Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 02/04/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 2337/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. GIOVANNI SALIERNO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 05/04/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Esiti di isterectomia, diabete mellito con compromissione della vista, artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale, spondiloartrosi, osteofitosi, osteopenia, ipertensione arteriosa”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'udienza del 2-4-2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni
Quanto al merito, la domanda è infondata e va respinta.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie- destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico e, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate.
Ed invero, il CTU nominato nella fase di ATP - dott. - ha motivato il proprio convincimento Persona_1 sulla base della copiosa documentazione agli atti, nonché alla luce di un attento esame obiettivo, formulando una diagnosi di “Diabete Mellito tipo II, ipertensione arteriosa di grado lieve, esiti di pregressa isterectomia per utero fibromatoso, artrosi polidistrettuale con osteopenia, disturbo depressivo” e concludendo con il riconoscimento alla stessa di una percentuale di invalidità del 63%. Con ricorso in opposizione ad ATP parte ricorrente, in particolare, contesta le percentuali riconosciute dal CTU alle patologie riscontrate, ritenute al di sotto dei minimi tabellari evidenziando che:
- con riferimento al diabete mellito II viene applicato il codice 9309 (minimo 41% massimo 50%) con riconoscimento di una percentuale del 30%;
- con riferimento all'ipertensione arteriosa viene applicato il codice 6441 (minimo 21 massimo 30) con riconoscimento di una percentuale del 15%;
- con riferimento all'artrosi polidistrettuale viene applicato il codice 7010 (minimo 31 massimo 40) con riconoscimento di una percentuale del 30%;
- inoltre con riferimento all'isterectomia per utero fibromatoso viene applicato il codice 9322 in luogo del codice 6603 applicato dalla Commissione Asl.
Ebbene, le doglianze espresse appaiono prive di fondamento sia logico che giuridico.
Deve rilevarsi che nella puntuale ed esaustiva perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP si valutano adeguatamente le patologie da cui risulta affetta la ricorrente, con ampia argomentazione circa la scelta di inquadramento diagnostico e di percentualizzazione ed invero:
- quanto alla valutazione del diabete mellito di tipo II il CTU applica il codice 9309 ( diabete mellito tipo
1 o 2 con complicanze micro macroangiopatiche) riconoscendo una percentuale di invalidità del 30% stante l'assenza nel caso di specie delle complicanze micro e/o macroangiopatiche ed il discreto compenso glicometabolico (cfr. certificato del 15/12/2022 da cui risulta l'assenza di segni di retinopatia diabetica);
- quanto alla valutazione dell'ipertensione arteriosa il CTU applica il codice 6441 (miocardite o valvulopatie con insufficienza cardiaca) riconoscendo una percentuale del 15% in assenza del danno d'organo, considerato il grado lieve della patologia (cfr. referto ecocolor doppler arterioso / venoso del 16/11/2022 in cui traspare un'insufficienza venosa cronica di grado lieve);
- quanto all'isterectomia per utero fibromatoso il CTU condivisibilmente richiama per analogia il codice 9322 (Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale) riconoscendo una percentuale di invalidità dell'11%, né il fatto che la Commissione medica Asl abbia richiamato un diverso codice può in sé costituire motivo di doglianza;
- quanto alla valutazione dell'artrosi polidistrettuale con osteopenia e con modesta limitazione algo- funzionale il CTU applica per analogia il codice 7010 (anchilosi rachide lombare) con una percentuale del 30%, anche alla luce delle risultanze del referto esame RX Colonna lombosacrale/sacro-coccigea del 04/02/2020 e dell'esame obiettivo sull'apparato osteoarticolare (“ verticalizzazione del rachide. Riferita dolenzia alla digito-pressione delle apofisi spinose cervicali, dorsali e lombari . Cervicalgia da cervicoartrosi con limitazione dei movimenti articolari . Lombalgia da Spondilofiscoartrosi dorso- lombare con limitazione dei movimenti articolari del rachide dorso-lombare ai gradi medi. Coxalgia bilaterale e Gonalgia bilaterale da coxartrosi e gonartrosi bilaterale. Manovra del Lasegue negativa bilateralmente. La deambulazione, risulta autonoma senza ausilio e/o appoggio. Stazione eretta e passaggi posturali eseguibili in autonomia”). Anche in parte qua la valutazione appare del tutto condivisibile ed aderente al dato clinico, strumentale e documentale.
- Quanto all'omessa valutazione del disturbo depressivo, a detta del consulente privo di riscontro documentale, né essendo stata riferita terapia farmacologica in atto, si osserva come il CTU all'esame obiettivo ha rilevato l'assenza di evidenti disturbi comportamentali, in sostanza implicitamente confermando quanto diagnosticato nella valutazione psicodiagnostica c/o il Dipartimento di Salute Mentale UOCSM di Pomigliano D'Arco del 12/04/2023 attestante “un disturbo depressivo non classificabile altrove”. Ciò argomentato, si osserva che le valutazioni del consulente appaiono dunque corrette e motivate e che le censure di parte opponente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. In conclusione, apparendo le censure di parte opponente frutto di opinabili valutazioni ascrivibili alla stessa, non suffragate da elementi di carattere scientifico e superabili alla luce delle risposte già fornite dal CTU, del tutto condivisibili e fatte proprie da questo Giudice, deriva il rigetto dell'opposizione ed il riconoscimento in capo alla parte assistita delle condizioni sanitarie che danno diritto all'invalidità nella misura del 63%. Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente al ricorso in opposizione ad
ATP ed alle note di udienza (certificato rilasciato dall'Aslna3 Sud in data 10/02/2025) deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle sue condizioni di salute tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P.. Per tale ragione non si è provveduto a disporre una nuova CTU nel presente giudizio in quanto meramente esplorativa. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci