Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 417/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 417/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Ravenna, via Eraclea n. 41 (avv. Sara Balzani)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in Ravenna, via Piangipane n. 321 (avv. Anna Prandstraller)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 05.02.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli a Chieti, in data 19.9.2011, e , a Per_1 Per_2
Ravenna, in data 28.3.2014;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...]
Guardiagrele (CH) il 10.10.1982, C.F. , e , nato a [...]F._3 Controparte_1
Chieti (CH) il 16.5.1984, C.F. , celebrato con rito concordatario in data C.F._4
11.05.2013 in Chieti (CH), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno
2013, n. 11, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Chieti (CH) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (nata a [...], in data [...], CF: Per_1
) e (nato a [...], in data [...], CF. ) CodiceFiscale_5 Per_2 CodiceFiscale_6
ad entrambi i genitori, con collocazione principale degli stessi presso la madre in Ravenna, via
Eraclea, n. 41;
3. stante il trasferimento del sig. a Chieti da giugno 2023, disporre che il padre possa CP_1
vedere i figli per due fine settimana al mese consecutivi o in via alternata con la madre, dal venerdì
alle ore 16.30 e dalle ore 13.00 del sabato riportandoli il padre presso la casa familiare Per_2 Per_1
la domenica sera entro le 20.00 e con l'impegno ad accompagnarli alle rispettive competizioni sportive del sabato o della domenica. Allorché il padre dovesse trasferirsi nuovamente a Ravenna,
disporre che possa vedere i figli altresì 2 pomeriggi a settimana in base agli impegni sportivi dei figli, senza che avvenga il pernottamento presso la casa del padre.
Disporre che il padre durante le vacanze natalizie tenga i minori rispettivamente per n. 7 alternando con la madre il giorno di Natale (un anno) e il primo gennaio e n. 5 giorni durante le vacanze Pasquali, alternandole un anno con lui ed un anno con la madre, nonché per un periodo durante le vacanze estive che verrà previamente concordato tra i genitori in base agli impegni sportivi e ricreativi dei figli ed in base alle richieste e necessità dei minori;
4. disporre il versamento alla moglie, da parte del marito, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, della somma di €. 200,00 (duecento,00) per ciascuno, (e, così, complessivi €. 400,00
quattrocento,00), oltre rivalutazione ISTAT, da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario al seguente iban: IT 97 Q 0503401753000000077754 BANCO BPM.
Si precisa che il contributo al mantenimento dovrà essere corrisposto anche nei mesi estivi. Disporre
che la madre trattenga in via esclusiva l'assegno unico relativo ad entrambi i figli essendo i minori presso di lei collocati;
5. disporre che il padre versi alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori indicate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna1;
6. le parti si impegnano a portare ad estinzione il finanziamento in essere secondo le modalità
stabilite nel punto e) della sentenza di separazione che si danno qui come integralmente richiamate;
7. nient'altro disporre in ordine al reciproco contributo economico tra i coniugi essendo essi dotati di autonomia reddituale;
8. spese legali compensate”. Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Protocollo: “[…] A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro : - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); -spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); - spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”