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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7072 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6716/2018
All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. IO RI Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
INFANTE Parte_1
Avv. LIONTI FRANCESCA avv. Bencardino in sost
Avv. DI BLASI FULVIO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FERRARO MARCO
Controparte_2
Avv. LOMBARDO ANTONIO presente
Controparte_3
Avv. FERRARO MARCO
Avv. GIOVE STEFANO avv. Di Pasquale in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr IO RI
RT BI
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO RI - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6716 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fulvio Di Blasi (C.F: - PEC: C.F._2
e ES TI (C.F: PEC: Email_1 CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Palermo in Piazza Email_2
V.E. Orlando n. 6, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. IO Controparte_2 C.F._4
RD (C.F.: - PEC: ) ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale n.27, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e C.F.: ) e C.F.: Controparte_4 C.F._6 Controparte_1
, entrambi nella qualità di eredi del Notaio Dott. (C.F.: C.F._7 Persona_1
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Ferraro C.F._8
(C.F.: – PEC: ) e NO IO C.F._9 Email_4
(C.F.: – PEC: ) ed elettivamente C.F._10 Email_5 domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Viale Regina Margherita n. 278, giusta procura in atti;
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 03.10.2018 ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 16112/2018, pubblicata in data 02.08.2018, resa all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 37123/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_4 [...]
e . CP_2 Controparte_5
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha convenuto innanzi ai Tribunale di
Roma e , nella loro qualità di eredi del Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 notaio deceduto in Roma il 20 gennaio 2011 per sentir accertare l'inadempimento Persona_1 dello stesso in ordine al contratto d'opera professionale e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti. Ha esposto che con rogito in data 26 luglio 2010 rep. 18991 racc. 10672 era stato stipulato dal notaio un atto di compravendita con il quale l'attrice aveva acquistato Persona_1 un immobile da sito in Roma, via Caridermo 115/117 meglio descritta nel nuovo Controparte_2 catasto edilizio urbano di Roma al foglio 1081, particella 1544, subalterni 4 e 8 graffati. Nell'atto era stato indicato che l'immobile era stato costruito in assenza di licenza edilizia su di un terreno acquistato dalla venditrice nel 2011, che in data 19 aprile 2005 era stato richiesto Controparte_2 al Comune di Roma il rilascio della concessione in sanatoria e pagata la relativa oblazione, che sull'immobile non era state apportate modifiche. In sede di rogito il notaio la aveva rassicurata sulla regolarità della vendita di tale immobile anche se in sede di rogito non era stata mostrata la documentazione relativa al condono che era stata consegnata solo in un momento successivo. Da tale documentazione era emerso che l'immobile era stato costruito in un luogo ove non era consentita la costruzione di immobili residenziali. Ritenendo che il notaio fosse venuto meno ai suoi obblighi professionali stipulando il contratto di compravendita in relazione ad un immobile privo della licenza di edificazione ed edificato in una zona in cui non era consentita la edificazione di immobili residenziali e comunque che il notaio non aveva provveduto a verificare la regolarità della domanda di concessione in sanatoria, ha introdotto ti presente giudizio per ottenere dal notaio convenuto il risarcimento del danno subito. Si sono costituiti e eredi del notaio CP_3 Controparte_1
deducendo che l'altra erede, aveva rinunziato alla eredità. Persona_1 Controparte_5
Hanno dedotto, inoltre la genericità dell'interesse rappresentato dalla attrice in quanto allo stato non risultava essere stato adottato alcun provvedimento di reiezione della domanda di concessione in sanatoria ma la parte aveva depositato solo un preavviso di rigetto risalente al 2012 senza che nel periodo successivo fosse stato adottato il relativo provvedimento. Difettava, pertanto, allo stato la prova di un danno subito della attrice che potesse essere suscettibile di risarcimento. Hanno dedotto la mancanza di elementi a sostegno del dedotto inadempimento del notaio dal momento che nella stipula dell'atto di compravendita in data 26 Luglio 2010 era stato adempiuto a tutti gli obblighi gravanti sul notaio. Al riguardo hanno dedotto che la legge non impone al notaio alcun controllo della corretta predisposizione della domanda di condono tenuto conto che tale verifica comprende non solo valutazioni di diritto ma anche valutazioni sugli elementi sostanziali della domanda che il notaio non avrebbe comunque la possibilità di verificare. Nel caso di specie era stata riportata nell'atto sia il protocollo della domanda di condono sa i bollettini relativi al pagamento della oblazione ed era stata riportata la dichiarazione rilasciata da parte della venditrice in ordine a detta situazione previa ammonizione sulle responsabilità penati conseguenti a tale dichiarazione. Di conseguenza il notaio non aveva assunto alcuna garanzia in ordine a quanto dichiarato dalla venditrice ed in particolare in ordine all'accoglibilità della domanda di condono. Inoltre parte venditrice aveva anche dichiarato che l'immobile non era soggetto a vincoli e che non era stato realizzato in una zona di cui al comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e parte attrice aveva dichiarato nell'atto di essere informata di quanto dichiarato dalla attrice e di aver provveduto al riscontro dei dati tecnico-urbanistici relativi all'immobile. D'altra parte, nel preavviso di rigetto della domanda di condono la causa era individuata non nella tipologia urbanistica del terreno sul quale era stato edificato l'immobile, ma sulla base del fatto che non fosse vero che la costruzione dell'immobile stesso fosse stata conclusa nel termine previsto dalla legge 326/2003 che aveva introdotto la possibilità di procedere al condono di illeciti edilizi. Di conseguenza il notaio non avrebbe avuto la competenza e gli strumenti per procedere all'accertamento, della veridicità della dichiarazione introdotta da parte venditrice in ordine al fatto che la costruzione dell'immobile era stata conclusa entro il termine previsto dalla legge di condono. Inoltre il dovere di consiglio non poteva ritenersi esteso anche al controllo di circostanze di fatto. Ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la venditrice essendo la stessa la responsabile nei confronti della acquirente. Non si è costituita venendo dichiarata contumace. Si è costituita Controparte_5 Controparte_2 eccependo la inammissibilità della domanda proposta da parte attrice per effetto della carenza di interesse in quanto a seguito della ricezione del preavviso di diniego aveva depositato in data 7 agosto 2013 le proprie controdeduzioni senza ricevere alcun ulteriore provvedimento, dovendo, quindi, essere ancora adottata la decisione sulla istanza di concessione in sanatoria. Nel merito ha dedotto la propria mancanza di responsabilità tenuto conto che la acquirente aveva dichiarato nell'atto di compravendita di essere a conoscenza della situazione e di aver provveduto al riscontro dei dati tecnico-urbanistici”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “• dichiara la carenza di legittimazione passiva di avendo la stessa rinunziato alla eredità di Parte_3 [...]
e non avendo, quindi assunto la qualità di erede;
Per_1
• rigetta la domanda proposta dalla attrice nei confronti di e CP_1 Controparte_4
• rigetta la domanda proposta da e nei confronti di CP_1 Controparte_4 [...]
CP_2
• condanna la attrice a rimborsare a e le spese del presente CP_1 Controparte_4 giudizio, spese che liquida in euro 2.500, oltre accessori come per legge;
• condanna e a rimborsare a le spese del CP_1 Controparte_4 Controparte_2 presente giudizio, spese che liquida in euro 2.500, oltre accessori come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_2 conclusioni: “VOGLIA ILL.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa in via preliminare: - in primis sospendere con provvedimento ex art. 283 l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della impugnata sentenza - nel merito - Riformare la sentenza di primo grado per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità del Notaio per tutte le ragioni fatto e diritto esposte sia in sede di primo grado che nel presente grado di giudizio;
- Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non prevede la responsabilità del Notaio e il conseguente diritto della SI.ra di veder risarciti i danni patiti come quantificati in sede di Pt_2 citazione e/o della maggiore o minor somma liquidata equitativamente dal giudicante e relativa condanna degli eredi al pagamento degli stessi;
Riformare la sentenza di primo grado Per_1 nella parte in cui non riconosce la responsabilità della SI.ra e per l'effetto condannare la CP_2
SI.ra alla rifusione dei danni cagionati alla SI.ra Infante;
Con vittoria delle spese sia del CP_2 primo che del secondo grado di cui si chiede la distrazione in favore dei legali antistatari Salvo ogni altro diritto”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
05.02.2019, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 primo e secondo comma e 348 bis cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “reiectis contrariis in via preliminare l'adita Corte voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto con atto 2/3.10.2018 da avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Roma n.16112/2018 dei 20.6/9.08.2018 per violazione degli artt. 342 primo e secondo comma, 345-348 bis cpc;
nel merito l'adita Corte voglia rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e confermare integralmente nei confronti della concludente la sentenza del Tribunale di Roma n.16112/2018 dei 20.6/9.08.2018; voglia condannare l'appellante alle spese —competenze
- spese forfetarie - CPA e IVA in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
§ 6. — Gli appellati e , costituitisi con comparsa di Controparte_4 Controparte_1 risposta depositata in data 05.02.2019 hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito hanno resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi indicati in narrativa: a) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla SI.ra per violazione dell'art. 342 c.p.c.; b) sempre in via preliminare, dichiarare Parte_2 inammissibile l'appello proposto dalla SI.ra per violazione dell'art. 348 bis Parte_2
c.p.c.; c) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla SI.ra
[...]
per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; d) sempre in via preliminare, Parte_2 dichiarare tardivo e/o inammissibile e, dunque, disporre lo stralcio del documento n. 3 allegato all'atto di appello dalla SI.ra ; e) nel merito, previo rigetto dell'istanza di Parte_2 sospensiva formulata dall'appellante, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del Notaio
Dott. e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dalla SI.ra Persona_1 Parte_2 nei confronti dei suoi eredi, in quanto totalmente infondato in fatto e diritto;
f) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello interposto dalla SI.ra , Parte_2 accertare l'esclusiva responsabilità della SI.ra e, per l'effetto, condannare Controparte_2 quest'ultima a pagare all'appellante tutte le somme che dovessero esserle riconosciute;
g) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso interposto e di accertamento di una qualche responsabilità in capo al Notaio Dott. accertare Persona_1 la responsabilità dell'appellante nella causazione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, escludere e/o ridurre il risarcimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., ovvero escludere e/o ridurre le pretese da ricollegare all'inadempimento che venisse dimostrato (e che comunque si nega) alle sole conseguenze immediate e dirette, con l'esclusione di tutto quanto ex art. 1227 c.c. evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte della SI.ra ; h) in ogni Parte_2 caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
§ 7. — Con ordinanza del 12.02.2019 veniva respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — Tali i motivi d'appello e le difese e conclusioni delle parti preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. superata dall'esame nel merito dell'impugnazione e quella di cui all'art.342 c.p.c.
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazioni dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art.350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016).
§ 10. — L'appello si articola in un unico motivo rubricato: “SULL'ERRONEA NEGATA
RESPONSABILITA' DEL NOTAIO E SUI REALI OBBLIGHI INCOMBENTI IN CAPO AL
PROFESSIONISTA”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nell'atto stipulato dal notaio risulta Per_1 chiaramente indicato, quale provenienza del bene che lo stesso era pervenuto alla venditrice per averlo la stessa costruito a propria cura e spese su di un'area acquistata per atto stipulato dal notaio in data 12 febbraio 2001. CP_6
Era perfettamente chiaro, quindi, che l'immobile era stato realizzato dalla venditrice su di un terreno acquistato e quindi non si trattava di un immobile preesistente.
Per quanto riguarda la situazione urbanistica dell'immobile risulta chiaramente indicato che la venditrice aveva dichiarato, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, che l'immobile era stato costruito in assenza di concessione edilizia dalla venditrice e che la stessa usufruendo del condono del 2003 aveva presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria protocollata dal Comune in data 19 aprile 2005 n. 41503 con pratica pendente recante il n 568735, che era stata versata l'oblazione autoliquidata con indicazione delle ricevuta di versamento delle rate relative alla oblazione stesso, che non erano state realizzate altre opere successive, che non erano stati irrogati provvedimenti sanzionatori, che nel termine previsto non era stata rilasciata dal la CP_7 concessione in sanatoria. Risulta, inoltre, che parte acquirente ha dichiarato al notaio di essere informata di quanto dichiarato dalla venditrice e di aver provveduto al riscontro dei dati tecnico- urbanistici relativi all'immobile oggetto di compravendita.
Di conseguenza, in attesa dell'esame da parte del della domanda di CP_8 concessione edilizia in sanatoria alle condizioni previste dal condono del 2003, essendo stati dichiarati gli elementi formali richiesti ai fini della validità dell'atto dall'articolo 40, comma 2, dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, nessuno specifico controllo doveva essere eseguito dal notaio”.
Deduce l'appellante che : “Il notaio ha il dovere, nella sua veste di professionista incaricato dalle parti, di eseguire accertamenti preliminari alla stipulazione del contratto relativi alla situazione giuridica dell'immobile: in particolare, deve effettuare indagini tese ad accertare regolarità dell'immobile sotto il profilo catastale e urbanistico, la sussistenza di eventuali vincoli che impediscano o condizionino il trasferimento nonché irregolarità tali da determinare l'incommerciabilità del bene stesso. Fatto ciò, il notaio ha il dovere professionale di informare le parti su ogni questione problematica al fine renderle edotte delle problematiche e delle relative conseguenze derivanti. Considerati tali doveri di vigilanza ed informazione, il notaio è responsabile ogni qualvolta non si avveda, pur avendone le possibilità, della sussistenza di cause di invalidità del contratto o di irregolarità tali da impedire la commerciabilità di un bene, così come è del pari responsabile se per sua colpa venga stipulato un contratto in assenza dei presupposti di validità o di efficacia o in assenza delle dovute garanzie”.
Il motivo è infondato.
Invero l'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 consente la stipulazione del contratto di compravendita immobiliare ove risulti presentata l'istanza di condono edilizio e pagate le prime due rate di oblazione.
Dunque, il notaio, a fronte della dichiarazione rilasciata dalla venditrice di aver presentato domanda di condono edilizio, non aveva l'obbligo ulteriore di verificare l'accoglibilità della medesima consentendo la legge la compravendita di immobili realizzati abusivamente a seguito della presentazione della domanda di condono e del pagamento delle prime due rate.
Sarebbe stato piuttosto onere dell'acquirente, prima di procedere all'acquisto, tramite un suo tecnico di fiducia, far verificare l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di condono.
Deduce l'appellante che “La SI.ra Infante, non avendo notizie della sanatoria si è recata presso l'Ufficio competente per avere notizie ed aggiornamenti, ed in tale occasione scoprì che la sanatoria non poteva essere rilasciata a causa della sussistenza del vincolo H2”.
Dunque, l'appellante lamenta di non essere stata informata della presenza di un vincolo H2 che avrebbe impedito la realizzazione di abitazione se non con determinate caratteristiche.
La doglianza è infondata.
Infatti, non può parlarsi di un vincolo H2 che, piuttosto, si riferisce ad una determinata zona urbanistica individuata dal piano regolatore.
Soprattutto la sanatoria edilizia non veniva concessa non per la presenza del vincolo H2 bensì perché “dalla disamina delle foto aeree realizzate dal sistema di immagini satellitari a disposizione di questo Ufficio, si evince che le opere di condono sono state ultimate oltre il termine previsto dalla legge 326/03” (cfr. comunicazione del del 07.12.2012). Parte_4
Tale circostanza non poteva essere rilevata dal notaio ed infatti emergeva dall'esame di foto aeree.
Anche sotto tale profilo deve escludersi la responsabilità del notaio.
Deve infine rilevarsi che nell'atto di compravendita si legge che “la parte acquirente dichiara di essere informata di quanto sopra dichiarato e di aver provveduto al riscontro dei dati tecnico- urbanistici relativi all'immobile oggetto del presente atto”.
Non si tratta di una formula di stile in quanto, rendendo tale dichiarazione, la parte dichiara di essere a conoscenza “dei dati tecnico-urbanistici relativi all'immobile oggetto del presente atto” e quindi anche del fatto che l'immobile ricadeva nella zona H2 (circostanza ricavabile da un semplice certificato di destinazione urbanistica).
Non vi è inoltre prova che, ove fosse stata informata di tale circostanza, la parte non avrebbe proceduto all'acquisto in presenza di una domanda di sanatoria edilizia volta appunto a regolarizzare abitazioni costruite abusivamente senza il rispetto delle normative urbanistiche-edilizie.
§ 11. — L'appellante poi, pur ritenendo che “la responsabilità della SI.ra non sia CP_2 oggetto principale, ma riflesso, della causa” ha tuttavia chiesto di “Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce la responsabilità della SI.ra e per l'effetto CP_2 condannare la SI.ra alla rifusione dei danni cagionati alla SI.ra ”. CP_2 Pt_2 Secondo l'appellante “Si assiste quindi ad un doppio paradosso: da un lato non ritiene il notaio responsabile perché non è la sussistenza del vincolo (a sua detta!) ad aver determinato il preavviso (rectius il rigetto) di rigetto della sanatoria e come tale l'omissione della sua menzione non ha determinato un danno in capo all'attrice poiché la sanatoria non è concedibile per altra diversa ragione ossia il fatto che il manufatto sia stato realizzato oltre i termini (e secondo questa impostazione dovrebbe ritenersi responsabile la venditrice, la SI.ra ; dall'altro non ritiene CP_2 responsabile, in maniera apodittica, la SI.ra nonostante la stessa, sempre secondo la CP_2 ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, abbia realizzato – come si evincerebbe dal documento dell'Ufficio condoni – il manufatto oltre i termini.
Delle due l'una o non si ritiene motivo del rigetto il vincolo e come tale allora è responsabile la sig.ra oppure se la SI.ra non è responsabile (e l'unico caso di sua mancata CP_2 CP_2 responsabilità sarebbe nel caso in cui la stessa avesse realizzato tutto entro i termini del condono) e la sanatoria viene rigettata il motivo del rigetto deve risiedere necessariamente nella sussistenza del vincolo e quindi si ri-espande al responsabilità del notaio per aver taciuto l'esistenza del vincolo”.
Il difensore dell'appellata ha eccepito l'inammissibilità - ex articolo 345 c.p.c. - di CP_2 tale domanda in appello in quanto nuova.
L'eccezione è fondata.
Invero l'odierna appellante in primo grado ha agito nei confronti degli eredi del notaio
[...]
( , e ). Per_1 Controparte_5 Controparte_9 Controparte_4
Questi ultimi si sono costituiti in giudizio chiedendo “c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, accertare l'esclusiva responsabilità della SI.ra e, per l'effetto, condannare quest'ultima a pagare all'attrice tutte le somme che Controparte_2 dovessero essere riconosciute”.
Veniva quindi autorizzata la chiamata in causa di che si costituiva in giudizio Controparte_2 opponendosi alle domande avversarie.
Tale domanda veniva quindi proposta in via subordinata e, essendo stata rigettata la domanda dei confronti dei chiamanti, non poteva essere scrutinata ed infatti il Tribunale si è limitato a respingere la “domanda proposta dai convenuti nei confronti di . Controparte_2
Soprattutto nel giudizio di primo grado l'appellante non ha chiesto la condanna di
[...] al risarcimento dei danni subiti. CP_2
Tale domanda è stata proposta per la prima volta in appello e quindi la stessa deve considerarsi inammissibile, ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., in quanto tardiva.
§ 12. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 13. — La peculiarità e novità della questione consente la compensazione delle spese del grado.
§ 14. — L' appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_2 confronti di , e avverso la sentenza Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 16112/2018, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico di . Parte_2
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IO RI
Sezione VI civile
R.G. 6716/2018
All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. IO RI Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
INFANTE Parte_1
Avv. LIONTI FRANCESCA avv. Bencardino in sost
Avv. DI BLASI FULVIO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FERRARO MARCO
Controparte_2
Avv. LOMBARDO ANTONIO presente
Controparte_3
Avv. FERRARO MARCO
Avv. GIOVE STEFANO avv. Di Pasquale in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr IO RI
RT BI
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO RI - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6716 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fulvio Di Blasi (C.F: - PEC: C.F._2
e ES TI (C.F: PEC: Email_1 CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Palermo in Piazza Email_2
V.E. Orlando n. 6, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. IO Controparte_2 C.F._4
RD (C.F.: - PEC: ) ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale n.27, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e C.F.: ) e C.F.: Controparte_4 C.F._6 Controparte_1
, entrambi nella qualità di eredi del Notaio Dott. (C.F.: C.F._7 Persona_1
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Ferraro C.F._8
(C.F.: – PEC: ) e NO IO C.F._9 Email_4
(C.F.: – PEC: ) ed elettivamente C.F._10 Email_5 domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Viale Regina Margherita n. 278, giusta procura in atti;
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 03.10.2018 ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 16112/2018, pubblicata in data 02.08.2018, resa all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 37123/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_4 [...]
e . CP_2 Controparte_5
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha convenuto innanzi ai Tribunale di
Roma e , nella loro qualità di eredi del Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 notaio deceduto in Roma il 20 gennaio 2011 per sentir accertare l'inadempimento Persona_1 dello stesso in ordine al contratto d'opera professionale e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti. Ha esposto che con rogito in data 26 luglio 2010 rep. 18991 racc. 10672 era stato stipulato dal notaio un atto di compravendita con il quale l'attrice aveva acquistato Persona_1 un immobile da sito in Roma, via Caridermo 115/117 meglio descritta nel nuovo Controparte_2 catasto edilizio urbano di Roma al foglio 1081, particella 1544, subalterni 4 e 8 graffati. Nell'atto era stato indicato che l'immobile era stato costruito in assenza di licenza edilizia su di un terreno acquistato dalla venditrice nel 2011, che in data 19 aprile 2005 era stato richiesto Controparte_2 al Comune di Roma il rilascio della concessione in sanatoria e pagata la relativa oblazione, che sull'immobile non era state apportate modifiche. In sede di rogito il notaio la aveva rassicurata sulla regolarità della vendita di tale immobile anche se in sede di rogito non era stata mostrata la documentazione relativa al condono che era stata consegnata solo in un momento successivo. Da tale documentazione era emerso che l'immobile era stato costruito in un luogo ove non era consentita la costruzione di immobili residenziali. Ritenendo che il notaio fosse venuto meno ai suoi obblighi professionali stipulando il contratto di compravendita in relazione ad un immobile privo della licenza di edificazione ed edificato in una zona in cui non era consentita la edificazione di immobili residenziali e comunque che il notaio non aveva provveduto a verificare la regolarità della domanda di concessione in sanatoria, ha introdotto ti presente giudizio per ottenere dal notaio convenuto il risarcimento del danno subito. Si sono costituiti e eredi del notaio CP_3 Controparte_1
deducendo che l'altra erede, aveva rinunziato alla eredità. Persona_1 Controparte_5
Hanno dedotto, inoltre la genericità dell'interesse rappresentato dalla attrice in quanto allo stato non risultava essere stato adottato alcun provvedimento di reiezione della domanda di concessione in sanatoria ma la parte aveva depositato solo un preavviso di rigetto risalente al 2012 senza che nel periodo successivo fosse stato adottato il relativo provvedimento. Difettava, pertanto, allo stato la prova di un danno subito della attrice che potesse essere suscettibile di risarcimento. Hanno dedotto la mancanza di elementi a sostegno del dedotto inadempimento del notaio dal momento che nella stipula dell'atto di compravendita in data 26 Luglio 2010 era stato adempiuto a tutti gli obblighi gravanti sul notaio. Al riguardo hanno dedotto che la legge non impone al notaio alcun controllo della corretta predisposizione della domanda di condono tenuto conto che tale verifica comprende non solo valutazioni di diritto ma anche valutazioni sugli elementi sostanziali della domanda che il notaio non avrebbe comunque la possibilità di verificare. Nel caso di specie era stata riportata nell'atto sia il protocollo della domanda di condono sa i bollettini relativi al pagamento della oblazione ed era stata riportata la dichiarazione rilasciata da parte della venditrice in ordine a detta situazione previa ammonizione sulle responsabilità penati conseguenti a tale dichiarazione. Di conseguenza il notaio non aveva assunto alcuna garanzia in ordine a quanto dichiarato dalla venditrice ed in particolare in ordine all'accoglibilità della domanda di condono. Inoltre parte venditrice aveva anche dichiarato che l'immobile non era soggetto a vincoli e che non era stato realizzato in una zona di cui al comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e parte attrice aveva dichiarato nell'atto di essere informata di quanto dichiarato dalla attrice e di aver provveduto al riscontro dei dati tecnico-urbanistici relativi all'immobile. D'altra parte, nel preavviso di rigetto della domanda di condono la causa era individuata non nella tipologia urbanistica del terreno sul quale era stato edificato l'immobile, ma sulla base del fatto che non fosse vero che la costruzione dell'immobile stesso fosse stata conclusa nel termine previsto dalla legge 326/2003 che aveva introdotto la possibilità di procedere al condono di illeciti edilizi. Di conseguenza il notaio non avrebbe avuto la competenza e gli strumenti per procedere all'accertamento, della veridicità della dichiarazione introdotta da parte venditrice in ordine al fatto che la costruzione dell'immobile era stata conclusa entro il termine previsto dalla legge di condono. Inoltre il dovere di consiglio non poteva ritenersi esteso anche al controllo di circostanze di fatto. Ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la venditrice essendo la stessa la responsabile nei confronti della acquirente. Non si è costituita venendo dichiarata contumace. Si è costituita Controparte_5 Controparte_2 eccependo la inammissibilità della domanda proposta da parte attrice per effetto della carenza di interesse in quanto a seguito della ricezione del preavviso di diniego aveva depositato in data 7 agosto 2013 le proprie controdeduzioni senza ricevere alcun ulteriore provvedimento, dovendo, quindi, essere ancora adottata la decisione sulla istanza di concessione in sanatoria. Nel merito ha dedotto la propria mancanza di responsabilità tenuto conto che la acquirente aveva dichiarato nell'atto di compravendita di essere a conoscenza della situazione e di aver provveduto al riscontro dei dati tecnico-urbanistici”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “• dichiara la carenza di legittimazione passiva di avendo la stessa rinunziato alla eredità di Parte_3 [...]
e non avendo, quindi assunto la qualità di erede;
Per_1
• rigetta la domanda proposta dalla attrice nei confronti di e CP_1 Controparte_4
• rigetta la domanda proposta da e nei confronti di CP_1 Controparte_4 [...]
CP_2
• condanna la attrice a rimborsare a e le spese del presente CP_1 Controparte_4 giudizio, spese che liquida in euro 2.500, oltre accessori come per legge;
• condanna e a rimborsare a le spese del CP_1 Controparte_4 Controparte_2 presente giudizio, spese che liquida in euro 2.500, oltre accessori come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_2 conclusioni: “VOGLIA ILL.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa in via preliminare: - in primis sospendere con provvedimento ex art. 283 l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della impugnata sentenza - nel merito - Riformare la sentenza di primo grado per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità del Notaio per tutte le ragioni fatto e diritto esposte sia in sede di primo grado che nel presente grado di giudizio;
- Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non prevede la responsabilità del Notaio e il conseguente diritto della SI.ra di veder risarciti i danni patiti come quantificati in sede di Pt_2 citazione e/o della maggiore o minor somma liquidata equitativamente dal giudicante e relativa condanna degli eredi al pagamento degli stessi;
Riformare la sentenza di primo grado Per_1 nella parte in cui non riconosce la responsabilità della SI.ra e per l'effetto condannare la CP_2
SI.ra alla rifusione dei danni cagionati alla SI.ra Infante;
Con vittoria delle spese sia del CP_2 primo che del secondo grado di cui si chiede la distrazione in favore dei legali antistatari Salvo ogni altro diritto”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
05.02.2019, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 primo e secondo comma e 348 bis cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “reiectis contrariis in via preliminare l'adita Corte voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto con atto 2/3.10.2018 da avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Roma n.16112/2018 dei 20.6/9.08.2018 per violazione degli artt. 342 primo e secondo comma, 345-348 bis cpc;
nel merito l'adita Corte voglia rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e confermare integralmente nei confronti della concludente la sentenza del Tribunale di Roma n.16112/2018 dei 20.6/9.08.2018; voglia condannare l'appellante alle spese —competenze
- spese forfetarie - CPA e IVA in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
§ 6. — Gli appellati e , costituitisi con comparsa di Controparte_4 Controparte_1 risposta depositata in data 05.02.2019 hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito hanno resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi indicati in narrativa: a) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla SI.ra per violazione dell'art. 342 c.p.c.; b) sempre in via preliminare, dichiarare Parte_2 inammissibile l'appello proposto dalla SI.ra per violazione dell'art. 348 bis Parte_2
c.p.c.; c) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla SI.ra
[...]
per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; d) sempre in via preliminare, Parte_2 dichiarare tardivo e/o inammissibile e, dunque, disporre lo stralcio del documento n. 3 allegato all'atto di appello dalla SI.ra ; e) nel merito, previo rigetto dell'istanza di Parte_2 sospensiva formulata dall'appellante, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del Notaio
Dott. e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dalla SI.ra Persona_1 Parte_2 nei confronti dei suoi eredi, in quanto totalmente infondato in fatto e diritto;
f) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello interposto dalla SI.ra , Parte_2 accertare l'esclusiva responsabilità della SI.ra e, per l'effetto, condannare Controparte_2 quest'ultima a pagare all'appellante tutte le somme che dovessero esserle riconosciute;
g) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso interposto e di accertamento di una qualche responsabilità in capo al Notaio Dott. accertare Persona_1 la responsabilità dell'appellante nella causazione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, escludere e/o ridurre il risarcimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., ovvero escludere e/o ridurre le pretese da ricollegare all'inadempimento che venisse dimostrato (e che comunque si nega) alle sole conseguenze immediate e dirette, con l'esclusione di tutto quanto ex art. 1227 c.c. evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte della SI.ra ; h) in ogni Parte_2 caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
§ 7. — Con ordinanza del 12.02.2019 veniva respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — Tali i motivi d'appello e le difese e conclusioni delle parti preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. superata dall'esame nel merito dell'impugnazione e quella di cui all'art.342 c.p.c.
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazioni dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art.350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016).
§ 10. — L'appello si articola in un unico motivo rubricato: “SULL'ERRONEA NEGATA
RESPONSABILITA' DEL NOTAIO E SUI REALI OBBLIGHI INCOMBENTI IN CAPO AL
PROFESSIONISTA”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nell'atto stipulato dal notaio risulta Per_1 chiaramente indicato, quale provenienza del bene che lo stesso era pervenuto alla venditrice per averlo la stessa costruito a propria cura e spese su di un'area acquistata per atto stipulato dal notaio in data 12 febbraio 2001. CP_6
Era perfettamente chiaro, quindi, che l'immobile era stato realizzato dalla venditrice su di un terreno acquistato e quindi non si trattava di un immobile preesistente.
Per quanto riguarda la situazione urbanistica dell'immobile risulta chiaramente indicato che la venditrice aveva dichiarato, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, che l'immobile era stato costruito in assenza di concessione edilizia dalla venditrice e che la stessa usufruendo del condono del 2003 aveva presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria protocollata dal Comune in data 19 aprile 2005 n. 41503 con pratica pendente recante il n 568735, che era stata versata l'oblazione autoliquidata con indicazione delle ricevuta di versamento delle rate relative alla oblazione stesso, che non erano state realizzate altre opere successive, che non erano stati irrogati provvedimenti sanzionatori, che nel termine previsto non era stata rilasciata dal la CP_7 concessione in sanatoria. Risulta, inoltre, che parte acquirente ha dichiarato al notaio di essere informata di quanto dichiarato dalla venditrice e di aver provveduto al riscontro dei dati tecnico- urbanistici relativi all'immobile oggetto di compravendita.
Di conseguenza, in attesa dell'esame da parte del della domanda di CP_8 concessione edilizia in sanatoria alle condizioni previste dal condono del 2003, essendo stati dichiarati gli elementi formali richiesti ai fini della validità dell'atto dall'articolo 40, comma 2, dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, nessuno specifico controllo doveva essere eseguito dal notaio”.
Deduce l'appellante che : “Il notaio ha il dovere, nella sua veste di professionista incaricato dalle parti, di eseguire accertamenti preliminari alla stipulazione del contratto relativi alla situazione giuridica dell'immobile: in particolare, deve effettuare indagini tese ad accertare regolarità dell'immobile sotto il profilo catastale e urbanistico, la sussistenza di eventuali vincoli che impediscano o condizionino il trasferimento nonché irregolarità tali da determinare l'incommerciabilità del bene stesso. Fatto ciò, il notaio ha il dovere professionale di informare le parti su ogni questione problematica al fine renderle edotte delle problematiche e delle relative conseguenze derivanti. Considerati tali doveri di vigilanza ed informazione, il notaio è responsabile ogni qualvolta non si avveda, pur avendone le possibilità, della sussistenza di cause di invalidità del contratto o di irregolarità tali da impedire la commerciabilità di un bene, così come è del pari responsabile se per sua colpa venga stipulato un contratto in assenza dei presupposti di validità o di efficacia o in assenza delle dovute garanzie”.
Il motivo è infondato.
Invero l'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 consente la stipulazione del contratto di compravendita immobiliare ove risulti presentata l'istanza di condono edilizio e pagate le prime due rate di oblazione.
Dunque, il notaio, a fronte della dichiarazione rilasciata dalla venditrice di aver presentato domanda di condono edilizio, non aveva l'obbligo ulteriore di verificare l'accoglibilità della medesima consentendo la legge la compravendita di immobili realizzati abusivamente a seguito della presentazione della domanda di condono e del pagamento delle prime due rate.
Sarebbe stato piuttosto onere dell'acquirente, prima di procedere all'acquisto, tramite un suo tecnico di fiducia, far verificare l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di condono.
Deduce l'appellante che “La SI.ra Infante, non avendo notizie della sanatoria si è recata presso l'Ufficio competente per avere notizie ed aggiornamenti, ed in tale occasione scoprì che la sanatoria non poteva essere rilasciata a causa della sussistenza del vincolo H2”.
Dunque, l'appellante lamenta di non essere stata informata della presenza di un vincolo H2 che avrebbe impedito la realizzazione di abitazione se non con determinate caratteristiche.
La doglianza è infondata.
Infatti, non può parlarsi di un vincolo H2 che, piuttosto, si riferisce ad una determinata zona urbanistica individuata dal piano regolatore.
Soprattutto la sanatoria edilizia non veniva concessa non per la presenza del vincolo H2 bensì perché “dalla disamina delle foto aeree realizzate dal sistema di immagini satellitari a disposizione di questo Ufficio, si evince che le opere di condono sono state ultimate oltre il termine previsto dalla legge 326/03” (cfr. comunicazione del del 07.12.2012). Parte_4
Tale circostanza non poteva essere rilevata dal notaio ed infatti emergeva dall'esame di foto aeree.
Anche sotto tale profilo deve escludersi la responsabilità del notaio.
Deve infine rilevarsi che nell'atto di compravendita si legge che “la parte acquirente dichiara di essere informata di quanto sopra dichiarato e di aver provveduto al riscontro dei dati tecnico- urbanistici relativi all'immobile oggetto del presente atto”.
Non si tratta di una formula di stile in quanto, rendendo tale dichiarazione, la parte dichiara di essere a conoscenza “dei dati tecnico-urbanistici relativi all'immobile oggetto del presente atto” e quindi anche del fatto che l'immobile ricadeva nella zona H2 (circostanza ricavabile da un semplice certificato di destinazione urbanistica).
Non vi è inoltre prova che, ove fosse stata informata di tale circostanza, la parte non avrebbe proceduto all'acquisto in presenza di una domanda di sanatoria edilizia volta appunto a regolarizzare abitazioni costruite abusivamente senza il rispetto delle normative urbanistiche-edilizie.
§ 11. — L'appellante poi, pur ritenendo che “la responsabilità della SI.ra non sia CP_2 oggetto principale, ma riflesso, della causa” ha tuttavia chiesto di “Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce la responsabilità della SI.ra e per l'effetto CP_2 condannare la SI.ra alla rifusione dei danni cagionati alla SI.ra ”. CP_2 Pt_2 Secondo l'appellante “Si assiste quindi ad un doppio paradosso: da un lato non ritiene il notaio responsabile perché non è la sussistenza del vincolo (a sua detta!) ad aver determinato il preavviso (rectius il rigetto) di rigetto della sanatoria e come tale l'omissione della sua menzione non ha determinato un danno in capo all'attrice poiché la sanatoria non è concedibile per altra diversa ragione ossia il fatto che il manufatto sia stato realizzato oltre i termini (e secondo questa impostazione dovrebbe ritenersi responsabile la venditrice, la SI.ra ; dall'altro non ritiene CP_2 responsabile, in maniera apodittica, la SI.ra nonostante la stessa, sempre secondo la CP_2 ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, abbia realizzato – come si evincerebbe dal documento dell'Ufficio condoni – il manufatto oltre i termini.
Delle due l'una o non si ritiene motivo del rigetto il vincolo e come tale allora è responsabile la sig.ra oppure se la SI.ra non è responsabile (e l'unico caso di sua mancata CP_2 CP_2 responsabilità sarebbe nel caso in cui la stessa avesse realizzato tutto entro i termini del condono) e la sanatoria viene rigettata il motivo del rigetto deve risiedere necessariamente nella sussistenza del vincolo e quindi si ri-espande al responsabilità del notaio per aver taciuto l'esistenza del vincolo”.
Il difensore dell'appellata ha eccepito l'inammissibilità - ex articolo 345 c.p.c. - di CP_2 tale domanda in appello in quanto nuova.
L'eccezione è fondata.
Invero l'odierna appellante in primo grado ha agito nei confronti degli eredi del notaio
[...]
( , e ). Per_1 Controparte_5 Controparte_9 Controparte_4
Questi ultimi si sono costituiti in giudizio chiedendo “c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, accertare l'esclusiva responsabilità della SI.ra e, per l'effetto, condannare quest'ultima a pagare all'attrice tutte le somme che Controparte_2 dovessero essere riconosciute”.
Veniva quindi autorizzata la chiamata in causa di che si costituiva in giudizio Controparte_2 opponendosi alle domande avversarie.
Tale domanda veniva quindi proposta in via subordinata e, essendo stata rigettata la domanda dei confronti dei chiamanti, non poteva essere scrutinata ed infatti il Tribunale si è limitato a respingere la “domanda proposta dai convenuti nei confronti di . Controparte_2
Soprattutto nel giudizio di primo grado l'appellante non ha chiesto la condanna di
[...] al risarcimento dei danni subiti. CP_2
Tale domanda è stata proposta per la prima volta in appello e quindi la stessa deve considerarsi inammissibile, ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., in quanto tardiva.
§ 12. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 13. — La peculiarità e novità della questione consente la compensazione delle spese del grado.
§ 14. — L' appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_2 confronti di , e avverso la sentenza Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 16112/2018, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico di . Parte_2
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IO RI