Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00601/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2025, proposto da RA AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas, Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale Nuoro, non costituitosi in giudizio;
in punto
accertamento del diritto del ricorrente a ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall’articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 25 giugno 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente in epigrafe, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e residente in Sardegna, risulta dagli atti di causa congedato a domanda, successivamente al compimento del 55° anno di età, e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo.
In particolare, il signor RA AR, nato nel 1967, è stato collocato in quiescenza a domanda il 30 novembre 2023, avendo compiuto 55 anni di età alla data del pensionamento e avendo maturato 42 anni di periodo utile ai fini TFS.
Con diffida del 27.11.2024, il ricorrente ha chiesto alla Direzione provinciale di Nuoro dell’INPS il ricalcolo della indennità di buonuscita con l’applicazione dei sei scatti stipendiali ex d.l. 387/1987, art. 6-bis.
Il ricorrente agisce per l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto al beneficio previsto dal citato art. 6-bis e dall’art. 21 della l. n. 232/1990, domandando l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, di cui alla citata disposizione.
Si è costituito in giudizio l’INPS, depositando una nota corredata di documenti contenenti le indicazioni pervenute agli Uffici territoriali dell’Istituto dalla Direzione Centrale Pensioni, in data 26 aprile 2023 e 31 ottobre 2023, con cui si dà atto dei rilievi mossi dal MEF alla proposta di circolare di recepimento delle sentenze di accoglimento del Consiglio di Stato e alla necessità di una modifica legislativa in materia.
In vista dell’udienza di discussione, l’Inps ha depositato memoria oltre i termini previsti dall’art. 73 c.p.a.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 giugno 2025.
2. Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.
Infatti, sulla questione oggetto del ricorso, questa Sezione si è espressa più volte con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, confermato da numerose decisioni, anche recenti, e ormai ben noto anche all’Istituto resistente (v., da ultimo, le sentenze TAR Sardegna, I, n. 449 e 450 del 19 maggio 2025; n. 208 del 5 marzo 2025 e n. 210 del 6 marzo 2025; nn. 92, 93 e 95 del 12 febbraio 2025; n. 15/2025; nn. 883, 887, 888, 889, 890 e 891 del 12 dicembre 2024). L’orientamento si è oramai assestato nel senso di riconoscere la fondatezza della pretesa degli ex dipendenti.
Tali precedenti giurisprudenziali, riguardanti anche le Forze di polizia a ordinamento militare (tra le quali vi è l’Arma dei Carabinieri), e gli appartenenti alle stesse, i quali godono del beneficio in argomento in forza del richiamo all’art. 6-bis del d.l. 387/1987 operato dall’art. 1911, comma 3 del COM, si pongono in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (sulla quale v., “ex plurimis” e da ultimo le sentenze sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4636 e sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10557; 5 dicembre 2023, n. 10520, n. 10522, n. 10524; 22 novembre 2023, n. 10001, n.10002, n.10003, n.10004, n.10005; in termini v. anche Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 10000 e n.10006, e Consiglio di Stato, sempre sez. II, 23/03/2023, n. 2985).
Inoltre, e in particolare:
- l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 ha ad oggetto la sola “base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” e non, appunto, il calcolo della indennità di buonuscita;
- l’abrogazione (ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare) dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379 del 1987, non ha comportato la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella sua originaria formulazione e non è quindi in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio “de quo” ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10524, in particolare, il punto 16.5);
- il superamento del termine temporale previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387 del 1987 per la presentazione della domanda “entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”, non ha effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10557; v., “ex multis”, 23 marzo 2023 nn. 2979 e 2982; CGARS, ordinanza cautelare n. 34 del 2022);
- il termine prescrizionale del diritto alla riliquidazione della buonuscita stabilito dall'articolo 20, comma 2, del D.P.R. n. 1032 del 1973 decorre - non dalla cessazione del rapporto - ma dal momento dell'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (in termini, Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10524; cfr. anche Cons. Stato, II, 18/04/2023, n. 3914 e giurisprudenza ivi richiamata: Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5870; VI, n. 1526 del 2012; VI, 14 novembre 2014, n. 5598), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.
Il ricorso va pertanto accolto, con il conseguente accertamento del diritto del ricorrente di percepire i benefici economici normativamente contemplati dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, e il correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere, entro 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a rideterminare l’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata, oltre agli accessori.
Le spese di lite vanno compensate per la metà, dati i contrasti giurisprudenziali inizialmente registratisi in questa materia, mentre per l’altra metà esse seguono il criterio della soccombenza, avuto riguardo anche al sopravvenuto e ormai consolidato orientamento in materia, e al carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che l’Istituto previdenziale corrisponda al ricorrente, entro 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente proposta, quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, come convertito, oltre agli accessori come per legge, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo.
Spese compensate per la metà.
Per la restante metà, condanna l’Istituto resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del difensore dei ricorrenti, che ha chiesto la distrazione delle stesse in proprio favore, liquidandole complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre agli accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO