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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 271/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 271/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , nata a [...] ( Brasile) il Controparte_1 C.F._2
25.06.1985 e residente in [...]entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. QUAGLIO PAOLO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in CASTELL'ALFERO il 21/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTELL'ALFERO (atto n. 11 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Prima del matrimonio è nata dalla coppia la figlia nata a [...], il [...]. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 04.11.2022 (R.G. 2509/2022). Con ricorso depositato il 28/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in CASTELL'ALFERO il 21/09/2019, iscritto nel registro del Controparte_1 detto Comune all'anno 2019, parte II, serie C n. 11 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
si impegna a corrispondere a contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 della figlia nella misura mensile di euro 280,00 (duecentottanta), da versarsi entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 60% delle spese straordinarie, intendendosi per tali quella individuate dal Protocollo del Tribunale di Asti;
potrà vedere e tenere con se la figlia minore secondo gli accordi da assumersi di volta Parte_1 in volta con la madre e comunque, in assenza di accordo, seguendo il seguente calendario:
- a fine settimana alterni dal venerdì' pomeriggio alle ore 18 fino alla domenica alle ore 21 o fino al mattino del lunedì successivo accompagnandola a scuola;
- due/tre pomeriggi durante la settimana dall'uscita da scuola della minore, con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
- metà delle vacanze natalizie e così, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre (vigilia di Natale con l'altro genitore) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- metà delle vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
PRENDE ATTO CHE:
L'ex casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, rimane definitivamente in uso a quest'ultimo;
l'assegno unico per la figlia minore, erogato dagli organi preposti, continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla madre;
i ricorrenti si rilasciano sin da ora reciproca autorizzazione all'espatrio ed all'iscrizione della minore sul passaporto di ciascuno di essi.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTELL'ALFERO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 05/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 271/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , nata a [...] ( Brasile) il Controparte_1 C.F._2
25.06.1985 e residente in [...]entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. QUAGLIO PAOLO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in CASTELL'ALFERO il 21/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTELL'ALFERO (atto n. 11 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Prima del matrimonio è nata dalla coppia la figlia nata a [...], il [...]. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 04.11.2022 (R.G. 2509/2022). Con ricorso depositato il 28/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in CASTELL'ALFERO il 21/09/2019, iscritto nel registro del Controparte_1 detto Comune all'anno 2019, parte II, serie C n. 11 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
si impegna a corrispondere a contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 della figlia nella misura mensile di euro 280,00 (duecentottanta), da versarsi entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 60% delle spese straordinarie, intendendosi per tali quella individuate dal Protocollo del Tribunale di Asti;
potrà vedere e tenere con se la figlia minore secondo gli accordi da assumersi di volta Parte_1 in volta con la madre e comunque, in assenza di accordo, seguendo il seguente calendario:
- a fine settimana alterni dal venerdì' pomeriggio alle ore 18 fino alla domenica alle ore 21 o fino al mattino del lunedì successivo accompagnandola a scuola;
- due/tre pomeriggi durante la settimana dall'uscita da scuola della minore, con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
- metà delle vacanze natalizie e così, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre (vigilia di Natale con l'altro genitore) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- metà delle vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
PRENDE ATTO CHE:
L'ex casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, rimane definitivamente in uso a quest'ultimo;
l'assegno unico per la figlia minore, erogato dagli organi preposti, continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla madre;
i ricorrenti si rilasciano sin da ora reciproca autorizzazione all'espatrio ed all'iscrizione della minore sul passaporto di ciascuno di essi.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTELL'ALFERO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 05/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente