinanza n. 17693/2023; n. 9333/2024).
Considerato che la riunione è stata disposta in sede di prima udienza il 4/4/2024, l'attività svolta prima di detta riunione va individuata, come correttamente indicato dall'appellante, nella fase di studio e nella fase introduttiva, con conseguente liquidazione (in aggiunta ai compensi già liquidati dal Tribunale) dei compensi minimi come richiesto da , tenuto altresì conto della serialità della fattispecie e pari, Pt_1 rispettivamente, ad € 444 e € 213, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
pagina 4 di 5 La sentenza appellata va quindi parzialmente riformata nei termini sopra indicati, con conferma delle restanti statuizioni.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del appellato, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, CP_1 considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 284/2024 del Tribunale di Monza, condanna l'Amministrazione appellata ad attribuire a la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del personale docente di cui all'art. 1 L. 107/2015 (o altro equipollente), del valore di € 500 per l'a.s. 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi della L. n. 794/1994, art. 22 co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna l'Amministrazione a pagare a l'ulteriore importo di € 657, oltre a spese generali Parte_1 e accessori di legge a titolo di rifusione delle spese di lite di primo grado, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
conferma nel resto.
Condanna l'Amministrazione a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000 oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 12/12/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 284/2024, estensore dott. Antenore, discussa all'udienza collegiale del 12/12/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSARI MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA COSSERIA, 2 MILANO presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura di Stato, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO, presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “a) ferme restando tutte le altre statuizioni di merito della Sentenza n. 284/2024 resa dal Tribunale di Monza-sez. Lavoro, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 anche per l'anno scolastico 2022/23 e dunque per ulteriori € 500,00, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in questione ai soli insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato;
b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a mettere a disposizione dell'appellante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 (ovvero altra equivalente), con accredito sulla stessa di un importo nominale spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a €
500,00; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile l'attribuzione della carta del docente, si chiede che
i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, vengano condannati a corrispondere all'appellante la somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
c) in riforma del capo della sentenza di primo grado riguardante la liquidazione dei compensi professionali del procedimento, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, alla rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio, da liquidarsi nella misura di € 245,00 per spese ed €
pagina 1 di 5 4.599,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
d) con vittoria di spese (€ 73,50) e competenze anche del secondo grado di giudizio, spese generali (15%), CPA e
Iva, oltre successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte appellata: “In via principale: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello avversario con conferma integrale della sentenza di primo grado per infondatezza del gravame avversario. In ogni caso con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 284/2024, nelle sette cause riunite proposte da altrettanti insegnanti precari per ottenere il riconoscimento della carta docenti in relazione a svariati anni scolastici in cui avevano ricevuti incarichi annuali, ha accolto le domande alla luce della pronuncia di legittimità n. 29961/2023, con la eccezione – per quel che ancora rileva – del bonus per l'a.s. 2022/2023 richiesto dall'odierno appellante, con la motivazione che egli, in detto anno scolastico, aveva svolto il periodo di formazione e prova ai fini dell'assunzione in ruolo e pertanto la carta docenti gli spettava già in forza dell'art. 3 del DPCM 28/11/2016. Cont Ha poi liquidato le spese di lite, ponendole a carico del , determinandole, tenuto conto del disposto dell'art. 151 co. 2 disp.att. c.p.c. e del carattere seriale delle controversie in € 1.648 per compensi, con applicazione dell'aumento del 10% per ogni soggetto oltre al primo, ed in € 245 per spese, con distrazione.
Ha proposto appello solo con due motivi. Parte_1 La prima censura attiene al diritto al bonus anche per l'anno scolastico 2022/2023. L'art. 3 del DPCM 28/11/2016 afferma che “la carta docenti è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova…”; nell'a.s. in questione l'appellante ha stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 co. 9 bis del d.l. 73/2021, per cui, pur svolgendo l'anno di formazione e prova, il contratto non era a tempo indeterminato. Il interpreta l'art. 3 dando rilievo alla sussistenza di un contratto a tempo indeterminato, per CP_1 cui se il docente, pur svolgendo l'anno di formazione e prova, è titolare di un contatto a tempo determinato, non riconosce il bonus. Sussisteva, pertanto, l'interesse ad agire dell'appellante. Sotto altro profilo, con il ricorso di primo grado il docente ha esposto di non essere mai stato messo nelle condizioni di poter richiedere la carta per l'anno in questione, né il ministero ha allegato di aver messo a sua disposizione la carta docenti per tale anno. Con il secondo motivo ha impugnato la statuizione relativa alle spese di lite, rilevando che la liquidazione operata dal primo giudice risulta inferiore ai minimi tariffari. Per consolidata giurisprudenza, l'art. 4 co. 2 del DM n. 55/2014 (laddove prevede l'aumento in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale) trova applicazione, in caso di più cause riunite, solo dal momento dell'avvenuta riunione, mentre per le attività compiute prima della riunione va liquidato un distinto compenso per ciascuna delle singole cause. La liquidazione per le attività ante riunione debbono essere liquidate in misura non inferiore ai minimi tariffari, in quanto l'art. 151 disp.att.c.p.c. consente la diminuzione sotto i valori medi, ma mai al di sotto dei minimi. Il Tribunale, invece, ha liquidato un importo ben al di sotto dei minimi che si appalesa come lesivo della dignità e decoro del professionista.
pagina 2 di 5 Secondo l'appellante sono dovute: il minimo tabellare per la fase di studio (cause di lavoro, valore fino a € 1.100): € 444 e per la fase introduttiva (€ 213), da moltiplicarsi per 7 (numero delle cause riunite), per un totale di € 4.599, posto che la riunione è avvenuta dopo la prima udienza di ciascuna delle cause. Ha pertanto concluso chiedendo la condanna del e dell' al pagamento delle CP_1 CP_3 spese di lite di primo grado nella misura di € 4.599, oltre a € 245 per anticipazioni.
Ha resistito il , difendendo la pronuncia del Tribunale, argomentando in relazione ad entrambi CP_1 i motivi di appello. In particolare, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite, ha evidenziato come uno solo dei ricorrenti in primo grado abbia impugnato la sentenza, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, anche con riguardo al capo che ha regolamentato le spese del giudizio, in relazione agli altri lavoratori.
All'udienza del 12 dicembre 2024 nessuno è comparso per il e la causa è stata discussa dal CP_1 solo difensore dell'appellante e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Va accolto il primo motivo di gravame, relativo alla sussistenza del diritto al riconoscimento del bonus
“carta docenti” per l'anno scolastico 2022/2023. Il Collegio richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., il recente intervento interpretativo della
Corte di Cassazione (Cass. ordinanza n. 29961 del 27.10.2023) ove, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., sono stati pronunciati i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione
pagina 3 di 5 delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, i rilievi dell'appellante, come sopra riassunti, sono fondati.
In primo luogo, deve darsi atto che il docente ha dimostrato la permanenza nel sistema scolastico, essendo egli, ora, insegnante di ruolo, come risulta dallo stato matricolare agli atti.
Deve poi rilevarsi che il , costituendosi in primo grado, ha espressamente affermato che CP_1 Pt_1 non ha ricevuto il bonus per l'anno scolastico in questione in quanto docente precario (cfr. pag. 2 ultimo cpv, memoria di costituzione in primo grado), circostanza, quest'ultima, comprovata dallo stato matricolare prodotto dal , dal quale si evince che per l'anno scolastico in questione era titolare CP_1 di un incarico di supplenza annuale. Sussistono, pertanto, tutti i requisiti individuati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra richiamata, per il riconoscimento del bonus richiesto anche per l'a.s. 2022/2023. Non porta a diversa soluzione il rilievo del che ha sottolineato come il d.l. n. 69/2023 abbia CP_1 disposto, all'art. 15, il riconoscimento anche in favore dei docenti precari della “carta docenti” a partire dall'anno 2023. Infatti, l'art. 1 co. 121 L. n. 107/2015 che ha disciplinato la materia e che l'art. 15 richiama, espressamente dispone che la carta, dell'importo di 500 euro, è riconosciuta per ciascun anno scolastico;
è, quindi, evidente che – essendo tale decreto è entrato in vigore nel giugno 2023 - non può far riferimento che all'anno scolastico 2023/2024, non potendo far retroagire i propri effetti ad un periodo precedente.
E' solo parzialmente fondato il secondo motivo di gravame.
Il Collegio rileva che la sentenza di primo grado è stata impugnata dal solo , sicchè nei confronti Pt_1 degli altri ricorrenti in primo grado la stessa è passata in giudicato e non possono essere oggetto di modificazione le statuizioni che li concernono, incluse quelle relative alla liquidazione delle spese di lite. Ne consegue che la doglianza proposta, che lamenta la mancata liquidazione in via separata dei compensi relativi alla fase ante riunione, è fondata e va accolta relativamente alla sola posizione processuale dell'odierno appellante, e non, come sostenuto nel ricorso di appello, in relazione anche a quella di tutti gli altri docenti.
La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di compensi professionali previsti dal D.M. n. 55/2014, in conformità all'art. 4, comma secondo, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (ordinanza n. 17693/2023; n. 9333/2024).
Considerato che la riunione è stata disposta in sede di prima udienza il 4/4/2024, l'attività svolta prima di detta riunione va individuata, come correttamente indicato dall'appellante, nella fase di studio e nella fase introduttiva, con conseguente liquidazione (in aggiunta ai compensi già liquidati dal Tribunale) dei compensi minimi come richiesto da , tenuto altresì conto della serialità della fattispecie e pari, Pt_1 rispettivamente, ad € 444 e € 213, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
pagina 4 di 5 La sentenza appellata va quindi parzialmente riformata nei termini sopra indicati, con conferma delle restanti statuizioni.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del appellato, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, CP_1 considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 284/2024 del Tribunale di Monza, condanna l'Amministrazione appellata ad attribuire a la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del personale docente di cui all'art. 1 L. 107/2015 (o altro equipollente), del valore di € 500 per l'a.s. 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi della L. n. 794/1994, art. 22 co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna l'Amministrazione a pagare a l'ulteriore importo di € 657, oltre a spese generali Parte_1 e accessori di legge a titolo di rifusione delle spese di lite di primo grado, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
conferma nel resto.
Condanna l'Amministrazione a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000 oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 12/12/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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