Articolo 49 del Codice della nautica da diporto
Articolo 48Articolo 49 bis
Versione
15 settembre 2005
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Versione
22 dicembre 2020
Art. 49. Obblighi del noleggiatore 1. Nel noleggio di unita' da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
(( 1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto. ))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2020
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