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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Quarta Sezione Civile - Procedure Concorsuali in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 213-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti familiare), promosso
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), coniugi residenti in [...] Palermo (PA), C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Elvira La Rosa
RICORRENTI
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
_________________
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e ss. C.C.I.I. depositata in data 18 luglio 2024; visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 18 luglio 2024; letta la relazione del Professionista designato dall'OCC Ordine dei Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, Dott.ssa contenente Persona_1 le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 C.C.I.I.; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
rilevato che, con decreto del 23 settembre 2024, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
letta la relazione, depositata il 28 ottobre 2024, con la quale il GE ha rappresentato che “a seguito di notifica, sono pervenute le osservazioni di ED e di
ADER. Le osservazioni sono state trasmesse al difensore dei ricorrenti, che in data 21ottobre
2024 faceva pervenire per pec, al GE una propria memoria, avente ad oggetto repliche alle osservazioni dei creditori, con un allegato che presenta modifica migliorativa del piano, sia in termini di durata, che di importo della rata”; richiamato il provvedimento del 20 novembre 2024 con cui è stata disposta la pubblicità del piano rimodulato;
letta la relazione ex art 70 comma 6 con cui il nominato GE ha rappresentato che “a seguito di notifica, sono pervenute le osservazioni di LC con pec del 20/12/2024; in data 6 gennaio 2025, è pervenuta alla sottoscritta tramite pec, la nota del legale difensore dei signori e ; Pt_1 Parte_2 lette le osservazioni del creditore chirografario e le note difensive Controparte_1
dei proponenti;
ritenuto, preliminarmente, opportuno evidenziare che il ricorso compulsivo al credito dei ricorrenti, che ne ha determinato l'attuale stato di sovraindebitamento, si
è innestato in un quadro clinico (disturbo ludopatico) che ha comportato negli stessi una progressiva perdita della capacità di controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie e di quelle familiari. Pertanto, se normalmente l'assunzione di obbligazioni reiterata e compulsiva, per ragioni voluttuarie, quali il gioco e le scommesse, è indicativa di una dispersione ingiustificata del patrimonio e come tale non esclude la colpa grave, diversa valutazione deve essere effettuata quando la condotta compulsiva viene posta in essere in chiave patologica, come nel caso in
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specie [Tribunale di Roma 17.10.2022; Tribunale di Torino 28.10.2020, Tribunale di Vicenza
24.09.2020]. Il disturbo di personalità connotato da ludopatia riscontrato nei proponenti risulta, conseguentemente, estraneo alle ipotesi di colpa grave, mala fede e frode, che rendono il consumatore sovraindebitato immeritevole di accedere alla procedura. Non può nemmeno essere considerato colposo, nemmeno, il successivo ricorso al credito, in quanto, “il debitore, risulta aver agito …… per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo
e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti”
[Tribunale di Torino, 21 marzo 2023]. considerato che, quanto alle asserite incongruenze della rata disponibile, è sufficiente rilevare che le stesse sono superate dal piano rimodulato in cui i proponenti precisano che “il piano così fatto prevede una rata di € 854,00 per i primi 6 mesi di prededuzione e una rata di € 830,00 per i successivi 57 mesi”, fugando ogni dubbio circa l'ammontare della rata proposta che appare correttamente parametrata al reddito dei proponenti.
Quanto alla durata del piano si ritengono condivisibili le conclusioni dei proponenti circa l'opportunità di adeguare la durata del piano all'età dei ricorrenti.
Fra l'altro, i proponenti rimodulando la prima proposta hanno mostrato interesse nei confronti delle ragioni del creditore proponendo un aumento della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari dal 35% al 49,50%.
Infine, quanto alla mancata acquisizione delle somme a titolo di T.F.S. o eventuale intervento, come assuntori, dei figli dei ricorrenti, l'art. 67 C.C.I.I. prevede la libertà delle forme per la ristrutturazione dei debiti, questo vuol dire che, nel piano, la messa a disposizione del T.F.S. è una facoltà dell'istante debitore e non un obbligo per i proponenti, nonché chiedere l'ausilio di terzi;
ritenute pertanto non condivisibili le doglianze del creditore per i Controparte_1
motivi sin qui evidenziate esplicitati. osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per
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due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura) di € 77.695,79, di cui € 5.124,00 per compenso
GE della crisi, € 4.800,00 per l'Advisor ed € 3.800,00 per il legale;
rilevato che i ricorrenti pagheranno l'intero ceto creditorio secondo le seguenti modalità di rimborso:
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considerato che la rata mensile prevista dal piano, pari ad di € 854,00 per i primi 6 mesi di prededuzione e una rata di € 830,00 per i successivi 57 mesi, risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
considerato che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, C.C.I.I.); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
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P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 C.C.I.I.;
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di O.C.C., dott.ssa Persona_1
vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a , e la sottoscrizione di Parte_1 Parte_2
strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE
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sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Persona_1
Palermo, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giulio Corsini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giulio Corsini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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